Bollettino Ufficiale n. 33/I-II del 14.8.2007 - Amtsblatt Nr. 33/I-II vom 14.8.2007 11 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 17 maggio 2007, n. 10-90/Leg. (Registrato alla Corte dei Conti il 30.7.2007, registro 1, foglio 11) Modificazioni al decreto del Presidente della Giunta provinciale 28 febbraio 1990, n. 7-20/Leg. (Regolamento per la fornitura a singole categorie di dipendenti provinciali di uniformi e di oggetti di corredo nonché per l'uso di detti capi di vestiario) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA - visto l articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, ai sensi del quale il Presidente della Provincia emana, con suo decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta; - visto l articolo 54, comma 1, punto1) del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 670/1972, secondo il quale spetta alla Giunta provinciale la deliberazione dei regolamenti per la esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale; - visto l articolo 86 della legge provinciale 29 aprile 1983 n. 12 nel quale è stabilito che a cura dell Amministrazione deve essere fornito, secondo criteri e modalità determinati con apposite norme regolamentari dalla Giunta provinciale, il necessario corredo al personale cui sia fatto obbligo di indossare l uniforme o che per ragioni di servizio debba utilizzare particolari equipaggiamenti; - visto il decreto del Presidente della Giunta provinciale 28 febbraio 1990, n. 7-20/Leg., registrato alla Corte dei Conti il 3 aprile 1990, reg. 24, fgl. 43, avente per oggetto Regolamento per la fornitura a singole categorie di dipendenti provinciali di uniformi e di oggetti di corredo nonché per l uso di detti capi di vestiario ; - vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 946 di data 11 maggio 2007, con la quale è stato approvato lo schema di regolamento avente ad oggetto: Modificazioni al decreto del Presidente della Giunta provinciale 28 febbraio 1990, n. 7-20/Leg. (Regolamento per la fornitura a singole categorie di dipendenti provinciali di uniformi e di oggetti di corredo nonché per l uso di detti capi di vestiario), il seguente regolamento: emana
12 Bollettino Ufficiale n. 33/I-II del 14.8.2007 - Amtsblatt Nr. 33/I-II vom 14.8.2007 Art. 1 Aggiunta dell articolo 4 ter al decreto Presidente della Giunta provinciale 28 febbraio 1990, n. 7-20/Leg. 1. Dopo l articolo 4 bis del decreto del Presidente della Giunta provinciale 28 febbraio 1990, n. 7-20/Leg. è aggiunto in fine il seguente: Art. 4 ter 1. Al personale appartenente alle strutture del dipartimento competente in materia di protezione civile, a cui sono attribuite le funzioni e i compiti di protezione civile, l Amministrazione fornisce il vestiario uniforme in modo da soddisfare le esigenze di funzionalità e di identificazione nello svolgimento delle attività di competenza. Il dirigente generale, su proposta dei dirigenti dei servizi appartenenti al dipartimento competente in materia di protezione civile, individua il personale a cui spetta l uniforme in relazione agli effettivi compiti di protezione civile attribuiti, tenuto conto delle risorse a disposizione. 2. Al personale di cui al comma 1 è fatto obbligo di indossare il vestiario uniforme durante il servizio, qualora sia impegnato nelle attività di protezione civile in seguito alla dichiarazione dello stato di emergenza o all emissione di un avviso di allerta. 3. Le caratteristiche della foggia dell uniforme, gli effetti di vestiario, che la compongono e i distintivi nonché, ai fini della necessaria rinnovazione, i prescritti periodi minimi d uso sono descritti nella tabella allegato A al presente decreto. 4. Con appositi atti il dirigente generale del dipartimento competente in materia di protezione civile può provvedere per quanto concerne le modalità di utilizzo facoltativo delle uniformi in relazione a circostanze concrete. 