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RUSH PORTUGUESA SENTENZA DELLA CORTE (sesta sezione) 27 marzo 1990 * Nella causa C-113/89, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 177 del trattato CEE, dal tribunal administratif di Versailles, nella causa dinanzi ad esso pendente fra Rush Portuguesa Lda e Office national d'immigration, domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 5 e da 58 a 66 del trattato CEE e del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità (GU L 257, pag. 2), nonché degli artt. 2, 215, 216 e 221 dell'atto relativo alle condizioni di adesione del regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati, LA CORTE (sesta sezione), composta dai signori C. N. Kakouris, presidente di sezione, T. Koopmans, G. F. Mancini, T. F. O'Higgins e M. Díez de Velasco, giudici, avvocato generale: W. Van Gerven cancelliere: H. A. Rühl, amministratore principale viste le osservazioni presentate: per la società Rush Portuguesa Lda, ricorrente, dall'aw. A. Desmazières de Séchelles, del foro di Parigi, * Lingua processuale: il francese. I - 1439

SENTENZA 27. 3. 1990 CAUSA C-1 13/89 per il governo della Repubblica francese, dal sig. G. de Bergues, consigliere giuridico, assistito dal sig. G. A. Delafosse, direttore presso il ministero del Lavoro a Parigi, in qualità di agenti, per il governo portoghese, dalla sig.ra M. L. Duarte, consigliere giuridico, e dal sig. L. I. Fernandes, direttore degli affari giuridici, in qualità di agenti, per la Commissione, dal sig. E. Lasnet, consigliere giuridico, in qualità di agente, vista la relazione d'udienza e a seguito della trattazione orale dell'1 1 gennaio 1990, sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 7 marzo 1990, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 Con ordinanza 2 marzo 1989, pervenuta in cancelleria il 7 aprile seguente, il tribunal administratif di Versailles ha sottoposto a questa Corte, ai sensi dell'art. 177 del trattato CEE, tre questioni pregiudiziali vertenti sull'interpretazione degli artt. 5, da 58 a 66 del trattato CEE e 2, 215, 216 e 221 dell'atto relativo alle condizioni di adesione del regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (in prosieguo: l'«atto d'adesione»), nonché del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità (GU L 257, pag. 2). 2 Dette questioni sono state sollevate nell'ambito di una controversia tra la società Rush Portuguesa Lda, impresa edile e di lavori pubblici con sede in Portogallo, e l'office national d'immigration. La Rush Portuguesa stipulava un contratto di subappalto con un'impresa francese allo scopo di eseguire lavori per la costruzione di una linea ferroviaria nell'ovest della Francia; a questo scopo, essa faceva venire dal Portogallo dei propri dipendenti portoghesi. Orbene, in forza del diritto esclusivo I- 1440

RUSH PORTUGUESA attribuitogli dall'art. L 341.9 del code du travail (codice del lavoro) francese, solo l'office national d'immigration può assumere in Francia cittadini di paesi terzi. 3 Constatando che la Rush Portuguesa non si era conformata agli obblighi prescritti dal codice del lavoro per il lavoro subordinato svolto in Francia da cittadini di paesi terzi, il direttore dell'office national d'immigration notificava a detta società un provvedimento col quale le chiedeva di versare un contributo speciale, dovuto dal datore di lavoro che abbia occupato lavoratori stranieri senza osservare le norme del codice del lavoro. 4 Nell'ambito del ricorso per annullamento da essa promosso avverso detto provvedimento dinanzi al tribunal administratif di Versailles, la Rush Portuguesa faceva valere che fruiva della libertà di prestazione di servizi all'interno della Comunità e che, pertanto, gli artt. 59 e 60 del trattato CEE ostavano all'applicazione di una normativa nazionale che aveva l'effetto di vietarle di far lavorare il suo personale in Francia. L'Office national d'immigration sosteneva che la libera prestazione di servizi non si estendeva a tutti i dipendenti del prestatore, i quali rimanevano soggetti al sistema vigente per i lavoratori provenienti da paesi terzi in forza delle norme transitorie dell'atto d'adesione sulla libera circolazione dei lavoratori. 5 Il tribunal administratif ha rilevato che la soluzione della controversia dipende dall'interpretazione del diritto comunitario. Esso ha pertanto sospeso il procedimento e ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se il diritto comunitario, considerato nel suo complesso, ed in particolare gli artt. 5, da 58 a 66 del trattato di Roma e l'art. 2 dell'atto di adesione del Portogallo alle Comunità europee autorizzino uno Stato membro fondatore della Comunità come la Francia ad opporsi a che un'impresa portoghese con sede in Portogallo fornisca prestazioni di servizi nel settore dell'edilizia e dei lavori pubblici nel territorio dello Stato membro suddetto, recandovisi col proprio personale portoghese affinché vi effettui lavori in nome e per conto dell'impresa stessa, restando inteso che detto personale portoghese deve rientrare e rientra immediatamente in Portogallo al compimento dei lavori; I- 1441

