INDUSTRIA 4.0 & IPERAMMORTAMENTO guida esplicativa
indice Cos è Industria 4.0 pag.3 Cos è l iperammortamento... pag.4 Funzionamento... pag.5 Quali sono i beni oggetto della misura?... pag.8 Precisazioni... pag.12 Il ruolo del software.... pag.17 Cosa si deve presentare per usufruire dei benefici?... pag.21 Cosa deve fare il produttore/venditore del bene strumentale... pag.27 Cosa deve fare l utilizzatore del bene strumentale... pag.28 2
Cos è Industria 4.0 Industria 4.0 è un processo produttivo in grado di far circolare e gestire le informazioni legate alla generazione di valore aggiunto tra i vari componenti del sistema produttivo tra loro interconnessi (macchine, esseri umani, prodotti e sistemi informatici) La definizione include i temi che, universalmente, sono riferiti a Industria 4.0: sistemi cyberfisici, l Internet delle cose (IoT), il cloud, l analisi dei big data, ma si estende anche alle tematiche già da tempo presenti nei sistemi produttivi, l automazione industriale, i concetti di Computer Integrated Manufacturing e di fabbrica intelligente. 3
Cos è l iperammortamento Con il termine iperammortamento si identifica la misura inserita nella legge di Bilancio 2017 (Legge 11 dicembre 2016, n. 232, art. 1 commi da 8 a 13 e relativi Allegati A e B, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 297 del 21-12- 2016 - Suppl. Ordinario n. 57). Essa si pone l obiettivo di aumentare il livello tecnologico del manifatturiero italiano, favorendo l introduzione, nelle aziende e nei relativi cicli produttivi, di tecnologie innovative basate sulla integrazione tra macchine, processi e prodotti con le tecnologie abilitanti del paradigma 4.0. 4
Funzionamento L incentivo fiscale automatico di iperammortamento opera sotto forma di maggiorazione del 150% della quota di ammortamento del «bene strumentale 4.0» oggetto dell azione (aliquota totale: 250%). Il «bene strumentale 4.0» è definito mediante dei criteri e delle tipologie definite dal Ministero dello Sviluppo Economico, congiuntamente ad esperti del settore: criteri ed elenco sono riportati nell Allegato A della Legge n. 232/2016 i beni che non ricadono nei criteri/lista possono essere comunque «superammortizzati» con incremento del 40% (totale: 140%). Possibilità di iperammortizzare i software: con maggiorazione del 40% (totale: 140%); solo se collegati a beni strumentali 4,0 in maniera di sistema; il software «stand alone» o generici (es. da ufficio) non sono considerati; l elenco delle tipologie sono riportati nell Allegato B della Legge n. 232/2016. 5
Funzionamento Periodo di validità Dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2017. In questo periodo il bene viene acquistato, installato e messo in funzione. Il periodo viene esteso fino al 30 giugno 2018, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2017 il relativo ordine risulti: 1. accettato dal venditore; 2. sia avvenuto il pagamento di acconti in misura pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione. Dichiarazioni necessarie: Fino a un valore del bene iperammortizzato di 500.000 euro: dichiarazione del legale rappresentante Oltre i 500.000 euro: perizia rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei relativi albi professionali o da enti di certificazione accreditati. Attestanti che il bene: rispetti i requisiti tecnici descritti nell Allegato A (per beni materiali) o nell Allegato B (per software); sia interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. La dichiarazione rappresenta l innesco che avvia la possibilità di inserire a bilancio l iperammortamento del bene. Essa può essere presentata anche successivamente alla scadenza della misura. 6
Funzionamento Quali sono le differenze tra iper- e super- ammortamento? Nell impostazione data dal Governo i due provvedimenti appaiono chiari e distinti: Il superammortamento (maggiorazione del 40% sull ammortamento annuo) è indirizzato al rinnovo del "parco macchine" di aziende che, con l introduzione di beni strumentali più moderni e con maggiore tecnologia, potranno divenire ancor più competitive. L iperammortamento (maggiorazione del 150% sull ammortamento annuo) è invece indirizzato alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello delineato dalla strategia Industria 4.0. 7
