DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 451

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Transcript:

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA N. 451 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa dei senatori BLUNDO, SANTANGELO, AIROLA, BENCINI, BERTOROTTA, BOCCHINO, BOTTICI, BUCCARELLA, CAMPANELLA, CAPPELLETTI, CASALETTO, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, DE PIN, DONNO, ENDRIZZI, FUCKSIA, GAETTI, GAMBARO, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, MONTEVECCHI, MORONESE, MORRA, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, SCIBONA, SERRA, SIMEONI, TAVERNA e VACCIANO COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 APRILE 2013 Modifica all articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di ricerca ed estrazione di idrocarburi TIPOGRAFIA DEL SENATO

Atti parlamentari 2 Senato della Repubblica N. 451 XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI ONOREVOLI SENATORI. La Strategia energetica nazionale, recentemente approvata l 8 marzo 2013 con decreto dei Ministri dello sviluppo economico e dell ambiente e della tutela del territorio e del mare, ha tra gli obiettivi quelli di sviluppare la produzione nazionale di idrocarburi, sia gas che petrolio, e di sostenere lo sviluppo industriale di un settore che, secondo quanto riferisce il documento, «parte da una posizione di leadership internazionale, presente nei più importanti mercati mondiali, e che rappresenta un importante motore di investimenti ed occupazione». Per il raggiungimento degli obiettivi citati, si ritiene necessario «che le opportunità di nuovi investimenti e le esigenze ambientali non siano posti in contrapposizione a priori, ma che si valutino le opere in base ad analisi scientifiche rigorose e coinvolgendo enti locali e popolazione». A tal fine, vengono proposti alcuni interventi di carattere normativo, quali il rafforzamento delle misure di sicurezza delle operazioni; l adeguamento degli iter autorizzativi ai nuovi standard europei; l adozione di provvedimenti economico-occupazionali sui territori interessati dagli investimenti; lo sviluppo di una maggiore produzione. Su quest ultimo punto, nella Strategia si afferma che proprio a tale scopo, con l articolo 35, del decreto-legge 22 giugno 2013, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (il cosiddetto decreto Sviluppo), si è introdotta una norma che salvaguarda i titoli abilitativi già rilasciati e i procedimenti concessori in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128, che aveva bloccato, ai sensi dell articolo 2, comma 3 sulla scia del terribile incidente alla piattaforma Deepwater Horizon nel Golfo del Messico, tutte le richieste di estrazione di idrocarburi nelle zone di mare poste entro 12 miglia marine dal perimetro esterno delle aree marine e costiere protette. Con l approvazione dell articolo 35 precedentemente citato, vi era nelle intenzioni del Governo l obiettivo di valorizzare le riserve di idrocarburi già rinvenute, eliminare contenziosi con operatori che hanno già realizzato infrastrutture, ed evitare costi per risarcimenti agli operatori o per il decommissioning a carico dell Amministrazione per lo smantellamento ed il ripristino di impianti produttivi mai entrati in esercizio, senza in alcun modo considerare che per effetto di tale ultima disposizione, la possibilità offerta alle compagnie petrolifere di accrescere lo sfruttamento dei giacimenti di idrocarburi nelle acque al largo della costa italiana aumenta notevolmente i rischi di contaminazione delle stesse. Si va delineando, quindi, un quadro allarmante che rischia di ipotecare seriamente il futuro delle coste e del mare italiano e delle attività economiche connesse a partire dal turismo e dalla pesca con rischi di incidenti che non vale la pena di correre, a maggior ragione considerando i quantitativi irrisori di idrocarburi presenti nei fondali marini italiani. Gli studiosi di Aspo, l Associazione per la ricerca sul picco del petrolio, nell analizzare i dati contenuti nel piano energetico recentemente approvato, in cui si sostiene che lo sviluppo dello sfruttamento petrolifero porterà dal 7 per cento al 20 per cento il contributo delle risorse nazionali ai nostri consumi, affermano che risulta totalmente assente ogni previsione sul numero degli