SENTENZA 27. 3. 1990 CAUSA C-113/89 2) se il diritto di un'impresa portoghese di fornire prestazioni di servizi in tutta la Comunità possa essere subordinato dagli Stati membri fondatori della CEE a determinate condizioni ed in particolare all'assunzione di personale locale, al conseguimento di permessi di lavoro per il proprio personale portoghese o al versamento di tributi ad un ente per l'immigrazione; 3) se i dipendenti cui si riferivano i contributi speciali contestati, e le cui generalità e qualifiche figurano in un elenco allegato ai verbali dell'ispettorato del lavoro ove si constatano le infrazioni commesse dalla Rush Portuguesa, possano essere considerati " personale specializzato o che ricopre un impiego di fiducia " ai sensi delle norme contenute nell'allegato del regolamento del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612». 6 Per una più ampia illustrazione degli antefatti della causa principale, dello svolgimento del procedimento e delle osservazioni scritte presentate alla Corte, si fa rinvio alla relazione d'udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte. 7 Le prime due questioni riguardano la situazione di un'impresa stabilita in Portogallo che fornisce prestazioni di servizi nel settore edile e dei lavori pubblici in uno Stato membro appartenente alla Comunità già prima del I o gennaio 1986, data dell'adesione del Portogallo, e che a questo scopo fa venire il proprio personale dal Portogallo per la durata dei lavori. La prima questione mira a stabilire se, in tal caso, il prestatore di servizi possa basarsi sugli artt. 59 e 60 del trattato e sull'art. 2 dell'atto d'adesione per invocare la facoltà di spostarsi col proprio personale; la seconda questione riguarda il problema se lo Stato membro nel cui territorio devono essere realizzati i lavori possa imporre al prestatore condizioni relative all'assunzione del personale in loco e al rilascio di un permesso di lavoro per il personale portoghese. Occorre esaminare congiuntamente queste due questioni. 8 In forza dell'art. 2 dell'atto d'adesione le disposizioni del trattato in materia di libera prestazione di servizi si applicano ai rapporti fra il Portogallo e gli altri Stati membri sin dalla data dell'adesione del Portogallo alla Comunità. È solo per le attività che rientrano nel settore delle agenzie di viaggio e di turismo e in quello del cinema che l'art. 221 dell'atto d'adesione stabilisce norme transitorie. I - 1442

