Dichiarazione di scomparsa

Documenti analoghi
Revoca della dichiarazione di scomparsa

Cambiamento del nome

Processo UFSC. n del 1 aprile 2010 (Stato: 1 maggio 2013) Acquisto della cittadinanza svizzera per naturalizzazione. Operazione cittadinanza

Processo UFSC. n del 15 dicembre 2004 (Stato: 1 gennaio 2011)

Processo UFSC. Adozione completa. Adozione completa in Svizzera o all estero. Operazione Adozione. n del 1 gennaio 2011 (Stato: 1 novembre 2011)

Accertamento della paternità

Processo UFSC. n del 15 ottobre 2009 (Stato: 1 gennaio 2011)

Dichiarazione concernente il cognome

Ordinanza sullo stato civile

Informazione destinata ai tribunali e alle autorità amministrative. nuova regolamentazione delle comunicazioni agli uffici dello stato civile

Aggiornamento in casi particolari

Scioglimento matrimonio in Svizzera o all'estero

Cittadinanza di stranieri

Istruzioni tecniche Infostar

Controllo finale e microfilmatura

Processo UFSC. n del 15 dicembre 2004 (Stato: 1 gennaio 2013) Nascita in Svizzera di un bambino con filiazione nota. Transazione Nascita

Cognome/cittadinanza e diritto di protezione degli adulti

Processo tecnico UFSC

Processo tecnico UFSC

Processo UFSC. no del 15 ottobre Revoca della presunzione di paternità o del riconoscimento in Svizzera o all estero

Registri cartacei dello stato civile

Accertamento della paternità

Ordinanza sullo stato civile

Rilevamento di persone

Domande e risposte sul nuovo diritto dei cognomi

Codice civile. (Cognome e cittadinanza) Modifica del 30 settembre 2011

Ordinanza sugli emolumenti in materia di stato civile

Nascita di un figlio di genitori stranieri

Ordinanza sullo stato civile

INFOSTAR Funzione Ufficio dello stato civile speciale, nonché trattamento delle decisioni giudiziarie e amministrative

Comunicazioni ufficiali UFSC

I 20 Documentazione dei dati personali di stranieri

Ordinanza sullo stato civile (OSC)

del 28 aprile 2004 (Stato 1 gennaio 2015)

Ordinanza sullo stato civile (OSC) Capitolo 1: Disposizioni generali. del 28 aprile 2004 (Stato 1 luglio 2008)

Ordinanza sugli emolumenti in materia di stato civile

Matrimonio in Svizzera

Istanza di gratuito patricinio 1 in virtù dell articolo 119 CPC

INFOSTAR. Istruzioni concernenti la registrazione di persone e documenti; ufficio specializzato dello stato civile

DFGP/UFG/UFSC. Commento alla revisione parziale dell ordinanza sugli emolumenti in materia di stato civile (OESC)

Ordinanza concernente il rilascio di documenti di viaggio a stranieri

Legge federale sui documenti d identità dei cittadini svizzeri

Richiesta di calcolo di una rendita futura

Promemoria sulla dichiarazione dell autorità parentale congiunta presso l ufficio dello stato civile in Svizzera n

Ufficio federale di giustizia UFG

Processo UFSC. n del 15 dicembre 2004 (Stato: 1 gennaio 2013) Morte in Svizzera di una persona di identità nota.

mercati finanziari Informazioni riguardo alla domanda presentata da imprese di revisione

Maggio 2012 (autrice Cora Graf-Gaiser)

Cambiamento di release Modifiche più importanti In generale / Scopo del documento

Ordinanza sul registro delle carte per l odocronografo

Regolamento della legge sulla cittadinanza ticinese e sull attinenza comunale (RLCCit) (del 10 ottobre 1995)

Modalità di collaborazione tra le autorità dello stato civile e le autorità preposte all asilo

Istruzione sulla determinazione e l ortografia dei nomi di cittadini stranieri. (del 1 o gennaio 2012)

Regolamento sullo stato civile (del 29 marzo 2011)

Codice civile svizzero

Promemoria sulle dichiarazioni concernenti il cognome secondo il diritto svizzero n

Indicativamente, entro quando avviene l attribuzione? Una settimana dopo l evento. A chi è attribuito il NAVS13? Chi ne fa richiesta?

