ELEZIONI DEI COMITATI DEGLI ITALIANI ALL ESTERO ISTRUZIONI PER LE OPERAZIONI DEL COMITATO ELETTORALE CIRCOSCRIZIONALE

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ELEZIONI DEI COMITATI DEGLI ITALIANI ALL ESTERO Circoscrizione consolare di... ISTRUZIONI PER LE OPERAZIONI DEL COMITATO ELETTORALE CIRCOSCRIZIONALE Roma, 2004 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

3 AVVERTENZE Le norme per lo svolgimento delle elezioni dei Comitati degli italiani all estero (Comites) sono contenute nella Legge 23 ottobre 2003, n 286 e nel relativo regolamento di attuazione. Per quanto non disciplinato dalla predetta normativa, si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni del Testo Unico delle leggi per l elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n 361, e successive modificazioni. L innovazione più significativa apportata dalla Legge sopra indicata consiste nell introduzione della modalità del voto per corrispondenza anche per tali elezioni. Presso ciascun ufficio consolare è costituito un seggio elettorale per ogni cinquemila elettori residenti nella circoscrizione consolare, con il compito di provvedere alle operazioni di spoglio e di scrutinio dei voti inviati dagli elettori. Ciascun seggio elettorale è competente per le buste contenenti le schede che il Comitato Elettorale Circoscrizionale ha ad esso assegnato. Per quanto attiene alle elezioni per il rinnovo dei Comites, la Legge n 286/2003 prevede la costituzione, presso gli Uffici consolari, di un Comitato Elettorale Circoscrizionale al quale, tra l altro, spetta la competenza di sovrintendere e coadiuvare l attività dei seggi elettorali. Per agevolare i compiti cui è chiamato il Comitato Elettorale sono state predisposte le unite istruzioni sulle quali si richiama l attenzione di tutti i componenti dell Ufficio. Si confida che, con l ausilio delle presenti istruzioni, tutte le operazioni del Comitato Elettorale Circoscrizionale verranno disimpegnate con regolarità e speditezza, nel pieno rispetto della Legge.

5 CAPITOLO I COMPOSIZIONE E COMPITI DEL COMITATO ELETTORALE CIRCOSCRIZIONALE 1 COMPONENTI DELL UFFICIO ELETTORALE CIRCOSCRIZIONALE L art.16 della Legge n 286 del 23 ottobre 2003 stabilisce che, presso gli uffici consolari, è costituito un Comitato Elettorale Circoscrizionale presieduto dal capo dell ufficio o da un suo rappresentante. I membri del Comitato Elettorale Circoscrizionale sono nominati, tra gli aventi diritto al voto nell ambito della circoscrizione, dal capo dell ufficio consolare, su designazione dei presentatori delle liste e delle associazioni degli emigranti presenti nella circoscrizione. Ai sensi dell art.15 del Regolamento, il Comitato costituito con decreto del capo dell ufficio consolare, è composto da: a) i rappresentanti delle liste dei candidati; b) i rappresentanti delle associazioni degli emigrati italiani che operano nella circoscrizione consolare da almeno cinque anni, in numero non superiore a sei nelle circoscrizioni in cui risiedono fino a centomila cittadini italiani iscritti nell elenco aggiornato e non superiore a dodici nelle altre circoscrizioni. 2 COMPITI DEL COMITATO ELETTORALE CIRCOSCRIZIONALE Il Comitato Elettorale Circoscrizionale ha il compito di controllare la validità delle firme e delle liste presentate, di costituire i seggi elettorali, di nominare i presidenti dei seggi e gli scrutatori, di sovrintendere e di coadiuvare l attività dei seggi elettorali. Le decisioni del Comitato Elettorale Circoscrizionale sono valide se adottate a maggioranza dei componenti; in caso di parità prevale il voto del presidente (art.16, quinto e sesto comma, della Legge n 286/2003).

