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COMUNE DI BONATE SOPRA Provincia di Bergamo REGOLAMENTO COMUNALE PER I L SERVI ZI O DI AUTONOLEGGIO DA RIMESSA CON CONDUCENTE Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale nr.22 del 25/06/2003 1

INDICE Art. 1 DISCIPLINA DEL SERVIZIO Art. 2 DEFINIZIONE DEL SERVIZIO Art. 3 TIPO,CARATTERISTICHE E NUMERO DEI VEICOLI DESTINATI AL SERVIZIO Art. 4 REQUISITI E MODALITA PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO Art. 5 AMBITO TERRITORIALE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO Art. 6 MODALITA PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI Art. 7 CONTENUTI DEL BANDO Art. 8 COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE Art. 9 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE Art. 10 TITOLI OGGETTO DI VALUTAZIONE Art. 11 TITOLI DI PREFERENZA Art. 12 ASSEGNAZIONE E RILASCIO DELL AUTORIZZAZIONE Art. 13 INIZIO E SOSPENSIONE DEL SERVIZIO Art. 14 TRASFERIBILITA DELL AUTORIZZAZIONE Art. 15 COMPORTAMENTO DEL CONDUCENTE IN SERVIZIO Art. 16 INTERRUZIONE DEL TRASPORTO Art. 17 TRASPORTO PORTATORI DI HANDICAP Art. 18 IDONEITA DEI MEZZI Art. 19 TARIFFE Art. 20 TRASPORTO BAGAGLI ED ANIMALI Art. 21 FORZA PUBBLICA Art. 22 VIGILANZA Art. 23 DIFFIDA Art. 24 SANZIONI Art. 25 SOSPENSIONE DELL AUTORIZZAZIONE Art. 26 REVOCA DELL AUTORIZZAZIONE Art. 27 DECADENZA DELL AUTORIZZAZIONE Art. 28 IRROGAZIONE DELLE SANZIONI Art. 29 ABROGAZIONE NORME PRECEDENTI Art. 30 ENTRATA IN VIGORE 2

ART. 1 DISCIPLINA DEL SERVIZIO 1. I l pr esent e r egolament o disciplina le f unzioni amminist r at ive comunali r elat ive agli autoservizi pubblici non di linea ed in par t icolar e il ser vizio di aut onoleggio con conducent e, di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21 ed il ser vizio di noleggio con conducente mediante autobus di cui alla L.R. 31.01.1987 n. 9. 2. Tale ser vizio, olt r e che dalla legge sopr accit at a è alt r esì disciplinat o dalle seguent i norme: a) legge della Regione Lombardia 15.04.1995, n. 20 e successive modifiche ed integrazioni; b) artt. 19 del D.P.R. 24.07.1978, N. 616; c) D.lgs. 30.4.1992, n. 285 e successive modif iche ed int egr azioni (Nuovo codice della strada); d) D.P.R. del 16.12.1992 n. 495 e successive modif iche ed int egr azioni (Regolament o di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada); e) D.M. 15.12.1992, n. 572 (regolamento recante norme sui dispositivi antinquinamento dei veicoli adibiti a taxi o autonoleggio con conducente); f) art. 8, lettera g), della legge 05.02.1992, n. 104; g) D.M. 20.04.1993 r ecant e disciplina per la det er minazione della t ar if f a minima e massima per il servizio di noleggio con autovettura; h) L.R. 31.01.1987 n. 9; i) ogni alt r a disposizione gener ale o speciale avent e at t inenza con il ser vizio disciplinat o dal presente regolamento. ART. 2 DEFINIZIONE DEL SERVIZIO 1. I l ser vizio di N.C.C. pr ovvede al t r aspor t o individuale o di gr uppi di per sone, svolgendo una funzione integrativa e complementare dei trasporti pubblici di linea. 2. L aut oser vizio è compiut o a r ichiest a dell ut enza e si svolge in modo non cont inuat ivo né periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta dagli utenti. 3. I veicoli dest inat i al ser vizio di N.C.C. vengono f at t i st azionar e, a disposizione degli ut ent i in aut or imesse esist ent i sul t er r it or io comunale ed è viet at o adibir li a ser vizi diversi da quelli cui sono destinati. ART. 3 TIPO, CARATTERISTICHE E NUMERO DEI VEICOLI DESTINATI AL SERVIZIO 1. I l t ipo di veicoli ammessi all eser cizio del ser vizio di N.C.C. è quello descr it t o dall ar t. 54, let t er a a) e b) del D.lgs. 30 apr ile 1992, n. 285. (a) aut ovet t ur e: veicoli dest inat i al trasporto di per sone, avent i al massimo nove post i, compr eso quello del conducent e; b) aut obus: veicoli dest inat i al t r aspor t o di per sone equipaggiament i con più di nove post i compreso quello del conducente.) 3

