Allegato 7 schema contratto locazione CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO DIVERSO DA QUELLO ABITATIVO L Agenzia di Tutela della Salute della Città Metropolitana di Milano (di seguito: Locatore ) con sede in Milano, corso Italia 19, CF e P. IVA 09320520969 rappresentata dal Direttore Generale, dott. nato a residente per la carica in Milano, corso Italia 19 Codice fiscale CONCEDE IN LOCAZIONE AD USO DIVERSO DA QUELLO ABITATIVO a (nome se persona fisica, ragione sociale se persona giuridica) (di seguito: Conduttore ) nato/a il, residente in Via, Codice fiscale (ovvero, nel caso di persone giuridiche: censita al Registro delle Imprese al n., con sede legale in Via Codice fiscale Partita IVA., rappresentata nella sottoscrizione del presente atto da, nato/a il, residente per la carica presso la sede legale della società, munito dei necessari poteri di rappresentanza in qualità di ), che accetta, (nel caso di persona fisica: per sé e suoi aventi causa), l'unità immobiliare sita in Via n. civico - Fg.. Mapp. Sub. Codice Unità Immobiliare identificata nel bando di gara - e composta da vani n. della superficie di circa mq.. Si allega planimetria dell unità immobiliare, parte integrale del presente atto. La locazione è regolata dalle seguenti pattuizioni: 1) Il contratto è stipulato per la durata di anni sei, con decorrenza giuridica dal e fino al, nonché con decorrenza economica determinata in conformità al par. III, punto 11 del bando; bando, che qui s intende integralmente richiamato. Decorso il periodo di vigenza sopra rappresentato, il contratto sarà rinnovato per un ulteriore periodo di anni sei, fatto salvo quanto disposto dagli artt. 28 e 29 L.392/78. In tal caso il Locatore, con comunicazione che dovrà pervenire al Conduttore almeno dodici mesi prima della scadenza del contratto, potrà dichiarare l intenzione di diniego del rinnovo, specificando a pena di nullità il motivo tra quelli tassativamente indicati all art. 29 L.392/78. In mancanza di detta comunicazione, il contratto sarà rinnovato tacitamente alle medesime condizioni. 2) Il Conduttore, in qualsiasi momento, ha facoltà di recedere dal contratto, previo avviso da recapitarsi a mezzo lettera raccomandata, (ovvero, per le persone giuridiche: a mezzo di posta elettronica certificata), almeno 6 mesi prima della data indicata per il recesso (art. 27 c.7 L.392/78); Pag. 1 di 6
3) L'immobile dovrà essere destinato ad attività definite secondo lo schema di cui all art. 2195 c.c.: attività industriali dirette alla produzione di beni, attività intermedie nella circolazione dei beni, attività di servizi. Il Conduttore dichiara sin d ora di utilizzare l unità immobiliare per attività di e di possedere (ovvero: di avere richiesto e di essere in attesa di) tutte le licenze e/o autorizzazioni amministrative e sanitarie necessarie per l espletamento di tale attività, manlevando il Locatore da ogni responsabilità ed onere al riguardo. Il Conduttore si obbliga a non modificare tale destinazione in difetto di preventivo consenso scritto del Locatore (il presente punto non verrà inserito nel contratto in caso di locazione di autorimessa). 4) Il Conduttore non può sublocare o dare in comodato o consentire a terzi l uso sotto qualsiasi forma contrattuale, in tutto o in parte, dell unità immobiliare locata, pena la risoluzione del contratto, fatta salva, tuttavia l ipotesi di cui all art.36 della L.392/78 e da esso regolamentata. 5) Il canone annuo di locazione è convenuto in, che il Conduttore si obbliga a versare in numero quattro rate trimestrali di, da corrispondere in via anticipata a partire dalla prevista data di decorrenza economica del contratto. Il Conduttore si impegna a versare detti canoni presso la sede legale del Locatore entro e non oltre i primi dieci giorni di ogni trimestre. Decorso tale periodo il Locatore si riserva di agire in tutela dei propri diritti. Il canone di locazione sarà aggiornato annualmente, a richiesta del Locatore, con un incremento pari al 75% della variazione annuale dell indice dei prezzi al consumo accertatati dall Istat per le famiglie degli operai e degli impiegati, verificatasi nell anno contrattuale precedente a quello di decorrenza dell aggiornamento. 