Quali sono i beni oggetto della misura? La misura riguarda 4 macrocategorie di beni: 1. Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti; 2. Sistemi per l assicurazione della qualità e della sostenibilità; 3. Dispositivi per l interazione uomo/macchina e per il miglioramento dell ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica «Industria 4.0»; 4. Beni immateriali (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali «Industria 4.0». In analogia con quanto già stabilito per la presistente misura del superammortamento i beni iperammortizzati potranno essere acquisiti: sia mediante l acquisizione in proprietà, sia con un contratto di locazione finanziaria (leasing). 8
Quali sono i beni oggetto della misura? 1. Beni strumentali con funzionamento controllato da sistemi computerizzati e/o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti Si rapporta direttamente con la produzione di manufatti di vario genere: macchine utensili, beni strumentali, soluzioni per l imballaggio e l assemblaggio,tecnologie additive, robot, laser, I beni strumentali elencati devono essere dotati di una serie di caratteristiche che li differenziano da quelli «standard», affinchè possano essere iperammortizzati (vedi prossime slide). Sono contemplate anche le soluzioni intelligenti per la gestione, l utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici. 9
Quali sono i beni oggetto della misura? macchine utensili per asportazione, macchine utensili operanti con laser e altri processi a flusso di energia (ad esempio plasma, waterjet, fascio di elettroni), elettroerosione, processi elettrochimici, macchine utensili e impianti per la realizzazione di prodotti mediante la trasformazione dei materiali e delle materie prime, macchine utensili per la deformazione plastica dei metalli e altri materiali, macchine utensili per l'assemblaggio, la giunzione e la saldatura, macchine per il confezionamento e l'imballaggio, macchine utensili di de-produzione e riconfezionamento per recuperare materiali e funzioni da scarti industriali e prodotti di ritorno a fine vita (ad esempio macchine per il disassemblaggio, la separazione, la frantumazione, il recupero chimico), robot, robot collaborativi e sistemi multi-robot, macchine utensili e sistemi per il conferimento o la modifica delle caratteristiche superficiali dei prodotti o la funzionalizzazione delle superfici, macchine per la manifattura additiva utilizzate in ambito industriale, macchine, anche motrici e operatrici, strumenti e dispositivi per il carico e lo scarico, la movimentazione, la pesatura e la cernita automatica dei pezzi, dispositivi di sollevamento e manipolazione automatizzati, AGV e sistemi di convogliamento e movimentazione flessibili, e/o dotati di riconoscimento dei pezzi (ad esempio RFID, visori e sistemi di visione e meccatronici), magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica. 10
Quali sono i beni oggetto della misura? Criteri per le macchine comprese nell allegato A - beni strumentali con funzionamento controllato da sistemi computerizati e/o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti. Modalità «5+2» (5 criteri obbligatori + almeno 2 scelti tra 5 aggiuntivi) Questi criteri differenziano le «macchine 4.0» (iperammortizzate) da quelle standard (superammortizzate) Obbligatori Tutte le macchine sopra citate devono essere dotate delle seguenti caratteristiche: 1. controllo per mezzo di CNC (Computer Numerical Control) e/o PLC (Programmable Logic Controller), 2. interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program, 3. integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo, 4. interfaccia tra uomo e macchina semplice e intuitiva, 5. rispondenza ai più recenti parametri di sicurezza, salute e igiene del lavoro. Aggiuntivi Le macchine sopra citate devono essere dotate di almeno due tra le seguenti caratteristiche per renderle assimilabili