2. Le autovetture devono essere: a) di cilindrata superiore a 1000 c.c. alimentate a benzina o gasolio; se alimentate a GPL o met ano, dovr anno esser e a t r e volumi ed il ser bat oio del combust ibile dovr à esser e sistemato nel bagagliaio; b) la car r ozzer ia deve esser e di t ipo chiuso con almeno quat t r o por t ier e lat er ali di accesso ed i r elat ivi cr ist alli devono esser e apr ibili, il vano por t abagagli deve esser e idoneo a cont ener e una sedia a r ot elle r ipiegat a, quest ult imo può esser e int egr at o in un unico volume con l abitacolo; c) omologate per massimo nove passeggeri compreso il conducente. d) le par t i accessor ie della car r ozzer ia, quali par aur t i, maniglie, copr i r uot e, ghier e dei pr oiet t or i, cor nici dei vet r i devono esser e sempr e in per f et t o st at o di manut enzione e conf or mi al pr ot ot ipo or iginale del veicolo omologat o secondo le pr escr izioni di leggi vigenti; e) esser e dot at e di disposit ivo silenziat or e di t ipo cat alit ico o alt r o disposit ivo at t o a r idur r e i car ichi di r umor osit à ed immissioni inquinant i. E f at t o obbligo di sot t opor li ogni sei mesi al controllo dei gas di scarico con le modalità prescritte dalla l.r. 36/1991. 3. Ai sensi dell ar t. 5 della legge 21/ 92, il numer o delle aut ovet t ur e e degli aut obus da adibir e al ser vizio di N.C.C. è det er minat o dal Consiglio Comunale. Tale cont ingent e può subire diminuzioni o aument i da par t e della Giunt a Regionale in at t uazione dell ar t. 7 della legge regionale n. 20/95. ART. 4 REQUISITI E MODALITÀ PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO 1. L eser cizio del ser vizio di N.C.C. è subor dinat o alla t it olar it à dell aut or izzazione di cui all art. 8 della legge 15.1.1992, n. 21. 2. L autorizzazione è rilasciata ad una persona fisica in possesso dei requisiti previsti dagli ar t icoli 6 e 7 della legge 21/ 92 e dagli ar t icoli 9, 10 e 11 della legge della r egione Lombardia n. 20/95. 3. E consent it o conf er ir e l aut or izzazione d eser cizio agli or ganismi indicat i nel pr imo comma dell ar t icolo 7 della legge 21/ 92 e r ient r ar ne in possesso in caso di r ecesso, decadenza od esclusione dagli or ganismi medesimi. Nel caso di r ecesso l aut or izzazione non potrà essere reintestata al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dalla data del recesso. 4. Ai sensi dell ar t. 2 della l.r. 31.01.1987 n. 9, l eser cizio del ser vizio di noleggio con conducente mediante autobus è subordinato al possesso dei seguenti requisiti: a) capacit à f inanziar ia, cer t if icat a da f ideiussione bancar ia o polizza assicur at iva per un valor e cor r ispondent e al pr ezzo di list ino, aument at o del 50%, di un aut obus nuovo da noleggio di dodici metri; b) abilit azione pr of essionale, desunt a dalla f r equenza con esit o posit ivo, da par t e del t it olar e o del r esponsabile t ecnico, di apposit o cor so pr of essionale ist it uit o dalla Camer a di Commer cio I ndust r ia e Ar t igianat o o dalla Regione, ovver o da quest a r iconosciut o, oppur e da esper ienza pr at ica di almeno t r e anni alle dipendenze di un operatore di servizi di noleggio di autobus; 4

c) adeguato organico di personale per la gestione dei servizi; 5. La licenza di noleggio con conducent e mediant e aut obus può esser e r ilasciat a unicament e a chi document i in modo idoneo la disponibilit à di per sonale abilit at o all esplet ament o del ser vizio, che è alt r esì, obbligat o a comunicar e al Comune ogni successiva variazione. 6. L autorizzazione è riferita ad un singolo veicolo. 7. Non è ammesso in capo ad un medesimo sogget t o, il cumulo dell aut or izzazione per il servizio di N.C.C. mediant e aut ovet t ur a con la licenza per il ser vizio di t axi. E invece consent it o il cumulo, in capo ad un medesimo sogget t o, di più aut or izzazioni per l esercizio del servizio di N.C.C. 8 L eser cent e ha l obbligo di conser var e cost ant ement e a bor do del veicolo t ut t i i documenti pr escr it t i per l eser cizio dell at t ivit à, compr esa l aut or izzazione comunale e di esibirli a richiesta degli organi preposti all espletamento dei servizi di polizia stradale. 9. I l ser vizio deve esser e eser cit at o dir et t ament e dal t it olar e dell aut or izzazione, ovver o da un collabor at or e f amiliar e o da un dipendent e, pur ché iscr it t i al r uolo pr evist o dall art. 6 della legge 21/92 e dall art. 9 della legge della Regione Lombardia n. 20/95. 10. Nell eser cizio dell at t ivit à devono esser e osser vat e, inolt r e, le nor me a t ut ela della incolumità individuale e della previdenza infortunistica ed assicurativa. 11. Unit ament e al r ilascio dell aut or izzazione di N.C.C. mediant e aut ovet t ur a, l ufficio comunale pr ovveder à alla consegna dell apposit a t ar ga e del numer o di cui all ar t. 12, comma 5, della legge 21/ 92 r ecant e il nome e lo st emma del comune, la scr it t a N.C.C., il numero d ordine corrispondente al numero dell autorizzazione rilasciata ed il contrassegno con la scr it t a noleggio da por r e all int er no del veicolo sul par abr ezza ant er ior e e sul lunot t o post er ior e. Le spese per la r ealizzazione della suddet t a targa e del contrassegno sono a carico dell intestatario della licenza. 