REGOLAMENTO TIROCINIO POST-LAUREAM (Approvato Consiglio di Facoltà n. 69 del 15.10.2009. Modificato Consiglio di Facoltà n. 106 del 10.05.2012) La professione di psicologo La legge n. 56 del 18.2.1989 ha dato una prima definizione e regolamentazione della professione di Psicologo, di cui riportiamo gli articoli più importanti. ART. 1 (Definizione della professione di psicologo) 1. La professione di Psicologo comprende l uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi, sociali e alle comunità. Comprende altresì le attività di sperimentazione, ricerca e didattica in tale ambito. ART. 2 (Requisiti per l esercizio dell attività di psicologo) 1. Per esercitare la Professione di Psicologo è necessario aver conseguito l abilitazione in Psicologia mediante l Esame di Stato ed essere iscritto nell apposito Albo professionale. 2. L Esame di Stato è disciplinato dal Decreto del MURST n. 240 del 13 gennaio 1992 (G.U.n. 70 del 24.3.1992). 3. Per essere ammessi all Esame di Stato i laureati in Psicologia devono fare un tirocinio pratico annuale post-lauream che è regolamentato dal D.M. n. 239 del 13 gennaio 1992 (G.U. n. 70 del 24.3.1992). I riferimenti normative del presente regolamento : D.M. n. 239 del 13 gennaio 1992 (G.U. n. 70 del 24.3.1992). D.M. 142/98. DPR 328/2001 Legge 170/2003 Condizioni e forme di accesso alla professione di Psicologo. Tirocinio Il tirocinio pratico annuale post-lauream (D.M. 13.1.1992 n. 239) deve essere effettuato presso i Dipartimenti e gli Istituti di discipline psicologiche delle Università ovvero presso strutture pubbliche o private ritenute idonee dalle autorità accademiche, d intesa con il competente Consiglio dell Ordine. La pratica professionale, che si articola in due semestri, deve riguardare gli aspetti di due delle seguenti aree: Psicologia Generale, Psicologia Clinica, Psicologia Sociale (che comprende anche l area della Psicologia Applicata del Lavoro e delle Organizzazioni) e Psicologia dello Sviluppo. Il tirocinio potrà essere svolto presso Dipartimenti ed Istituti Universitari per una durata non superiore al 50% (500 ore un semestre). All Esame di Stato per l esercizio della Professione di Psicologo (D.M. 13.1.1992 n. 240) sono ammessi i Laureati in Psicologia che abbiano compiuto il tirocinio pratico annuale. Gli esami, per i laureati del N.O. 328/2001 e Laurea Magistrale 270/2004, comprendono due prove scritte, una prova pratica ed una orale, hanno luogo ogni anno in due sessioni, in apposite sedi stabilite dal Ministero dell Università. Le date sono fissate in apposita Ordinanza Ministeriale. Per il V.O. restano le modalità di esame secondo le norme previgenti a seguito di proroga ministeriale. I. CRITERI GENERALI
1.1. Il tirocinio post lauream ha durata annuale e si articola in due semestri, di carattere continuativo, con inizio 15 marzo (termine 14 settembre) e 15 settembre (termine 14 marzo) di ogni anno solare. 1.2. Le attività di tirocinio devono riguardare gli aspetti applicativi di due delle seguenti aree: - psicologia clinica; - psicologia dello sviluppo; - psicologia generale, sperimentale e ricerca - psicologia sociale, del lavoro e delle organizzazioni 1.3. Il monte ore complessivo dei due semestri è fissato in nr. 1000 ore, da effettuare nell'arco di 250 giorni. Eventuali assenze dovranno essere recuperate all'interno di ciascun semestre. Si suggerisce di suddividere la frequenza in modo regolare ed omogeneo nell'arco della settimana lavorativa. L'impegno settimanale non deve essere inferiore a 20 ore e non superiore alle 30 ore e l impegno giornaliero massimo pari a n. 5 ore, questo al fine di garantire una buona formazione professionale e di tutelare il tirocinante da incarichi gravosi. 1.4. La frequenza delle attività di tirocinio è obbligatoria. I tirocinanti che siano risultati assenti, per qualsiasi motivo, per un periodo superiore ad un terzo della frequenza prevista, non possono accedere all'esame di Stato ma devono ripetere il tirocinio pratico. 1.5. Il tirocinio può essere svolto presso: - Dipartimenti e Istituti di discipline psicologiche delle Università - Strutture pubbliche ritenute idonee dalle autorità accademiche, d intesa con il competente Consiglio dell'ordine degli Psicologi; - Strutture private ritenute idonee dalle autorità accademiche, d'intesa con il competente Consiglio dell'ordine. 