e/o integrabili a sistemi cyberfisici: sistemi di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto, monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante opportuni set di sensori e adattività alle derive di processo, caratteristiche di integrazione tra macchina fisica e/o impianto con la modellizzazione e/o la simulazione del proprio comportamento nello svolgimento del processo (sistema cyberfisico), dispositivi, strumentazione e componentistica intelligente per l integrazione, la sensorizzazione e/o l interconnessione e il controllo automatico dei processi utilizzati anche nell ammodernamento o nel revamping dei sistemi di produzione esistenti, filtri e sistemi di trattamento e recupero di acqua, aria, olio, sostanze chimiche e organiche, polveri con sistemi di segnalazione dell efficienza filtrante e della presenza di anomalie o sostanze aliene al processo o pericolose, integrate con il sistema di fabbrica e in grado di avvisare gli operatori e/o di fermare le attività di macchine e impianti. 11
Precisazioni (1) La maggior parte delle voci incluse nel testo del provvedimento sono autoesplicative. Può destare qualche interrogativo la seguente categoria: macchine utensili e impianti per la realizzazione di prodotti mediante la trasformazione dei materiali e delle materie prime. In realtà, questa voce comprende tutte le categorie di macchine/impianti (quindi anche quelle non espressamente citate) in grado di realizzare, mediante un opportuno processo tecnologico, prodotti (o semilavorati per altre operazioni), prescindendo dallo specifico ciclo tecnologico o materiale trattato. Possono anche ricadere nella voce macchine utensili e sistemi per il conferimento o la modifica delle caratteristiche superficiali dei prodotti o la funzionalizzazione delle superfici : Macchine e impianti per la lavorazione di ceramica, legno, tessile, materie plastiche e gomma, calzature, pelletteria e conceria, vetro, pietre naturali: Macchine e impianti per la produzione di generi alimentari; Macchine e impianti per la produzione farmaceutica. 12
Precisazioni (2) La condizione obbligatoria rispondenza ai più recenti parametri di sicurezza, salute e igiene del lavoro va così interpretata, nel caso di beni strumentali e alla luce della Direttiva Macchine: a. nel caso di macchina essa è dotata di marcatura CE; è fornita la dichiarazione CE di conformità dopo l installazione: b. nel caso di quasi macchina è presente la dichiarazione di incorporazione dopo l installazione è stato verificato che: sono state seguite le istruzioni di assemblaggio; l insieme integrato è conforme alle legislazioni applicabili. 13
Precisazioni (3) Il criterio obbligatorio controllo per mezzo di CNC (Computer Numerical Control) e/o PLC (Programmable Logic Controller) è da ritenersi una condizione minima. Pertanto: non sono accettabili sistemi con intelligenza inferiore a quella dei dispositivi menzionati, cosa che comunque renderebbe poco praticabile la soddisfazione degli altri requisiti Industria 4.0 la condizione è pienamente accettata se la macchina/impianto possiede soluzioni di controllo equipollenti (es. PC con schede di controllo real-time) oppure più complesse, dotate o meno di controllore centralizzato, che combinano più PLC o CNC (es.: soluzioni di controllo per celle/fms oppure sistemi dotati di soluzione DCS Distributed Control System). Sarà, comunque, in sede di dichiarazione/perizia/attestazione che si verificherà la rispondenza della soluzione presente su macchina/impianto ai criteri di interconnessione e di rispondenza tecnica ai criteri posti dalla misura legislativa. 14
