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Delibera n. 2/2016 Avvio del procedimento per l adozione di un provvedimento sanzionatorio, ai sensi del decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70, recante disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario. L Autorità, nella sua riunione del 14 gennaio 2016 VISTA l art. 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, nell'ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità); il Regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (di seguito: Regolamento); il decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70, recante la disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario; la legge 24 novembre 1981, n. 689 ( Modifiche al sistema penale ), e in particolare il Capo I, sezioni I e II; il regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell Autorità, adottato con delibera n. 15/2014 del 27 febbraio 2014; il regolamento sul procedimento sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario, adottato con delibera dell Autorità n. 52/2014 del 4 luglio 2014 (di seguito: regolamento sanzionatorio); in particolare, l articolo 17 ( Indennità per il prezzo del biglietto ), paragrafo 1, secondo comma, del Regolamento, secondo il quale: I passeggeri titolari di un titolo di viaggio o di un abbonamento che siano costretti a subire un susseguirsi di ritardi o soppressioni di servizi durante il periodo di validità dello stesso possono richiedere un indennizzo adeguato secondo le modalità di indennizzo delle imprese ferroviarie. Tali modalità enunciano i criteri per la determinazione dei ritardi e il calcolo dell'indennizzo ; il comma 2 dell articolo 14 ( Sanzioni per ritardi, perdite di coincidenza e soppressioni ), del d.lgs. 70/2014, che, in applicazione della sopra richiamata disposizione, prevede che per ogni singolo evento con riferimento al quale l'impresa abbia omesso di adempiere agli obblighi di cui agli articoli 15, 16 e 17 del 1

regolamento, previsti in caso di ritardi, coincidenze perse o soppressioni, l'impresa ferroviaria è soggetta al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 10.000 euro ; VISTE le seguenti istanze pervenute all Autorità: - segnalazione del 12 marzo 2015, presentata dal Comitato ferrovia Avezzano Roccasecca, nella quale si lamentava, fra l'altro, che sulla linea Cassino/Avezzano sussiste un indice di puntualità dei convogli molto basso; - reclamo del 7 agosto 2015, presentato dal sig. Nicola Sant'Andrea, che segnalava, tra l'altro, frequenti ritardi sul percorso ferroviario regionale Imola/Bologna; - reclamo del 10 novembre 2015, presentato dal sig. Antonio Bendato, che segnalava ritardi e soppressioni sul percorso ferroviario regionale Isernia/Campobasso; VISTE le note dell Autorità, prot. 2015/4211 del 25 agosto 2015, prot. 2015/4914 del 9 ottobre 2015 e prot. 2015/6974 del 20 novembre 2015, con le quali si chiedevano rispettivamente a Trenitalia S.p.a., a Rete ferroviaria italiana S.p.a. e alle Regioni Abruzzo, Lazio e Molise una serie di informazioni corredate della relativa documentazione; VISTE che nella citate richieste di informazioni venivano espressamente richieste, fra l'altro, informazioni in merito all applicazione dell articolo 17, paragrafo 1, del Regolamento, ed in particolare del secondo comma riguardante i passeggeri titolari di un titolo di viaggio o di un abbonamento che siano costretti a subire un susseguirsi di ritardi o soppressioni di servizi; le risposte inviate da Rete ferroviaria italiana S.p.a. (prot. 2885 del 28 ottobre 2015), da Trenitalia S.p.a. (prot. 5074 dell 11 novembre 2015, prot. 5806 del 13 novembre 2015 e prot. 8060 del 14 dicembre 2015) e dalla Regione Abruzzo (prot. 6148 del 16 novembre 2015); che, alla luce delle informazioni acquisite, le istanze presentate possano essere riunite, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del regolamento sanzionatorio, in quanto tutte riferibili a violazioni, da parte di Trenitalia S.p.a., della medesima disposizione, di cui all'articolo 17, paragrafo 1, secondo comma, del Regolamento; che nel trasporto nazionale (in particolare il riferimento è ai Frecciabianca e agli Intercity) Trenitalia, nell ambito degli abbonamenti senza necessità di effettuare la prenotazione del posto a sedere, già adotta criteri "presuntivi" che consentono il riconoscimento dell'indennità prevista dal Regolamento; 2