12. I l cont r assegno dovr à esser e post o in modo inamovibile e ben visibile sulla par t e posteriore della carrozzeria del veicolo ed all esterno di questa. ART. 5 AMBITO TERRITORIALE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO 1. I t it olar i di aut or izzazione di N.C.C. possono ef f et t uar e t r aspor t i in t ut t o il t er r it or io comunale, r egionale, nazionale e negli st at i della Comunit à Economica Eur opea ove, a condizione di reciprocità, i regolamenti di tali Stati lo consentono. 2. I l pr elevament o dell ut ent e ovver o l inizio del ser vizio per qualunque dest inazione sono effettuati con partenza dalla sede del vettore o da diverso luogo convenuto. ART. 6 MODALITÀ PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI 1. Le aut or izzazioni per l eser cizio del ser vizio di N.C.C. sono r ilasciat e per concor so pubblico ai soggetti iscritti nel ruolo dei conducenti. 2. I l compet ent e uf f icio comunale ist it uisce apposit o r egist r o cr onologico delle autorizzazioni rilasciate. 5

3. I l concor so è indet t o dal r esponsabile del ser vizio ent r o 180 gior ni dal moment o che si siano r ese disponibili a seguit o di r inuncia, decadenza o r evoca di una o più autorizzazioni o a seguit o dell aument o del cont ingent e numer ico delle st esse. I l r elat ivo bando deve essere pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 4. Sono ammessi al concor so color o che siano in possesso del cer t if icat o di iscr izione al r uolo dei conducenti di cui all ar t. 6 della legge 21/ 92 r ilasciat o dalla compet ent e Camer a di Commer cio o di equipollente documento r ilasciat o dalla compet ent e aut or it à di uno dei Paese della CEE. ART. 7 CONTENUTI DEL BANDO 1. I l bando di concor so per l assegnazione dell aut or izzazione deve cont ener e i seguent i elementi essenziali: a) numero e tipo delle autorizzazioni da rilasciare; b) elencazione dei titoli oggetto di valutazione e dei criteri di preferenza; c) termine entro il quale deve essere presentata la domanda; d) schema di domanda per la partecipazione al concorso che dovrà contenere la dichiarazione di proprietà o disponibilità del veicolo e della rimessa. ART. 8 COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE 1. Per la valut azione delle pr oblemat iche connesse all or ganizzazione, all eser cizio del servizio ed all applicazione del pr esent e r egolament o, è ist it uit a, ent r o un anno dall appr ovazione del pr esent e r egolament o, ai sensi dell ar t. 4, comma 4, della legge 15.01.1992 n. 21, la commissione consult iva comunale per l eser cizio del ser vizio di trasporto pubblico non di linea (taxi e noleggio veicoli con conducente). La commissione è composta da: - Responsabile del servizio in qualità di presidente; - Comandante o altro membro del Settore Polizia Municipale; - n. 1 r appr esent ant e designat o dalle or ganizzazioni di cat egor ia maggior ment e rappresentative a livello nazionale; - n. 1 r appr esent ant e designat o dalle associazioni degli ut ent i maggior ment e rappresentative a livello nazionale; - n. 1 r appr esent ant e designat o dalle associazioni che t ut elano i dir it t i dei por t at or i di handicap, preferibilmente di associazioni esistenti sul territorio comunale. 2. I n caso di mancat a designazione di uno o più r appr esent ant i, ent r o quindici gior ni dal r iceviment o della r ichiest a, la Giunt a Comunale pr ovvede alla cost it uzione anche in assenza dei r appr esent ant i di cui sopr a. La Commissione r est a in car ica per t ut t a la dur at a del mandat o amminist r at ivo del Sindaco e, comunque, f ino alla nomina della nuova commissione. Funge da segr et ar io della commissione un dipendent e comunale inquadr at o nella categoria non inferiore alla C. 3. La commissione consultiva comunale svolge le seguenti funzioni: 6

a) formula proposte ed esprime pareri su eventuali modifiche del presente regolamento; b) svolge un ruolo propositivo nei confronti degli organi comunali in materia di trasporti di persone mediante autoservizi pubblici non di linea; c) esprime pareri in materia e su istanza degli organi comunali. d) esamina le domande di par t ecipazione al concor so e decide sull ammissione dei candidati; e) procede alla valutazione dei titoli e redige la graduatoria di merito; 4. I l pot er e di f issar e l or dine del gior no e di convocar e la commissione è at t r ibuit o al Presidente della st essa. Per la validit à delle r iunioni della commissione è necessar ia la pr esenza della met à dei suoi component i, convocat i per iscr it t o almeno cinque gior ni pr ima della r iunione. La commissione si espr ime a maggior anza di vot i dei pr esent i e, in caso di par it à, pr evale il vot