1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. 2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. Stagione Sportiva 2016/2017 Comunicato Ufficiale N.779 3. COMUNICAZIONI DELLA DIVISIONE CALCIO A CINQUE 3.1. Segreteria In base ai risultati coseguiti nella giornata del 17.03.2017 di seguito si riporta il programma delle gare di Semifinale Coppa Italia Final Eight Serie B: PROGRAMMA GARE DEL 18.03.2017 1 Semifinale ASD BRILLANTE TORRINO FUSTAL ASD FUTSAL BARLETTA ore 18.00 2 Semifinale ASD ISERNIA - ASD MARITIME FUTSAL AUGUSTA ore 20.30 4. RISULTATI GARE COPPA ITALIA CALCIO A 5 SERIE B FINAL EIGHT Quarti di finale U.S. SAINTS PAGNANO ASD BRILLANTE TORRINO FUSTAL 2 3 ASD FUTSAL BARLETTA ASD OSSI C5 SAN BARTOLOMEO 7 4 ASD CARRE CHIUPPANO ALTO VIC. ASD ISERNIA C5 3-7 ASD PSG POTENZA PICENA ASD MARITIME FUTSAL AUGUSTA 0-6 5. GIUSTIZIA SPORTIVA 5.1 Decisioni del Giudice Sportivo Il Giudice Sportivo, Avv. Massimiliano De Renzis, assistito dal Rappresentante A.I.A. Giuseppe Mannatrizio, nella seduta del 17.03.2017, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:
5.1.1. COPPA ITALIA CALCIO A 5 SERIE B FINAL EIGHT GARE DEL 17.03.2017 DELIBERA DEL GIUDICE SPORTIVO GARA DEL 17/03/2017: U.S. SAINTS PAGNANO ASD BRILLANTE TORRINO FUSTAL Reclamo proposto dalla Società U.S. SAINTS PAGNANO Il Giudice Sportivo, esaminato il reclamo in oggetto, regolarmente prodotto nei termini, osserva: Con il ricorso in oggetto la ricorrente chiede che in danno della convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara prevista dall art.17 comma 5 lettera A del C.G.S., per aver schierato nell incontro di che trattasi il calciatore Sanchez Pla Samuel (nato il 05/04/1992) in posizione irregolare in quanto squalificato. Sostiene la reclamante che il nominato in questione, nella stagione sportiva 2015/2016, militando nelle file del Minturno, è stato espulso nel corso della finale di Coppa Lazio Serie C2 giocata il giorno 04/05/2016 tra il Nordovest Calcio a Cinque e il Minturno. Precisa, altresì, la ricorrente che la relativa sanzione disciplinare del giocatore non è mai stata pubblicata in alcun Comunicato Ufficiale, tanto meno nel Comunicato Ufficiale n.290/c5 del Comitato Regionale Lazio in cui veniva omologato il risultato della finale di Coppa Lazio Serie C2 Nordovest Calcio a Cinque/Minturno. Aggiunge la ricorrente che, ai sensi dell art.19 comma 10 del C.G.S. l espulsione del calciatore prevede automaticamente la sanzione minima della squalifica per una gara da parte degli Organi di Giustizia Sportiva e par tale motivo, tenuto conto che il giocatore in questione aveva già preso parte sia alla gara Brillante Torrino/Mirafin (sedicesimi di finale di Coppa Italia B) che alla gara Lido di Ostia Futsal/Brillante Torrino (ottavi di finale di Coppa Italia B) non aveva ancora scontato la giornata di squalifica applicata automaticamente dal Codice di Giustizia e quindi lo stesso non avrebbe potuto prendere parte all incontro oggetto del presente ricorso.
Controdeduce la resistente che il giocatore Samuel Sanchez Pla è stato regolarmente tesserato per la Società per la stagione 2016/2017 e che in mancanza della pubblicazione di sanzioni a carico del medesimo sui Comunicati Ufficiale non avrebbe potuto in alcun modo verificare l asserita posizione irregolare del giocatore; aggiungeva, infine, che ai sensi dell art.19 comma 11.1 del C.G.S le sanzioni inflitte nelle competizioni regionali vanno scontate nelle rispettive competizioni, ed a tal fine precisava che la competizione di Coppa Italia deve essere ritenuta distinta rispetto a quelle organizzata dalle Leghe Regionali. Il ricorso è infondato e dev essere respinto. Le disposizioni del Codice di Giustizia Sportiva in materia prevedono: - all art. 22, comma 2, C.G.S., che le sanzioni che comportano squalifiche dei tesserati devono essere scontate a partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione del Com. Uff., salvo quanto previsto dal comma 11 del presente articolo e dall art. 45, comma 2, del presente Codice ; - all art. 22, comma 11, C.G.S., che ad eccezione di quelli per i quali è previsto l obbligo di comunicazione diretta agli interessati, tutti i provvedimenti si ritengono conosciuti, con presunzione assoluta, dalla data di pubblicazione del relativo Com. Uff.. - all art.45., comma 2 C.G.S., Ad eccezione delle gare relative alle categorie Pulcini ed Esordienti, il calciatore espulso dal campo nel corso di una gara ufficiale è automaticamente squalificato per una giornata senza declaratoria del Giudice sportivo. Le modalità di esecuzione della squalifica automatica sono le stesse di cui al comma 1. I Comitati e le Divisioni debbono pubblicare, nel proprio comunicato ufficiale, l'elenco dei calciatori espulsi ai quali si applica la squalifica automatica. Secondo tale dettato l esecuzione delle sanzioni disciplinari divengono esecutive, e devono dunque essere scontate dai tesserati, solo a partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale e non prima; aggiungendo anche una presunzione assoluta di conoscenza dei provvedimenti disciplinari legata alla data di pubblicazione dei Comunicati stessi. Anche nell ambito Regionale il Codice di Giustizia ha espressamente previsto l obbligo di pubblicazione del l'elenco dei calciatori espulsi ai quali si applica la squalifica automatica. In forza di tali norme, quindi, solamente il tesserato la cui sanzione disciplinare o il cui nominativo sia stato inserito e pubblicato in un Comunicato Ufficiale non ha titolo a prendere parte ad un incontro prima di aver scontato la squalifica. Circostanza, quest ultima, che non ricorre nella fattispecie in esame, come peraltro anticipato dalla stessa Società reclamante. Il preposto Ufficio del Comitato Regionale Lazio, sentito sul punto, ha confermato che con riferimento alla partita di Coppa Lazio del 04/05/2016 giocata tra Nordovets/Minturno non risulta pubblicato all interno del relativo Comunicato Ufficiale (n.290/c5 del 06/05/16) né il nominativo né alcuna sanzione disciplinare a carico del giocatore Sanchez Pla Samuel, all epoca tesserato per il Minturno.