7 CAPITOLO II ADEMPIMENTI ORGANIZZATIVI DI COMPETENZA DELL UFFICIO ELETTORALE CIRCOSCRIZIONALE 3 DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEI SEGGI DA ISTITUIRE A norma dell art. 19, primo comma, della Legge n 286/2003, presso ciascun Ufficio consolare è costituito un seggio elettorale per ogni cinquemila elettori residenti nella circoscrizione consolare, con il compito di provvedere alle operazioni di spoglio e di scrutinio dei voti inviati dagli elettori. I seggi sono costituiti con apposito provvedimento del Presidente del Comitato Elettorale Circoscrizionale, almeno dieci giorni prima della data delle elezioni (art. 19, secondo comma della Legge n 286/2003 e art. 22, terzo comma del Regolamento). Qualora gli elettori di una circoscrizione consolare siano superiori a cinquemila, saranno istituiti più seggi, ciascuno competente per le operazioni di scrutinio di una porzione di voti. In ogni caso dovrà evitarsi di assegnare ad un singolo seggio un numero di elettori inferiori a cento (art. 22, terzo comma del Regolamento). Per quanto concerne il limite dei cinquemila elettori individuato dal legislatore ai fini dell istituzione dei singoli seggi, si ritiene che lo stesso debba rappresentare un limite tendenziale, e che, pertanto, sia rimesso al prudente apprezzamento del Presidente del Comitato Elettorale Circoscrizionale valutare, in casi particolari, l opportunità di scostarsi da tale soglia. 4 NOMINA DEI COMPONENTI DEI SEGGI Ai sensi dell art. 19, secondo e terzo comma, della Legge n 286/2003, il Comitato Elettorale Circoscrizionale, almeno dieci giorni prima delle elezioni, nomina i presidenti e gli scrutatori dei seggi elettorali. Questi ultimi sono nominati nell ambito delle designazioni effettuate dai presentatori delle liste o, in mancanza, d ufficio. Il Comitato Elettorale Circoscrizionale nomina gli scrutatori tra gli elettori designati dai presentatori delle liste ammesse con modalità tali da garantire, ove possibile, la partecipazione di tutte le liste (art. 21, secondo comma, del Regolamento). A norma dell art. 21, primo comma, del Regolamento, i presentatori delle liste ammesse, entro il quindicesimo giorno precedente la data stabilita per le elezioni, consegnano al Comitato Elettorale Circoscrizionale un elenco di elettori per la nomina a scrutatore e designano, per ogni seggio, un rappresentante di lista effettivo ed uno supplente. Per ciascun seggio elettorale sono nominati quattro scrutatori.

8 5 DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE AI SEGGI Ai sensi dell art. 22, quarto comma, della Legge n 286/2003, l insediamento del seggio elettorale avviene il giorno successivo alla data stabilita per le votazioni, nell ora fissata dal Comitato Elettorale Circoscrizionale. Prima di tale ora, il Comitato Elettorale Circoscrizionale procede alla consegna al Presidente del seggio del seguente materiale: 1) i plichi o pacchi contenenti le buste inviate dagli elettori. Nei casi in cui gli elettori di una circoscrizione consolare siano più di cinquemila e, pertanto, sia stato istituito più di un seggio elettorale per lo scrutinio dei relativi voti, il Comitato Elettorale Circoscrizionale provvederà a distribuire equamente (tendenzialmente in numero uguale) ai rispettivi seggi le buste inviate dagli elettori. L equa ripartizione delle buste fra i seggi contribuirà ad agevolare lo snellimento delle procedure relative alle operazioni preliminari di scrutinio ed allo spoglio delle schede. 2) la lista dei plichi e delle buste consegnate al seggio. 3) copia autentica dell elenco degli elettori della circoscrizione consolare. 4) copia autentica dell elenco aggiunto degli elettori ammessi al voto dall Ufficio consolare. In tale elenco figurano i cittadini italiani residenti all estero che, non risultando inseriti nell elenco degli elettori di cui all art. 13, primo comma, del Regolamento, sono stati ammessi al voto dagli Uffici consolari ai sensi degli artt. 19 e 20 del Regolamento (le categorie di elettori che possono essere ammessi al voto sono: a) i cancellati per irreperibilità; b) gli elettori omessi per qualsiasi motivo dall elenco degli aventi diritto al voto). L elenco aggiunto verrà consegnato ai seggi unitamente all elenco di cui al punto 3. 5) atto di nomina degli scrutatori. 6) le designazione dei rappresentanti di lista di cui al precedente paragrafo 4. In occasione della consegna del materiale sopra elencato, il Comitato Elettorale Circoscrizionale consegna altresì al Presidente del seggio elettorale: le urne nelle quali dovranno essere inserite le schede votate; le scatole destinate a contenere le schede scrutinate; il pacco contenente le pubblicazioni e gli stampati necessari per le operazioni di scrutinio; il pacco con il materiale di cancelleria occorrente per le esigenze del seggio.

