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Ordinanza concernente l importazione e il transito per via aerea di prodotti animali provenienti da Paesi terzi (OITPA) del 18 aprile 2007 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 37 della legge del 9 ottobre 1992 1 sulle derrate alimentari; visto l articolo 25 capoverso 1 della legge del 1 luglio 1966 2 sulle epizoozie; in applicazione dell allegato 11 dell Accordo del 21 giugno 1999 3 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli (Accordo), ordina: Sezione 1: Disposizioni generali Art. 1 Oggetto La presente ordinanza disciplina i requisiti per i prodotti animali provenienti da Paesi terzi e il loro controllo al momento dell importazione e del transito per via aerea. Art. 2 Definizioni I termini utilizzati nella presente ordinanza sono definiti nell ordinanza del 18 aprile 2007 4 concernente l importazione, il transito e l esportazione di animali e prodotti animali. Art. 3 Campo d applicazione 1 La presente ordinanza si applica all importazione e al transito di: a. sperma animale, ovuli non fecondati ed embrioni; b. derrate alimentari di origine animale; c. derrate alimentari contenenti una parte di derrate alimentari di origine animale; d. sottoprodotti di origine animale; RS 916.443.13 1 RS 817.0 2 RS 916.40 3 RS 0.916.026.81 4 RS 916.443.10; RU 2007 1847 2007-0338 2755

e. fieno e paglia; e f. altre sostanze che possono essere vettori di agenti epizootici. 2 Il Dipartimento federale dell economia (DFE) definisce le derrate alimentari contenenti una parte di derrate alimentari di origine animale e le altre sostanze che possono essere vettori di agenti epizootici. 3 Salvo diversa disposizione della presente ordinanza, l ordinanza del 18 aprile 2007 5 concernente l importazione, il transito e l esportazione di animali e prodotti animali è applicabile. 4 A eccezione dell articolo 10, la presente ordinanza non si applica all importazione e al transito di derrate alimentari di origine animale destinate alla ristorazione a bordo degli aeromobili. Art. 4 Persona soggetta all obbligo di dichiarazione La persona soggetta all obbligo di dichiarazione deve: a. notificare per fax al servizio veterinario di confine le partite soggette ad obbligo di dichiarazione, almeno 24 ore prima del loro arrivo oppure il giorno feriale precedente se le partite arrivano di domenica o in un giorno festivo; b. notificare al servizio veterinario di confine l arrivo della partita e portarla al controllo secondo le istruzioni dello stesso; c. consegnare al servizio veterinario di confine i documenti prescritti; d. coadiuvare il servizio veterinario di confine presentandogli le partite da controllare e riprendendone possesso dopo il controllo; e e. trasmettere le istruzioni del servizio veterinario di confine alle persone competenti. Art. 5 Imprese che prestano servizi di sdoganamento 1 Le imprese che prestano servizi di sdoganamento su incarico degli esercenti di aeroporti sono considerate persone soggette all obbligo di dichiarazione. 2 Esse devono fornire al servizio veterinario di confine, su richiesta, i manifesti di carico, le lettere di vettura aerea e altri documenti in formato cartaceo ed elettronico. 3 Gli esercenti di aeroporti notificano all Ufficio federale di veterinaria (UFV) le imprese incaricate e segnalano alle stesse gli obblighi di cui ai capoversi 1 e 2. Art. 6 Servizi postali e di corriere Le imprese che offrono servizi postali e di corriere devono presentare le partite soggette a controllo al servizio veterinario di confine al posto d ispezione frontaliero designato dall UFV. 5 RS 916.443.10; RU 2007 1847 2756

