Assegno di maternità Assegni di maternità e per nuclei familiari numerosi (data ultima modifica: 12/04/13) Domanda per la richiesta dell'assegno di maternità ai sensi dell'art. 66 della L.448/98 e domanda per la richiesta dell'assegno di nucleo familiare ai sensi dell'art. 65 della L. 448/98 Requisiti L'assegno di maternità concesso dal Comune è una prestazione monetaria rivolta alle donne che, per lo stesso evento, non abbiano fruito di altra indennità di maternità o ne abbiano percepita una di importo inferiore a quello dell'assegno stesso. In quest'ultimo caso le lavoratrici interessate possono avanzare richiesta per la concessione della quota differenziale (punto 1.4).Per il 2013 l'importo mensile dell'assegno è di euro 334,53 per complessivi euro 1.672,65. L'assegno di maternità può essere richiesto dalla madre, residente nel Comune di Reggello, cittadina italiana o comunitaria o extracomunitaria in possesso di carta di soggiorno (*): per ogni figlio dopo la nascita del bambino, entro sei mesi dalla data del parto. Se l'assegno è richiesto da una cittadina extracomunitaria, anche il minore, se non è cittadino di uno stato dell'unione Europea, deve essere in possesso della carta di soggiorno, ossia deve essere iscritto sulla carta di soggiorno di uno dei genitori; per ogni minore che faccia ingresso nella famiglia anagrafica della donna che lo riceve in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento, entro sei mesi dall'ingresso in famiglia. Il beneficio può essere concesso se, al momento dell'affidamento preadottivo o dell'adozione senza affidamento, il minore non ha superato i 6 anni d'età. In caso di affidamenti e adozioni internazionali il beneficio può invece essere concesso per minori che non abbiano compiuto la maggiore età. (*) NOTA BENE. L'assegno non può essere richiesto da cittadine extracomunitarie col solo permesso di soggiorno: è infatti necessario possedere la carta di soggiorno o almeno averne fatto richiesta, nel qual caso il provvedimento di concessione dell'assegno viene sospeso sino all'ottenimento della carta stessa. Per ottenere l'assegno occorre: che la richiedente sia residente nel territorio dello Stato al momento della nascita del figlio o dell'ingresso nella propria famiglia anagrafica di un minore ricevuto in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento (**); che il figlio o il minore in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento sia regolarmente soggiornante e residente nel territorio dello Stato; che la domanda sia presentata al Comune di residenza della richiedente nel termine perentorio di 6 mesi dalla data di nascita del figlio o dalla data di ingresso del minore nella famiglia anagrafica della donna che lo riceve in affidamento predottivo o in adozione senza affidamento; Pagina 1 di 6
che la domanda sia presentata dalla madre legittima o dalla madre naturale che abbia riconosciuto il figlio, oppure dalla donna che ha ricevuto il minore in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento, oppure da uno dei soggetti indicati al punto 1.3;e. che il nucleo familiare della richiedente presenti un Indicatore della Situazione Economica (ISE) calcolato ai sensi del decreto legislativo n. 109/98 (così come modificato dal decreto legislativo n. 130/00), inferiore o pari a un valore che per il 2013 è fissato in euro 34.873,24, con riferimento a una famiglia di tre componenti. Il requisito della situazione economica deve essere posseduto al momento della presentazione della domanda. (**) NOTA BENE. Se il minore in affidamento preadottivo non può essere iscritto nella famiglia anagrafica dell'affidatario a causa di particolari misure di tutela stabilite nei suoi confronti dall'autorità competente, si fa riferimento all'inizio della coabitazione quale risulta dagli atti relativi alla procedura di affidamento preadottivo. Modalità di richiesta Per richiedere l'assegno è innanzitutto necessario recarsi presso un Centro di assistenza fiscale (Caaf) per effettuare la dichiarazione sostitutiva unica che contiene tutti i dati relativi ai redditi ed ai patrimoni del nucleo familiare. Sulla base delle informazioni contenute nella dichiarazione, viene calcolato l'indicatore della Situazione economica (ISE) e viene rilasciata un'attestazione dell'ise. La dichiarazione sostituiva unica e l'attestazione ISE sono indispensabili per poter richiedere il contributo. ASSEGNO PER I NUCLEI FAMILIARI CON TRE FIGLI MINORI L'assegno per i nuclei familiari numerosi è una prestazione monetaria che può essere richiesta dal genitore cittadino italiano o comunitario, residente nel territorio dello Stato, che abbia nella propria famiglia anagrafica tre bambini, minori di anni 18, che