9 CAPITOLO III COMPLETAMENTO DELLE OPERAZIONI DI SCRUTINIO EVENTUALMENTE NON ULTIMATE DAI SEGGI 6 OPERAZIONI DI SPOGLIO Il Comitato Elettorale Circoscrizionale dovrà accertare se siano pervenuti da tutti i seggi della circoscrizione i plichi con i verbali ed i relativi atti, e se tutti i predetti seggi abbiano completato o meno le operazioni di scrutinio. Se qualche seggio non abbia completato le dette operazioni, il Comitato Elettorale Circoscrizionale provvederà, in surrogazione dei seggi, a svolgere tutti i rimanenti compiti spettanti ai seggi stessi (art. 76, primo comma, del Testo Unico delle leggi per l elezione della Camera dei Deputati approvato con il D.P.R. 30 marzo 1957, n 361). Il Comitato Elettorale Circoscrizionale completerà le operazioni non ultimate dai seggi utilizzando le stesse tabelle di scrutinio usate dai seggi. Dello svolgimento di dette operazioni di completamento, dovrà essere redatto, per ciascun seggio che non abbia completato lo scrutinio, un apposito verbale contenente i risultati della votazione e dello scrutinio.

11 CAPITOLO IV RIESAME DELLE SCHEDE CONTENENTI VOTI CONTESTATI E PROVVISORIAMENTE NON ASSEGNATI NEI SEGGI 7 RIESAME DELLE SCHEDE CONTESTATE PER SINGOLI SEGGI Ai sensi dell art. 20, quarto comma della Legge n 286/2003 e dell art. 25 del Regolamento, il Comitato Elettorale Circoscrizionale, entro quarantotto ore dal ricevimento dei plichi contenenti il materiale relativo alle operazioni di scrutinio dei seggi elettorali, procede, per ogni seggio, al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e decide in merito. Nella decisione sull assegnazione o meno dei voi contestati, inseriti dai seggi nella Busta n 3, il Comitato Elettorale Circoscrizionale deve tener presenti le annotazioni riportate nel verbale delle operazioni del seggio nonché le proteste ed i reclami presentati in proposito. Le schede riesaminate, assegnate e non assegnate, sono chiuse in un unico plico che viene sigillato e successivamente firmato dai componenti del Comitato Elettorale Circoscrizionale. 8 VERBALE DELLE OPERAZIONI RELATIVE AL RIESAME DELLE SCHEDE CONTESTATE Di tutte le operazioni concernenti il riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati va compilato un verbale, in cui vengono riportati i dati relativi a ciascun seggio. Per semplificare gli adempimenti del Comitato Elettorale Circoscrizionale è stato predisposto un estratto del verbale (Modello C-1) nel quale verranno annotate, per ciascun seggio, le operazioni relative al riesame di tutti i voti contestati e provvisoriamente non assegnati nei seggi.