CONSIDERATO ATTESO che, con riferimento all'erogazione degli indennizzi a favore dei titolari di un abbonamento per l'utilizzo dei servizi del trasporto regionale, Trenitalia S.p.a. precisava che il punto 10.7 della Parte I delle Condizioni Generali di Trasporto prevede che le penali applicate a Trenitalia dal committente pubblico, nell'ambito dei contratti di servizio, costituiscono "il mezzo attraverso il quale il soggetto pubblico tutela gli utenti ed assicura loro il ristoro integrale di eventuali danni subiti, anche attraverso forme di indennizzo diretto"; che, dalle informazioni acquisite, risulta che i contratti di servizio delle Regioni Emilia Romagna, Molise ed Abruzzo non prevedono obblighi specifici in relazione alla corresponsione di indennizzi diretti in favore dei passeggeri nel caso di ritardo o soppressione del servizio di trasporto ferroviario regionale; che il secondo comma del citato articolo 17, paragrafo 1, del Regolamento, prevede, invece, una tutela specifica per i passeggeri titolari di un titolo di viaggio o di un abbonamento che siano costretti a subire un susseguirsi di ritardi o soppressioni di servizi durante il periodo di validità dello stesso", prescrivendo che gli stessi passeggeri "possono richiedere un indennizzo adeguato secondo le modalità di indennizzo delle imprese ferroviarie, le quali hanno l'ulteriore obbligo di individuare i criteri per la determinazione dei ritardi e il calcolo dell'indennizzo ; che la riportata disposizione deve ritenersi diretta a tutti i servizi di trasporto, nazionali e regionali, rientranti nell ambito di applicazione del Regolamento; CONSIDERATO pertanto che la medesima disposizione, nel prevedere l obbligatorietà dell indennizzo diretto nei confronti dei passeggeri, stabilisce che le modalità ed il calcolo dell indennizzo stesso, nonché i criteri per la determinazione dei ritardi, siano disciplinati dall impresa ferroviaria, per cui tale obbligo non sembra considerarsi adempiuto esclusivamente attraverso l introduzione di forme di ristoro a carattere facoltativo nei contratti di servizio pubblico regionale e locale; che le tre istanze in esame integrino altrettanti eventi con riferimento ai quali l'impresa ferroviaria risulta aver omesso di adempiere agli obblighi di cui all'articolo 17, paragrafo 1, secondo comma, del Regolamento, in quanto, ai sensi di tale disposizione, per "singolo evento" è da intendersi la possibilità per il passeggero, durante il periodo di validità dell'abbonamento, di chiedere all impresa un indennizzo adeguato, nel caso in cui si verifichino ritardi o soppressioni; che i passeggeri siano legittimati a chiedere all impresa ferroviaria l indennizzo previsto dal citato articolo 17, paragrafo 1, secondo comma, del Regolamento, e che tale fattispecie sia sanzionabile ai sensi dell articolo 14, comma 2, del d.lgs. 70/2014, nella misura in cui tale diritto non trovi specifica tutela nell ambito delle previsioni contrattuali in vigore; 3

RITENUTI che, con riguardo agli altri profili del reclamo presentato dal sig. Sant'Andrea, non si rinvengono possibili attuali violazioni dei diritti dei passeggeri di cui al Regolamento, trattandosi di aspetti relativi alla qualità del servizio, non rientranti tra quelli in relazione ai quali l'autorità è competente a valutare la conformità delle norme adottate dalle imprese ferroviarie (allegato III del medesimo Regolamento in riferimento all art. 28, paragrafo 1); per le ragioni sopra illustrate, sussistenti i presupposti per l avvio di un procedimento, nei confronti di Trenitalia S.p.a., per l eventuale adozione di un provvedimento sanzionatorio ai sensi dell articolo 14, comma 2, del d.lgs. 70/2014, per aver omesso di adempiere agli obblighi di cui all articolo 17, paragrafo 1, secondo comma, del Regolamento; su proposta