o del pr esident e. I l component e della commissione che, senza giustificato motivo, non sia intervenuto a tre sedute consecutive decade dall incarico. La decadenza è dichiarata, su proposta del presidente della commissione, dal Sindaco che pr omuove alt r esì le pr ocedur e per la sost it uzione. I component i possono esser e sost it uit i in ogni momento per dimissioni, iniziativa dell ente o dell associazione che li ha designati. ART. 9 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 1. Le domande per l assegnazione delle aut or izzazioni per il ser vizio di N.C.C., r edat t e su carta legale ed indir izzat e al Sindaco, dovr anno esser e pr esent at e all Uf f icio indicat o nel bando entro i termini stabiliti dal bando stesso. 2. Nella domanda i candidat i devono dichiar ar e, sot t o la lor o per sonale r esponsabilit à, i seguenti dati: - generalità complete, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale; - indirizzo cui inviare le eventuali comunicazioni relative al concorso; - cittadinanza; - titolo di studio posseduto; - eventuali titoli di servizio prestato in qualità dipendente da impresa che gestisce servizi di noleggio con conducente. 3. La domanda deve essere corredata pena la non ammissibilità dei seguenti documenti: a) cer t if icat o di iscr izione al r uolo dei conducent i pr evist o dall ar t icolo 6 della legge n. 21/92 (o dichiar azione sost it ut iva r esa ai sensi del D.P.R. n. 445/ 2000). e dall ar t icolo 9 della legge regionale n. 20/95; b) cer t if icat o medico at t est ant e di non esser e af f et t o da malat t ie incompat ibili con l esercizio del servizio. La domanda può essere corredata da ulteriore documentazione attestante eventuali titoli di preferenza in conformità a quanto previsto dall art. 11 del presente regolamento. ART. 10 TITOLI OGGETTO DI VALUTAZIONE 7

1. Al f ine di assegnar e le aut or izzazioni comunali per l eser cizio del ser vizio di noleggio, la Commissione di cui all ar t. 8, o, in mancanza, il Responsabile del Ser vizio, pr ocede alla valutazione dei seguenti titoli, a cui è assegnato il punteggio a fianco indicato: a) possesso diploma di laurea: punti 4; b) possesso diploma di maturità: punti 3; c) possesso di diploma di qualificazione professionale (minimo anni 3): punti 2; d) periodi di servizio prestati in qualità di dipendente da impresa che gestisce il noleggio con conducente (per il N.C.C. mediante autovettura): punti 1 per ogni anno fino ad un massimo di punti 5. 2. Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti ai titoli posseduti. ART. 11 TITOLI DI PREFERENZA 1. Cost it uisce t it olo pr ef er enziale per il r ilascio della licenza di N.C.C. mediant e autovettura, a parità di punteggio, in ordine di priorità: a) la r esidenza o la sede legale, se t r at t asi di per sone giur idiche, nel Comune di Bonat e Sopra; b) la disponibilit à di veicoli apposit ament e at t r ezzat i per un più agevole t r aspor t o delle persone con handicap; 2. Per il rilascio della licenza di noleggio mediante autobus è data preferenza: a) ai t it olar i di licenza da noleggio aut obus con conducent e, con r if er iment o a singoli autobus e che intendano ampliare il parco; b) a cooperative o consorzi di imprese nel settore; c) a concessionari di pubblico servizio di trasporto di persone. 3. I n assenza delle condizioni di cui al comma pr ecedent e, cost it uisce cr it er io pr ef er enziale la maggior e anzianit à di ef f et t ivo ser vizio esper it o nel t r aspor t o di persone. ART. 12 ASSEGNAZIONE E RILASCIO DELL AUTORIZZAZIONE 1. I l ser vizio comunale compet ent e, acquisit a la gr aduat or ia di mer it o r edat t a dalla Commissione di esame, o, in mancanza, dal Responsabile del ser vizio, pr ovvede all assegnazione dell autorizzazione. 2. La graduatoria di merito ha una validità di anni tre. I post i in or ganico che nel corso del t r iennio si r endesser o vacant i, dovr anno esser e coper t i f ino ad esaur iment o della graduatoria; 3. Per il r ilascio dell aut or izzazione il r ichiedent e dovr à allegar e idonea document azione diretta a cer t if icar e la idoneit à pr of essionale, compr ovat a dal possesso dei seguent i requisiti: a) esser e in possesso dei t it oli pr evist i ed obbligat or i per la guida dei veicoli secondo le vigenti norme del Codice della Strada; 8