siano figli propri o del coniuge o da essi ricevuti in affidamento preadottivo, e presenti un Indicatore della Situazione Economica (ISE), calcolato ai sensi del decreto legislativo n. 109/98 (così come modificato dal decreto legislativo n. 130/00), inferiore o pari a un valore che per il 2008 è fissato in euro 22.480,91 con riferimento a una famiglia di cinque componenti. Documentazione da presentare I moduli di domanda devono essere compilati in ogni loro parte e devono essere accompagnati dai seguenti allegati: Fotocopia di un documento di identità valido (Carta d'identità, Patente guida, Permesso di soggiorno, Carta di soggiorno) Dichiarazione sostitutiva unica relativa ai redditi dell'anno precedente a quello della domanda, ed attestazione che potrà essere effettuata presso i Centri di Assistenza Fiscale (CAAF) In caso di separazione copia della sentenza di separazione. La richiesta per l'assegno deve avvenire entro il 31 Gennaio dell'anno successivo a quello in cui sono presenti i requisiti previsti per richiedere l'assegno. Pagina 2 di 6
Il diritto all'assegno decorre dal primo giorno del mese in cui si è verificato il requisito della presenza di tre figli minori e cessa dal mese successivo a quello in cui viene a mancare il requisito della presenza di tre figli minori. Informazioni Gli assegni possono essere concessi per un importo massimo per l'anno 2008 di euro 124,89 mensili erogabili per un periodo massimo di dodici mesi e tredici mensilità divisi in due semestri. Nel calcolo della situazione economica si considerano determinate problematiche (genitore unico, entrambi i genitori lavoratori, presenza di componente con handicap permanente). La legge prevede che non si debbano superare determinati limiti di reddito e patrimonio, ad esempio, per le richieste relative all'anno 2008, per una famiglia di cinque persone non si deve superare la somma di euro 22.480,91. Per composizione familiare diversa, il limite di reddito e patrimonio varia in proporzione. I suddetti importi sono rivalutati annualmente sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'istat. Gli assegni sono concessi per l'intero anno, o per la parte di esso in cui tutti e tre i minori sono presenti nella scheda anagrafica del richiedente e convivono effettivamente con lui. Per il 2013 la richiesta dell'assegno deve essere presentata nel corso del medesimo anno, entro e non oltre il 31 gennaio 2014. Per presentare la domanda è necessario essere in possesso della dichiarazione dei redditi percepiti nel 2012. Nel caso in cui il genitore avente diritto sia deceduto prima dell'erogazione del beneficio, l'assegno che a lui sarebbe spettato fino al mese in cui è avvenuto il decesso può essere concesso, su domanda, all'altro genitore dei tre minori componente la medesima famiglia anagrafica del genitore deceduto, ovvero, in caso di assenza dell'altro genitore nella stessa famiglia anagrafica, ad un altro componente la famiglia anagrafica nella quale si trovano i tre minori. Il diritto all'assegno decorre dal 1 giorno del mese in cui si è verificato il requisito della presenza di tre figli minori e cessa dal 1 giorno del mese successivo a quello in cui viene a mancare. I requisiti previsti per richiedere l'assegno devono essere posseduti dal richiedente al momento della presentazione della domanda medesima. Quindi se il terzo figlio minore nasce ad esempio il 15 maggio 2013 il genitore beneficiario ha diritto all'assegno dal giorno stesso fino al 31 dicembre 2013; mentre se uno dei tre figli diventa maggiorenne il 15 maggio 2013 il genitore beneficiario riceverà l'assegno relativo al periodo dal 1 gennaio 2013 fino al 14 maggio 2013. I soggetti che presentano la domanda nel mese di gennaio dell'anno successivo a quello per il quale è richiesto l'assegno devono fare riferimento ai requisiti posseduti alla data del 31 dicembre immediatamente precedente. Avvertenze Qualora la madre del neonato o la donna che ha ricevuto il minore in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento, sia deceduta e il beneficio non sia stato Pagina 3 di 6
