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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DECRETO 9 settembre 2015. Disposizioni per il definitivo completamento dei programmi di riqualificazione urbana a valere sui finanziamenti di cui all articolo 2, comma 2, della legge 17 febbraio 1992, n. 179, al decreto 21 dicembre 1994 e alla delibera Cipe 23 aprile 1997. IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Vista la legge del 17 febbraio 1992, n. 179, art. 2, comma 2 e successive modifiche con la quale è stata destinata la somma di Lire 288.000.000.000 per la realizzazione di programmi di riqualificazione urbana (P.Ri.U.) individuati con accordi di programma proposti dal Ministero dei lavori pubblici, d intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato e le Regioni; Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1994 recante «Programmi di riqualificazione urbana a valere sui finanziamenti di cui all art. 2, comma 2, della legge del 17 febbraio 1992, n. 179, art. 2, comma 2 e successive modifiche» successivamente modificato ed integrato dai DD.MM. del 4 febbraio 1995, del 20 giugno 1995, del 29 novembre 1995 e del 30 ottobre 1997 con il quale è stato emanato il bando relativo ai predetti programmi; Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662 con la quale le maggiori entrate dei fondi di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60 per gli anni 1993 e 1994 sono utilizzate fino a Lire 300 miliardi per i programmi di riqualificazione urbana; Visto il decreto ministeriale del Ministero del tesoro del 31 dicembre 1996, n. 215847 con cui è stata assegnata nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l esercizio finanziario 1996, in termini di sola competenza, la somma di Lire 688 miliardi sul capitolo di nuova istituzione n. 8287: «contributo per il finanziamento dei programmi di riqualificazione urbana»; Vista la delibera CIPE del 23 aprile 1997 con cui sono stanziate risorse a valere sui fondi strutturali di provenienza comunitaria per interventi localizzati in aree depresse (obiettivo 1) ed in zone di declino industriale (obiettivo 2) con la quale il Ministero dei lavori pubblici ha potuto finanziare quei programmi di riqualificazione urbana utilmente collocati in graduatoria, che si proponevano, in via prioritaria, la realizzazione di opere infrastrutturali; Visti gli Accordi di programma attuati con le modalità e gli effetti di cui all art. 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull ordinamento degli enti locali»; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture n. 1585/A del 22 maggio 2007 con il quale è stato prorogato al 31 dicembre 2011 il termine previsto dalla durata dei programmi nonché il termine stabilito per il mantenimento della contabilità speciale delle singole amministrazioni comunali; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 20 del 16 gennaio 2012 con il quale i sopra citati termini sono stati prorogati al 31 dicembre 2014; Visti i risultati del monitoraggio avviato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell aprile 2014 e le riscontrate difficoltà rappresentate dai comuni nell organizzazione e gestione di programmi complessi, caratterizzati da una molteplicità di interventi interconnessi tra loro; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 72 dell 11 febbraio 2014 recante il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» con il quale è stata trasferita alla Direzione generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione e i progetti internazionali, la competenza in ordine ai programmi di riqualificazione urbana; Considerato che sono pervenute istanze di proroga corredate da relazioni esplicative; Vista la nota n. 4485/RU dell 8 giugno 2015 con cui la Direzione generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione e i progetti internazionali rappresenta che le mutate condizioni economiche ed occupazionali del Paese rendono opportuno accogliere le richieste volte a favorire comunque il completamento e l avvio di opere pub- 37

bliche dotate della necessaria copertura finanziaria nei casi di dimostrata loro cantierabilità in tempi brevi, anche al fine di dare impulso al completamento delle connesse iniziative private e che è quindi necessaria l adozione di idonee misure per la conclusione dei programmi, anche ai fini dell accertamento delle eventuali economie delle risorse ministeriali a suo tempo assegnate, così modificando i termini contenuti negli accordi di programma; Sulla proposta della Direzione generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione e i progetti internazionali di cui alla sopra citata nota n. 4485/RU dell 8 giugno 2015; Decreta: Art. 1. Per le opere pubbliche e private comprese negli Accordi di programma originari o nelle loro modifiche approvate in fase di vigenza degli Accordi stessi e già avviate alla data di pubblicazione del presente decreto, il termine di ultimazione è prorogato alla data indicata nei relativi cronoprogrammi. Tali cronoprogrammi devono essere approvati dai Collegi di vigilanza. Art. 2. Le risorse ministeriali residue tuttora disponibili presso le contabilità speciali delle singole amministrazioni comunali, nonché le risorse di cui alla delibera CIPE del 23 aprile 1997 per le quali sia già stato assunto impegno di spesa da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, possono essere utilizzati oltre il termine del 31 dicembre 2014, previo parere favorevole del Collegio di vigilanza, per la realizzazione di opere pubbliche comprese negli Accordi di programma originari o nelle loro modifiche approvate in fase di vigenza degli Accordi stessi e non ancora avviate alla data del 31 dicembre 2014; il relativo bando di gara, o lettera d invito, devono essere pubblicati entro il termine perentorio di 120 giorni dalla pubblicazione del presente decreto. Art. 3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione e i progetti internazionali - cura il monitoraggio dello stato di attuazione degli interventi, e procede ai provvedimenti di revoca ove siano disattesi i termini di cui al precedente art. 2, ferme restando le attribuzioni dei Collegi di vigilanza stabilite negli Accordi di programma. Art. 4. La proroga di cui ai precedenti articoli non comporta a carico del bilancio dello Stato alcun incremento di spesa rispetto all importo totale dei contributi assegnati e ai singoli importi trasferiti nelle contabilità speciali delle singole amministrazioni comunali. Il presente decreto è sottoposto alla registrazione della Corte dei conti. Roma, 9 settembre 2015 Il Ministro: DELRIO Registrato alla Corte dei conti il 1 ottobre 2015 Uffi cio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell ambiente, della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 3206 38

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