1.6. Lo svolgimento del tirocinio deve essere documentato. La frequenza giornaliera del tirocinante deve essere registrata sul "libretto di tirocinio" rilasciato al laureato dalla Segreteria Studenti della Facoltà. Al termine del tirocinio, e massimo entro la scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di partecipazione agli Esami di Stato, il laureato riconsegnerà alla Segreteria Studenti della Facoltà: - libretto di tirocinio, debitamente compilato dal Tutor, controfirmato e timbrato dal Responsabile Legale dell ente ospitante; - relazione finale del tirocinio effettuato a cura del tirocinante, firmata dal tirocinante e dal tutor, con apposizione del timbro dell ente ospitante; - prospetto riepilogativo delle ore di tirocinio a cura dello studente. 1.7. L'eventuale successiva sostituzione dell'ente prescelto per il tirocinio è ammessa, su domanda presentata dall'interessato alla Facoltà Servizio Tirocini, previa autorizzazione del tutor e del Responsabile Legale dell ente ospitante. 1.8. L'Università assicura che nell'espletamento dell'attività durante il tirocinio pratico, i tirocinanti (laureati dell Università degli Studi dell Aquila entro 18 mesi dal conseguimento della laurea) siano coperti da adeguata assicurazione contro gli infortuni ed i danni derivanti da responsabilità civile. E' comunque facoltà degli Enti ospitanti richiedere al tirocinante un'integrazione della polizza assicurativa laddove venga considerata insufficiente quella stipulata dall'università. Ai laureati fuori dal requisito richiamato, previa accettazione dell ente ospitante, è consentito presentare domanda di tirocinio assumendosi l onere in proprio delle polizze assicurative.
1.9. L'attuazione del tirocinio non comporta assunzione di oneri diretti o riflessi a carico dell'amministrazione in cui il tirocinio si realizza. 1.10. Qualora la presenza e l'attività del tirocinante si pongano in contrasto con gli obiettivi della Struttura presso cui effettua il tirocinio, è facoltà dell Ente sospendere o revocare il tirocinio. Del provvedimento deve essere data tempestiva comunicazione scritta all'università. II. CONTENUTI DEL TIROCINIO 2.1. L'attività di tirocinio non costituisce rapporto di impiego: gli Enti non possono utilizzare i tirocinanti per attività professionali che si configurino come sostituzione di personale dipendente o come risorsa aggiuntiva e dovranno aver cura di non sovrapporre il tirocinio ad altre attività, nel rispetto delle norme etiche e deontologiche della professione. Qualora il tirocinio venga effettuato presso la propria sede di lavoro è indispensabile produrre, contestualmente alla richiesta di attivazione, idonea certificazione dalla quale risulti che gli orari e le attività di tirocinio non sono in alcun modo sovrapponibili agli orari di lavoro e alle attività prestate in ragione del rapporto di lavoro). 2.2. Il tirocinante è tenuto a svolgere la propria attività in accordo con le finalità perseguite dalla struttura/unità operativa in cui opera, all'interno degli obiettivi concordati, seguendo le indicazioni date dal tutor, in coerenza con le disposizioni e i regolamenti generali dell'ente. Sarà cura del tutor garantire l'armonizzazione tra le attività del tirocinio e gli obiettivi delle strutture/unità operative. 2.3. La pratica professionale effettuata durante il tirocinio avrà per oggetto i contenuti metodologici e deontologici inerenti al ruolo e alla funzione dello psicologo, che comprende l'uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali ed alle collettività. Esso interesserà quindi le applicazioni della psicologia negli ambiti clinico, evolutivo, generale, sociale nelle loro differenti articolazioni (organizzativa, della famiglia, del lavoro ecc.). Le attività di ricerca possono costituire una integrazione alle attività di tirocinio, ma non sostituirsi ad esse, ad eccezione per i tirocini svolti in Strutture che abbiano l'ambito di ricerca quale finalità costitutiva dell'ente. 2.4. Al termine dell'attività di ciascun semestre il tirocinante presenta al Responsabile Legale della Struttura ed al Tutor di tirocinio una relazione sull attività svolta. III. CARATTERISTICHE E FUNZIONI DEL TUTOR 3.1. La