Art. 7 Trasporto Dal posto d ispezione frontaliero all azienda di destinazione in Svizzera o in uno Stato membro dell Unione europea le partite devono essere trasportate in contenitori ermetici, contrassegnati e sigillati dal servizio veterinario di confine se: a. sono destinate ad aziende soggette a oneri particolari, segnatamente per i sottoprodotti di origine animale; b. sono stati prelevati campioni e i risultati non sono ancora disponibili al momento del proseguimento del trasporto. c. ne è stato autorizzato un determinato utilizzo; d. sono state trasportate nell azienda di destinazione per essere sottoposte al controllo dell igiene e all analisi di sostanze estranee nella selvaggina di cui all articolo 22; e. si tratta di una reimportazione ai sensi dell articolo 9; oppure f. sono destinate a uno Stato membro o a una regione sottoposti a particolari requisiti secondo il diritto della Comunità europea. Sezione 2: Importazione Art. 8 Condizioni d importazione 1 I prodotti animali devono provenire da Paesi o regioni specificamente designate e da aziende riconosciute dall Unione europea se quest ultima richiede una procedura di riconoscimento secondo le disposizioni del diritto in materia di derrate alimentari o di epizoozie. L UFV pubblica in Internet l elenco delle aziende riconosciute 6. 2 Le aziende di provenienza devono soddisfare i requisiti del diritto svizzero in materia di epizoozie e di derrate alimentari. 3 La provenienza dei prodotti animali e il rispetto dei requisiti devono essere attestati in un certificato conformemente alle disposizioni della Comunità europea. 4 Il DFE pubblica i riferimenti degli atti legislativi della Comunità europea concernenti: a. i Paesi e le regioni specificamente designate da cui è autorizzata l importazione di prodotti animali, incluse le misure cautelative da adottare; e b. i certificati. Art. 9 Reimportazione di partite respinte 1 Il servizio veterinario di confine autorizza la reimportazione delle partite che sono state respinte da un Paese terzo se: 6 http://www.bvet.admin.ch/ein_ausfuhr/index.html?lang=it 2757

a. si è in presenza di un certificato rilasciato dall autorità che ha respinto la partita, originale o come copia autenticata, in cui si motivi il respingimento e si attesti che le condizioni di immagazzinamento e di trasporto dei prodotti animali sono state rispettate e che i prodotti animali non hanno subito alcun trattamento; oppure b. nel caso di contenitori sigillati, il trasportatore certifica che il contenuto non ha subito alcun trattamento e non è stato scaricato. 2 La partita deve essere notificata al servizio veterinario di confine ai fini del controllo. 3 Essa deve essere ritrasportata direttamente all azienda di provenienza indicata sul permesso d esportazione. Art. 10 Derrate alimentari destinate alla ristorazione di bordo Le derrate alimentari di origine animale destinate alla ristorazione del personale o dei viaggiatori a bordo degli aeromobili operanti nel traffico internazionale, nonché gli scarti alimentari, devono restare a bordo se l aeromobile prosegue la sua rotta oppure devono essere eliminati secondo l articolo 13 dell ordinanza del 23 giugno 2004 7 concernente l eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (OESA). Art. 11 Campioni commerciali e campioni da analizzare 1 L UFV può, stabilendo oneri, rilasciare permessi per l importazione di derrate alimentari di cui all articolo 3 capoverso 1 lettere b e c che non soddisfano i requisiti di cui all articolo 8 se: a. si tratta di campioni commerciali o sono destinate ad esposizioni; oppure b. sono destinate a studi particolari o ad analisi. 2 Le derrate alimentari di cui al capoverso 1 non possono essere introdotte per un utilizzo diverso da quello stabilito nel permesso. È vietato il loro utilizzo per l alimentazione umana. 3 L UFV stabilisce, dopo aver consultato l autorità cantonale competente, le condizioni per la riesportazione verso un Paese terzo o per l eliminazione secondo le disposizioni dell OESA. Fanno eccezione i quantitativi usati durante le analisi. 4 L UFV informa le autorità cantonali competenti sui permessi rilasciati. Le autorità cantonali controllano il rispetto degli oneri. Art. 12 Importazione nel traffico turistico 1 Le derrate alimentari di origine animale e quelle contenenti una parte di derrate alimentari di origine animale che vengono importate nel traffico turistico sono soggette alle disposizioni dell allegato. 2 L UFV provvede a informare i viaggiatori. 7 RS 916.441.22 2758