RUSH PORTUGUESA 9 L'Atto d'adesione stabilisce una disciplina diversa per quanto riguarda la libera circolazione dei lavoratori. Infatti, a tenore dell'art. 215 dell'atto d'adesione, l'art. 48 del trattato si applica alla libera circolazione dei lavoratori fra il Portogallo e gli altri Stati membri soltanto con riserva delle disposizioni transitorie di cui agli artt. da 216 a 219 dell'atto d'adesione. L'art. 216 differisce al 1 gennaio 1993 l'applicazione degli artt. da 1 a 6 del suddetto regolamento del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612. Durante detto periodo possono essere mantenute in vigore le norme nazionali o risultanti da accordi bilaterali che sottopongano ad autorizzazione preventiva l'immigrazione allo scopo di esercitare l'attività di lavoratore subordinato e l'accesso ad un impiego come lavoratore subordinato. L'art. 218 dell'atto d'adesione precisa che questa deroga implica la disapplicazione delle norme comunitarie in materia di trasferimento e di soggiorno dei lavoratori degli Stati membri e dei loro familiari all'interno della Comunità quando l'applicazione di dette norme è indissociabile da quella degli am. da 1 a 6 del regolamento n. 1612/68. 10 Le questioni pregiudiziali sollevano pertanto il problema del rapporto fra la libera prestazione di servizi garantita dagli artt. 59 e 60 del trattato e le deroghe alla libera circolazione dei lavoratori contemplate dall' art. 215 e seguenti dell'atto d'adesione. 11 A questo proposito si deve osservare innanzitutto che la libera prestazione dei servizi disposta dall'art. 59 del trattato implica, ai sensi dell'art. 60 dello stesso trattato, che il prestatore possa, per l'esecuzione della sua prestazione, esercitare, a titolo temporaneo, la sua attività nel paese ove la prestazione è fornita «alle stesse condizioni imposte dal paese stesso ai propri cittadini». 12 Gli artt. 59 e 60 del trattato ostano pertanto a che uno Stato membro vieti ad un prestatore di servizi stabilito in un altro Stato membro di spostarsi liberamente nel suo territorio con tutto il suo personale, ovvero a che detto Stato membro sottoponga lo spostamento del personale di cui trattasi a condizioni restrittive quali una condizione di assunzione in loco o un obbligo di permesso di lavoro. Infatti, il fatto d'imporre tali condizioni al prestatore di servizi di un altro Stato membro discrimina questo prestatore rispetto ai suoi concorrenti stabiliti nel paese ospitante che possono avvalersi liberamente del proprio personale, e pregiudica per giunta la capacità dello stesso di fornire la prestazione. I- 1443

SENTENZA 27. 3. 1990 CAUSA C-l 13/89 13 Occorre ricordare inoltre che l'art. 216 dell'atto d'adesione mira ad evitare che a seguito dell'adesione del Portogallo si producano perturbazioni sul mercato del lavoro, tanto in Portogallo quanto negli altri Stati membri, a causa di movimenti immediati e rilevanti di lavoratori, e a questo scopo stabilisce una deroga al principio della libera circolazione dei lavoratori sancito dall'art. 48 del trattato. Secondo la giurisprudenza della Corte, questa deroga dev'essere interpretata in funzione di detta finalità (vedasi la sentenza 27 settembre 1989, causa 9/88, Lopes da Veiga, Racc. pag. 2989). 14 La deroga contemplata dall'art. 216 dell'atto d'adesione riguarda il titolo I del regolamento n. 1612/68, relativo all'accesso all'impiego. Le norme nazionali o di diritto internazionale che restano in vigore durante il periodo di applicazione di detta deroga sono quelle relative all'autorizzazione d'immigrazione e all'accesso all'attività lavorativa subordinata. Se ne deve desumere che la deroga di cui all'art. 216 si applica quando si tratta dell'accesso di lavoratori portoghesi al mercato del lavoro di altri Stati membri e della disciplina dell'ingresso e del soggiorno dei lavoratori portoghesi che chiedano di accedere a detto mercato, nonché dei loro familiari. Questa applicazione è infatti giustificata qualora, in tali circostanze, il mercato del lavoro dello Stato membro ospitante rischi di essere perturbato. 15 Ciò non vale, tuttavia, per una fattispecie come quella di cui alla causa principale, in cui si tratta del trasferimento temporaneo di lavoratori inviati in un altro Stato membro per effettuarvi lavori edili o lavori pubblici nell'ambito di una prestazione di servizi da parte del loro datore di lavoro. Tali lavoratori tornano infatti nel loro paese d'origine dopo aver svolto il loro compito, senza mai accedere al mercato del lavoro dello Stato membro ospitante. 16 Si deve precisare che, siccome la nozione di prestazione di servizi definita dall'art. 60 del trattato riguarda attività di natura assai diversa fra loro, le stesse conclusioni non valgono in tutti i casi. In particolare si deve ammettere che, come ha osservato il governo francese, un'impresa che fornisce manodopera, anche se prestatore di servizi ai sensi del trattato, esercita attività che hanno appunto lo scopo di far accedere dei lavoratori al mercato del lavoro dello Stato membro ospitante. In tal caso l'art. 216 dell'atto d'adesione osterebbe a che un'impresa che presta servizi metta a disposizione lavoratori provenienti dal Portogallo. I- 1444