b) esser e iscr it t i al Regist r o delle Dit t e pr esso la C.C.I.A.A., o al Regist r o delle I mpr ese artigiane ai sensi della legge 8.8.1985, n. 443, per le imprese già esercenti l attività; c) esser e pr opr iet ar i o comunque posseder e la piena disponibilit à, anche in leasing, del mezzo per il quale è rilasciata dal Comune l autorizzazione di esercizio; d) aver e la sede o, in ogni modo, la disponibilit à di una r imessa pr esso la quale i veicoli stazionano a disposizione dell utenza nell ambito del territorio comunale; e) non aver trasferito precedente autorizzazione da almeno 5 (cinque) anni. Risultano impedimenti soggettivi per il rilascio dell autorizzazione: a) l esser e incor so in condanne a pene che compor t ino l int er dizione da una pr of essione o da un ar t e o l incapacit à ad eser cit ar e uf f ici dir et t ivi pr esso qualsiasi impr esa, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma degli artt.178 e seguenti del c.p.; b) l esser e incor so in pr ovvediment i adot t at i ai sensi delle leggi 27 dicembr e 1956, n. 1423; 31 maggio 1965, n. 575 e successive modifiche ed integrazioni; c) l esser e incor so, nel quinquennio pr ecedent e la domanda, in pr ovvediment i di r evoca o decadenza di pr ecedent e licenze/ aut or izzazioni di eser cizio anche se da par t e di alt r i comuni; d) l esser e incor si in una o più condanne, con sent enze passat e in giudicat o, per delit t i non colposi, a pene r est r it t ive della liber t à per sonale per un per iodo, complessivament e, superiore ai 2 anni e salvi i casi di riabilitazione. e) sia stato dichiarato fallito e non sia intervenuto provvedimento di riabilitazione; 4. I Requisit i e le condizioni per il r ilascio delle aut or izzazioni debbono esser e compr ovat i da cer t if icazione r ilasciat a da uf f ici pubblici o da pr ivat i che sono in possesso degli at t i o sono a conoscenza dei f at t i ogget t o della cer t if icazione medesima di dat a non ant er ior e a sei mesi. Nei casi consent it i gli int er essat i possono r icor r er e alle f or me di aut ocer t if icazione o di cer t if icazione sost it ut iva pr evist e dal D.P.R. 28 dicembr e 2000 nr.445, in quanto compatibili con le disposizioni vigenti. ART. 13 INIZIO E SOSPENSIONE DEL SERVIZIO 1. Nel caso di assegnazione dell aut or izzazione o di acquisizione della st essa per at t o t r a vivi o mor t is causa, il t it olar e deve obbligat or iament e iniziar e il ser vizio ent r o quat t r o mesi dal r ilascio del t it olo, dalla conclusione del t r asf er iment o o dalla dat a di accettazione della eredità. 2. Det t o t er mine pot r à esser e pr or ogat o f ino ad un massimo di alt r i quat t r o mesi ove l assegnat ar io dimost r i di non aver e la disponibilit à del mezzo per causa a lui non imputabile. 3. Qualsiasi sospensione del ser vizio deve esser e comunicat a al compet ent e uf f icio comunale nel termine perentorio di tre giorni dal verificarsi del fatto. 4. I l t it olar e dell aut or izzazione deve, ent r o il 31 dicembr e di ogni anno, pr odur r e una dichiar azione di volont à dalla quale r isult i l int endiment o di voler pr oseguir e nello svolgimento della relativa attività anche per l anno successivo. ART. 14 9

TRASFERIBILITÀ DELL AUTORIZZAZIONE 1. L aut or izzazione f a par t e della dot azione d impiant o d azienda ed è t r asf er ibile nei casi consentiti dalla legge, ad altro soggetto abilitato all esercizio della professione. 2. I l t r asf er iment o dell aut or izzazione deve esser e comunicat o al ser vizio comunale competente, il quale accer t a l esist enza delle condizioni r ichiest e per il t r asf er iment o ed il possesso dei requisiti da parte dell avente causa. 3. I l t r asf er iment o dell aut or izzazione per venut a mor t is causa, ai sensi del secondo comma dell ar t.9 della legge 21/ 92, è aut or izzat o alla per sona designat a dagli er edi ent r o il termine di due anni, pr evio accer t ament o delle condizioni e dei r equisit i r ichiest i. Qualor a, con il decesso del t it olar e dell impr esa individuale, l impr esa r isult i t r asf er it a a per sone in minor e et à o pr ive dell idoneit à pr of essionale, è consent it o agli er edi o ai lor o legit t imi r appr esent ant i l eser cizio pr ovvisor io mediant e sost it ut i iscr it t i nel r uolo, per la dur at a di due anni. La medesima r egola si applica nel caso di incapacit à f isica o giur idica del titolare. I n nessun caso può esser e ammessa der oga al r equisit o dell idoneit à morale. 4. L autorizzazione per il servizio di N.C.C. può essere trasferita ad altri soggetti per atto tra vivi o a causa di mor t e del t it olar e nei casi pr evist i dall ar t. 9 della legge n. 21/ 92 o da altre disposizioni vigent i al moment o del t r asf er iment o. A t ale f ine, secondo i casi, il t it olar e dell aut or izzazione, gli er edi ed i lor o legit t imi r appr esent ant i debbono f ar e domanda al Comune, nei t er mini e nei modi st abilit i dal pr esent e r egolament o, per ot t ener e la volt ur a dell aut or izzazione, con le modalit à pr evist e nel r egolament o st esso. I n ogni caso deve esser e compr ovat o il consenso del t it olar e t r asf er ent e o, in caso di mor t e dello st esso, la sit uazione successor ia, per legge o per t est ament o, lo st at o di famiglia e se necessario,il consenso degli eredi. 