Quali sono i beni oggetto della misura? 2. I sistemi per l assicurazione della qualità e della sostenibilità Si correlano con la sensorizzazione di macchine e impianti, il monitoraggio delle condizioni di lavoro, la tracciabilità dei prodotti, la gestione della qualità, la caratterizzazione del prodotto e dei materiali, su livelli che vanno dal micro al macro. Sono utilizzati al fine di raccogliere dati utilizzabili dai sistemi di gestione di prodotto/processo/ sistema e dai sistemi di gestione del ciclo di vita del prodotto, utilizzandoli per il controllo e/o nelle logiche di cloud e big data tipiche di Industria 4.0. Esempi: macchine di misura geometrica, sistemi di monitoraggio in-process, soluzioni per la caratterizzazione dei materiali, sistemi di marcatura e tracciabilità, dispositivi per il monitoraggio e controllo, soluzioni per la tracciatura dei prodotti finiti, monitoraggio e gestione dell energia, sistemi di segnalazione presenza di anomalie o sostanze pericolose. 15
Quali sono i beni oggetto della misura? 3. Dispositivi per l interazione uomo/macchina e per il miglioramento dell ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica 4.0. Servono per migliorare le condizioni di lavoro dell operatore umano e meglio integrarlo nel flusso informativo dell azienda al fine di: migliorare le condizioni di lavoro; eliminare stress fisico/mentale e possibili infortuni; prevenire malattie professionali; diminuire il tasso di errori; aumentare l efficienza dell operatore; integrare l operatore nei flussi di dati che attraversano l azienda, eliminando carta e informazioni «verbali» fuorvianti. 16
Il ruolo del software Le categorie di software oggetto dell iperammortamento vanno a legarsi ad alcune funzioni fondamentali per un sistema produttivo di natura 4.0: progettazione, necessaria per definire in maniera digitale le caratteristiche del sistema produttivo e/o dei prodotti da realizzare; interconnessione, andando a governare i flussi di dati che il sistema produttivo vede scambiare al suo interno e verso l esterno; virtualizzazione e simulazione, necessarie per ottimizzare le funzioni del complesso produttivo e per prevedere, operando in maniera integrata con i segnali provenienti dal sistema produttivo le derive di funzionamento; decentralizzazione, connessa alla possibilità di elaborazione e storage remoto dei dati; servitizzazione, per erogare servizi connessi al prodotto o alle sue componenti e usufruire di servizi erogati da terzi; dare vita a nuovi modelli di business. 17
Il ruolo del software precisazioni (1) Software e iperammortamento È prevista la maggiorazione dell ammortamento (al 140%) per i software legate al mondo di Industria 4.0 elencate nell Allegato B. L incentivo su questi beni immateriali, tuttavia, scatta solo se si è anche fatto un investimento nei beni materiali di cui all Allegato A (quelli che danno diritto all iperammortamento). L agevolazione relativa ai beni immateriali di cui all Allegato B è da intendersi come strettamente funzionale a quella relativa ai beni materiali di cui all Allegato A. Non è richiesto che l investimento in beni dell Allegato B riguardi i medesimi impianti o macchinari per i quali si beneficia dell iperammortamento. 18
Il ruolo del software precisazioni (2) Il software può essere acquistato nel 2017, ma utilizzato con una macchina acquistata nel 2016 con il superammortamento? La risposta è articolata: il requisito previsto dalla legge, infatti, è che l investimento in software sia associato all acquisto di un bene materiale agevolato con iperammortamento nel 2017. È quindi necessario effettuare almeno un acquisto di beni materiali con iperammortamento per attivare anche l incentivo sul software. La legge però non richiede che il software sia "accessorio" dello stesso bene materiale che attiva l incentivo. In poche parole, se si verifica la condizione per l acquisto agevolato, si può poi utilizzare il software anche con apparecchiature esistenti. 19
Il ruolo del software precisazioni (3) Il software necessario al funzionamento di una macchina acquistata con iperammortamento deve essere scorporato dal valore della macchina e, di conseguenza, agevolato al 140% anziché al 250%? No. L Agenzia delle Entrate ha chiarito che la lista dei software agevolati al 140% previsti nell allegato B fa riferimento ai soli software acquistati a parte. I software necessari al funzionamento della macchina e forniti con la stessa embedded" (per esempio il sistema operativo o il programma per gestire il funzionamento della macchina) sono invece considerati parte della stessa e quindi agevolati al 250% insieme con l hardware. 20
