CONSIGLIO DELL ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI REGOLAMENTO PAGAMENTO QUOTE ANNUALI ALLEGATO ALLA DELIBERA n.10 del 24/05/2010 Che integra e sostituisce l allegato alla delibera n. 11 DEL 04/12/2009
PREMESSA Il Consiglio, Visto l'art. 13 lett. l) della legge 7 gennaio 1976, n. 3 e s.m.i., che attribuisce al Consiglio dell Ordine Provinciale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali il potere di stabilire, entro i limiti necessari a coprire le spese per il funzionamento dell ordine, un contributo annuale, una tassa per l iscrizione nell albo ed una tassa per il rilascio di certificati, tessere e pareri sulla liquidazione degli onorari, Visto l art. 13 lett. m) che attribuisce allo stesso il compito di adottare provvedimenti disciplinari verso l iscritto che non adempie al pagamento dei contributi dovuti al Consiglio dell Ordine ed al Consiglio Nazionale, ADOTTA IL SEGUENTE REGOLAMENTO. ART.1 OGGETTO Il presente regolamento disciplina le modalità di riscossione del contributo di cui all art. 13, lettera l) della legge 7 gennaio 1976, n. 3 e s.m.i. ART.2 MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE QUOTE ANNUALI Il pagamento delle quote annuali deve pervenire entro il 30 aprile dell anno di riferimento (Anno N) e deve avvenire tramite Bonifico Bancario. E comunque facoltà del Consiglio dell Ordine variare o autorizzare nuove modalità di pagamento. Nel caso di variazione dello stato giuridico professionale la modifica della quota si imputa a partire dall anno solare successivo a quello di comunicazione di variazione. Nel caso di iscrizione o cancellazione l iscritto è tenuto a pagare per intero la quota dell anno solare in cui risulta iscritto. ART.3 TRASPARENZA Entro il 30 giugno di ogni anno il tesoriere provvede ad inviare a tutti gli iscritti l estratto conto relativo alla propria posizione contributiva (Anno N). All estratto conto viene allegato, nei casi di mancato o incompleto pagamento, il sollecito. (Mod. 1) ART. 4 REVISIONE STATO GIURIDICO PROFESSIONALE Il consiglio dell ordine provvede ad effettuare con cadenza quinquennale, salvo diversa specifica decisione del Consiglio, la revisione dello stato giuridico professionale di tutti gli iscritti entro il mese di dicembre dell anno precedente a quello di riferimento. A tal fine verrà inviata a tutti gli iscritti a mezzo raccomandata A.R. o PEC la dichiarazione di atto di notorietà di cui al Mod. 2 che dovrà pervenire regolarmente compilata entro 30 giorni dalla data di ricezione. 1
ART. 5 PROCEDURA MOROSI La procedura morosi rappresenta la linea applicativa da adottare nei confronti degli iscritti che risultano morosi nel pagamento di una o più quote annuali. I commi che seguono delineano gli interventi previsti per gli iscritti che si trovino nella posizione di morosità. 5.1 Omesso pagamento per una annualità Il Tesoriere dopo aver verificato, entro il mese di dicembre dell anno di riferimento (Anno N), il mancato pagamento del contributo annuale o parte di esso, provvede alla predisposizione di un ulteriore sollecito di pagamento come da Mod. 3 allegato alla presente, a firma del Tesoriere e del Presidente, da inviare agli interessati entro il 31 marzo dell anno successivo (Anno N + 1). In detto sollecito di pagamento, da inoltrarsi a mezzo raccomandata AR o PEC, devono essere specificati l importo del contributo annuale, maggiorato delle spese e degli interessi legali dovuti. 5.2 Omesso pagamento per due annualità Il Tesoriere, dopo aver verificato, entro il 31 marzo dell anno successivo (Anno N + 2), il mancato pagamento del contributo dovuto o parte di esso, comunica al Consiglio la perdurante morosità. Il Consiglio d ufficio e senza ulteriore sollecito di pagamento attiva la procedura disciplinare prevista dall Ordinamento professionale. 5.3 Apertura e svolgimento del procedimento disciplinare (l. 3/76 art. 34, commi 2 e 4; art.47 e 48) Il Presidente e/o Tesoriere propongono al Consiglio la discussione del caso. Dopo aver esaminato la posizione del soggetto moroso e verificato il ricevimento del sollecito di pagamento viene avviato il procedimento disciplinare di cui agli art. 47 e 48 L. 3/76. Nella seduta di Consiglio si procede alla nomina del relatore e responsabile del procedimento ed a fissare la data di convocazione del soggetto interessato come previsto dall art. 48 comma 2 ed art. 25 DPR 350/81 (tra la data di ricevimento dell invito a comparire e la data fissata per la convocazione devono intercorrere almeno trenta giorni). L invito a comparire, a firma del Presidente, deve contenere quanto indicato nell art. 25 DPR n.350/81 e va inoltrato a mezzo raccomandata AR o PEC, come da Mod. 4 allegato alla presente. Il relatore, nel giorno fissato per la convocazione, esporrà al Consiglio i fatti su cui si procede. 2