13 CAPITOLO V ACCERTAMENTO DEI RISULTATI ELETTORALI 9 DETERMINAZIONE DELLA CIFRA ELETTORALE DI CIASCUNA LISTA Ultimate le operazioni di riesame delle schede contenenti i voti contestati e provvisoriamente non assegnati, il Comitato Elettorale Circoscrizionale accerta i voti riportati da ciascuna lista in tutti i seggi elettorali, sommando ai voti validi, compresi quelli contestati ed assegnati, ottenuti nei seggi della circoscrizione, i voti contestati ed assegnati dal Comitato Elettorale stesso. A tal fine riporta nel prospetto Modello A-1 i voti di lista validi risultanti dai verbali dei seggi, e nel Modello A-2 i voti contestati ed assegnati dal Comitato Elettorale di cui all estratto del verbale Modello C-1 e riepiloga nel Modello A-3 i dati riportati nei predetti prospetti. Quindi annota nel verbale i voti validi riportati da ciascuna lista in tutti i seggi elettorali ed il totale dei voti di lista validi riportati da tutte le liste in tutti i seggi della Circoscrizione consolare. 10 ASSEGNAZIONE DEL NUMERO DEI SEGGI SPETTANTI A CIASCUNA LISTA A norma dell art. 26, primo comma, lettera a) del Regolamento d attuazione, il Comitato Elettorale Circoscrizionale procede alla determinazione del numero dei seggi spettante a ciascuna lista, compiendo le seguenti operazioni: a) determina il quoziente elettorale circoscrizionale, dividendo il totale dei voti validi riportati da tutte le liste, per il numero dei candidati da eleggere; b) divide il totale dei voti validi riportati da ciascuna lista per il quoziente elettorale circoscrizionale, ottenendo i quozienti interi nonché i resti delle divisioni; c) attribuisce a ciascuna lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale circoscrizionale risulta contenuto nel numero dei voti validi riportato dalla lista stessa. I seggi eventualmente non assegnati per insufficienza di quoziente, sono successivamente attribuiti alle liste per le quali le divisioni hanno dati i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alla lista che ha ottenuto il più alto numero di voti validi, tenendo presente che sono considerati resti anche i voti delle liste che non hanno ottenuto alcun quoziente. 11 DETERMINAZIONE DELLA CIFRA INDIVIDUALE Successivamente, il Comitato Elettorale Circoscrizionale determina la cifra individuale di ogni candidato, sommando ai voti di preferenza validi, compresi quelli contestati ed assegnati, ottenuti da ciascun candidato nei seggi della circoscrizione (risultanti dai verbali dei seggi), i voti contestati ed assegnati dal comitato Elettorale stesso (risultanti dal verbale Modello C-1) e riportando i relativi dati nei prospetti Modelli B-1, B-2 e B-3.

14 12 DETERMINAZIONE DELLA GRADUATORIA DEI CANDIDATI Il Comitato Elettorale, in base alla cifra individuale dei singoli candidati, determina, per ciascuna lista, la graduatoria dei candidati, prevalendo, a parità di cifre individuali, l ordine d iscrizione nella lista. 13 PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI Al termine delle operazioni indicate nei paragrafi precedenti, il Presidente del Comitato Elettorale, in conformità ai risultati accertati dal comitato stesso, proclama eletti, nei limiti dei seggi spettanti a ciascuna lista e seguendo la graduatoria dei candidati di cui al precedente paragrafo, i candidati che hanno ottenuto le cifre individuali più elevate. 14 ELENCHI DEI CANDIDATI NON ELETTI Dopo aver annotato nel verbale i nominativi dei candidati eletti, il Comitato Elettorale compila gli elenchi dei candidati di ciascuna lista non eletti, nell ordine riportato nella graduatoria di cui al paragrafo 12. 15 DECISIONI DEL COMITATO ELETTORALE SUGLI INCIDENTI Il Comitato decide sugli eventuali incidenti sorti nel corso delle operazioni descritte nei paragrafi precedenti e ne prende nota nel verbale. 16 CONCLUSIONE DELLE OPERAZIONI Tutti i componenti del Comitato Elettorale Circoscrizionale sottoscrivono il verbale delle operazioni effettuate, che viene depositato dal presidente presso la sede dell Ufficio consolare, unitamente ai verbali dei seggi elettorali ed agli atti relativi alle operazioni di scrutinio.