Cosa si deve presentare per usufruire dei benefici? (1) L utilizzatore di ogni bene oggetto dell iperammortamento, incluso nell Allegato A o nell Allegato B, dovrà presentare (rif. Comma 1 dell Art.1), per beni di valore: Ø inferiore ai 500.000 euro dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; Ø superiore ai 500.000 euro perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o da un ente di certificazione accreditato. Come richiesto dall art.1 comma 1 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, la perizia tecnica o la dichiarazione in autocertificazione deve attestare che il bene possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo negli elenchi di cui all allegato A o all allegato B annessi alla presente legge ed è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. una attestazione di conformità rilasciata dagli enti di certificazione accreditati impossibilitati, per loro stessa natura, a rilasciare una perizia giurata può ritenersi equivalente alla perizia; l utilizzo di una perizia giurata è ammesso, quale alternativa alla dichiarazione del legale rappresentante, anche per i beni di valore inferiore a 500.000 euro. 21
Cosa si deve presentare per usufruire dei benefici? (2) L autocertificazione o l eventuale perizia/attestazione di conformità devono essere prodotte entro il periodo di imposta in cui il bene entra in funzione, ovvero, se successivo, entro il periodo di imposta in cui il bene è interconnesso al sistema aziendale. In questo caso, l agevolazione sarà fruita solo a decorrere dal periodo di imposta in cui si realizza il requisito dell interconnessione. Pertanto, nel caso in cui il bene entri comunque in funzione, pur senza essere interconnesso, i relativi ammortamenti possono comunque godere della maggiorazione del superammortamento fino all esercizio in cui si realizza l interconnessione (esercizio a partire dal quale il costo residuo ammortizzabile sarà maggiorato del 150%). 22
Cosa si deve presentare per usufruire dei benefici? (3) Cosa deve contenere la dichiarazione/perizia/attestazione di conformità Scopo della dichiarazione/perizia/attestazione di conformità è quello di accertare e attestare le caratteristiche tecniche e gestionali del bene e del sistema produttivo in cui esso viene inserito, al fine di poterlo definire come "bene 4.0" e quindi iperammortizzabile. In particolare, dovrà essere accertata e confermata: la sussistenza delle caratteristiche definite nell allegato A per i beni strumentali, sia per quanto riguarda quelle obbligatorie, sia per la presenza di almeno due tra le cinque addizionali ivi definite; la presenza di interconnessione, a livello di flusso informativo ai sistemi di gestione della produzione e/o alla rete di fornitura. 23
Cosa si deve presentare per usufruire dei benefici? (4) Definizione di INTERCONNESSIONE Affinché un bene, coerentemente con quanto stabilito dall art.3 della Legge di Stabilità 2017, possa essere definito «interconnesso» ai fini dell'ottenimento del beneficio di iperammortamento è necessario e sufficiente che: 1. scambi informazioni, in modo aperto e sicuro, con sistemi interni (es.: sistema gestionale, sistemi di controllo dell automazione industriale, magazzino, altre macchine dello stabilimento, ecc.) ed esterni (es.: clienti, fornitori, altri siti di produzione, supply chain, ecc.) per mezzo di un collegamento basato su specifiche documentate, disponibili pubblicamente e internazionalmente riconosciute (es.: TCP-IP, HTTP, MQTT, ecc.); 2. sia identificato univocamente, al fine di riconoscere l origine delle informazioni e garantire la sicurezza dei dati, mediante l utilizzo di standard internazionalmente riconosciuti (indirizzo IP). 24