Riconoscimento in Svizzera

Modulo di domanda per il contributo di solidarietà

Codice civile svizzero

ottobre 2009 ISTITUZIONI

Documenti soggetti a emolumenti

Trasferimento di condannati

Legge federale sul trattamento di dati personali in seno al Dipartimento federale degli affari esteri

Ordinanza sul sistema di trattamento dei dati concernenti le prestazioni di sicurezza private

A. CONCESSIONE PER MATRIMONIO

CONTRATTO DI ACCOGLIENZA

Accordo

Ordinanza sullo stato civile

Convenzione concernente il rilascio gratuito e la dispensa di legalizzazione degli atti di stato civile

Richiesta di una rendita per superstiti

Richiesta di CITTADINANZA ELENCO DEI DOCUMENTI DA PORTARE PER LA COMPILAZIONE:

Convegno di studio: Unioni civili e convivenze di fatto: aspetti patrimoniali, successori, fiscali e autonomia negoziale

Riconoscimento di figli nati morti o deceduti

Ordinanza concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri

I. Procedura d iscrizione nel registro di commercio A. Trasferimento della sede a un luogo scelto nella Svizzera (art. 4 cpv. 1 D)

Rendiconto finanziario (art. 410 CC)

Ordinanza concernente il sistema AUPER automatizzato di registrazione delle persone

Ordinanza concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri

COMUNE DI VALLEDORIA Provincia di Sassari

Ordinanza concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri

sulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale

Direttive UFSC. n del 1 maggio 2007 (Stato: 1 ottobre 2014)

per il tramite del Prefetto di _L_ sottoscritt_ (cognome) da (paternità) e da (maternità: indicare cognome da nubile e nome della madre)

DOMANDA DI RIMBORSO DEI CONTRIBUTI AVS

richiesta, dal quale è possibile identificare la cittadinanza, fra cui segnatamente:

A) che il soggetto richiede di partecipare alla gara in qualità di: (barrare la casella corrispondente)

Ordinanza concernente la mediazione matrimoniale o di ricerca di partner a titolo professionale nei confronti di o per persone all estero

visto il messaggio aggiuntivo del Consiglio federale del 4 marzo ,

Ordinanza concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri

Ordinanza sul sistema di gestione delle persone, degli atti e delle pratiche (PAGIRUS) dell Ufficio federale di giustizia

Procedura preliminare dell unione domestica registrata

Ordinanza sul sistema elettronico di gestione delle persone, degli atti e delle pratiche dell Ufficio federale di giustizia

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI COMPETENZA DELL UNITA POLITICHE PER LA CASA

CERTIFICATO PER L'AMMISSIONE ALL'ASSISTENZA GIUDIZIARIA

Legge federale sul trattamento dei dati del settore degli stranieri e dell'asilo in un sistema d'informazione

Capitolo 12: Arbitrato internazionale

Legge federale sui consulenti in brevetti

Legge sulla protezione dei dati personali elaborati dalla polizia cantonale e dalle polizie comunali (LPDPpol) (del 13 dicembre 1999)

Comune di Arezzo - Ufficio Sport e Politiche Giovanili P.zza A. Fanfani AREZZO MODELLO ALLEGATO 1A

Transcript:

Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP Ufficio federale di giustizia UFG Ambito direzionale Diritto privato Ufficio federale dello stato civile UFSC Processo UFSC Operazione Dichiarazione di scomparsa Dichiarazione di scomparsa

Indice 0 Visione sistematica 4 1 Documento giustificativo 5 2 Competenza 5 2.1 Competenza per territorio 5 2.1.1 Sentenza giudiziaria emessa in Svizzera 5 2.1.2 Sentenza emessa all estero 5 2.2 Competenza per materia 5 2.3 Ricusazione 6 3 Esame 6 3.1 In generale 6 3.2 Decisione dell autorità di vigilanza in caso di sentenze emesse all estero 6 3.3 Effetti su matrimonio e unione domestica registrata 6 3.3.1 Stato civile 6 3.3.2 Uso del cognome 7 4 Preparazione della documentazione 7 4.1 Dati non disponibili 7 4.2 Dati disponibili 7 5 Documentazione 8 6 Comunicazioni ufficiali 8 7 Rilascio di estratti del registro 8 7.1 Certificato di famiglia 8 7.2 Certificato di unione domestica 9 7.3 Atto di origine 9 7.4 Conferma di documentazione 9 7.5 Libretto di famiglia 9 8 Archiviazione dei documenti giustificativi 9 8.1 Comunicazione della dichiarazione di scomparsa 9 8.2 Corrispondenza 10 Tabella delle modifiche Modifica dal 1 gennaio 2011 Tutto il processo Numero 6 NUOVO Adeguamento degli articoli alla nuova revisionata OSC in vigore dall 01.01.2011. Precisazione dei dati. 2/10