5. Agli adempimenti per la fornitura dei capi di vestiario di cui al comma 1 provvede, su richiesta del dipartimento competente in materia di protezione civile, che indica anche eventuali ulteriori dettagli, il servizio edilizia pubblica e logistica. Con le stesse modalità si provvede all eventuale integrazione delle uniformi con capi di vestiario non previsti nella tabella di cui al comma 3 o alla parziale o totale rinnovazione delle uniformi stesse prima della scadenza del prescritto periodo minimo d uso per qualsiasi motivo. 6. Per quanto non diversamente disposto da questo articolo si applica l articolo 4 di questo decreto. Art. 2 Modificazioni dell allegato A) al decreto del Presidente della Giunta provinciale 28 febbraio 1990, n. 7-20/Leg. 7. Nell allegato A) al decreto del Presidente della Giunta provinciale 28 febbraio 1990, n. 7-20/Leg. è aggiunto, in fine, quanto segue: PERSONALE APPARTENENTE ALLE STRUTTURE DEL DIPARTIMENTO COMPETENTE IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE E TUTELA DEL TERRITORIO ABBIGLIAMENTO UOMO/DONNA CAPI INVERNALI cotone minimo 50%; manica lunga; colore blu; 2 paia pantaloni 5 tasche (2 anteriori, nella destra taschino portamonete, 2 posteriori applicate); cintura con passanti; cotone minimo 45%; colore blu; distintivo Protezione civile PAT ricamato sopra ginocchio destro lato esterno; 1 maglione: chiusura a zip; polsini, collo e fondo in costa; lana merinos minimo 50%; colore blu; PERIODO D USO
Bollettino Ufficiale n. 33/I-II del 14.8.2007 - Amtsblatt Nr. 33/I-II vom 14.8.2007 13 1 gilet: interno pile - esterno poliammide antivento; con collo alto alla coreana; minimo 2 tasche; chiusura con cerniera doppio cursore; colore blu con contrasti grigi; tasca alta davanti a sinistra contenente lista di velcro per applicazione distintivi estraibile all uopo; distintivo Protezione civile PAT davanti in alto a 1 giacca: tessuto impermeabile traspirante con collo alla coreana; colore blu con contrasti grigi; minimo 4 tasche di cui una alta davanti a sinistra contenente lista di velcro per applicazione distintivi estraibile all uopo; 1 paio scarpe alte pesanti: impermeabili e traspiranti; 1 paio di guanti in tessuto impermeabile e traspirante, imbottito, colore blu; 1 berretto, tessuto impermeabile e traspirante, colore blu; distintivo Protezione civile PAT posto sulla parte anteriore. CAPI ESTIVI cotone minimo 50%; manica corta; colore blu; 2 paia pantaloni 5 tasche (2 anteriori, nella destra taschino portamonete, 2 posteriori applicate); cintura con passanti; cotone minimo 50%; colore blu; distintivo Protezione civile PAT ricamato sopra ginocchio destro lato esterno; 1 giubbino leggero: tessuto impermeabile traspirante con collo alto alla coreana con cappuccio estraibile da tasca sul retro; polsini e fondo in fascia elasticizzata; minimo 2 tasche; colore blu; tasca alta davanti a sinistra contenente lista di velcro per applicazione distintivi estraibile all uopo; 1 paio scarpe basse leggere: impermeabili e traspiranti. Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Trento, 17 maggio 2007 IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA L. DELLAI
14 Bollettino Ufficiale n. 33/I-II del 14.8.2007 - Amtsblatt Nr. 33/I-II vom 14.8.2007 Note Avvertenza Le note, redatte a cura del Dipartimento protezione civile e tutela del territorio della Provincia Autonoma di Trento, di seguito riportate, non incidono sul valore e sull efficacia del regolamento annotato e degli atti trascritti. Nota alle premesse - L articolo 53 del DPR 31 agosto 1972, n. 670, recante Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, come modificato dall'articolo 4 della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, dispone: Art. 53 Il Presidente della Provincia emana, con suo decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta. - L articolo 54 del DPR 31 agosto 1972, n. 670, recante Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, dispone: