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COMUNE DI MONTEGALDA PROVINCIA DI VICENZA VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 3 Sessione ordinaria - Convocazione prima Seduta Pubblica L anno DUEMILASEDICI, il giorno VENTUNO del mese di MARZO nella solita sala delle adunanze. Convocato dal Sindaco mediante lettera di invito n. 1481 del 15.03.2016 fatta recapitare a ciascun consigliere, si è oggi riunito nella Sede Municipale il Consiglio Comunale sotto la Presidenza del dott. Riccardo Lotto e la partecipazione e l assistenza del Segretario Comunale dott. Giuseppe Sparacio; Fatto l appello, risulta quanto segue: LOTTO RICCARDO (Sindaco) CAMPAGNARO ALESSANDRO CRIVELLARO FABIO GUERRA GIANCARLO TURETTA FRANCO DANIELI MARIA VETTORE ANNA MARIA PRETTO GIOACCHINO NARDIN AMEDEO TREDESE FLAVIO ZACCARIA DAVIDE BABBOLIN SILVIA PINTON EMANUELE Presenti Assenti Presenti n. 12 Assenti n. 1 Essendo quindi legale l adunanza, il Presidente invita il Consiglio a discutere sul seguente OGGETTO IMPOSTA MUNICIPALE UNICA. APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2016.

Il Sindaco introduce l argomento dando la parola all assessore Campagnaro che spiega che dal 2016 l IMU non si applica più sui terreni agricoli, tale decisione comporta una perdita di gettito per l ente stimata in circa. 39.400,00 che lo Stato dovrebbe ridare ai Comuni, altra novità è legata all introduzione del comodato gratuito per gli immobili che prevede l abbattimento del 50% della tariffa a condizione che vi sia un contratto di comodato registrato dato ai figli. Ricordate le novità, l Assessore elenca le aliquote applicate che sono le stesse del 2015. Il Consigliere ZACCARIA chiede se la finanziaria permette di alzare le tariffe. Il Rag. ALESSI presente in aula risponde di no, tranne per la TARI se dal piano finanziario risulta che non si riescono a coprire i costi del servizio. Il Sindaco a questo punto pone in votazione l argomento. IL CONSIGLIO COMUNALE PRESO ATTO che la legge 147/2013 ha modificato l art. 13 del D.L. 201/2011 che aveva anticipato, in via sperimentale a decorrere dall anno 2012, l applicazione dell Imposta Municipale Propria in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili con il D.L.. 201/2011 ed in particolare le principali modifiche riguardano: - l esenzione dall assoggettamento all imposta municipale propria degli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 le quali continuano ad essere assoggettate all IMU con la detrazione di 200 euro; - l esenzione dall assoggettamento all imposta municipale propria dei fabbricati rurali strumentali; - la modifica della base imponibile dei terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola per i quali il moltiplicatore delle rendite passa da 110 a 75; VISTO che sulla G.U. n. 302 del 30/12/2015 (supplemento ordinario n. 70) è stata pubblicata la legge 28/12/2015, n. 208, la legge di stabilità 2016 che al comma 26 prevede per l anno 2016 la sospensione dell'efficacia delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per il 2015; la sospensione non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI); CONSIDERATO che le aliquote base previste dall art. 13 del d.l. 201/2011 sono fissate nella misura: - dello 0,4% per gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze con possibilità di incrementare o decrementare dello 0,20% l aliquota base; - dello 0,2% per i fabbricati rurali strumentali di cui all'art. 9, comma 3 bis del D.L. n. 557/1993, con facoltà dei comuni di ridurla fino a 0,1 per cento; - dello 0,76% per gli altri immobili con possibilità di incrementare o decrementare dello 0,30% l aliquota base; CONSIDERATO che la detrazione per l abitazione principale è fissata in 200,00; VISTO l articolo 1 comma 380 della legge 228/2012 che ha attribuito l intero gettito IMU ad aliquota di base per gli immobili appartenenti alla categoria catastale D allo Stato mentre il restante gettito viene attribuito al Comune; RILEVATO CHE con deliberazione consiliare n. 24 del 21.07.2015 erano state determinate per l anno 2015 le seguenti aliquote IMU: TIPOLOGIA Abitazione principale e relative pertinenze (con le precisazioni di cui al D.L. 201/2011) ALIQUOTA BASE (prevista dallo Stato) AUMENTO APPLICATO DAL COMUNE ALIQUOTA DA APPLICARE 0,4% 0,05% 0,45%