del Segretario generale DELIBERA 1. L avvio, nei confronti di Trenitalia S.p.a., di un procedimento ai sensi del decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70, in relazione ai fatti descritti in motivazione, per l eventuale adozione di un provvedimento sanzionatorio concernente la violazione dell articolo 17, paragrafo 1, secondo comma, del Regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario. 2. All esito del procedimento potrebbe essere irrogata, ai sensi dell articolo 14, comma 2, del d.lgs. 70/2014, una sanzione amministrativa pecuniaria, di importo compreso tra euro 2.000 (duemila) e euro 10.000 (diecimila) per ognuno dei tre eventi con riferimento ai quali l'impresa abbia omesso di adempiere agli obblighi di cui all articolo 17, paragrafo 1, secondo comma, del Regolamento (CE) n. 1371/2007. 3. E nominato responsabile del procedimento il dott. Roberto Gandiglio, quale direttore dell Ufficio Vigilanza e sanzioni; indirizzo posta elettronica certificata (PEC): pec@pec.autoritatrasporti.it, tel. 011.19212.530; 4. E possibile avere accesso agli atti del procedimento e presentare memorie e documentazione presso l Ufficio Vigilanza e sanzioni Via Nizza 230, 10126 Torino. In particolare, il destinatario della presente delibera, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notifica della stessa, può inviare memorie e documentazione al responsabile del procedimento, tramite posta elettronica certificata (PEC) all indirizzo: pec@pec.autorita-trasporti.it. 5. Il destinatario della presente delibera, entro il suddetto termine perentorio, può richiedere l audizione innanzi all Ufficio Vigilanza e sanzioni. 6. Il destinatario della presente delibera può, a pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla notifica della stessa, proporre impegni idonei a rimuovere la violazione contestata in motivazione. 4

7. Entro il termine di sessanta giorni dalla data di notifica della presente delibera è ammesso il pagamento in misura ridotta della sanzione, ai sensi dell articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, per un ammontare di euro 3333,33 (tremilatrecentotrentatrè/33) per ognuna delle tre violazioni contestate, pari al totale di euro 9999,99 (novemilanovecentonovantanove/99), tramite versamento da effettuarsi unicamente mediante bonifico bancario su conto corrente intestato all Autorità di regolazione dei trasporti presso Banca Nazionale del Lavoro, Agenzia n. 4, Piazza Carducci 161/A, 10126, Torino, codice IBAN: IT09M0100501004000000000621, indicando nella causale del versamento: sanzione amministrativa delibera /2016. 8. I soggetti che hanno un interesse a partecipare al procedimento possono presentare memorie scritte e documenti entro e non oltre sessanta giorni dalla comunicazione, o in mancanza, dalla pubblicazione della presente delibera, oltre a deduzioni e pareri, anche nel corso delle audizioni svolte davanti all Ufficio Vigilanza e sanzioni, nonché accedere ai documenti inerenti al procedimento. 9. Il termine per la conclusione del procedimento è fissato in centoventi giorni, decorrenti dalla data di notifica della presente delibera. 10. Qualora la violazione contestata sia ancora in atto, si intima l impresa Trenitalia S.p.a. a porre fine all infrazione entro il termine massimo di un mese dalla data di notifica della presente delibera, prevedendo, anche per i passeggeri dei servizi di trasporto regionale titolari di un titolo di viaggio o di un abbonamento, che siano costretti a subire un susseguirsi di ritardi o soppressioni di servizi durante il periodo di validità dello stesso, la possibilità di richiedere un indennizzo adeguato secondo modalità che enunciano i criteri per la determinazione dei ritardi e il calcolo dell'indennizzo. 11. La presente delibera è notificata a Trenitalia S.p.a. a mezzo PEC all indirizzo informazioni.art@cert.trenitalia.it. Torino, 14 gennaio 2016 Il Presidente Andrea Camanzi Dichiaro che il presente documento informatico è conforme all originale cartaceo ed è firmato digitalmente ai sensi dell art. 21 del d.lgs. n. 82/2005. Il Presidente Andrea Camanzi 5