LEGGE 21 FEBBRAIO 2014, N. 9



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ISTITUTO PER L INNOVAZIONE E TRASPARENZA DEGLI APPALTI E LA COMPATIBILITA AMBIENTALE LEGGE 21 FEBBRAIO 2014, N. 9 CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 23 DICEMBRE 2013, N. 145, RECANTE INTERVENTI URGENTI DI AVVIO DEL PIANO «DESTINAZIONE ITALIA», PER IL CONTENIMENTO DELLE TARIFFE ELETTRICHE E DEL GAS, PER LA RIDUZIONE DEI PREMI RC-AUTO, PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE, LO SVILUPPO E LA DIGITALIZZAZIONE DELLE IMPRESE, NONCHÉ MISURE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE ED EXPO 2015 (G. U. 21 FEBBRAIO 2014, N. 43) (in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione in G.U.)

D.L. 23 DICEMBRE 2013, N. 145 INTERVENTI URGENTI DI AVVIO DEL PIANO "DESTINAZIONE ITALIA", PER IL CONTENIMENTO DELLE TARIFFE ELETTRICHE E DEL GAS, PER LA RIDUZIONE DEI PREMI RC-AUTO, PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE, LO SVILUPPO E LA DIGITALIZZAZIONE DELLE IMPRESE, NONCHÉ MISURE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE ED EXPO 2015 (G. U. 23 DICEMBRE 2013, N. 300 S.O.) (in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione in G.U.) INTERVENTI URGENTI DI AVVIO DEL PIANO "DESTINAZIONE ITALIA", PER IL CONTENIMENTO DELLE TARIFFE ELETTRICHE E DEL GAS, PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE, LO SVILUPPO E LA DIGITALIZZAZIONE DELLE IMPRESE, NONCHÉ MISURE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE ED EXPO 2015 (titolo modificato dalla legge di conversione) DISPOSIZIONI DI INTERESSE TESTO COORDINATO DEL DECRETO LEGGE Le modifiche ed integrazioni apportate dalla legge di conversione sono evidenziate in carattere blu AGGIORNAMENTO NORMATIVO N. 8/2014

CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI (art. 1, commi 8 bis e 8 ter) Le disposizioni in commento apportano modificazioni alla disciplina in materia di certificazione energetica degli edifici, nella fattispecie: viene stabilito che, ai fini del rilascio dell'attestato di prestazione energetica degli edifici, di cui all'articolo 6 del D.Lgs. n. 192/2005 e successive modificazioni, si tiene conto del raffrescamento derivante dalle schermature solari mobili, a condizione che la prestazione energetica delle predette schermature sia di classe 2, come definita nella norma europea EN 14501:2006, o superiore (comma 8 bis); viene disposta la revisione dei titoli di studio che permettono di esercitare la professione di certificatore. Con modifica del regolamento di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 75, sono incluse tutte le lauree in ingegneria e quella in pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale; vengono inoltre ridefinite alcune regole dell accreditamento, con allungamento della durata dei corsi di formazione. Disposizioni inserite dalla legge di conversione PROROGA TERMINI IN MATERIA DI SOTTOSCRIZIONE CON FIRMA ELETTRONICA DEGLI ACCORDI EX ART. 15 L. 241/1990 (art. 6, commi 5 e 7) Mediante modificazione della disposizione di cui all articolo 15, comma 2 bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (inserita dal D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221), differito dal 1 gennaio 2013 al 30 giugno 2014 il termine di decorrenza dell obbligo di stipulare mediante firma elettronica gli accordi tra pubbliche amministrazioni, pena la nullità degli stessi. Ai sensi del comma 7 dell art. 6 del D.L. 145/2013 sono comunque VALIDI gli accordi non stipulati in modalità elettronica a far data dal 1 gennaio 2013 e fino al nuovo termine su indicato. Il nuovo termine risulta inoltre allineato alla validità temporale della deroga introdotta dall art. 10 ter del D.L. 12 settembre 2013, n. 104 Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca, inserito dalla legge di conversione 8 novembre 2013, n. 128, con riferimento alla possibilità di sottoscrivere con firma olografa fino al 30 giugno 2014 le convenzioni relative ai programmi straordinari stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza e alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali, degli edifici scolastici, di cui alle deliberazioni CIPE n. 32/2010 e n. 6/2012. Disposizioni sostanzialmente invariate

