del 20 marzo 1981 (Stato 1 gennaio 2009)

Documenti analoghi
del 20 marzo 1981 (Stato 13 giugno 2006)

del 20 dicembre 1982 (Stato 1 gennaio 2008)

del 6 ottobre 1995 (Stato 1 gennaio 2007)

del 20 dicembre 1985 (Stato 1 gennaio 2013)

Legge sul censimento federale della popolazione

Legge federale sui contratti-quadro di locazione e sul conferimento dell obbligatorietà generale

Legge federale sui binari di raccordo ferroviario

Legge federale sulle cauzioni delle società estere d assicurazione

Legge federale sul collocamento e il personale a prestito

Legge federale concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero. (Legge contro il lavoro nero, LLN)

Legge federale sull unità monetaria e i mezzi di pagamento

Legge federale sull Istituto svizzero di diritto comparato

Legge federale sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese

Legge sui cani. Sezione 1: Scopo. Sezione 2: Protezione dalle lesioni provocate dai cani. Progetto

Legge federale sull adeguamento delle misure collaterali alla libera circolazione delle persone

Ordinanza sull educazione fisica nelle scuole professionali

Legge federale sul Consiglio della magistratura

Legge federale concernente condizioni lavorative e salariali minime per lavoratori distaccati in Svizzera e misure collaterali

Legge federale sull assicurazione contro gli infortuni

Legge federale concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero

Legge federale in favore delle zone di rilancio economico 1

Legge sul censimento federale della popolazione

Legge federale sul lavoro nelle imprese di trasporti pubblici

sulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale

del 13 dicembre 2002 (Stato 1 aprile 2010)

Ordinanza

Legge federale sull organizzazione dell azienda delle poste della Confederazione

del 13 dicembre 2002 (Stato 31 ottobre 2006) Sezione 2: Costituzione e risoluzione del rapporto di lavoro Costituzione del rapporto di lavoro

Ordinanza sull aiuto al Servizio consultivo e sanitario in materia di allevamento di piccoli ruminanti

Legge federale sul lavoro nelle imprese di trasporti pubblici

Legge federale sulla tassa d esenzione dall obbligo militare

Legge federale sulla protezione degli animali Disegno

Disegno. del. L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 24 maggio , decreta:

Legge federale sulle misure contro i matrimoni forzati

Spiegazione delle note

Codice civile svizzero

Legge federale su un adeguamento della LIFD e della LAID alle disposizioni generali del CP

Ordinanza sull approntamento delle prove d origine. del 28 maggio 1997 (Stato 26 giugno 2001)

Codice penale svizzero

Legge federale sulle lingue nazionali e la comprensione tra le comunità linguistiche

del 22 giugno 2001 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 24 maggio , decreta:

Ordinanza sulla promozione della proprietà d abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale

Legge federale relativa alla semplificazione del ricupero d imposta in caso di successione e all introduzione dell autodenuncia esente da pena

Ordinanza sull assicurazione militare

Legge federale sulla procedura penale

visto il messaggio aggiuntivo del Consiglio federale del 4 marzo ,

Accordo

Ordinanza sulla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e dei prodotti agricoli trasformati

Legge federale sugli stranieri

Decreto federale che approva due trattati dell Organizzazione mondiale della Proprietà Intellettuale e modifica la legge sul diritto d autore

Legge federale sull assistenza amministrativa internazionale

Legge federale concernente condizioni lavorative e salariali minime per lavoratori distaccati in Svizzera e misure collaterali

Codice penale svizzero e Codice penale militare (modifica del diritto sanzionatorio)

196.1 Legge federale sulla restituzione dei valori patrimoniali di provenienza illecita di persone politicamente esposte

Legge federale sull attuazione dell Accordo FATCA tra la Svizzera e gli Stati Uniti

Legge federale sul commercio ambulante. Sezione 1: Oggetto. Sezione 2: Autorizzazione. del 23 marzo 2001 (Stato 1 gennaio 2007)

Codice penale militare e Procedura penale militare

Legge federale che promuove la ginnastica e lo sport

Legge federale sul trattamento di dati personali in seno al Dipartimento federale degli affari esteri

Legge federale sull unità monetaria e i mezzi di pagamento

Ordinanza sulle commissioni extraparlamentari, nonché gli organi di direzione e i rappresentanti della Confederazione