RUSH PORTUGUESA 17 Questa osservazione non ha però alcuna incidenza sul diritto di un prestatore di servizi nel settore edile e dei lavori pubblici di trasferirsi col proprio personale dal Portogallo per la durata del lavoro da effettuare. Tuttavia, in tal caso gli Stati membri devono poter accertare se un'impresa portoghese impegnata in lavori edili o in lavori pubblici non si avvalga della libera prestazione di servizi per un altro scopo, ad esempio quello di far venire il proprio personale a fini del collocamento o della messa a disposizione di lavoratori in spregio dell'art. 216 dell'atto d'adesione. Controlli del genere devono però rispettare i limiti posti dal diritto comunitario, e in particolare quelli derivanti dalla libera prestazione di servizi che non può essere vanificata e il cui esercizio non può essere sottoposto alla discrezionalità dell'amministrazione. 18 Infine va precisato, in seguito alle preoccupazioni manifestate al riguardo dal governo francese, che il diritto comunitario non osta a che gli Stati membri estendano l'applicazione delle loro leggi o dei contratti collettivi di lavoro stipulati tra le parti sociali a chiunque svolga un lavoro subordinato, anche temporaneo, nel loro territorio, indipendentemente dal paese in cui è stabilito il datore di lavoro; il diritto comunitario non vieta agli Stati membri neanche d'imporre l'osservanza di queste norme con i mezzi adeguati (sentenza 3 febbraio 1982, cause riunite 62/81 e 63/81, Seco e Desquenne, Racc. pag. 223). 19 Dall'insieme delle considerazioni che precedono consegue che la prima e la seconda questione devono essere risolte dichiarando che gli artt. 59 e 60 del trattato CEE e gli artt. 215 e 216 dell'atto d'adesione del regno di Spagna e della Repubblica portoghese devono essere interpretati nel senso che un'impresa stabilita in Portogallo che fornisca prestazioni di servizi nel settore edile e dei lavori pubblici in un altro Stato membro può trasferirsi col proprio personale fatto venire dal Portogallo per la durata dei lavori di cui trattasi. In tal caso le autorità dello Stato membro nel cui territorio i lavori devono essere effettuati non possono imporre al prestatore di servizi condizioni che riguardino l'assunzione di manodopera in loco o l'ottenimento di un permesso di lavoro per il personale portoghese. 20 Tenuto conto della soluzione delle prime due questioni non occorre pronunciarsi sulla terza questione pregiudiziale. I- 1445

SENTENZA 27. 3. 1990 CAUSA C-113/89 Sulle spese 21 Le spese sostenute dal governo della Repubblica francese, dal governo della Repubblica portoghese e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Per questi motivi, LA CORTE (sesta sezione), pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal tribunal administratif di Versailles, con ordinanza 2 marzo 1989, dichiara: Gli art*. 59 e 60 del trattato CEE e gli artt. 215 e 216 dell'atto d'adesione del regno di Spagna e della Repubblica portoghese devono essere interpretati nel senso che un'impresa stabilita in Portogallo che fornisca prestazioni di servizi nel settore edile e dei lavori pubblici in un altro Stato membro può trasferirsi col proprio personale fatto venire dal Portogallo per la durata dei lavori di cui trattasi. In tal caso le autorità dello Stato membro nel cui territorio i lavori devono essere effettuati non possono imporre al prestatore di servizi condizioni che riguardino l'assunzione di manodopera in loco o l'ottenimento di un permesso di lavoro per il personale portoghese. Kakouris Koopmans Mancini O'Higgins Díez de Velasco Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 27 marzo 1990. Il cancelliere J.-G. Giraud Il presidente della sesta sezione C. N. Kakouris I- 1446