Atti parlamentari 3 Senato della Repubblica N. 451 XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI anni per i quali ciò sarà possibile. Secondo le stime Aspo, un tale livello di produzione ci porterebbe ad esaurire interamente le risorse in tredici anni nelle condizioni più favorevoli, ma più realisticamente in quattro o cinque anni. Il rapporto costi-benefici di questa strategia secondo l Aspo si rivelerà disastroso. Vanno infatti considerati, a fronte di una maggiore produzione per un periodo relativamente breve di tempo, gli immensi costi ambientali in un territorio già degradato e quelli relativi alle emissioni inquinanti e ai gas serra. I dati diffusi da Legambiente riferiscono che, a marzo 2013, risultano attive nel mare italiano oltre trentaquattro richieste di ricerca per oltre 16251 kmq, tre istanze di prospezione per un area di quarantacinquemila kmq, che comprende praticamente tutto il Mar Adriatico, tredici permessi di ricerca già rilasciati per 5469 kmq e otto istanze di concessione per altri 732 kmq. Sempre nell area dell Adriatico, lo scorso 25 gennaio la Commissione valutazione impatto ambientale (VIA) ha dato parere favorevole, nonostante la contrarietà degli Enti locali e della regione Abruzzo e dei cittadini residenti, al progetto relativo al pozzo Ombrina Mare 002 della Medoilgas, situato a sole tre miglia dall istituendo Parco nazionale della costa teatina. La richiesta della società inglese era stata precedentemente bloccata dai vincoli imposti dal decreto legislativo n. 128 del 2010, poiché il pozzo era troppo vicino alla costa. Tali vincoli sono stati, però, vanificati dall articolo 35 del decretolegge n. 83 del 2012. Anche nel Canale di Sicilia, la Northern Petroleum ha presentato richiesta per allargare i permessi di ricerca in fase di autorizzazione per un area di oltre 1300 kmq, prima vincolati perché troppo vicini ad aree protette e di pregio e ora di nuovo disponibili alle attività petrolifere. Nel mar Jonio, la Shell è titolare di due richieste di ricerca per oltre 1350 kmq, su cui le regioni Puglia e Basilicata hanno già espresso un parere negativo e sulle quali è secca e decisa la contrarietà dei cittadini e delle associazioni ambientaliste dell area dell Alto Ionio calabrese. Occorre aggiungere, inoltre, che con decreto ministeriale 27 dicembre 2012, il Ministro dello sviluppo economico pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12 marzo 2013, ha esteso, considerato il potenziale interesse alla ricerca e coltivazione di idrocarburi nelle aree di sottosuolo marino sopra richiamate, l area di mare da destinare alla ricerca e l estrazione di petrolio intorno alla Sicilia (Zona C), istituendo una nuova area, «Zona C settore sud» che occupa un ampio tratto a est dello Ionio Meridionale e a sud-est del Canale di Sicilia. Il presente disegno di legge, composto di un solo articolo, è volto ad affrontare le problematiche di cui in premessa, nel senso di modificare, con il comma 1, l articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che disciplina le attività di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, eliminando la previsione ai sensi della quale resta ferma l efficacia dei titoli abilitativi già rilasciati alla data di entrata in vigore del decreto legislativo citato, anche ai fini delle eventuali relative proroghe, ciò in quanto tale previsione risulta generica e suscettibile di ulteriore ampliamento per via interpretativa, considerato anche che, la relazione illustrativa al disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 83 del 2012, ove si afferma che «nell ambito dei titoli già rilasciati possono essere svolte, oltre alle attività di esercizio, tutte le altre attività di ricerca, sviluppo e coltivazione di giacimenti già noti o ancora da accertare, consentendo di valorizzare nel migliore dei modi tutte le risorse presenti nell ambito dei titoli stessi». Sempre con il comma 1 dell articolo 1 si interviene per eliminare una modifica apportata dall articolo 35 del decreto-legge n. 83 del 2012, all articolo 6, comma 17, del decreto legislativo n. 152 del 2006, con cui

Atti parlamentari 4 Senato della Repubblica N. 451 XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI si fanno salve, rispetto al regime di sottoposizione alla procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA), le attività di cui l articolo 1, comma 82-sexies, della legge 23 agosto 2004, n. 239, autorizzate dagli uffici territoriali di vigilanza dell Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse. Si tratta delle attività finalizzate a migliorare le prestazioni degli impianti di coltivazione di idrocarburi, compresa la perforazione, se effettuate a partire da opere esistenti e nell ambito dei limiti di produzione ed emissione dei programmi di lavoro già approvati. Il comma 2 dell articolo 1 prevede la sospensione dell efficacia dei procedimenti concessori e dei titoli abilitativi, già rilasciati, necessari per procedere all esecuzione delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi. Al fine di valorizzare il ruolo delle regioni e degli Enti locali direttamente interessati dalle attività di ricerca ed estrazione di idrocarburi e di garantire agli stessi un ruolo di primo piano nella valutazione e nel rilascio dei permessi, così come chiesto dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, le attività attualmente in essere sono sottoposte a nuova procedura di valutazione di impatto ambientale e a valutazione ambientale strategica, d intesa con la regione e previa acquisizione del parere degli enti locali. Se ne auspica pertanto, un celere esame.

Atti parlamentari 5 Senato della Repubblica N. 451 XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI DISEGNO DI LEGGE Art. 1. 1. All articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al secondo periodo, le parole da: «, fatti salvi» fino alla fine del periodo sono soppresse; b) al terzo periodo, le parole da: «, fatte salve» fino alla fine del periodo sono soppresse. 2. L efficacia dei procedimenti concessori e dei titoli abilitativi, già rilasciati alla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini dell esecuzione delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi è sospesa. Le medesime attività sono sottoposte a nuova procedura di valutazione di impatto ambientale di cui agli articoli 21 e seguenti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e a valutazione ambientale strategica di cui agli articoli 11 e seguenti del medesimo decreto, d intesa con la regione e previa acquisizione del parere degli enti locali.

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