Modifica dal 1 aprile 2013 Numero 3.3.2 Numero 6 NUOVO Adeguamento al nuovo diritto dei cognomi. Precisazione dei dati. 3/10

0 Visione sistematica Partenza 1 Documento giustificativo Sentenza giudiziaria Riconoscimento della sentenza emessa all estero no Interruzione, chiarimento della situazione 2 Competenza 2.1 Competenza per territorio 2.1.1 Sentenza giudiziaria emessa in Svizzera 2.1.2 Sentenza emessa all estero 2.2 Competenza per materia 2.3 Ricusazione sì Competenza sì Esame materiale e formale no Interruzione, in caso di ricusazione, consegna del caso 3 Esame 3.1 In generale 3.2 Decisione dell autorità di vigilanza in caso di sentenze emesse all estero 3.3 Effetti su matrimonio e unione domestica registrata 3.3.1 Stato civile 3.3.2 Uso del cognome Accertamento dello stato civile Preparazione della documentazione Rilevamento retroattivo della/e persona/e 4 Preparazione della documentazione 4.1 Dati non disponibili 4.2 Dati disponibili 5 Documentazione 6 Comunicazioni ufficiali Dati disponibili sì Documentazione no Mandato di rilevamento retroattivo 7 Rilascio di estratti del registro 7.1 Certificato di famiglia 7.2 Certificato individuale di stato civile 7.3 Atto di origine 7.4 Conferma della documentazione 7.5 Libretto di famiglia Comunicazioni ufficiali Rilascio di estratti dal registro 8 Archiviazione dei documenti giustificativi 8.1 Comunicazione della dichiarazione di scomparsa 8.2 Corrispondenza Archiviazione dei documenti giustificativi Fine 4/10

1 Documento giustificativo È stata emanata da un tribunale in Svizzera o all estero una sentenza passata in giudicato concernente la dichiarazione di scomparsa di una persona. 2 Competenza 2.1 Competenza per territorio La competenza per la documentazione è retta, nell ambito del diritto federale, dall organizzazione giudiziaria cantonale (art. 43 cpv. 1 e art. 2 cpv. 2 lett. b o cpv. 3 OSC). 2.1.1 Sentenza giudiziaria emessa in Svizzera In mancanza di un disciplinamento cantonale, per la documentazione della dichiarazione di scomparsa è competente l ufficio dello stato civile nella sede del tribunale. Se nessuna delle persone in questione possiede la cittadinanza svizzera, non è necessario effettuare la documentazione, se i dati non sono disponibili in Infostar. 2.1.2 Sentenza emessa all estero La dichiarazione di scomparsa effettuata all estero va documentata nel Cantone d attinenza della persona in questione. Se ella non possiede la cittadinanza svizzera, la dichiarazione di scomparsa va documentata nel Cantone di attinenza del coniuge o del partner. Se invece possiede l attinenza comunale in vari Cantoni, la dichiarazione deve essere documentata dall ufficio dello stato civile cui è stato trasmesso il documento estero a tale scopo. Se nessuna delle persone in questione possiede la cittadinanza svizzera, la documentazione della dichiarazione di scomparsa è obbligatoria soltanto se sono già disponibili i dati. In questo caso il riconoscimento della decisione estera spetta all autorità di vigilanza del Cantone di domicilio di un familiare, oppure all autorità di vigilanza del Cantone in cui va documentato un nuovo evento concernente uno o più membri della famiglia. Tale autorità ne ordina al contempo la documentazione. 2.2 Competenza per materia La dichiarazione di scomparsa (art. 35 cpv. 1 CC) va distinta dalla sentenza costatante la morte di una persona, anche se nessuno ne ha visto il cadavere (art. 34 CC). Una persona è dichiarata scomparsa quando la sua morte è considerata molto probabile, perché è sparita in pericolo imminente di morte o è da molto tempo assente senza che se ne abbiano notizie (art. 35 cpv. 1 CC). La morte di una persona può reputarsi provata, anche se 5/10