Ordinanza dell Assemblea federale concernente la legge sulle indennità parlamentari 1

Ordinanza dell Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulle banche estere in Svizzera

Legge federale sulla riduzione delle emissioni di CO 2

Legge federale sulle misure contro i matrimoni forzati

Legge federale relativa all Accordo con la Comunità europea sulla fiscalità del risparmio

Decreto federale che approva due trattati dell Organizzazione mondiale della Proprietà Intellettuale e modifica la legge sul diritto d autore

Ordinanza sulla procedura d approvazione dei piani di impianti elettrici

Legge federale sul trattamento di dati personali da parte del Dipartimento federale degli affari esteri

Ordinanza sugli assegni familiari nell agricoltura

Legge federale sulle indennità di perdita di guadagno in caso di servizio militare, servizio civile o servizio di protezione civile

(Ordinanza sulla protezione dei giovani lavoratori, OLL 5) del 28 settembre 2007 (Stato 1 gennaio 2008)

Ordinanza sull assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

Legge federale sulla produzione e la cultura cinematografiche

Legge federale sugli stranieri

Ordinanza del DDPS concernente le automobili per istruttori

Legge federale sui percorsi pedonali ed i sentieri

Legge federale sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell esecuzione delle pene e delle misure

Ordinanza concernente i supplementi e la registrazione dei dati nel settore lattiero

Legge federale concernente il nuovo ordinamento del finanziamento delle cure

Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali

Ordinanza quadro relativa alla legge sul personale federale

Legge federale sull assicurazione contro gli infortuni

Ordinanza sulle categorie speciali di aeromobili

Legge federale sull imposizione delle partecipazioni di collaboratore

Legge federale sulla revisione dell imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa

Legge federale sull ingegneria genetica nel settore non umano

Legge federale sugli stupefacenti e le sostanze psicotrope

Ordinanza concernente la comunicazione di decisioni penali cantonali 1

Legge federale sulla protezione degli animali

Legge federale concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero

Ordinanza sulla sicurezza delle installazioni e degli apparecchi tecnici

Ordinanza concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero

Ordinanza sulla promozione della proprietà d abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale

Ordinanza sull organizzazione della statistica federale

Legge federale concernente la protezione dell emblema e del nome della Croce Rossa

Decreto federale Disegno

del 20 marzo 2009 (Stato 1 gennaio 2013)

Diritto vigente. Legge sull'energia del Cantone dei Grigioni (Legge grigione sull'energia, LGE) 1)

Transcript:

Legge federale sul lavoro a domicilio (LLD) 822.31 del 20 marzo 1981 (Stato 1 gennaio 2009) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 34 ter e 64 bis della Costituzione federale 1 ; visto il messaggio del Consiglio federale del 27 febbraio 1980 2, decreta: Sezione 1: Campo d applicazione Art. 1 Oggetto 1 La legge si applica ai datori di lavoro pubblici e privati, che fanno eseguire lavoro a domicilio, e ai lavoratori a domicilio da loro occupati. 2 I provvedimenti protettivi validi per i lavoratori a domicilio sono applicabili, per analogia, alle persone e alle organizzazioni che assegnano lavoro a domicilio in rappresentanza del datore di lavoro. 3 La legge è applicabile al datore di lavoro all estero, nella misura in cui occupa lavoratori a domicilio in Svizzera. 4 È considerato lavoro a domicilio a tenore della presente legge il lavoro artigianale e industriale eseguito a mano o a macchina contro salario da un lavoratore, solo o con l aiuto di membri della famiglia, nella sua abitazione o in un altro locale di sua scelta. 5 Per l applicabilità della legge, è determinante il rapporto di occupazione effettivo e non la designazione del contratto. Art. 2 Casi dubbi Nei casi di dubbio sull applicabilità della legge, l autorità cantonale decide d ufficio o a domanda di un interessato. Le autorità federali decidono per le aziende federali. RU 1983 108 1 [CS 1 3; RU 1976 2001]. Vedi ora gli art. 41, 45, 59, 63, 110, 123, 147 e 178 della Cost. federale del 18 apr. 1999 (RS 101). 2 FF 1980 II 270 1

