TURISMO E DIPORTO NAUTICO La nautica da diporto è la navigazione effettuata in acque marittime ed interne a scopi sportivi e ricreativi senza fine di lucro o esercitata a scopi commerciali la disciplina della navigazione da diporto è regalata dal codice della nautica da diporto (d.lgs. 171/2005) l unità da diporto è ogni costruzione di qualunque tipo e qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione da diporto.
TURISMO E DIPORTO NAUTICO Responsabilità verso terzi: è regolata dall art. 2054 cc ed il risarcimento degli eventuali danni si prescrive in due anni. assicurazione obbligatoria: l art 123 cod.ass. sancisce il divieto di porre in navigazione unità da diporto prive di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile verso terzi.*
UTILIZZAZIONE COMMERCIALE DI UNITA DA DIPORTO L utilizzazione commerciale di unità da diporto è sottoposta dalla legge a determinate condizioni di regolarità: L uso va innanzitutto annotato nei registri di iscrizione dalle unità da diporto, con le indicazioni delle attività commerciali svolte e dei proprietari delle unità. L esercente deve mantenere a bordo dell unità da diporto la dichiarazione, timbrata e vistata dell autorità marittima con giurisdizione sul luogo in cui l unità abitualmente staziona, quando svolge attività commerciali in uno dei paesi dell Unione Europea. L esercente è poi tenuto a rispettare una serie di regole per la sicurezza della navigazione altrimenti è soggetto a sanzioni amministrative pecuniarie.
I CONTRATTI DI UTILIZZAZIONE DI UNITA DI DIPORTO 1. La locazione è il contratto con cui il locatore si obbliga a cedere ad altri (conduttore) il godimento dell unità da diporto per un periodo di tempo determinato. - Obblighi: Il conduttore ne esercita la navigazione secondo le caratteristiche tecniche risultanti dalla licenza di navigazione, ne assume rischi e responsabilità e paga un corrispettivo; il locatore è tenuto a consegnare l unità da diporto con le relative pertinenze e risponde dei danni derivanti da difetto di navigabilità. - Forma: se oggetto di locazione è una nave o un imbarcazione da diporto, il contratto è redatto per iscritto a pena di nullità ed è tenuto a bordo in originale o copia conforme.
I CONTRATTI DI UTILIZZAZIONE DI UNITA DI DIPORTO 2. il noleggio: è il contratto con cui una delle parti (noleggiante), verso un determinato corrispettivo (nolo), si obbliga a mettere a disposizione dell altra (noleggiatore) l unità da diporto per un determinato periodo da trascorrere a scopo ricreativo in zone marine o in acque interne di sua scelta. - Distinzione tra noleggio e locazione di unità da diporto: il noleggio si caratterizza, in virtù della permanenza dell unità stessa nella disponibilità del noleggiante, alle cui dipendenze rimane anche l equipaggio; il noleggiatore non ha alcuna ingerenza nell esercizio dell attività nautica, avendo il solo potere di impartire al noleggiante indicazioni circa l impiego dell unità da diporto per la durata del noleggio.
I CONTRATTI DI UTILIZZAZIONE DI UNITA DI DIPORTO 3. Il contratto di ormeggio: è il contratto con il quale il diportista ottiene da un concessionario di un area demaniale, dietro un determinato corrispettivo, la possibilità di sostare con un unità da diporto per un tempo definito in un approdo turistico, oltrechè determinati servizi aggiuntivi. - è un contratto atipico poiché non risulta contemplato dal codice civile né da quello della navigazione; è inoltre un contratto misto in quanto costituisce la sintesi unitaria di una serie ampia di prestazioni eterogenee - La struttura essenziale minima di tale contratto è la messa a disposizione ed utilizzazione delle strutture portuali, con conseguente assegnazione di un protetto e delimitato spazio acqueo.