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A.G.C. 18 - Assistenza Sociale, Attività Sociali, Sport, Tempo Libero, Spettacolo - Deliberazione n. 1731 del 20 novembre 2009 - Disegno di legge regionale recante "Istituzione del registro regionale della promozione sociale, ai sensi della legge n. 383 del 7 dicembre 2000, e dell'albo regionale delle cooperative sociali, legge n. 381 dell'8 novembre 1991. Integrazioni e modifiche alla legge regionale n. 11/2007". Con Allegati. Alla stregua dell istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione della presente Premesso che: - la Repubblica riconosce il valore sociale dell'associazionismo liberamente costituito e delle sue molteplici attività come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo e riconosce il ruolo delle cooperative sociali allo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini; - lo Statuto della Regione Campania, articolo 8, lettera h) stabilisce che la Regione promuove ogni utile iniziativa per favorire che il riconoscimento e la valorizzazione delle attività associative svolte in ambito sociale, culturale,economico e politico; - la legge 383 del 7 dicembre 2000, in attuazione degli articoli 2, 3, secondo comma, 4, secondo comma, 9 e 18 della Costituzione, detta principi fondamentali e norme per la valorizzazione dell'associazionismo di promozione sociale e stabilisce i principi cui le regioni e le province autonome devono attenersi nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le associazioni di promozione sociale nonché i criteri cui debbono uniformarsi le amministrazioni statali e gli enti locali nei medesimi rapporti; - la legge n. 381 dell 8 novembre 1991 disciplina l istituzione dell Albo regionale delle cooperative sociali; - è necessario, alla luce della riforma del sistema del welfare regionale, integrare a fini di completezza e organicità la legge regionale n. 11/2007 disciplinando l istituzione del registro delle associazioni di promozione sociale e dell albo regionale delle cooperative sociali; premesso, altresì, che, in virtù delle modifiche, con legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, del titolo V della parte seconda della Costituzione, la materia è attribuibile alla legislazione concorrente Stato- Regioni; visto il disegno di legge recante Istituzione del registro regionale della promozione social, ai sensi della legge n. 383 del 7 dicembre 2000, e dell Albo regionale delle cooperative sociali, legge n. 381 dell 8 novembre 1991. Integrazioni e modifiche legge regionale n. 11/2007 predisposto dal Settore Assistenza Sociale; acclarato che, alla luce del novellato articolo 117 della Costituzione, la Regione, nell ambito dei principi fissati con legge nazionale, determina in piena autonomia;

ritenuto di approvare il disegno di legge allegato al presente atto, di cui forma parte integrante e sostanziale, e le annesse relazioni, illustrativa e tecnica; recepito il parere dell Ufficio Legislativo del Presidente reso con nota 5993/UDCP/GAB/UL del 6 novembre prot. 180/UL 2009; visti - l articolo 117 della Costituzione; - l articolo 53 dello Statuto regionale; - la legge n. 383/2000; - la legge n. 381/1991; - la legge regionale n. 11/2007; propone e la Giunta in conformità a voto unanime DELIBERA per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono integralmente riportate e trascritte, di: - approvare il disegno di legge regionale recante Istituzione del registro regionale della promozione sociale, ai sensi della legge n. 383 del 7 dicembre 2000, e dell Albo regionale delle cooperative sociali, legge n. 381 dell 8 novembre 1991. Integrazioni e modifiche alla legge regionale n. 11/2007 allegato al presente atto, di cui forma parte integrante e sostanziale, e l annessa relazione; - inviare la presente deliberazione al Consiglio Regionale per il seguito di competenza; - trasmettere la presente alle AA.GG. di coordinamento Gabinetto del Presidente e Assistenza Sociale, nonché al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul BURC. Il Segretario D Elia Il Presidente Bassolino