ancora erogato, l'assegno che le sarebbe spettato può essere concesso, a domanda, rispettivamente al padre che ha riconosciuto il neonato o al coniuge della donna, a condizione che: questi siano regolarmente soggiornanti e residenti nel territorio dello Stato; il minore si trovi presso la loro famiglia anagrafica e sia soggetto alla loro potestà e comunque non sia in affidamento presso terzi. In alternativa questi soggetti possono, se in possesso dei medesimi requisiti soggettivi ed economici previsti per la persona deceduta, presentare autonoma domanda, che sostituisce ad ogni effetto quella della persona deceduta, e conseguire l'assegno a proprio titolo. La domanda deve essere presentata al Comune di ultima residenza della persona deceduta nel termine perentorio di 6 mesi a decorrere dalla scadenza del termine concesso alla madre o alla donna che ha ricevuto il minore in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento (cioè entro un anno dalla data del parto o di ingresso del minore nella famiglia anagrafica). La domanda può essere presentata anche durante il termine concesso alla madre o alla donna (cioè entro 6 mesi dalla data del parto o di ingresso del minore nella famiglia anagrafica) quando ne sia documentato il decesso. Competente alla concessione dell'assegno è sempre il Comune di ultima residenza della persona deceduta. IL PADRE La domanda per accedere al beneficio può essere presentata dal padre che, al momento della nascita del figlio, sia residente nel Comune di Reggello, cittadino italiano o comunitario o in possesso di carta di soggiorno, in caso di abbandono del figlio da parte della madre o di affidamento esclusivo del figlio al padre, a condizione che: la madre risulti regolarmente soggiornante e residente nel territorio dello Stato al momento del parto; il figlio sia stato riconosciuto dal padre, si trovi presso la sua famiglia anagrafica e sia soggetto alla sua potestà e comunque non sia in affidamento presso terzi. Se sussistono queste condizioni l'assegno spetta in via esclusiva al padre. La domanda deve essere presentata al Comune di residenza entro 6 mesi dalla scadenza del termine concesso alla madre (cioè entro un anno dalla data della nascita del figlio). L'AFFIDATARIO PREADOTTIVO La domanda per accedere al beneficio può essere presentata dall'affidatario preadottivo che, al momento dell'ingresso del minore nella sua famiglia anagrafica, sia residente nel Comune di Reggello, cittadino italiano o comunitario o in possesso di carta di soggiorno, quando sopraggiunga separazione, a condizione che: l'assegno non sia già stato concesso alla moglie affidataria preadottiva; il richiedente abbia il minore in affidamento presso la propria famiglia anagrafica. Pagina 4 di 6
La domanda deve essere presentata dal richiedente al Comune di residenza entro 6 mesi dalla scadenza del termine concesso alla donna che ha ricevuto il minore in affidamento preadottivo (cioè entro un anno dalla data di ingresso del minore nella famiglia anagrafica). L'ADOTTANTE CONIUGATO La domanda per accedere al beneficio può essere presentata dall'adottante che, al momento dell'ingresso del minore nella sua famiglia anagrafica, sia residente nel Comune di Reggello, cittadino italiano o comunitario o in possesso di carta di soggiorno, quando sopraggiunga separazione, a condizione che: l'assegno non sia già stato concesso alla moglie che ha ricevuto il minore; il richiedente abbia il minore in adozione presso la propria famiglia anagrafica. La domanda deve essere presentata dal richiedente al Comune di residenza entro 6 mesi dalla scadenza del termine concesso alla donna che ha ricevuto il minore in adozione senza affidamento (cioè entro un anno dalla data di ingresso del minore nella famiglia anagrafica). L'ADOTTANTE NON CONIUGATO La domanda per accedere al beneficio può essere presentata dall'adottante non coniugato che, al momento dell'ingresso del minore nella sua famiglia anagrafica, sia residente nel Comune di Reggello, cittadino italiano o comunitario o in possesso di carta di soggiorno, in caso di adozione pronunciata solo nei suoi confronti, a condizione che: il minore si trovi presso la sua famiglia anagrafica; il minore sia soggetto alla sua potestà e comunque non sia in affidamento presso terzi. La domanda è presentata nel termine perentorio di 6 mesi dall'ingresso del minore nella famiglia anagrafica dell'adottante. L'AFFIDATARIO NON PREADOTTIVO In caso di neonato non riconoscibile o non riconosciuto da alcuno dei genitori, dell'assegno può beneficiare il soggetto residente, cittadino italiano, comunitario o in possesso di carta di soggiorno, a condizione che: il minore gli sia stato affidato con provvedimento del giudice; il minore si trovi nella famiglia anagrafica dell'affidatario. La domanda è presentata al Comune di residenza del richiedente nel termine perentorio di 6 mesi a decorrere dalla scadenza del termine concesso al genitore. Normativa di riferimento D.L. 109/98 con successive modifiche del D.L. 130/00. Link esterni Pagina 5 di 6
Consultare il sito I.N.P.S. per maggiori informazioni Modulistica Nome Domanda 3 figli minori Oggetto Domanda 3 figli minori Nome file Domanda assegno nucleo familiare.pdf Nome Domanda Assegno maternità Oggetto Domanda Assegno Maternità Nome file Domanda assegno maternità.pdf Pagina 6 di 6