822.31 Tutela dei lavoratori Sezione 2: Obblighi del datore di lavoro e del lavoratore a domicilio Art. 3 Notifica delle condizioni di lavoro All atto della prima assegnazione di lavoro a domicilio, il datore di lavoro deve notificare al lavoratore e alle persone ed organizzazioni che assegnano lavoro a domicilio in sua rappresentanza le condizioni di lavoro, integralmente e per scritto. Art. 4 Salario, tempo prestabilito, conteggio 1 Il salario per il lavoro a domicilio è determinato secondo le aliquote applicate nell azienda per un lavoro equivalente. In mancanza di un salario aziendale comparabile, dev essere applicata l aliquota di salario usuale per lavori analoghi nel corrispondente ramo economico e nella regione. È tenuto equamente conto delle condizioni di lavoro differenti nell azienda e al domicilio del lavoratore, come anche dei maggiori o minori costi risultanti dal lavoro a domicilio, per il datore di lavoro e il lavoratore. 2 Se il salario è stabilito secondo il lavoro fornito (salario a cottimo), il datore di lavoro deve indicare al lavoratore a domicilio, con l aliquota di salario, il tempo valutato per l esecuzione (tempo prestabilito), salvo che questo non possa essere predeterminato a causa del genere di lavoro a domicilio. 3 Il datore di lavoro consegna al lavoratore a domicilio un conteggio scritto ed ambo le parti ne conservano un esemplare durante almeno 5 anni. Art. 5 Rimborso delle spese, strumenti di lavoro, materiale, istruzioni 1 Il datore di lavoro deve rimborsare al lavoratore a domicilio le spese necessarie, in particolare quelle per gli strumenti di lavoro, il materiale e il loro trasporto. 2 Il datore di lavoro, se mette a disposizione strumenti di lavoro o materiale, non può esigere un indennità dal lavoratore a domicilio. Sono riservati l obbligo di restituzione alla fine del rapporto di lavoro e le eventuali pretese di risarcimento del datore di lavoro. 3 Il datore di lavoro deve istruire il lavoratore a domicilio sul lavoro da svolgere, nella misura necessaria per la sicurezza del lavoratore e per l ottenimento di un salario adeguato. Art. 6 Giovani È vietato assegnare a giovani d età inferiore ai 15 anni lavoro a domicilio da eseguire in modo indipendente. Art. 7 Protezione contro il sovraccarico di lavoro 1 Il datore di lavoro non può assegnare né farsi consegnare lavoro a domicilio in domenica e nei giorni festivi. Gli altri giorni, può assegnarlo o farselo consegnare soltanto durante le ore stabilite dal Consiglio federale. I Cantoni possono concedere deroghe per circostanze speciali. 2

Lavoro a domicilio LF 822.31 2 Il datore di lavoro deve tener conto del rendimento del lavoratore a domicilio. Deve, in particolare, stabilire il termine impartito per la consegna dell opera in modo che il lavoratore a domicilio non debba lavorare né più di 8 ore per giorno, né di domenica. Art. 8 Protezione della vita e della salute 1 Gli strumenti di lavoro e i materiali, che il datore di lavoro mette a disposizione del lavoratore a domicilio, devono essere concepiti in modo che, se manipolati correttamente, non possano causare infortuni o danni alla salute. 2 I lavoratori a domicilio sono tenuti ad osservare le disposizioni del datore di lavoro per prevenire gli infortuni e i danni alla salute. In particolare, devono utilizzare correttamente i dispositivi di sicurezza, di cui sono muniti gli strumenti di lavoro, e non possono rimuoverli né modificarli senza il permesso del datore di lavoro. Art. 9 Lavori pericolosi Il Consiglio federale stabilisce i lavori che non possono essere eseguiti a domicilio o che lo possono essere soltanto con l applicazione di particolari misure di sicurezza. Art. 10 Elenco dei lavoratori a domicilio e registrazione Il datore di lavoro deve tenere un elenco dei lavoratori a domicilio che occupa e farsi iscrivere nel registro dei datori di lavoro tenuto dalle autorità d esecuzione. Art. 11 Obbligo d informare I datori di lavoro e i lavoratori a domicilio sono tenuti a fornire alle autorità d esecuzione e di vigilanza le informazioni necessarie all esecuzione della legge e a permettere loro l accesso ai locali. Le autorità d esecuzione e di vigilanza possono procedere a controlli, prelevare campioni, come pure consultare gli elenchi ed altri documenti, in particolare le condizioni di lavoro, le bollette di accompagnamento, i registri delle forniture e i conteggi. Sezione 3: Disposizioni penali 3 Art. 12 Infrazioni 1 Chiunque contravviene ad una prescrizione della presente legge o alle sue disposizioni esecutive oppure a una singola decisione notificatagli con la comminatoria della pena prevista nel presente articolo, è punito con la multa. 2 In caso di grave infrazione intenzionale può essere pronunciato l arresto. 3 A partire dal 1 gen. 2007 le pene e i termini di prescrizione devono essere adattati giusta la chiave di conversione dell art. 333 cpv. 2-6 del Codice penale (RS 311.0), nel testo della LF del 13. dic. 2002 (RU 2006 3459). 3