Disegno di legge Istituzione del registro regionale della promozione social, ai sensi della legge n. 383 del 7 dicembre 2000, e dell Albo regionale delle cooperative sociali, legge n. 381 dell 8 novembre 1991. Integrazioni e modifiche alla legge regionale n. 11/2007 Articolo 1 (Istituzione del registro regionale delle associazioni di promozione sociale) L articolo 15 1, della legge regionale n. 11/2007 è così modificato. Dopo il primo comma sono inseriti i seguenti commi, 2, 3 e 4 e 5 2. A tal fine la Regione, nell'esercizio delle proprie competenze legislative ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, ai sensi della legge 7 dicembre 2000, n. 383, con la presente legge istituisce il registro delle associazioni di promozione sociale. 3. Nel registro di cui al comma 2 possono iscriversi le associazioni di promozione sociale che, avendo sede ed operando nel territorio regionale ed essendo in possesso dei requisiti di cui all articolo 2, comma 1, legge 383/2000, sono costituite e svolgono effettivamente l'attività da almeno un anno e i livelli di organizzazione territoriale regionale delle associazioni che hanno carattere nazionale già iscritte al registro nazionale, di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383. 4. Nel registro regionale possono iscriversi: a) le associazioni che operino, da almeno un anno, in almeno cinque province del territorio regionale attraverso articolazioni locali strutturate su base associativa, che saranno iscritte in un apposita sezione del registro; b) le associazioni che operino, da almeno un anno, in almeno una delle province del territorio regionale; c) i livelli di organizzazione territoriale regionale delle associazioni che hanno carattere nazionale già iscritte al registro nazionale, di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383. 5. Relativamente al registro regionale, le modalità di iscrizione, cancellazione e revisione vengono stabilite con regolamento proposto, ai sensi dell articolo 56 dello 1 Art. 15 Le associazioni di promozione sociale (legge n. 11/2007) 1. La Regione, ai sensi della legge 7 dicembre 2000, n. 383, riconosce il valore e la funzione sociale delle associazioni di promozione sociale e favorisce la realizzazione di specifici progetti finalizzati al perseguimento degli obiettivi della presente legge. In particolare, la Regione sostiene il ruolo che le associazioni di promozione sociale svolgono attraverso iniziative e servizi per favorire la cultura della cittadinanza attiva e della responsabilità civile, l aggregazione sociale e la costruzione di reti di relazioni comunitarie, opportunità interculturali di inserimento e di orientamento, servizi educativi e ricreativi. - 1 -

Statuto regionale, dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Articolo 2 (Istituzione dell Albo delle cooperative sociali) L articolo 16 2, della legge regionale n. 11/2007 è così modificato. Dopo il secondo comma sono inseriti i seguenti commi, 3,4,5 e 6 3. È istituito l'albo regionale delle cooperative sociali articolato in sezioni provinciali, in attuazione dell'art. 9 della L.8 novembre 1991, n 381. Possono chiedere l'iscrizione all'albo le cooperative e i loro consorzi che abbiano sede legale nel territorio regionale. 4. L'Albo si articola nelle seguenti Sezioni: a) Sezione A, nella quale sono iscritte le cooperative che gestiscono servizi socioassistenziali, sanitari ed educativi; b) Sezione B, nella quale sono iscritte le cooperative che svolgono attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate; c) Sezione C, nella quale sono iscritti i consorzi costituiti come società cooperative aventi la base sociale formata in misura non inferiore al settanta per cento da cooperative sociali. 5. Le cooperative sociali di cui alla lettera b) dell'art. 1 della Legge 381/91 che abbiano come scopo ed attività prevalente l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate possono essere iscritte contemporaneamente alle Sezioni A e B dell'albo qualora al loro interno esista una divisione aziendale dotata di autonomia organizzativa per la gestione di servizi sociali-assistenziali-sanitari ed educativi. In tal caso la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 4 della Legge 381/91 viene determinata avendo riguardo solo al personale addetto al settore costituito per l'attività di tipo B. 6. Relativamente all Albo delle cooperative sociali, le modalità di iscrizione, cancellazione e revisione vengono stabilite con regolamento proposto, ai sensi dell articolo 56 dello Statuto regionale, dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. 2 Art. 16 Le cooperative sociali 1. La Regione, ai sensi della legge 8 novembre 1991, n. 381, riconosce, promuove e sostiene lo sviluppo e la qualificazione delle cooperative sociali o loro consorzi, valorizzandone il ruolo di soggetto erogatore d interventi e servizi sociali. 2. La Regione individua le modalità per promuovere la cooperazione sociale per l inserimento lavorativo di persone svantaggiate. - 2 -