Cosa si deve presentare per usufruire dei benefici? (5) Analisi tecnica Per dimostrare la soddisfazione dei requisiti di legge, è opportuno che la perizia/attestazione di conformità sia corredata di un analisi tecnica. A tutela della proprietà intellettuale e della riservatezza dell utilizzatore del bene, nonché di terze parti coinvolte (es. produttori di beni strumentali, integratori di sistema, clienti dei prodotti realizzati dalla macchina iperammortizzata), l analisi tecnica sarà realizzata in maniera confidenziale dal professionista o dall ente di certificazione. Essa sarà custodita presso la sede dell utilizzatore del bene iperammortizzato. Le informazioni contenute potranno essere rese disponibili solamente su richiesta di pubblici ufficiali incaricati di verifiche fiscali o su mandato dell autorità giudiziaria. 25
Cosa si deve presentare per usufruire dei benefici? (6) Contenuti dell analisi tecnica 1. descrizione tecnica del bene da iperammortizzare che ne dimostri, in particolare, l inclusione in una delle categorie definite nell allegato A, con indicazione del valore del bene iperammortizzato e dei suoi componenti e accessori (così come risultante dalle fatture di pagamento o dai documenti di leasing); 2. descrizione delle caratteristiche di cui sono dotati i beni strumentali per soddisfare i requisiti obbligatori e quelli facoltativi applicati; 3. verifica dei prerequisiti di interconnessione; 4. rappresentazione dei flussi di materiali e informazioni che vanno a definire l integrazione della macchina nel sistema produttivo dell utilizzatore. Allo scopo, si potranno utilizzare opportune metodologie di rappresentazione (quali, ad esempio, schemi a blocchi, diagrammi di flusso, risultati di simulazioni, ecc.; 5. descrizione delle modalità in grado di dimostrare l interconnessione della macchina al sistema di gestione della produzione o alla rete di fornitura. 26
Cosa deve fare il produttore/venditore del bene strumentale 1. informa l utilizzatore, prima dell acquisto, sulle caratteristiche tecniche della macchina che ne permettono la definizione di macchina 4.0 ; 2. fornisce il bene oggetto della fornitura, secondo le modalità stabilite nel contratto con l utilizzatore; 3. provvede a informare l utilizzatore in merito a: tipologie e funzionalità dei sistemi di controllo della macchina/impianto (CNC, PLC); interfacce e protocolli di dati utilizzati dalla macchina per comunicare con l esterno. 4. fornisce, su richiesta specifica dell utilizzatore e a condizioni da definire contrattualmente (anche per quanto riguarda la proprietà intellettuale e la riservatezza connesse), ulteriori informazioni tecniche necessarie per la verifica pre-acquisto delle caratteristiche del bene; 5. nel caso di linee e impianti composti da più beni, fornisce, su richiesta specifica dell utilizzatore e a condizioni da definire contrattualmente (anche per quanto riguarda la proprietà intellettuale e la riservatezza connesse), indicazione sulle modalità di interconnessione fisica e informativa dei vari componenti e macchine che le compongono. 27
Cosa deve fare l utilizzatore del bene strumentale 1. provvede alla raccolta delle informazioni necessarie per la dichiarazione/perizia o attestazione di conformità, interfacciandosi con il produttore/venditore, al fine di verificare l eleggibilità del bene per l iperammortamento; 2. provvede all acquisizione del bene secondo le modalità contrattuali stabilite con il produttore/venditore, rispettando le tempistiche stabilite dalla legge; 3. verifica la sussistenza dei requisiti di sicurezza, salute e igiene del lavoro, una volta che l impianto è stato installato; 4. provvede all integrazione del bene nel sistema produttivo, a livello di flussi informativi e informazioni, interfacciandosi con il produttore/venditore ed eventuali terzi (fornitori di software, integratori di sistema, ecc.); 5. effettua un opportuno periodo di prova della macchina/impianto, al fine di disporre di una sufficiente quantità di dati che assicurino l efficacia dell integrazione; 6. predispone la dichiarazione del legale rappresentante o da mandato per l effettuazione della perizia/attestazione di conformità; 7. se la dichiarazione/perizia/attestazione di conformità ha esito positivo, avvia l azione di iperammortamento a livello fiscale. 28
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