5. Al t it olar e che abbia t r asf er it o l aut or izzazione non può esser e at t r ibuit a alt r a aut or izzazione, né dallo st esso né da alt r o Comune, né gli può esser e assegnat a nuovamente alt r a aut or izzazione in seguit o a t r asf er iment o per at t o t r a vivi, se non dopo cinque anni dal momento in cui l interessato ha trasferito la precedente. ART. 15 COMPORTAMENTO DEL CONDUCENTE IN SERVIZIO 1. Nell esercizio dell attività il conducente del mezzo ha l obbligo di: a) pr est ar e il ser vizio nei t er mini di cui agli ar t t. 3 e 13 della legge 21/ 92 e salvo casi di emergenza; b) comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza; c) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto; d) presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il mezzo; e) pr edispor r e gli oppor t uni ser vizi sost it ut ivi nel caso di avar ia del mezzo o di interruzione del trasporto per causa di forza maggiore; f ) consegnar e al compet ent e Uf f icio Comunale qualsiasi ogget t o diment icat o dai client i all interno del mezzo; g) avere cura di tutti gli aspetti relativi alla qualità del trasporto; 10

h) t ener e a bor do del mezzo copia del pr esent e r egolament o ed esibir lo a chi ne abbia interesse e copia autentica della licenza comunale di noleggio. i) comunicar e all Amminist r azione comunale ogni mut ament o nel domicilio o nell ubicazione della rimessa. l) conser var e a bor do event uale dichiar azione del t it olar e o legale r appr esent ant e dell azienda attestante il rapporto di lavoro intercorrente con l autista. m) per il noleggio con conducent e mediant e aut obus, conser var e il f oglio di viaggio, pr ogr essivament e numer at o e sot t oscr it t o r ecant e la seguent e dicit ur a per quest o ser vizio ver r à emessa r egolar e f at t ur a con indicazione della dat a e del numer o del pr esent e f oglio di viaggio ed indicant e: il commit t ent e, il per cor so, la dat a di ef f et t uazione del ser vizio, le gener alit à del conducent e, il numer o di t elaio e di t ar ga del bus. I l f ogli di viaggio dovr à r iguar dar e ogni singolo ser vizio er ogat o e dimost r ar e il r ispet t o delle t ar if f e minime pr opost e dall associazione di cat egor ia ed appr ovat e dalla Giunt a Regionale. I f ogli di viaggio dovr anno esser e conser vat i in azienda per almeno un anno. 2. E fatto divieto di: a) int er r omper e il ser vizio di pr opr ia iniziat iva, salvo esplicit a r ichiest a del viaggiat or e o casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo; b) chiedere compensi aggiuntivi rispetto a quelli autorizzati e/o pattuiti; c) adibir e alla guida conducent i non in possesso dei pr escrit t i t it oli per l eser cizio dell attività; d) espor r e messaggi pubblicit ar i in dif f or mit à delle nor mat ive vigent i, nonché da disposizioni fissate dall Amministrazione comunale. 3. Rest ano a car ico del t it olar e dell aut or izzazione e dei conducent i dei mezzi le responsabilità personali di carattere penale, amministrative e civile agli stessi imputabili a norma di legge. ART. 16 INTERRUZIONE DEL TRASPORTO 1. Nel caso in cui il t r aspor t o debba esser e int er r ot t o per avar ia al mezzo o per alt r i casi di f or za maggior e senza che r isult i possibile or ganizzar e un ser vizio sost it ut ivo, il viaggiatore dovrà pagare solamente l importo corrispondente al percorso effettuato. ART. 17 TRASPORTO PORTATORI DI HANDICAP 1. I l conducent e del mezzo ha l obbligo di pr est ar e t ut t a l assist enza necessar ia per la salit a e discesa dei sogget t i por t at or i di handicap e degli event uali mezzi necessar i alla loro mobilità. 2. La prestazione del servizio di N.C.C. è obbligatoria nei limiti previsti dalla legge. 3. I veicoli in ser vizio di N.C.C. apposit ament e at t r ezzat i devono espor r e, in cor r ispondenza della r elat iva por t a di accesso, il simbolo di accessibilit à pr evist o dall ar t. 2 del D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384. 11