nessuno ha visto il suo cadavere, se è sparita in circostanze tali da far ritenere certa la sua morte (art. 34 CC). 2.3 Ricusazione Per la documentazione della dichiarazione di scomparsa le collaboratrici e i collaboratori dell ufficio dello stato civile sono tenuti a rispettare gli obblighi di ricusazione previsti dalla legge (cfr. art. 89 cpv. 3 OSC). 3 Esame 3.1 In generale La sentenza del tribunale deve essere passata in giudicato e riportare la data dell effetto retroattivo della dichiarazione di scomparsa. Deve inoltre essere firmata in copia originale oppure autenticata come copia corrispondente all originale (art. 43 cpv. 6 OSC). 3.2 Decisione dell autorità di vigilanza in caso di sentenze emesse all estero L autorità di vigilanza del Cantone di attinenza della persona in questione oppure, se ella non possiede la cittadinanza svizzera, l autorità di vigilanza del Cantone di attinenza del coniuge o del partner, decide in merito al riconoscimento della decisione estera. La decisione può fondarsi sul giudizio della rappresentanza svizzera competente per il luogo del tribunale all estero (traduzione sommaria e conferma dell autenticità del documento). Va in particolare chiarito se si tratta di una dichiarazione di scomparsa o se è stata accertata la morte della persona in questione. Se, secondo la regola menzionata, sono coinvolti più Cantoni di attinenza, decide l autorità di vigilanza che ha ricevuto la sentenza del tribunale. La decisione dell autorità di vigilanza è obbligatoria se i dati della persona dichiarata scomparsa sono disponibili, anche se la stessa non possiede la cittadinanza svizzera e neppure uno dei membri della sua famiglia. La competenza spetta all autorità di vigilanza del luogo di domicilio di un familiare, oppure, se presso un ufficio dello stato civile è pendente un nuovo atto amministrativo concernente un familiare, all autorità di vigilanza del rispettivo Cantone. 3.3 Effetti su matrimonio e unione domestica registrata 3.3.1 Stato civile Le dichiarazioni di scomparsa passate in giudicato a partire dal 1 gennaio 2000 sciolgono per legge il matrimonio della persona in questione a partire dalla data in cui la dichiarazione acquisisce validità giuridica (art. 38 cpv. 3 CC). Questo vale anche per l unione domestica registrata, anche se manca una rispettiva disposizione esplicita. 6/10

Lo stato civile del coniuge della persona dichiarata scomparsa è formulato "matrimonio sciolto dal ", lo stato civile del partner della persona dichiarata scomparsa invece "unione domestica sciolta dal ". Le dichiarazioni di scomparsa passate in giudicato prima di tale data non provocano necessariamente lo scioglimento del matrimonio della persona scomparsa. Deve essere tenuto conto soltanto delle conseguenze giuridiche già verificatesi al momento della dichiarazione di scomparsa (p. es. scioglimento del matrimonio secondo il diritto cantonale anteriore; cfr. art. 6 cpv. 2 tit. fin. CC). Altrimenti le persone in questione sono considerate sposate fino allo scioglimento del matrimonio a seguito di morte o divorzio. 3.3.2 Uso del cognome Se un coniuge o un partner è dichiarato scomparso, l altro coniuge o partner, se ha cambiato il cognome in occasione del matrimonio o della registrazione dell unione domestica, può dichiarare in ogni tempo all ufficiale dello stato civile di voler riprendere il proprio cognome da celibe o nubile (art. 30a CC oppure art. 30a LUD). All estero la dichiarazione concernente il cognome può essere rilasciata presso ogni rappresentanza svizzera a cui compete trattare questioni di stato civile. 4 Preparazione della documentazione 4.1 Dati non disponibili Se i dati della persona in questione non sono ancora stati inseriti nel registro dello stato civile, va eventualmente effettuato il rilevamento retroattivo (cfr. processo n. 30.1 Rilevamento retroattivo). In via eccezionale si può rinunciare al rilevamento retroattivo, se è possibile iscrivere la dichiarazione di scomparsa nel registro delle famiglie. In caso di più attinenze comunali si deve badare che la dichiarazione di scomparsa venga iscritta in tutti i rispettivi registri delle famiglie. Se né la persona in questione né i suoi familiari possiedono la cittadinanza svizzera e i loro dati non sono disponibili nel sistema, è possibile rinunciare alla dichiarazione di scomparsa. Va invece adempito l obbligo di comunicazione (inoltro del documento all amministrazione comunale del luogo di domicilio o di soggiorno secondo l art. 49 OSC). 4.2 Dati disponibili Sulla base delle informazioni disponibili, va verificato se i dati nel sistema sono corretti, completi e aggiornati (art. 16 cpv. 1 lett. c OSC). Se risulta che i dati rilevati sullo stato civile della persona dichiarata scomparsa non sono corretti, completi o aggiornati, la procedura va interrotta fino a quando gli eventi verificatisi prima della dichiarazione di scomparsa e non ancora documentati vengono comprovati e 7/10