Assimilazioni ad abitazioni principale (obbligatorie): 1) unità immobiliare, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (fattispecie di cui all art. 6 comma 3-bis, D. Lgs. 504/1992); 2) casa coniugale la cui assegnazione è disposta al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio: l assegnazione si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto abitazione (soggetto passivo diventa, il coniuge assegnatario in quanto titolare di diritto reale sull immobile). Assimilazione ad abitazione principale (facoltativa): unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata 0,4% 0,05% 0,45% 0,76% 0,45% Fabbricati strumentali all attività agricola di all art.9, comma 3-bis, del D.L: n.557/1993 0,2% 0,2% Terreni agricoli condotti direttamente da coltivatori diretti o imprenditori agricoli: sono soggetti all imposta limitatamente alla parte di valore eccedente 6.000,00 e con le seguenti riduzioni: - del 70% dell imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti 6.000,00 e fino a 15.500,00 - del 50% dell imposta gravante sulla parte di valore eccedente 15.500,00 fino a 25.500,00 - del 25% dell imposta gravante sulla parte eccedente 25.500,00 fino a 32.000,00 0,76% con relative riduzioni 0,07% 0,83% con relative riduzioni Altri terreni agricoli, non condotti direttamente da coltivatori diretti o imprenditori agricoli 0,76% 0,07% 0,83% Altri immobili 0,76% 0,07% 0,83% Aree edificabili 0,76% 0,2% 0,96%

CONSIDERATO che dalle stime operate sulle basi imponibili il fabbisogno finanziario dell Ente per l anno 2016 può essere soddisfatto, confermando le aliquote dell anno 2015; DATO ATTO che ai sensi del comma 13-bis, art. 13 del D.L. 201/2011 a decorrere dall anno d imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione dell imposta municipale propria devono essere inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all art. 1, comma 3 del D.Lgs n. 360/98. ATTESO che la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), è nuovamente intervenuta a normare le componenti IMU dell Imposta unica comunale (IUC); CONSIDERATO che le principali novità introdotte in materia di Imposta municipale propria (IMU), tutte novità di carattere obbligatorio, ossia applicabili senza la necessità che il Comune debba emanare disposizioni al riguardo, sono: - Riduzione IMU per abitazioni concesse in comodato d uso gratuito a particolari condizioni (art. 1, comma 10) E riconosciuta una riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; - Modifica tassazione IMU dei terreni agricoli (si riportano solo le norme che interessano il Comune di Montegalda) dal 2016 l IMU non è più dovuta per i terreni agricoli: a) Posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola indipendentemente dalla loro ubicazione; b) a immutabile destinazione agrosilvo - pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile; - Ristabilito a 135 il moltiplicatore per il calcolo del valore imponibile di tutti i terreni agricoli (anziché 75); - Esclusione dalla determinazione della rendita catastale degli immobili censiti nelle categorie catastali dei gruppi D e E, i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo (c.d. imbullonati ); RICHIAMATO l art. 1, comma 26, della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l anno 2016, rispetto ai livelli deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI); RITENUTO quindi di dover confermare anche per l anno 2016 le medesime aliquote e detrazione per abitazione principale IMU deliberate per l anno 2015; VISTI : - il parere favorevole reso dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell art. 49.1 del D.lgs.vo n. 267/2000 e s.m., da ultimo modificato dall art. 3.1 lett. b) del D.L. 10/10/2012 n. 174, convertito in L. 07/12/2012 n. 213; - il parere favorevole reso dal Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile, comportando il presente atto riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell ente, ai sensi dell art. 49.1 del D.-gs.vo n. 267/2000 e s.m., da ultimo modificato dall art. 3.1 lett. b) del D.L. 10/10/2012, convertito in L. 07/12/2012 n. 213; CON VOTI favorevoli n. 9, contrati n. 0, astenuti n. 3 (Zaccaria, Pinton e Babbolin), DELIBERA