funzione del tutor può essere esercitata unicamente da uno psicologo docente universitario con incarico strutturato nella Università nei SSD M-PSI, iscritto all'albo degli Psicologi o da uno psicologo iscritto all'albo degli Psicologi che svolga da 2 anni attività secondo l'art. 1 della legge 56 del 1989 come dipendente o anche come consulente, purché con un rapporto di lavoro non inferiore alle 20 ore settimanali, con almeno 5 anni di iscrizione all Ordine [ requisito processuale da attuare alla data del 31.12.2011 ]. Al riguardo si precisa che non viene considerato rapporto di lavoro l attività di volontariato prestato nelle strutture. 3.1.1. In deroga al punto precedente ed ai requisiti dei due anni di attività e 5 anni di iscrizione all Ordine possono svolgere le funzioni di tutor gli psicologi iscritti all Ordine, con incarico presso l Università in qualità di dottorando, ricercatore, borsista esclusivamente nel periodo di incarico. 3.2. Il tutor non può seguire più di due tirocinanti contemporaneamente e ha le seguenti funzioni:
- introdurre al contesto (istituzionale, interpersonale, tecnico-strumentale) entro il quale si svolge il tirocinio; - effettuare, insieme al tirocinante, una specifica programmazione dell'esperienza, definendo obiettivi, metodi e fasi; - verificare, attraverso un costante monitoraggio, l'esperienza svolta dal tirocinante, aiutandone la comprensione critica; - procedere ad una valutazione consuntiva del tirocinio. - avviare il tirocinante alle buone prassi professionali e deontologiche E' anche compito dello psicologo-tutor annotare sia le presenze sia le attività effettuate dal tirocinante sul libretto rilasciato a quest'ultimo dall'università, ai sensi dell'art. 1, comma 7, del D.M. 239/92. IV REQUISITI DEGLI ENTI PER IL RICONOSCIMENTO DI SEDI PER I TIROCINI POST-LAUREAM 4.1. Oltre ai Dipartimenti e Istituti universitari di discipline psicologiche possono essere ritenute sedi idonee, previa valutazione delle autorità accademiche e del Consiglio dell'ordine degli Psicologi: a) I Dipartimenti e gli Istituti universitari di discipline non psicologiche, dove operino docenti psicologi con le caratteristiche dei punti 3.1. e 3.2. che possano svolgere la funzione di Tutor ; b) Enti pubblici e/o Enti privati e/o Enti privati convenzionati con Enti pubblici, in cui operi personale inquadrato nel profilo professionale "psicologo con i requisiti dei punti 3.1. e 3.2.; c) Le strutture private in cui operi personale nel profilo professionale "psicologo" con i requisiti dei punti 3.1. e 3.2.; 4.2 Si richiede agli Enti ed alle Strutture pubbliche di approvare la presenza dei tirocini postlauream con un regolamento interno di tirocinio corrispondente al requisiti previsti dal D.M. 13-1- 92, n. 239, ed ai criteri del presente regolamento. In ogni caso, l assenza di tale Regolamento interno non è pregiudizievole per l Ente ma va promossa per l individuazione di indicatori di qualità delle strutture di tirocinio. 4.3 Alle strutture indicate nel punto 4.1b-c e si richiede, oltre all'approvazione di un regolamento interno che disciplini la presenza dei tirocinanti, la presentazione dei seguenti documenti ai fini della convenzione con l Università prevista dalle normative vigenti. - documento formale dell'ente (statuto, atto costitutivo o altro), da cui si possa accertare la rilevanza dell'attività psicologica ivi svolta; - dichiarazione che illustri il ruolo all'interno della struttura del Tutor-Psicologo contrattualizzato ed il programma di lavoro previsto per i tirocinanti. V. AVVIO TIROCINIO 5.1 Lo studente può avviare l attività di tirocinio scegliendo una struttura già convenzionata con la Facoltà, il cui elenco aggiornato è disponibile sul sito, oppure richiedendo, il convenzionamento con una nuova struttura, in possesso di tutti i requisiti previsti, mediante la presentazione alla Facoltà di Psicologia di una proposta individuale; 5.2 Il tirocinio potrà avere inizio solo dopo aver presentato alla Facoltà Servizio Tirocini tutta la documentazione, debitamente compilata, presente sul sito di Facoltà (Progetto Formativo e Domanda di tirocinio). 5.3 La documentazione predetta deve essere presentata tassativamente entro e non oltre 10 giorni prima dell inizio dell attività di tirocinio.