Articolo 3 (Modifiche all articolo 13, comma 2 della legge regionale n. 11/2007) L articolo 13 della legge regionale n. 11/2007 è cosi sostituito 2. I soli soggetti di cui al comma 1, che intendono essere abilitati a partecipare al sistema integrato di interventi e servizi si iscrivono nelle corrispondenti sezioni all interno dell albo regionale istituito ai sensi dell articolo 43. Articolo 4 Pubblicazione La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania e entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione. - 3 -

RELAZIONE ILLUSTRATIVA Disegno di legge Istituzione del registro regionale della promozione social, ai sensi della legge n. 383 del 7 dicembre 2000, e dell Albo regionale delle cooperative sociali, legge n. 381 dell 8 novembre 1991. Integrazioni e modifiche alla legge regionale n. 11/2007 I-Premessa Il presente disegno di legge (ddl) mira a disciplinare le associazioni di promozione sociale, istituendo il registro delle associazioni e istituisce l albo delle cooperative sociali così come previsto dalla legge n. 381 dell 8 novembre 1991. Le misure previste non comportano oneri finanziari a carico della Regione Campania e costituiscono un percorso vincolato da quanto previsto tanto dalla legge 383/2000 che dalla legge n. 381/1991. II-Individuazione della materia Ai fini della presente legge, sono considerate associazioni di promozione sociale, ai sensi dell articolo 2, comma 1, legge 383/2000 le associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale e umanitaria a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati. Sono considerate cooperative sociali le cooperative così come definite dagli articoli 1 e ss. della legge 381/1991 II- Necessità dell intervento normativo Questo disegno di legge si rende necessario per adempiere ad obblighi previsti da norme nazionali, che, tutt oggi disattesi, si rendono inderogabili per consentire alle associazioni di promozione sociale e alle cooperative sociali di operare sul nostro territorio. Il mancato adempimento comporta, ad oggi, per l associazioni di

promozione sociale e le cooperative sociali della Campania l impossibilità a partecipare a quelle selezioni pubbliche che richiedono l iscrizione nel registro regionale. III- Articolazione del ddl Il testo prevede 4 articoli e si configura come integrazioni e modifiche alla legge quadro in materia di welfare la legge regionale n. 11/2007 Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Ciò al fine di disciplinare in maniera organica la materia e di integrare le presenti disposizioni alla luce delle norme regionali vigenti. L articolo 1, che tecnicamente va a integrare l articolo 15 della legge regionale n. 11/2007, istituisce il registro delle associazioni di promozione sociale e delega alla Giunta, ai sensi dell articolo 56 dello Statuto regionale, il compito di proporre il regolamento per le procedure di iscrizione, cancellazione e revisione. L articolo 2, che va a integrare l articolo 16 della l.r. n. 11/2007, istituisce l Albo delle Cooperative sociali, definisce i requisiti per l iscrizione e delega alla Giunta, ai sensi dell articolo 56 dello Statuto regionale, il compito di proporre il regolamento per le procedure per l iscrizione, cancellazione e revisione. L articolo 3 modifica l articolo 13, comma 2 della legge n. 11/2007. Si rende necessario per evitare problemi interpretativi alla luce delle modifiche apportate. Stabilisce, con chiarezza, che solo i soggetti che intendono essere abilitati a partecipare al sistema integrato degli interventi e dei servizi devono iscriversi nell Albo previsto dall articolo 43 della legge regionale n. 11/2007, mentre per gli altri valgono le disposizioni previste dagli articoli 15 e 16 così come modificati dal presente testo. IV Oneri finanziari Il presente disegno di legge non comporta oneri finanziari e per tanto non necessita della relazione tecnica prevista dall articolo 25 della legge regionale n. 7/2002 Ordinamento Contabile della Regione Campania, articolo 34, Comma 1, Decreto Legislativo 28 Marzo 2000, N.76