Art. 13 Partite destinate a privati Per quanto riguarda le partite inviate per posta o tramite corrieri a privati per uso personale, si applica per analogia l articolo 12. Sezione 3: Transito Art. 14 Partite destinate a Stati membri dell Unione europea 1 Per quanto riguarda il transito di prodotti animali provenienti da Paesi terzi e destinati a uno Stato membro dell Unione europea, si applicano l'articolo 8 capoversi 1, 3 e 4 e gli articoli 11 13. 2 Le dichiarazioni relative alle partite di cui all articolo 4 lettera a devono contenere i dati seguenti: a. in caso di trasbordo da un aeromobile a un altro: l ora prevista del trasbordo ed eventuali ritardi, il posto d ispezione frontaliero del luogo di destinazione e l eventuale luogo di immagazzinamento; b. tempi di attesa superiori alle 12 e alle 48 ore. 3 Le partite devono essere presentate al servizio veterinario di confine a fini di controllo se restano in aeroporto più di 12 ore. 4 All interno dell aeroporto le partite non possono lasciare il perimetro delimitato dall Amministrazione delle dogane. 5 Se il loro trasporto prosegue a bordo di un veicolo stradale, si applicano le stesse condizioni previste per l importazione in Svizzera. Art. 15 Partite destinate a un Paese terzo 1 Per quanto riguarda le partite provenienti da un Paese terzo e destinate a un altro Paese terzo, si applicano l articolo 8 capoversi 1, 3 e 4 e gli articoli 11 13, per quanto siano motivati da ragioni di polizia sanitaria. 2 Il transito di una partita da un Paese terzo verso un altro Paese terzo necessita di un permesso del servizio veterinario di confine. Le domande devono essere presentate al servizio con 48 ore di anticipo. 3 Il permesso viene rilasciato se: a. la partita proviene da un Paese terzo da cui l importazione non è vietata per ragioni di polizia sanitaria; b. in caso di respingimento, la persona soggetta all obbligo di dichiarazione si impegna a riprendere possesso della partita e a rispedirla; c. si è in presenza, qualora fosse necessario, di un certificato attestante il rispetto delle garanzie sanitarie. 4 Le partite non devono essere presentate al servizio veterinario di confine a fini di controllo se: 2759

a. entro 12 ore vengono trasbordate da un aeromobile in un altro senza lasciare l area ufficiale; oppure b. non vengono scaricate dall aeromobile. 5 All interno dell aeroporto le partite non possono lasciare il perimetro delimitato dall Amministrazione delle dogane, salvo che ne sia stato autorizzato il trasporto con un veicolo stradale. 6 Per il proseguimento del trasporto a bordo di un veicolo stradale le partite devono: a. essere trasportate al posto d ispezione frontaliero in veicoli o contenitori sigillati dalle autorità senza frazionamento né trasbordo; b. essere trasportate sotto controllo doganale al posto d ispezione frontaliero dal quale lasceranno la Svizzera o l Unione europea; e c. lasciare la Svizzera e l Unione europea entro 30 giorni. Sezione 4: Depositi doganali e depositi franchi doganali Art. 16 1 Nei depositi doganali aperti e nei depositi franchi doganali possono essere immagazzinate soltanto le partite che sono state controllate e rilasciate dal servizio veterinario di confine. Queste partite possono essere successivamente immesse in libera pratica senza ulteriori controlli da parte del servizio veterinario di confine. 2 Per quanto riguarda le partite destinate a essere immagazzinate in una zona franca, in un deposito franco doganale o in un deposito doganale di uno Stato membro dell Unione europea, si applicano gli articoli 12 e 13 della direttiva 97/78/CE del Consiglio del 18 dicembre 1997 8 che fissa i principi relativi all organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità. Sezione 5: Controlli e misure Art. 17 Controllo veterinario di confine 1 Le partite di prodotti animali devono essere controllate dal servizio veterinario di confine presso il posto d ispezione frontaliero nel luogo stabilito dal servizio stesso. 2 L UFV può ridurre la frequenza dei controlli fisici e d identità per l importazione di prodotti animali in conformità con la decisione 94/360/CE della Commissione del 20 maggio 1994 9. 8 GU L 24 del 30 gen. 1998, pag. 9. 9 Decisione 94/360/CE della Commissione del 20.5.1994 relativa alla riduzione di frequenza dei controlli materiali sulle partite di taluni prodotti importati da paesi terzi, in forza della direttiva 90/675/CCE del Consiglio, GU L 158 del 25 giu. 1994, pag. 41. 2760