VI. INTERRUZIONE DEL TIROCINIO 6.1. L'interruzione del tirocinio è prevista solo per i casi e nei tempi contemplati dalla legge, vale a dire, per maternità [astensione obbligatoria] e per servizio di leva. E' necessario documentare tempestivamente in Facoltà Servizio Tirocini le ragioni dell'interruzione, secondo le modalità di legge, al fine di procedere alla sospensione della copertura assicurativa. Si procederà alla riattivazione della copertura assicurativa predetta per il tirocinio, previa comunicazione congiunta del tirocinante e dell ente ospitante, da far pervenire con debito anticipo (10 giorni). 6.2. Per coloro che intendano esercitare il servizio civile, si fa presente che, qualora il servizio civile sia espletato presso una struttura che consenta lo svolgimento di una attività psicologica oltre che assistenziale, l'effettuazione del servizio civile è riconoscibile ai fini del tirocinio a condizione che nella struttura sia presente lo Psicologo Tutor con i requisiti richiesti e apposita convenzione stipulata tra Ente, l Università ovvero l Ordine degli Psicologi Territoriale se e quando previsto, previa acquisizione del titolo finale di studio e secondo le modalità indicate al punto 1.1. Sarà comunque la Facoltà - Servizio Tirocini ad autorizzarne o meno lo svolgimento per il periodo coincidente al tirocinio post lauream. E ammissibile il Servizio Civile Nazionale in contemporanea con il tirocinio post lauream in quanto non sussistono incompatibilità con l esperienza del Servizio Civile Nazionale. VII. MODALITA PER IL RICONOSCIMENTO DELLE SEDI DI TIROCINIO CONVENZIONI - Gli Enti che desiderano segnalare la propria disponibilità come sedi di tirocinio possono indirizzare la loro domanda alla Facoltà di Psicologia Servizio Tirocini. La domanda dovrà specificare le Strutture e/o i Servizi disponibili ad accogliere i tirocinanti, le corrispondenti aree di applicazione, il numero dei posti annualmente disponibili, il nome dello psicologo tutor con relativi numeri di iscrizione all'albo Professionale; dovrà recare la firma del rappresentante legale dell'ente e dello psicologo tutor. Alla richiesta dovranno essere allegati i seguenti documenti: - copia dell'atto costitutivo e/o statuto [ad esclusione delle ASL e degli Enti Pubblici]; - una relazione sull'attività psicologica che viene svolta all'interno dell'ente; - un progetto inerente l'attività formativa che verrà effettuata dai tirocinanti; - i dati anagrafici del tutor, anno di iscrizione all Albo, Ordine di appartenenza, ore di lavoro settimanali contrattualizzate nella struttura. Si precisa che il tirocinante può effettuare entrambi i semestri all'interno della stessa Struttura o Servizio, purché sia rispettata la diversificazione delle aree. Gli studenti che intendessero svolgere la loro attività di tirocinio in strutture esterne a quelle universitarie o già convenzionate possono inoltrare la richiesta alla Presidenza - Servizio Tirocini presentando la seguente documentazione: - copia dell'atto costitutivo e/o statuto [ad esclusione delle ASL e degli Enti Pubblici]; - copia del Regolamento Interno per l attivazione dei tirocini se esistente; - copia del Curriculum o descrizione delle Attività dell Ente; - un progetto inerente l'attività formativa che verrà effettuata dai tirocinanti; - i dati anagrafici del tutor, anno di iscrizione all Albo, Ordine di appartenenza, ore di lavoro settimanali contrattualizzate nella struttura. L Ente deve possedere i seguenti requisiti, indicati nei Criteri per l espletamento dell attività di tirocinio approvati dall Università e dall Ordine degli Psicologi dell Abruzzo: - atto Costitutivo da cui si evinca l attività psicologica [Sezione III, punto 3.1];