Art. 54 Alla Giunta provinciale spetta: 1. la deliberazione dei regolamenti per la esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale; 2. la deliberazione dei regolamenti sulle materie che, secondo l'ordinamento vigente, sono devolute alla potestà regolamentare delle province; 3. l'attività amministrativa riguardante gli affari di interesse provinciale; 4. l'amministrazione del patrimonio della provincia, nonché il controllo sulla gestione di aziende speciali provinciali per servizi pubblici; 5. la vigilanza e la tutela sulle amministrazioni comunali, sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, sui consorzi e sugli altri enti o istituti locali, compresa la facoltà di sospensione e scioglimento dei loro organi in base alla legge. Nei suddetti casi e quando le amministrazioni non siano in grado per qualsiasi motivo di funzionare spetta anche alla Giunta provinciale la nomina di commissari, con l'obbligo di sceglierli, nella provincia di Bolzano, nel gruppo linguistico che ha la maggioranza degli amministratori in seno all'organo più rappresentativo dell'ente. Restano riservati allo Stato i provvedimenti straordinari di cui sopra allorché siano dovuti a motivi di ordine pubblico e quando si riferiscano a comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti; 6. le altre attribuzioni demandate alla provincia dal presente statuto o da altre leggi della Repubblica o della regione; 7. l'adozione, in caso di urgenza, di provvedimenti di competenza del consiglio da sottoporsi per la ratifica al consiglio stesso nella sua prima seduta successiva." Nota all articolo 2 - La tabella di cui all allegato A) per la parte concernente il personale appartenente alle strutture del Dipartimento competente in materia di protezione civile e tutela del territorio dispone: PERSONALE APPARTENENTE ALLE STRUTTURE DEL DIPARTIMENTO COMPETENTE IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE E TUTELA DEL TERRITORIO ABBIGLIAMENTO UOMO/DONNA CAPI INVERNALI cotone minimo 50%; manica lunga; colore blu; 2 paia pantaloni 5 tasche (2 anteriori, nella destra taschino portamonete, 2 posteriori applicate); cintura con passanti; cotone minimo 45%; colore blu; distintivo Protezione civile PAT ricamato sopra ginocchio destro lato esterno; 1 maglione: chiusura a zip; polsini, collo e fondo in costa; lana merinos minimo 50%; colore blu; 1 gilet: interno pile - esterno poliammide antivento; con collo alto alla coreana; minimo 2 tasche; chiusura con cerniera doppio cursore; colore blu con contrasti grigi; tasca alta davanti a sinistra contenente lista di velcro per applicazione distintivi estraibile all uopo; distintivo Protezione civile PAT davanti in alto a PERIODO D USO
Bollettino Ufficiale n. 33/I-II del 14.8.2007 - Amtsblatt Nr. 33/I-II vom 14.8.2007 15 1 giacca: tessuto impermeabile traspirante con collo alla coreana; colore blu con contrasti grigi; minimo 4 tasche di cui una alta davanti a sinistra contenente lista di velcro per applicazione distintivi estraibile all uopo; 1 paio scarpe alte pesanti: impermeabili e traspiranti; 1 paio di guanti in tessuto impermeabile e traspirante, imbottito, colore blu; 1 berretto, tessuto impermeabile e traspirante, colore blu; distintivo Protezione civile PAT posto sulla parte anteriore. CAPI ESTIVI cotone minimo 50%; manica corta; colore blu; 2 paia pantaloni 5 tasche (2 anteriori, nella destra taschino portamonete, 2 posteriori applicate); cintura con passanti; cotone minimo 50%; colore blu; distintivo Protezione civile PAT ricamato sopra ginocchio destro lato esterno; 1 giubbino leggero: tessuto impermeabile traspirante con collo alto alla coreana con cappuccio estraibile da tasca sul retro; polsini e fondo in fascia elasticizzata; minimo 2 tasche; colore blu; tasca alta davanti a sinistra contenente lista di velcro per applicazione distintivi estraibile all uopo; 1 paio scarpe basse leggere: impermeabili e traspiranti.