3 Le partite che soddisfano le condizioni d importazione o di transito vengono rilasciate dal servizio veterinario di confine. Art. 18 Partite destinate alla Svizzera Se sono destinate alla Svizzera, le partite vengono sottoposte al controllo documentale, al controllo d identità e al controllo fisico. Art. 19 Partite destinate a Stati membri dell Unione europea 1 Il controllo documentale, il controllo d identità e il controllo fisico sono obbligatori per le partite destinate a uno Stato membro dell Unione europea le quali: a. restano in aeroporto per più di 48 ore; b. sono soggette agli oneri di cui all articolo 7; oppure c. sono trasportate su strada a partire dall aeroporto. 2 Se una partita resta in aeroporto per più di 12 ore, ma non oltre 48 ore, il servizio veterinario di confine effettua un controllo documentale. Può effettuare un controllo d identità e un controllo fisico se ciò si rende necessario per ragioni di salute degli animali, di sicurezza alimentare o di protezione degli animali. 3 Se una partita resta a bordo dell aeromobile o in aeroporto per al massimo 12 ore, il servizio veterinario di confine può effettuare un controllo documentale, un controllo d identità e un controllo fisico se ciò si rende necessario per ragioni di salute degli animali, di sicurezza alimentare o di protezione degli animali. 4 Per le partite di cui ai capoversi 2 e 3 il controllo veterinario di confine definitivo è eseguito presso un posto d ispezione frontaliero riconosciuto nel Paese di destinazione. 5 L UFV può concordare con l autorità competente del Paese di destinazione che il controllo d identità e il controllo fisico siano eseguiti anche in altri casi presso un posto d ispezione frontaliero riconosciuto del Paese di destinazione. Art. 20 Partite destinate a Paesi terzi 1 Il servizio veterinario di confine effettua un controllo documentale e un controllo d identità in caso di partite provenienti da Paesi terzi e destinate ad altri Paesi terzi. 2 Il controllo si limita a una verifica del manifesto di carico se una partita: a. viene trasbordata da un aeromobile a un altro entro 12 ore senza lasciare l area ufficiale; oppure b. non viene scaricata dall aeromobile. 3 Le partite in transito di cui al capoverso 2 possono essere controllate a campione dal servizio veterinario di confine e in caso di sospetto di infrazione alle norme della legislazione sulle epizoozie, sulla protezione degli animali e sulle derrate alimentari. 4 Il controllo documentale, il controllo d identità e il controllo fisico sono obbligatori per le partite il cui trasporto dall aeroporto prosegue su strada. 2761

Art. 21 DVCE 1 Il documento veterinario comune di entrata (DVCE) è compilato in tutte le sue parti per ogni partita che deve essere controllata dal servizio veterinario di confine. La parte 1 viene compilata dalla persona soggetta all obbligo di dichiarazione o da un suo incaricato, le parti restanti dal servizio veterinario di confine. 2 Nel caso di partite con un peso superiore a 20 chilogrammi, la parte 1 del DVCE deve essere compilata elettronicamente mediante Traces prima dell importazione. Per le partite con un peso pari o inferiore a 20 chilogrammi la parte 1 del DVCE può essere presentata in formato cartaceo. 3 La persona soggetta all obbligo di dichiarazione trasmette per fax, a titolo di dichiarazione, la parte 1 del DVCE al servizio veterinario di confine al più tardi 24 ore prima dell arrivo della partita. 4 Il servizio veterinario di confine: a. compila la parte 2 e le altri parti del DVCE al termine del controllo veterinario di confine e appone la sua firma; b. registra i dati del DVCE in Traces; c. consegna il DVCE debitamente compilato alla persona soggetta all obbligo di dichiarazione affinché questa lo inoltri all ufficio doganale. 5 L ufficio doganale restituisce il DVCE alla persona soggetta all obbligo di dichiarazione dopo l imposizione doganale. 6 Il DVCE accompagna la partita fino all azienda di destinazione in Svizzera o in uno Stato membro dell Unione europea indicato sul DVCE. Esso contiene, se del caso, indicazioni sui trattamenti previsti. 7 In caso di transito verso un Paese terzo il DVCE accompagna la partita fino al confine esterno dell Unione europea, salvo in caso di trasporto aereo diretto dalla Svizzera in un Paese terzo. 8 In caso di immagazzinamento in un deposito doganale aperto o in un deposito franco doganale, il DVCE va presentato all ufficio doganale competente. Art. 22 Controllo della selvaggina La selvaggina di pelo importata con la pelle e la selvaggina di piuma non spennata devono essere oggetto di autocontrollo nell azienda di destinazione secondo le disposizioni dell ordinanza del 23 novembre 2005 10 concernente la macellazione e il controllo delle carni, nonché di una sorveglianza veterinaria ufficiale. Art. 23 Controlli da parte dell ufficio doganale 1 Il controllo delle partite di cui agli articoli 12 e 13 è effettuato dall ufficio doganale. 10 RS 817.190 2762