- il tutor deve essere uno psicologo iscritto all Albo da almeno 5 anni e non può seguire contemporaneamente più di 2 tirocinanti per semestre [Sezione III, punto 3.2]. Quindi è necessario stipulare una Convenzione tra l Università e l Ente per definire modalità e tempi di svolgimento dell attività. PROCEDURA PER SVOLGERE IL TIROCINIO ALL ESTERO (U.E.) Di norma, solo le Università costituiscono sede idonea per lo svolgimento del tirocinio. Lo studente deve prendere personalmente contatti con il docente che deve necessariamente essere di discipline psicologiche. Dopo aver ricevuto una risposta di disponibilità da parte dell Università ospitante, lo studente può scaricare dal sito di Facoltà la modulistica necessaria per inoltrare richiesta di convenzione. Dovrà inoltre: farsi firmare e compilare dal tutor che lo seguirà i moduli relativi, la domanda di tirocinio e il progetto formativo (se non ci si può recare sul posto, sono ritenute valide anche le copie inviate via fax); produrre un certificato dell Università estera in cui si attesti la disponibilità dell Ente medesimo ad accogliere il tirocinante con dichiarazione del Dipartimento o dell Istituto afferente; produrre un certificato attestante il ruolo del tutor e la relativa materia di insegnamento (qualora nel Paese di destinazione esista un Albo degli Psicologi: anno di iscrizione e numero di iscrizione); produrre una espressa dichiarazione che il periodo di tirocinio non consisterà in un periodo di specializzazione, configurabile ad esempio come un master (questo in analogia con quanto stabilito a livello nazionale circa l incompatibilità tra tirocinio e scuole di specializzazione in psicoterapia). Lo studente dovrà poi consegnare tutta la documentazione raccolta alla Facoltà Servizio Tirocini che dovrà dare l eventuale autorizzazione, dopo aver valutato i documenti di rito. NB: tutta la documentazione dovrà essere presentata entro e non oltre 6 mesi prima, del semestre ministeriale in cui lo studente intende svolgere l attività di tirocinio. Nel caso in cui lo studente fosse interessato a svolgere tirocinio all estero presso strutture altre da quelle sopra menzionate, potrà inoltrare un istanza formale presso la Facoltà Servizi Tirocini. L istanza, avrà lo scopo di presentare alla Facoltà la struttura individuata come sede idonea, la quale, in ogni ambito, dovrà presentare i medesimi requisiti previsti dalle disposizioni del DM 239/92, in materia di tirocini. Lo studente dovrà inoltre provvedere ad avviare le pratiche entro e non oltre 6 mesi, prima del semestre ministeriale in cui egli intende svolgere l attività di tirocinio e presentare idonea documentazione sulla adeguata conoscenza della Lingua madre del Paese ospitante e/o della lingua inglese. Norme di salvaguardia Dal presente regolamento sono fatti salvi i diritti dei soggetti disabili tutelati dalla legge 104/92 e richiamati nelle norme generali del tirocinio del D.M. 142/98 e degli studenti di cui al Protocollo d Intesa, stipulato tra l Ordine Psicologi Regione Abruzzo e Facoltà di Psicologia dell Università degli Studi dell Aquila in data 20.05.2009. Norma finale Il presente Regolamento si applica ai laureati dell Ordinamento pre vigente, DM 509/99 e DM 270/04 e al tirocinio post laurea dei laureati triennali per l accesso all Esame di abilitazione ai fini dell iscrizione alla Sezione B dell Albo degli Psicologi. Le proposte di modifica e integrazione al presente Regolamento richiesta da organismi universitari va inoltrata al Consiglio dell Ordine territorialmente competente per il tramite della Presidenza della Facoltà di Psicologia.