Scuole e Pubblicità Legale



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Scuole e Pubblicità Legale Le fonti normative

L. n. 69 del 18-6- 2009 Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile art. 32 1. A far data dal 1 gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati (13) 2. Dalla stessa data del 1 gennaio 2010, al fine di promuovere il progressivo superamento della pubblicazione in forma cartacea, le amministrazioni e gli enti pubblici tenuti a pubblicare sulla stampa quotidiana atti e provvedimenti concernenti procedure ad evidenza pubblica o i propri bilanci, oltre all adempimento adempimento di tale obbligo con le stesse modalità previste dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi compreso il richiamo all indirizzo elettronico, provvedono altresì alla pubblicazione nei siti informatici, secondo modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l innovazione di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per le materie di propria competenza. 3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 possono essere attuati mediante utilizzo di siti informatici di altre amministrazioni ed enti pubblici obbligati, ovvero di loro associazioni. 4 Al fine di garantire e di facilitare l accesso alle pubblicazioni di 4. Al fine di garantire e di facilitare l accesso alle pubblicazioni di cui ai commi 1 e 2 il CNIPA realizza e gestisce un portale di accesso ai siti di cui al medesimo comma 1.

5. A decorrere dal 1 gennaio 2011 e, nei casi di cui al comma 2, dal 1 gennaio 2013, le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicità legale, ferma restando la possibilità per le amministrazioni e gli enti pubblici, in via integrativa, di effettuare la pubblicità sui quotidiani a scopo di maggiore diffusione, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio. (12) 6. Agli oneri derivanti dalla realizzazione delle attività di cui al presente articolo si provvede a valere sulle risorse finanziarie i i assegnate ai sensi dell articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e successive modificazioni, con decreto del Ministro per l innovazione e le tecnologie 22 luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 28 settembre 2005, al progetto «PC alle famiglie», non ancora impegnate alla data di entrata t in vigore della presente legge. 7. È fatta salva la pubblicità nella Gazzetta Ufficiale dell Unione europea, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e i relativi effetti giuridici, nonché nel sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio 2001, e nel sito informatico presso l Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, prevista dal codice di cui al, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio 2001, e nel sito informatico presso l Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, prevista dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

Normativa Scuola Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione art. 15, c.5 art.43 art. 272, c.13 art. 328, c.6 art.524 Art.15 Assemblee dei genitori 5. Il direttore didattico o il preside, sentita la giunta esecutiva del consiglio di circolo o di istituto, autorizza la convocazione e i genitori promotori ne danno comunicazione mediante affissione di avviso all'albo, rendendo d noto anche l'ordine del giorno. L'assemblea si svolge fuori dell'orario delle lezioni. Art. 43 Pubblicità degli atti. 1. Gli atti del consiglio di circolo o di istituto i sono pubblicati in apposito albo della scuola. 2. I pareri e le deliberazioni del consiglio scolastico distrettuale sono pubblicati in apposito albo presso la sede del distretto e negli albi del comune e dei comuni e delle scuole, compresi nel distretto; quelli del consiglio scolastico provinciale sono pubblicati nell'albo del provveditorato agli studi e negli albi dei distretti e delle scuole della provincia; quelli del Consiglio nazionale della pubblica istruzione sono pubblicati nel bollettino ufficiale i del Ministero i della pubblica istruzione. 3. Non sono soggetti a pubblicazione all'albo gli atti concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell'interessato interessato. 4. Si osservano inoltre le disposizioni in materia di accesso ai documenti amministrativi, di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 272. Conferimento delle supplenze 13. Avverso i provvedimenti di esclusione ed avverso i provvedimenti adottati sulla base delle graduatorie definitive per il conferimento delle supplenze è ammesso ricorso da parte dei singoli interessati, entro il termine di 15 giorni i dalla data di pubblicazione all'albo delle graduatorie e dei provvedimenti conseguenti, ad una commissione centrale presso il Ministero della pubblica istruzione, formata secondo criteri stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione. Art.328. Sanzioni disciplinari 6. [Delle punizioni disciplinari previste dalle lettere c) e seguenti dell'articolo 19 del regolamento richiamato nel comma 2 i capi di istituto danno immediata notizia al provveditore agli studi. Dei provvedimenti disciplinari di cui alle lettere h) ed i) dell'articolo 19 del citato regolamento deve essere data notizia all'albo dell'istituto e nel bollettino ufficiale del Ministero quando, decorso il termine per ricorrere o intervenuta la decisione del ricorso, essi siano divenuti definitivi] iti i]

Art. 524. Ricorsi. 1. Avverso i provvedimenti adottati sulla base delle graduatorie definitive, di cui all'articolo 522, per il conferimento delle supplenze annuali nella scuola materna, elementare, media e negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore è ammesso ricorso da parte dei singoli interessati, entro il termine di quindici giorni dalla data della pubblicazione dei provvedimenti stessi all'albo albo dell'ufficio scolastico provinciale, alle commissioni di cui all'articolo 525. 2. Con il ricorso i singoli interessati non possono proporre motivi attinenti alla legittimità delle graduatorie, deducibili e non dedotti in sede di ricorso in opposizione avverso le graduatorie provvisorie. 3. Per la notifica dei ricorsi ai controinteressati si applica l'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199. Il termine di cui al secondo comma del medesimo articolo 4 è ridotto a dieci giorni. 4. Le commissioni decidono, in via definitiva, entro trenta giorni dalla data della presentazione dei ricorsi. Scaduto infruttuosamente tale termine, i ricorsi si intendono respinti. 5. Le commissioni i i decidono anche sui ricorsi i del personale docente non di ruolo avverso il licenziamento disposto dal capo di istituto per scarso rendimento. Contro la decisione delle commissioni è ammesso ricorso al Ministero della pubblica istruzione, il quale decide entro sessanta giorni, su conforme parere del competente consiglio per il contenzioso del Consiglio nazionale della pubblica istruzione. 6. Avverso i provvedimenti adottati sulla base delle graduatorie definitive per il conferimento delle supplenze relative alle discipline degli istituti di istruzione artistica, è ammesso ricorso da parte dei singoli interessati, entro il termine di quindici giorni dalla data della pubblicazione dei provvedimenti stessi all'albo degli istituti, ad una commissione centrale presso il Ministero della pubblica istruzione formata secondo i criteri stabiliti dal decreto previsto nell'articolo 272 (466) (467). (466) Così corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 6 luglio 1994, n. 156. (467) Per l'abrogazione degli artt. 524 e 525, vedi l'art. 4, L. 3 maggio 1999, n. 124.