6) Il pagamento del canone di locazione e di quant'altro dovuto per oneri accessori non potrà essere sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del Conduttore, qualunque ne sia il titolo. Il mancato puntuale pagamento, per qualunque causa, anche di una sola rata del canone di locazione, costituisce in mora il Conduttore, fatto salvo quanto previsto dall art. 55, L. 27 luglio 1978, n. 392. 7) Il Conduttore dovrà consentire l'accesso all'unità immobiliare al Locatore, al suo amministratore nonché ai loro incaricati ove gli stessi ne abbiano motivata ragione. 8) Il Conduttore dichiara di aver visitato l'unità immobiliare locata e d averla trovata adatta all'uso convenuto. Il Conduttore s impegna, a pena di risarcimento, a riconsegnare l'unità immobiliare locata nello stato in cui si troverà all esito delle lavorazioni di seguito specificate, salvo il deperimento d'uso ed eventuali altri lavori autorizzati dal Locatore. Pag. 2 di 6
9) Sono a carico del Conduttore tutte le spese che dovessero risultare necessarie all attività di cui sopra al punto 3 da svolgere nell unità immobiliare locata. Per quanto non attinente all attività sopra citata, i lavori di manutenzione vengono invece disciplinati come segue: a. I lavori di manutenzione ordinaria sono a carico del Conduttore; b. I lavori di manutenzione straordinaria sono a carico del Locatore, eccezion fatta per gli interventi richiesti da esigenze logistiche o commerciali connesse all attività del Conduttore, che sono integralmente a suo carico; c. I lavori definiti nelle note tecnico - informative (All. 3 bando di gara) dovranno essere eseguiti a cura e spese del Conduttore - che ha facoltà di ricorso alle imprese risultanti aggiudicatarie del contratto di accordo quadro per i lavori di manutenzioni di impianti elettrici di cui alla Deliberazione nr. 710 del 17/06/2016 e del contratto di accordo quadro per i lavori di manutenzioni edili di cui alla Deliberazione nr. 711 del 17/06/2016 - previa validazione/autorizzazione del Locatore in ordine alle lavorazioni in progetto ed ai relativi tempi di esecuzione, con riserva di verifica di corretta esecuzione a fine lavori. Il Conduttore si impegna a: effettuare i lavori manutentivi a regola d arte secondo le modalità e nei tempi autorizzati dal Locatore, manlevandolo da responsabilità per danni a persone e/o cose; effettuare i lavori di cui all art. 9, lett. c nei tempi indicati dal Locatore e comunque entro sei mesi dalla sottoscrizione del contratto; non utilizzare l unità immobiliare sino alla conclusione dei lavori di cui all art. 9, lett. c ; produrre, alla conclusione dei lavori, le dichiarazioni e le certificazioni di legge attestanti la conformità dei lavori e/o degli interventi effettuati alle normative vigenti ed in particolare: - conformità dell impianto elettrico, - conformità dell impianto idrico sanitario, - conformità dell impianto di riscaldamento e/o produzione di acqua calda sanitaria ( limitatamente alla parte di pertinenza dell unità immobiliare), - conformità dell impianto di distribuzione del gas, - nuova certificazione energetica, ove le condizioni per il rilascio siano mutate. In ogni caso nessun compenso, risarcimento od indennizzo sarà dovuto al Conduttore, né durante il rapporto di locazione né al termine dello stesso per la realizzazione dei lavori di Pag. 3 di 6