PROROGA TERMINI IN MATERIA DI STIPULAZIONE IN MODALITÀ ELETTRONICA DEI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE (art. 6, commi 6 e 7) Mediante sostituzione del comma 4 dell articolo 6 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, la norma in commento ridefinisce i termini di applicazione delle disposizioni in materia di stipulazione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in modalità elettronica. Nella fattispecie, le modalità di stipulazione previste a pena di nullità dei contratti dall art. 11, comma 13, del D.Lgs. 163/2006 (come sostituito dal citato D.L. 179/2012) si applicano: a far data dal 30 giugno 2014 per i contratti stipulati in forma pubblica amministrativa; a far data dal 1 gennaio 2015 per i contratti stipulati mediante scrittura privata. Ai sensi del comma 7 dell art. 6 del D.L. 145/2013 sono comunque VALIDI i contratti non stipulati in modalità elettronica a far data dal 1 gennaio 2013 e fino ai nuovi termini suindicati. Disposizioni invariate COMPENSAZIONE CREDITI PER SOMMINISTRAZIONE DI FORNITURE, APPALTI E SERVIZI (art. 12, comma 7 bis) La disposizione prevede la possibilità per le imprese, con riferimento all anno 2014, di compensare con le cartelle esattoriali i crediti vantati nei confronti della pubblica amministrazione per somministrazione di forniture, appalti e servizi, alle seguenti condizioni: la somma iscritta a ruolo deve esser inferiore o pari al credito vantato; il credito deve essere certificato secondo le modalità previste dai decreti del Ministero dell economia e delle finanze 22 maggio 2012 e 15 giugno 2012. ENTRATA IN VIGORE Per la concreta attuazione dell istituto della compensazione, la norma rinvia ad un decreto ministeriale da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione. Con detto decreto saranno definiti le modalità di applicazione, nonché individuati gli aventi diritto e le modalità di trasmissione dei relativi elenchi all agente della riscossione. Il comma pone in capo al CIPE l obbligo di pubblicare entro 60 giorni, in un'apposita sezione del proprio sito web istituzionale, un'anagrafe dei provvedimenti aventi forza di legge con i quali, a far data dal 1 gennaio 2010, sono state revocate le assegnazioni disposte con proprie delibere. ANAGRAFE REVOCHE DELIBERE CIPE (art. 13, comma 1 bis) Nell'anagrafe, da aggiornare con cadenza almeno trimestrale, devono essere indicati con riferimento a ciascun provvedimento: la consistenza delle risorse revocate, le finalità alle quali tali risorse sono state destinate con il provvedimento di revoca e con gli atti successivi previsti dallo stesso provvedimento, nonché lo stato di avanzamento procedurale, fisico e finanziario sia degli interventi a beneficio dei quali sono state riassegnate le risorse revocate, sia di quelli oggetto delle delibere di assegnazione revocate.

INDENNIZZI PER DANNEGGIAMENTI DI CANTIERI (INFRASTRUTTURE STRATEGICHE) (art. 13, comma 7 bis) Prevista la concessione, con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di indennizzi alle imprese in caso di danneggiamento di cantieri, causati da delitti non colposi nell ambito della realizzazione di infrastrutture strategiche. Il comma in esame, mediante integrazione dell art. 118 del D.Lgs. 163/2006, introduce due fattispecie di pagamento diretto dei subappaltatori, cottimisti o componenti dell affidatario che partecipa in forma plurisoggettiva. 1. Crisi di liquidità dell affidatario. La prima ipotesi considerata dalla nuova disposizione aggiunta in fine al comma 3 dell art. 118 del Codice dei contratti, è quella della crisi di liquidità dell affidatario, accertata dalla stazione appaltante sulla scorta di comprovati reiterati ritardi nei pagamenti dei subappaltatori/cottimisti/altri soggetti che compongono l affidatario (mandanti)/società consortili. Ove in corso di esecuzione del contratto d appalto ricorra tale presupposto, la S.A., anche in deroga alle previsioni del bando, può disporre il pagamento diretto ai predetti soggetti. FACOLTÀ DI PAGAMENTO DIRETTO DI SUBAPPALTATORI, MANDANTI, ECC. (art. 13, comma 10) 2. Pendenza di concordato preventivo con continuità aziendale. La seconda fattispecie, considerata dalla disposizione di cui al nuovo comma 3 bis dell art. 118 del D.Lgs. 163/2006, consente alla stazione appaltante, nei casi pendenza di concordato preventivo con continuità aziendale nei confronti dell affidatario, di disporre, anche nei contratti in corso, il pagamento diretto ai subappaltatori/cottimisti/altri soggetti che compongono l affidatario (mandanti)/società consortili. Tale pagamento diretto è sempre consentito, purché disposto secondo le determinazioni assunte dal Tribunale competente per l ammissione alla procedura di concordato. Pubblicazione sul sito istituzionale. Mediante inserimento del nuovo comma 3 ter nel corpo dell art. 118 del D.Lgs. 163/2006, viene stabilito che, nelle ipotesi di pagamento diretto sopra indicate, la stazione appaltante debba pubblicare nel proprio sito internet istituzionale le somme liquidate con l indicazione di relativi beneficiari, ferma restando l osservanza delle vigenti disposizioni in materia di obblighi informativi, pubblicità e trasparenza. Comma sostituito dalla legge di conversione CONCORDATO PREVENTIVO: CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE ALLE GARE (art. 13, comma 11 bis) Il comma in esame, mediante integrazione dell art. 186 bis della legge fallimentare (regio decreto 267/1942) introduce un vincolo alla partecipazione alle procedure di affidamento successivamente al deposito del ricorso di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale. Nello specifico, la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici è subordinata alla preventiva autorizzazione del tribunale, sentito il commissario giudiziale se nominato.

GARANZIE DI BUONA ESECUZIONE (art. 13, comma 11) Il comma in esame estende l ambito di applicazione della disciplina sullo svincolo delle opere in esercizio di cui all art. 237 bis del D.Lgs. 163/2066 (introdotto dal D.L. 179/2012 nella Parte III del Codice dei contratti relativa ai settori speciali) a tutti i contratti di appalto aventi ad oggetto pere pubbliche anche se stipulati anteriormente rispoeto alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 163/2006 stesso. Comma invariato