ART. 18 IDONEITÀ DEI MEZZI 1. Fat t a salva la ver if ica pr evist a in capo agli or gani della M.C.T.C. (Mot or izzazione Civile dei Tr aspor t i in Concessione), la commissione di cui all ar t. 8, o, in mancanza, il Responsabile del Ser vizio, può determinare le car at t er ist iche dei mezzi da dest inar e al ser vizio di N.C.C., e può disporre per il t r amit e della Polizia Locale, t ut t e le volt e che se ne r avvisi la necessit à, le necessar ie ver if iche sulla idoneit à dei mezzi ut ilizzat i per il servizio. 2. Qualor a il mezzo non r isult i t r ovar si nel dovut o st at o di conser vazione e di decor o, il titolare dell aut or izzazione, ent r o il t er mine st abilit o dal compet ent e uf f icio comunale, è t enut o al r ipr ist ino delle condizioni suddet t e o alla sua sost it uzione. I n mancanza, il compet ent e or gano comunale, pr evia dif f ida, adot t a il pr ovvediment o di sospensione dell autorizzazione ai sensi dell articolo 25. 3. Con apposit o ver bale la Polizia Locale, cer t if ica l idoneit à del mezzo o indica le prescrizioni utili al suo ottenimento. 4. Nel cor so del per iodo nor male di dur at a dell aut or izzazione comunale il t it olar e della stessa può esser e aut or izzat o alla sost it uzione del mezzo in ser vizio con alt r o dot at o delle car at t er ist iche necessar ie per lo svolgiment o dell at t ivit à pr evia ver if ica di cui al comma pr imo del pr esent e ar t icolo. Sull aut or izzazione di eser cizio deve esser e appost a l annotazione relativa alla modifica intervenuta. ART. 19 TARIFFE 1. Le tariffe del servizio di N.C.C. sono determinate dalla libera contrattazione delle parti entro ed adeguate ai criteri stabiliti dal Ministero dei Trasporti. 2 Le tariffe e le condizioni di trasporto devono essere tenute esposte in modo visibile agli utenti, sia all interno del veicolo che nell autorimessa. ART. 20 TRASPORTO BAGAGLI ED ANIMALI 1. E fatto obbligo di trasporto dei bagagli al seguito del passeggero. 2. E obbligatorio e altresì gratuito il trasporto dei cani accompagnatori per non vedenti. Il trasporto di altri animali è facoltativo. ART. 21 FORZA PUBBLICA 1. E f at t o obbligo di compier e i ser vizi or dinat i da agent i e f unzionar i della For za Pubblica, compatibilmente con il regolare svolgimento dei servizi in atto. 2. L eventuale retribuzione del servizio prestato è assoggettato alle norme di legge. 12

ART. 22 1. Ai f ini dell applicazione del pr esent e r egolament o, la vigilanza sul ser vizio di noleggio da rimessa con conducente è svolta dal Comune attraverso gli organi della Polizia Locale. ART. 23 DIFFIDA 1. I l r esponsabile del ser vizio dif f ida il t it olar e dell aut or izzazione quando lo st esso o un suo valido sostituto: a) non conservi nell autoveicolo i documenti che legittimano l attività; b) non eserciti con regolarità il servizio; c) non pr esent i l aut oveicolo alle visit e di accer t ament o pr evist e dall ar t. 18 del pr esent e regolamento; d) mut i l indir izzo della r imessa e della sede, nell ambit o del t er r it or io comunale, senza dare comunicazione al competente ufficio comunale. 2. Al t it olar e che sia già dif f idat o una volt a e che sia nuovament e incor so in una qualsiasi delle violazioni passibili di dif f ida si applicano le sanzioni pr evist e dai successivi ar t icoli, quando ricorrenti. ART. 24 SANZIONI 1. Fer me le disposizioni concer nent i la sospensione, la r evoca e la decadenza della autorizzazione di eser cizio, t ut t e le inf r azioni al pr esent e r egolament o che non t r ovino la lor o sanzione nel Codice della St r ada, ove il f at t o non cost it uisca r eat o o più gr ave e specifica sanzione, sono punite nel seguente modo: a) con sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della normativa vigente; b) con sanzioni amminist r at ive accessor ie quali la sospensione o la r evoca dell autorizzazione. 2. Ai sensi di quant o dispost o dall ar t icolo 16 della legge 24 novembr e 1981, n. 689, f at t a comunque salva l applicazione delle sanzioni amminist r at ive accessor ie, è ammesso il pagament o in misur a r idot t a par i alla t er za par t e del massimo della sanzione pr evist a per la violazione commessa o, se più f avor evole, par i al doppio del minimo, ent r o il t er mine di 60 gior ni dalla cont est azione o dalla not if icazione. La violazione alle nor me cont enut e nel presente regolamento è così punita ai sensi dell art. 16 della legge 27.12.2002 n. 289: a) con sanzione amminist r at iva pecuniar ia da un minimo Eur o 25,00 ad un massimo di Eur o 258,23 per la violazione del comma 6 dell art. 4, dell art. 15 e del 3 comma dell art. 17; b) con sanzione amminist r at iva pecuniar ia da un minimo di Eur o 154,94 ad un massimo di Eur o 500,00 per la violazione del 1 e del 7 comma dell art. 4, del 1 comma dell ar t. 17 e dell art. 19. La sanzione amminist r at iva accessor ia si applica anche se l int er essat o si sia avvalso del pagamento in misura ridotta prevista dalla normativa vigente. 13