2 Le partite non conformi alle disposizioni dell allegato sono confiscate dall ufficio doganale ed eliminate dal servizio veterinario di confine secondo le disposizioni dell OESA. Art. 24 Prodotti animali sotto custodia dell ufficio doganale 1 Se una partita di prodotti animali resta sotto custodia dell ufficio doganale, la persona soggetta all obbligo di dichiarazione deve: a. conservare una copia del DVCE che accompagna la partita; b. registrare la data di arrivo della partita all ufficio doganale; e c. registrare la data o, in caso di un applicazione scaglionata delle imposte doganali, le date di applicazione di queste ultime. 2 Se l imposizione è rateizzata, una copia autenticata del DVCE accompagna ogni frazione della partita. La persona soggetta all obbligo di dichiarazione deve richiedere detta copia al servizio veterinario di confine dietro versamento di una tassa. La copia deve essere completata con i dati relativi alla quantità o al peso verificati. Art. 25 Controllo del trasporto e degli oneri 1 Il servizio veterinario di confine sorveglia il trasporto delle partite secondo gli articoli 7, 18 e 19 e l adempimento degli oneri nel luogo di destinazione. 2 Il trasporto delle partite avviene sotto sorveglianza doganale. 3 Il servizio veterinario di confine informa mediante Traces l autorità di controllo competente: a. del Paese di destinazione, se si tratta di uno Stato membro dell Unione europea; b. del Cantone di destinazione, se l azienda si trova in Svizzera; oppure c. del posto d ispezione frontaliero di uno Stato membro dell Unione europea presso il quale deve arrivare una partita secondo l articolo 19 il cui controllo veterinario di confine non è stato ultimato. 4 L azienda di destinazione informa l autorità competente dell arrivo di una partita di cui al capoverso 3 lettere a e b. L autorità controlla in particolare l arrivo e l adempimento degli oneri ed entro 15 giorni, o 10 giorni in caso di riesportazione di partite respinte, notifica al servizio veterinario di confine, tramite Traces, l arrivo della partita e il risultato dei controlli. Il posto d ispezione frontaliero dell Unione europea informa l autorità di controllo competente dell arrivo di una partita conformemente al capoverso 3 lettera c. 5 Se ha motivo di ritenere che una partita non sia giunta all azienda di destinazione o al posto d ispezione frontaliero entro i termini prestabiliti, oppure che non siano stati adempiuti gli oneri, il servizio veterinario di confine informa l autorità di controllo competente. Quest ultima adotta le misure del caso. 2763

6 Se ricevono una notificazione da un posto d ispezione frontaliero dell Unione europea concernente una partita destinata alla Svizzera, le autorità di controllo gli confermano l arrivo e il risultato dei controlli. Art. 26 Controllo del trasporto di partite destinate a Paesi terzi 1 Il servizio veterinario di confine sorveglia il trasporto delle partite di cui all articolo 20. 2 Il trasporto delle partite è soggetto inoltre alla procedura T1 di cui all articolo 2 numero 2 della Convenzione del 20 maggio 1987 11 relativa ad un regime comune di transito se il loro trasporto non prosegue per via aerea. 3 Il servizio veterinario di confine informa mediante Traces il posto d ispezione frontaliero dal quale la partita lascerà la Svizzera o l Unione europea a destinazione di un Paese terzo. Il posto d ispezione frontaliero informa il servizio veterinario di confine svizzero quando la partita ha lasciato l Unione europea. 4 Se ha motivo di ritenere che una partita non abbia lasciato il territorio della Svizzera o dell Unione europea entro i termini previsti, il servizio veterinario di confine informa l Amministrazione delle dogane. Quest ultima compie ulteriori accertamenti. Se l esportazione dalla Svizzera o l uscita dall Unione europea non possono essere dimostrate, l UFV informa gli Stati membri dell Unione europea attraverso cui doveva transitare la partita. 5 Se ricevono una notificazione da parte di un posto d ispezione frontaliero dell Unione europea concernente una determinata partita destinata alla Svizzera, le autorità di controllo gli confermano l arrivo e il risultato dei controlli. Art. 27 Partite non conformi 1 L importazione e il transito sono vietati se dai controlli risulta che: a. la partita non soddisfa le condizioni di importazione o di transito; b. la partita rappresenta un rischio per la salute umana o degli animali; c. non sono soddisfatte le condizioni previste nel Paese di provenienza concernenti lo stato sanitario e la sicurezza alimentare; d. il certificato veterinario ufficiale o il DVCE non sono conformi alle norme vigenti; oppure e. il posto d ispezione frontaliero non è riconosciuto per il controllo della categoria di prodotti animali in questione. 2 Nei casi di cui al capoverso 1 il servizio veterinario di confine ordina senza indugio le misure necessarie per evitare eventuali danni ad altre partite. 11 RS 0.631.242.04 2764