Alla data prefissata per l audizione il Consiglio ascolta l interessato e/o esamina gli eventuali documenti e/o memorie dallo stesso presentati. Nella stessa seduta di Consiglio si procede alla discussione del caso, anche in assenza del convocato qualora non abbia provato un legittimo impedimento. Il Consiglio rinvia l audizione dell interessato ad altra data in caso di comprovato legittimo impedimento. 5.4 Decisione In caso di sospensione per morosità si procede come da art. 49 L. 3/76 e da art. 23 DPR 350/81; in particolare viene inviata al moroso la comunicazione della sospensione richiedendo contestualmente la restituzione della tessera di riconoscimento e del timbro professionale, come da Mod. 5 allegato alla presente. In caso di mancata spontanea restituzione della tessera di riconoscimento e del timbro professionale il Consiglio procederà a norma dell art. 23 L.3/76, come da Mod. 6 allegato alla presente. 5.5 Revoca della sospensione per morosità In caso di integrale pagamento da parte del moroso delle quote pregresse il Consiglio delibera la revoca del provvedimento di sospensione e conferisce mandato alla segreteria di provvedere alle comunicazioni al soggetto interessato ed agli enti indicati nell art.49 L.3/76,come da Mod. 7 allegato alla presente; l ufficio di segreteria provvederà inoltre alla restituzione all iscritto del timbro professionale e della tessera di riconoscimento. 5.6 Recupero del credito Per il recupero del credito vantato nei confronti degli Iscritti morosi, il Presidente, trascorsi 12 mesi (Anno N + 3) dalla comunicazione di sospensione e dopo aver consultato il Consiglio in apposita riunione, darà incarico al Legale affinché proceda alla riscossione coattiva. 5.7 Norme comuni Tutte le spese consequenziali ed accessorie all attivazione della procedura morosi saranno poste a carico dell iscritto inadempiente. La compiuta giacenza equivale al ritiro della corrispondenza da parte del moroso. In caso di mancato recapito delle comunicazioni a causa del trasferimento del destinatario o in caso di destinatario sconosciuto, l Ufficio di segreteria, dopo aver effettuato le dovute ricerche anagrafiche, provvederà a rinnovare le comunicazioni inerenti la procedura di riscossione delle mancate contribuzioni. 3
5.8 Norma transitora La norma transitoria si rende necessaria a causa delle numerose posizioni di morosità pregresse esistenti all entrata in vigore del presente regolamento. Tale norma si applica quindi a tutti gli iscritti non in regola con le posizioni contributive alla data del 31.12.2009. Tutte le spese consequenziali ed accessorie all attivazione della norma transitoria saranno poste a carico del moroso. Le posizioni di morosità all entrata in vigore del presente regolamento vengono disciplinate nel seguente modo: a) invio al moroso della prima lettera di sollecito a mezzo raccomandata A/R o PEC come da Mod. 8 a firma del Presidente e del Tesoriere entro il 31 marzo 2010; b) in mancanza di riscontro positivo alla prima comunicazione viene inviata al moroso la seconda lettera di sollecito a mezzo raccomandata A/R o PEC come da Mod. 9 a firma del Presidente e del Tesoriere entro il 30 settembre 2010; c) in caso di perdurante morosità il tesoriere comunica il nominativo al Consiglio che attiva la procedura disciplinare prevista all art. 5.3 e successivi. Il pagamento dei pregressi può essere assolto scegliendo una delle seguenti formule: unica soluzione entro 60 giorni dalla lettera di sollecito; n 2 rate semestrali; n 4 rate trimestrali; Entro 30 giorni dal ricevimento della lettera di sollecito il moroso deve rinviare tramite raccomandata A.R. o PEC il piano di rateizzazione prescelto (Modello 10). L inosservanza anche parziale del piano concordato comporta automaticamente l avvio della procedura disciplinare prevista all art. 5 comma 3 e successivi. ART. 6 EFFICACIA Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2010 e annulla e sostituisce ogni atto contrastante pregresso. Allegati: Modello 1 Sollecito di pagamento Modello 2 Dichiarazione posizione giuridico professionale. Modello 3 Sollecito di pagamento Modello 4 Procedimento di sospensione per morosità Invito a comparire Modello 5 Sospensione per morosità Modello 6 Comunicazione mancata restituzione timbro e tessera Modello 7 Revoca sospensione per morosità Modello 8 Sollecito di pagamento pregressi Modello 9 Secondo sollecito di pagamento pregressi Modello 10 Piano di rateizzazione pregressi 4 Il Presidente