ART. 25 SOSPENSIONE DELL AUTORIZZAZIONE 1. L autorizzazione d eser cizio è sospesa dal r esponsabile del ser vizio, sent it a la commissione di cui all ar t. 8 del pr esent e r egolament o, ove pr esent e, t enut o cont o della maggior e o minor e gr avit à dell inf r azione e dell event uale r ecidiva, per un per iodo non superiore a sei mesi e nei seguenti casi: a) violazione delle vigenti norme comunitarie in materia; b) violazioni delle vigenti norme fiscali connesse all esercizio dell attività di trasporto; c) violazione di nor me vigent i del Codice della St r ada t ali da compr omet t er e la sicur ezza dei trasportati; d) violazione, per la t er za volt a nell ar co dell anno, di nor me per le quali sia st at a comminata una sanzione amminist r at iva pecuniar ia ai sensi dell art. 24 del pr esent e regolamento; e) violazioni di norme amministrative o penali connesse all esercizio dell attività; f) utilizzo, per il servizio, di veicoli diversi da quelli autorizzati; g) prestazione del servizio con contachilometri non regolarmente funzionanti. h) mancato rispetto delle tariffe. i) destinazione del veicolo ad uso diverso da quello prescritto; l) abituale cattivo ostato di manutenzione del veicolo posto in servizio; m) sostituzione del veicolo con altro senza preventiva autorizzazione del Responsabile del Servizio. ART. 26 REVOCA DELL AUTORIZZAZIONE 1. I l r esponsabile del Ser vizio, sent it a la commissione di cui all ar t. 8 del pr esent e regolamento, ove presente, dispone la revoca dell autorizzazione nei seguenti casi: a) quando, in capo al t it olar e dell aut or izzazione, vengono a mancar e uno o più r equisit i di idoneità morale o professionale; b) a seguito di tre provvedimenti di sospensione adottati ai sensi del precedente art. 25; c) quando l aut or izzazione sia st at a cedut a in violazione alle nor me cont enut e nel precedente art. 14; d) quando sia int er venut a condanna con sent enza passat a ingiudicat o, per delit t i non colposi a pena r est r it t iva della liber t à per sonale per una pena complessiva super ior e ai due anni; e) quando sia accer t at a negligenza abit uale nel disimpegno del ser vizio o si siano verificate gravi e ripetute violazioni del presente regolamento; f ) quando sia st at a int r apr esa alt r a at t ivit à lavor at iva che pr egiudichi il r egolare svolgimento del servizio; g) per qualsiasi alt r a gr ave e mot ivat a ir r egolar it à r it enut a incompat ibile con l eser cizio del servizio. 14

2. L aut or izzazione è alt r esì sogget t a a r evoca, allor ché il t it olar e venga a t r ovar si in una delle condizioni di impedimento di cui al precedente art. 12. 3. Nel caso di t r e accer t at e violazioni delle nor me t ar if f ar ie il r esponsabile del ser vizio dispone la revoca dell autorizzazione. ART. 27 DECADENZA DELL AUTORIZZAZIONE 1. I l r esponsabile del ser vizio, sent it a la Commissione di cui all ar t. 8 del pr esent e regolamento, ove costituita, dispone la decadenza dell autorizzazione nei seguenti casi: a) per mancat o inizio del ser vizio nei t er mini st abilit i dall ar t. 13 del pr esent e regolamento; b) per esplicit a dichiar azione di r inuncia scr it t a all aut or izzazione da par t e del t it olar e della stessa; c) per mor t e del t it olar e dell aut or izzazione quando gli er edi legit t imi non abbiano iniziat o il ser vizio nei t er mini di cui all ar t. 13 del pr esent e r egolament o o non abbiano pr ovveduto a cedere il titolo nei termini previsti dall art. 14; d) per alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 90 giorni; e) per mancato o ingiustificato esercizio del servizio per un periodo superiore a 4 mesi. 2. La decadenza viene comunicat a all Uf f icio della M.C.T.C. per l adozione dei provvedimenti di competenza. ART. 28 IRROGAZIONE DELLE SANZIONI 1. Le sanzioni pr evist e dal pr esent e r egolament o devono esser e ir r ogat e nel r ispet t o della vigent e nor mat iva; in par t icolar e, per quant o r iguar da le sanzioni pecuniar ie, si applica la legge 24 novembr e 1981, n. 689 e successive modif iche ed int egr azioni, l ar t. 16 della legge 27.12.2002 n. 289. 2. Nessun indennizzo è dovuto dal Comune all assegnatario o ai suoi aventi causa nei casi di sospensione, decadenza, revoca e rinuncia dell autorizzazione. ART. 29 ABROGAZIONE NORME PRECEDENTI 1. Con l ent r at a in vigor e del pr esent e r egolament o sono abr ogat e t ut t e le disposizioni in materia precedentemente emanate dall amministrazione comunale. ART. 30 ENTRATA IN VIGORE 1.I l pr esent e r egolament o ent r a in vigor e dopo la sua appr ovazione e pubblicazione all albo pretorio nei modi e termini di legge. 15