1) LA DETERMINAZIONE, per le motivazioni di cui in premessa, per l anno 2016, delle seguenti aliquote per l applicazione dell Imposta Municipale Unica: - Abitazione principale, assimilate e pertinenze: 0,45%; - Detrazioni per l abitazione principale e pertinenze di legge ossia 200,00 per l immobile destinato ad abitazione principale, comprensiva di una pertinenza per ciascuna delle tipologie catastali C2, C6, C7; - Altri Immobili: 0,83%; - Terreni agricoli non condotti direttamente da coltivatori diretti o imprenditori agricoli: 0,83% - Aree fabbricabili: 0,96%; - Fabbricati rurali e strumentali: 0,20%; 2) DI APPROVARE altresì, nell esercizio della facoltà attribuita ai Comuni, l assimilazione all abitazione principale dell unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza di ricovero permanente in strutture sanitarie assistenziali a condizione che la stessa non risulti locata; 3) DI DARE ATTO che tali aliquote decorreranno dal 1 gennaio 2016; 4) DI DARE ATTO CHE: - il sistema di calcolo per la determinazione dell'imposta per le varie fattispecie di immobili è il medesimo di quello del 2014 fatto salvo per la determinazione della base imponibile dei terreni agricoli condotti direttamente da coltivatori diretti o imprenditori agricoli che a seguito della modifica contenuta nell'art. 1 comma 13 della Legge n. 208/2015 ne è stata prevista l'esenzione dell'imu; - i Decreti Legge n. 102/2013 e 133/2013 hanno disposto L ESENZIONE I.M.U. per le seguenti tipologie di immobili: a) unità immobiliari adibite ad abitazione principale (escluse le categorie A1 A8 - A9) e relative pertinenze ove le persone fisiche soggetti passivi di imposta e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente; b) unità immobiliare e relative pertinenze posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di degenza permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; c) unità immobiliari adibita ad abitazione principale assegnata al coniuge che, a seguito di un provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, risulta assegnatario della casa coniugale e relative pertinenze d) i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all articolo 13, comma 8, del decreto-legge n. 201 del 2011; e) fabbricati costruiti e destinati dall impresa alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (con obbligo di presentazione di denuncia imu entro il 30/06/2016). 5) DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio Finanziario l adozione di tutti i provvedimenti inerenti l invio al Ministero dell Economia e delle finanze, ai sensi dell art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011, della seguente deliberazione di determinazione dell aliquota IMU. 6) DI OTTEMPERARE all obbligo imposto dal Decreto Legislativo n. 33/2013 e in particolare all art. 23 disponendo al servizio affari generali la pubblicazione sul sito internet nella sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione provvedimenti ambito provvedimenti organi indirizzo politico dei dati sotto riportati in formato tabellare: Oggetto DETERMINAZIONE ALIQUOTE APPLICAZIONE IMU ANNO 2015 Contenuto sintetico Determinazione aliquote IMU 2016 Eventuale spesa prevista Estremi principali documenti contenuti nel fascicolo del provvedimento

7) DI DICHIARARE, con voti favorevoli n. 9 contrari 0 e astenuti n. 3 (Zaccaria, Pinton e Babbolin), resi in forma palese in separata apposita votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell art. 134, comma 4, del T.U. n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. IL PRESIDENTE f.to dott. Riccardo Lotto f.to dott. Giuseppe Sparacio REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art. 124 D.Lgs. 18.8.2000 n. 267) Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno all Albo Pretorio ove rimarrà esposto per quindici giorni consecutivi. Addì, f.to dott. Giuseppe Sparacio Per copia conforme all originale ad uso amministrativo. Montegalda, lì IL FUNZIONARIO INCARICATO CERTIFICATO DI ESECUTIVITA (art. 134 comma 4 D. Lgs. 267/2000) Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all Albo Pretorio del Comune ed è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4 comma - art. 134 D.Lgs. 267/2000. Lì, f.to dott. Giuseppe Sparacio == D.Lgs. 267/2000 art. 49 Parere sulla regolarità tecnica Favorevole IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO f.to Alessi dott. Remigio Parere sulla regolarità contabile Favorevole IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA f.to Alessi dott. Remigio

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. IL PRESIDENTE dott. Riccardo Lotto dott. Sparacio Giuseppe REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art. 124 D.Lgs. 18.8.2000 n. 267) Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno all Albo Pretorio ove rimarrà esposto per quindici giorni consecutivi. Addì, dott. Sparacio Giuseppe CERTIFICATO DI ESECUTIVITA (art. 134 comma 4 D. Lgs. 267/2000) Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all Albo Pretorio del Comune ed è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4 comma - art. 134 D.Lgs. 267/2000. Lì, dott. Sparacio Giuseppe D.Lgs. 267/2000 art. 49 Parere sulla regolarità tecnica favorevole IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Alessi dott. Remigio Parere sulla regolarità contabile favorevole IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA Alessi dott. Remigio