822.31 Tutela dei lavoratori Art. 13 Diritto applicabile Sono applicabili le disposizioni generali del Codice penale svizzero 4 e l articolo 6 della legge federale del 22 marzo 1974 5 sul diritto penale amministrativo. Art. 14 Procedimento penale Il procedimento penale spetta ai Cantoni. Sezione 4: Disposizioni esecutive Art. 15 Esecuzione 1 L esecuzione della legge spetta ai Cantoni. Essi designano le autorità d esecuzione. 2 Le aziende della Confederazione eseguono la legge sotto la vigilanza degli ispettorati federali del lavoro. 3 Le autorità d esecuzione tengono il registro dei datori di lavoro e lo verificano almeno una volta all anno. 4 Esse presentano annualmente all Ufficio federale dell industria, delle arti e mestieri e del lavoro 6 (detto qui di seguito: «Ufficio federale») un rapporto sull esecuzione della legge. Art. 16 7 Art. 17 Alta vigilanza L Ufficio federale esercita l alta vigilanza sull esecuzione della legge. Art. 18 8 Art. 19 9 Obbligo del segreto Le persone incaricate di eseguire la presente legge o di vigilare sull esecuzione sono tenute al segreto d ufficio. 4 RS 311.0 5 RS 313.0 6 Oggi: «Segreteria di Stato dell economia (SECO)» (art. 5 dell O del 14 giu. 1999 sull organizzazione del Dipartimento federale dell economia, RS 172.216.1, RU 2000 187 art. 3). 7 Abrogato dal n. 100 dell all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, con effetto dal 1 gen. 2007 (RS 173.32). 8 Abrogato dal n. II 3 dell all. alla LF del 20 mar. 2008 (Riordinamento delle commissioni extraparlamentari), con effetto dal 1 gen. 2009 (RU 2008 5941 5944; FF 2007 6027). 9 Nuovo testo giusta il n. II 3 dell all. alla LF del 20 mar. 2008 (Riordinamento delle commissioni extraparlamentari), in vigore dal 1 gen. 2009 (RU 2008 5941 5944; FF 2007 6027). 4

Lavoro a domicilio LF 822.31 Sezione 5: Disposizioni finali Art. 20 10 Disposizioni esecutive Il Consiglio federale emana le disposizioni esecutive sentiti i Cantoni e le organizzazioni interessate. Art. 21 Modificazione e abrogazione 1. (Concerne solo il testo tedesco) 2. La legge del 13 marzo 1964 11 sul lavoro è modificata come segue: Art. 3 lett. f... 3. La legge federale del 12 dicembre 1940 12 sul lavoro a domicilio è abrogata. Art. 22 Prescrizioni riservate Sono segnatamente riservate: a. La legislazione federale concernente la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, la protezione dell ambiente, la radioprotezione, il commercio dei veleni, gli esplosivi, le derrate alimentari e gli oggetti d uso, come anche le assicurazioni sociali; b. Le prescrizioni di polizia cantonali e comunali. Art. 23 Referendum ed entrata in vigore 1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo. 2 Il Consiglio federale ne determina l entrata in vigore. Data dell entrata in vigore: 1 aprile 1983 13 10 Nuovo testo giusta il n. II 3 dell all. alla LF del 20 mar. 2008 (Riordinamento delle commissioni extraparlamentari), in vigore dal 1 gen. 2009 (RU 2008 5941 5944; FF 2007 6027). 11 RS 822.11. Le modifiche qui appresso sono inserite nella L menzionata. 12 [CS 8 223; RU 1951 1273 art. 14 cpv. 2, 1971 1461 disp. fin. e trans. tit. X art. 6 n. 4. RS 822.11 art. 68] 13 DCF del 20 dic. 1982 (RU 1983 113). 5

822.31 Tutela dei lavoratori 6