cui all art. 9, lett. c essendosi tenuto conto del costo degli stessi nella determinazione del canone di locazione. Nel caso il Conduttore: - non concluda i lavori di cui all art. 9, lett. c entro il termine stabilito, - non consegni le dichiarazioni o le certificazioni di legge attestanti la conformità alle vigenti normative degli interventi e degli impianti realizzati, - non versi il canone e gli oneri accessori alle scadenze contrattualmente stabilite, - utilizzi l unità immobiliare prima della conclusione degli interventi di sistemazione e messa a norma degli impianti, - utilizzi l unità immobiliare per attività differenti da quelle in contratto, autorizzate dal Locatore, - non rispetti il regolamento dello stabile e le deliberazioni condominiali, - violi il divieto di modifica ed innovazione dei locali, senza preventiva autorizzazione dell Amministrazione, - dia in sublocazione o in comodato o comunque conceda a terzi, a qualsivoglia titolo, in tutto o in parte l unità immobiliare, il contratto di locazione dovrà considerarsi risolto di diritto, come da art. 1456 del Codice Civile e il Locatore sarà esonerato dal riconoscere indennizzo o risarcimento alcuno al Conduttore, in relazione ai lavori da questi comunque effettuati. In caso di recesso anticipato del Conduttore, anche per giustificati motivi, il Locatore non riconoscerà alcun indennizzo o rimborso per i lavori effettuati dal Conduttore. 10) A garanzia delle obbligazioni tutte che assume con il presente contratto il Conduttore versa al Locatore (che con la firma del contratto rilascia quietanza) deposito cauzionale pari a, corrispondente a tre mensilità del canone di locazione non imputabile in conto pigioni. Il deposito cauzionale come sopra costituito sarà restituito al termine della locazione previa verifica dello stato dell'unità immobiliare e dell'osservanza di ogni obbligazione contrattuale. 11) E' onere del Conduttore provvedere ad effettuare ogni tipo di riparazione rientrante nell'ordinaria amministrazione resasi necessaria per la salvaguardia dell'immobile e per consentirne la piena possibilità di utilizzo. Il Conduttore si impegna ad assumere le relative spese economiche. 12) Il Conduttore ha diritto di voto, in luogo del proprietario dell'unità immobiliare locata, nelle delibere dell'assemblea condominiale relative alle spese ed alle modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d'aria. Ha inoltre diritto di intervenire, senza voto, sulle delibere relative alla modificazione degli altri servizi comuni. Pag. 4 di 6
13) Nel caso in cui il Locatore intendesse vendere l'unità immobiliare locata, il Conduttore dovrà consentirne la visita almeno una volta alla settimana per due ore, con l'esclusione dei giorni festivi. 14) Il Locatore concede al Conduttore il diritto di prelazione nella vendita, da esercitarsi secondo gli art. 38 e 39 della legge 27 luglio 1978, n. 392. 15) Il Locatore concede il diritto di prelazione al Conduttore nel caso di nuova locazione alla scadenza del contratto, da esercitarsi secondo l'art. 40 della legge 27 luglio 1978, n. 392. 16) Le spese di bollo per il presente contratto, e per le ricevute conseguenti, sono a carico del Conduttore. Il Locatore provvederà alla registrazione del contratto, dandone notizia al Conduttore. Questi corrisponderà la quota di sua spettanza, pari alla metà. 17) A tutti gli effetti del presente contratto, compresa la notifica degli atti esecutivi, e ai fini della competenza a giudicare, il Conduttore elegge domicilio in (specificare) e, ove Egli più non lo occupi o comunque non lo detenga, presso l'ufficio di segreteria del Comune ove è situato l'immobile locato. 18) Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo, e non può essere provata, se non mediante atto scritto. 19) Il Conduttore rende al Locatore autorizzazione a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi al rapporto di locazione (D. Lgs. n. 196/2003). 20) Per quanto non previsto dal presente contratto, le parti fanno espresso rinvio al codice civile, alla legge 392/78 nonché alle norme vigenti ed agli usi locali. Letto, approvato e sottoscritto.lì Il Locatore Per ATS Città Metropolitana di Milano Il Direttore Generale Il Conduttore Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, le parti specificamente approvano i patti di cui agli articoli 5) Canone di locazione ed aggiornamento; 9) Impegno alla esecuzione dei lavori; 10) Deposito cauzionale; 16) Spese di registrazione del contratto; 18) Modifiche alle clausole contrattuali; Pag. 5 di 6
Il Locatore per ATS Città Metropolitana di Milano Il Direttore Generale Il Conduttore Pag. 6 di 6