In mancanza dell emissione di un Comunicato Ufficiale contenente il nominativo e/o il provvedimento sanzionatorio nei confronti del giocatore in questione lo stesso aveva pieno titolo a a partecipare alla gara in questione. Atteso quanto sopra esposto P.Q.M. a) di respingere il ricorso, omologando il risultato conseguito delle due squadre al termine dell incontro U.S. SAINTS PAGNANO ASD BRILLANTE TORRINO FUSTAL 2-3 b) la tassa di reclamo viene addebitata GARA DEL 17/03/2017: ASD FUTSAL BARLETTA ASD OSSI C5 SAN BARTOLOMEO Reclamo proposto dalla Società ASD OSSI C5 SAN BARTOLOMEO Il Giudice Sportivo, esaminato il reclamo in oggetto, regolarmente prodotto nei termini, osserva: Con il ricorso in oggetto la ricorrente chiede che in danno della convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara in quanto la società avversaria non rispetta l obbligatorietà del C.U. n.1/2016 relativa al Campionato di Serie B e di conseguenza per la Final Eight di Coppa Italia. Controdeduce la resistente che nessuna irregolarità è stata compiuta avendo inserito in distinta sei calciatori tesserati per la FIGC prima del compimento del 18 anno di età, di cui almeno uno nato successivamente al 31 Dicembre 1994, allegando a tal fine l elenco dei propri calciatori con le relative date di nasciate e di tesseramento. Il ricorso è inammissibile e dev essere respinto. Esaminando il ricorso prodotto della ASD OSSI SAN BARTOLOMEO ci si avvede immediatamente che a fondamento della contestazione la società formulava esclusivamente la seguente unica motivazione: la società avversaria non rispetta l obbligatorietà del C.U. n.1/2016 relativa al Campionato di Serie B e di conseguenza per la Final Eight di Coppa Italia. Si tratta, chiaramente, di una motivazione insufficiente e criptica, del tutto priva di una puntuale motivazione ma anche caratterizzata da assoluta genericità. La reclamante non solo non indica quale disposizione regolamentare sarebbe stata violata dalla Società avversaria ma neppure sviluppa, anche in forma sintetica, un minimo di argomentazione a sostegno della propria richiesta né fornisce alcun elemento utile a sostegno della propria domanda. Un ricorso così formulato non soddisfa in alcun modo il requisito minimo
dell adeguatezza della motivazione e della assenza di genericità che è imposto dal Codice di Giustizia sportiva all art.33 comma 6. P.Q.M. a) di respingere il ricorso, omologando il risultato conseguito delle due squadre al termine dell incontro ASD FUTSAL BARLETTA ASD OSSI C5 SAN BARTOLOMEO 7-4 b) la tassa di reclamo viene addebitata PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari A CARICO DI CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE II INFR ERNANDEZ VIDAL JORDI (ASD PSG POTENZA PICENA) AMMONIZIONE CON DIFFIDA I (INFRAZIONE) BARBONE FABIO ZANINETTI GIORGIO ANZIDEI DARIO GARCIA RUBIO MIGUEL ANGEL SOARES MAZA SOUZA LUAN SEQUEIROS TEIXEIRA FABIO SALVADOR (U.S.SAINTS PAGNANO) (U.S SAINTS PAGNANO) (ASD BRILLANTE TORRINO) (ASD FUTSAL BARLETTA) (ASD OSSI C5 SAN BARTOLOMEO) (ASD CARRE CHIUPPANO ALTO VIC) GIGLIOFIORITO FRANCESCO (ASD ISERNIA C5) CAREGNATO RAFAEL (ASD ISERNIA C5)) LAURENZA SALVATORE (ASD ISERNIA C5) SGOLASTRA NICO (ASD PSG POTENZA PICENA) Il Giudice Sportivo della Divisione Calcio a Cinque (Avv. Massimiliano De Renzis) Pubblicato in Augusta (SR) ed affisso all albo della Divisione Calcio a Cinque il 17/03/2017.