Art. 28 Sequestro 1 Il servizio veterinario di confine sequestra i prodotti animali se: a. si sospetta che siano vettori di un agente epizootico; b. vi è motivo di ritenere che non siano conformi alla legislazione sulle epizoozie o sulle derrate alimentari; oppure c. vi sono dubbi sull identità della partita, sui dati documentali relativi alla loro provenienza, alla loro destinazione o alle garanzie che li concernono. 2 Esso custodisce i prodotti animali sequestrati a spese e a rischio della persona soggetta all obbligo di dichiarazione. 3 A seconda della situazione, esso decide una misura di cui agli articoli 29-31 oppure il rilascio della partita. Prima di decidere consulta la persona soggetta all obbligo di dichiarazione; in caso di respingimento il Paese di destinazione deve dare il suo consenso qualora esso non sia il Paese di provenienza. 4 Se le partite sono già state rilasciate, in casi motivati il servizio veterinario di confine può avvisare l autorità cantonale competente o l autorità del Paese di destinazione e chiedere il sequestro delle partite. Art. 29 Respingimento Il servizio veterinario di confine decide il respingimento dei prodotti animali entro un termine che esso deve stabilire, non superiore tuttavia a 60 giorni, purché non vi si oppongano ragioni contemplate dalla legislazione sulle epizoozie, sulla protezione degli animali e sulle derrate alimentari. Art. 30 Trattamento 1 Il servizio veterinario di confine può decidere: a. un trattamento o una trasformazione affinché il prodotto animale sia conforme alle disposizioni della legislazione sulle epizoozie e sulle derrate alimentari; oppure b. una trasformazione per scopi diversi dall alimentazione umana o animale. 2 Per il trattamento possono essere utilizzati soltanto i metodi ammessi dal diritto in materia di derrate alimentari, di alimenti per animali e di epizoozie. È vietato effettuare diluizioni. Art. 31 Confisca 1 Il servizio veterinario di confine confisca: a. i prodotti animali palesemente avariati o nocivi alla salute; b. i prodotti animali sequestrati di cui è vietata l importazione e che non possono essere rinviati al mittente entro il termine stabilito; e c. i prodotti animali senza proprietario. 2765

2 La persona soggetta all obbligo di dichiarazione è tenuta a eliminare la partita in base alle condizioni stabilite dal servizio veterinario di confine. 3 I prodotti animali senza proprietario che sono stati confiscati vengono consegnati al centro di raccolta designato dal Cantone. La Confederazione rimborsa al Cantone le spese dell eliminazione. Art. 32 Costi I costi per le misure di cui agli articoli 28 31 sono a carico della persona soggetta all obbligo di dichiarazione. Sezione 6: Disposizione finale Art. 33 Disposizioni transitorie I prodotti animali immagazzinati in depositi doganali aperti o in depositi franchi doganali e non conformi alle condizioni d importazione devono essere trasferiti entro il 31 dicembre 2007, esportati verso un Paese terzo o eliminati secondo le disposizioni dell OESA. Art. 34 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1 luglio 2007. 18 aprile 2007 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz 2766

Importazione di derrate alimentari di origine animale nel traffico turistico Allegato (art. 12 cpv. 1) Prodotto Provenienza Condizioni 1. Carne, prodotti a base di carne, latte, latticini, prodotti sottoposti a trattamento termico in un recipiente ermetico con valore F pari o superiore a 3,00. Paesi e regioni riconosciuti per il prodotto in questione secondo l articolo 8 Con certificato e CVC* 2. Latte in polvere per neonati; alimenti per la prima infanzia, alimenti destinati a fini medici speciali, purché a. questi prodotti non debbano essere refrigerati prima di essere consumati, b. si tratti di prodotti di marca confezionati destinati alla vendita diretta al consumatore, c. la confezione sia integra, a meno che non sia già stata utilizzata. Tutti i Paesi Senza certificato, senza CVC*; una razione giornaliera a persona 3. Carne, prodotti a base di carne, latte, latticini, prodotti sottoposti a trattamento termico in recipienti ermetici con valore F pari o superiore a 3,00. 4. Tutte le derrate alimentari di origine animale Isole Faeröer, Groenlandia, Islanda Andorra, Norvegia Senza certificato, senza CVC*; al massimo 5 kg a persona Senza certificato, senza CVC* 5. Pesci e prodotti ittici Islanda Senza certificato senza CVC* * CVC = Controllo da parte del servizio veterinario di confine 2767

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