documentati. A quel punto la procedura concernente la documentazione del riconoscimento va ripresa senza indugio. 5 Documentazione La documentazione della dichiarazione di scomparsa va effettuata non appena i dati attualizzati (secondo la regola x 1, vale a dire stato civile il giorno precedente la dichiarazione di scomparsa) della persona in questione sono disponibili nel sistema. 6 Comunicazioni ufficiali La trasmissione dei dati all amministrazione comunale del luogo di domicilio della persona dichiarata scomparsa (art. 49 cpv. 1 OSC) e agli organi dell AVS (art. 53 cpv. 1 OSC) avviene automaticamente e in forma elettronica o, in assenza di allacciamento del Comune interessato, in forma cartacea (art. 49 cpv. 3 o 99b OSC). A seconda del caso seguono altre comunicazioni all ufficio dello stato civile del comune di origine dell interessato (art. 49a cpv. 2 OSC). Le altre comunicazioni ufficiali necessitano di una base giuridica cantonale (art. 56 OSC). 7 Rilascio di estratti del registro 7.1 Certificato di famiglia La persona che in seguito alla dichiarazione di scomparsa cambia il suo stato civile non é tenuta a richiedere un nuovo certificato di famiglia (modulo 7.4) per comprovare lo scioglimento del matrimonio. Tuttavia, il certificato di famiglia non più valido, se restituito può venire sostituito gratuitamente. 8/10

7.2 Certificato dell unione domestica La persona che in seguito alla dichiarazione di scomparsa cambia il suo stato civile non è tenuta a richiedere un nuovo certificato dell unione domestica (modulo 7.12) per comprovare lo scioglimento dell unione domestica stessa. Tuttavia, il certificato di unione domestica non più valido, se restituito può venire sostituito gratuitamente su richiesta. 7.3 Atto di origine In seguito alla modifica dello stato civile, l atto d origine non è più valido poiché i dati non sono più aggiornati. Il Comune di domicilio o di soggiorno della persona interessata può richiedere il deposito di un atto d origine nuovo. 7.4 Conferma di documentazione Su richiesta della rappresentanza svizzera, viene confermata la validità per il diritto svizzero della dichiarazione di scomparsa avvenuta all estero. Allo stesso tempo sono certificati gli effetti per permettere l aggiornamento del registro d immatricolazione e il corretto rilascio dei documenti d identità. L autorità di vigilanza può anche rilasciare tale conferma nell ambito della decisione relativa alla documentazione della dichiarazione di scomparsa effettuata all estero (art. 32 LDIP). 7.5 Libretto di famiglia Se viene presentato un libretto di famiglia svizzero, la dichiarazione di scomparsa e il conseguente scioglimento del matrimonio vanno annotati nell apposito campo (modifica dello stato civile, del cognome e dell attinenza). L iscrizione va provvista del timbro ufficiale. Non è necessaria la firma. 8 Archiviazione dei documenti giustificativi 8.1 Comunicazione della dichiarazione di scomparsa La sentenza sulla dichiarazione di scomparsa emessa in Svizzera o all estero va conservata come documento giustificativo della documentazione elettronica. Se la sentenza è stata emessa all estero, va conservata insieme ai documenti giustificativi anche la decisione dell autorità di vigilanza concernente il riconoscimento. 9/10

8.2 Corrispondenza L eventuale corrispondenza a carattere probatorio va conservata. M:\Org\PRIVAT\EAZW\EAZW\30 Fachprozesse\36 Verschollenerklärung\36.1 Verschollenerklärung im Inland oder Ausland\36.1 In Bearbeitung\36.1 Processo_Dichiarazione scomparsa_i 6_Apr 13_V 3.0 i.doc 10/10