Art.1 Generalità e fonti normative 1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di svolgimento degli esami per l abilitazione di insegnanti ed istruttori di autoscuola in attuazione dell art. 105, comma 3, lett. c) del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59). La materia del settore è regolata, oltre che dalla norma sopraindicata, dal decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i.(codice della Strada), dal D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e s.m.i. (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 30.4.1992, n. 285), dall Accordo Stato Regioni - Enti Locali del 14 febbraio 2002 (Modalità organizzative e procedure per l'applicazione dell'art. 105, comma 3 del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112), dai Decreti ministeriali nonché dalle circolari, istruzioni e direttive emanati dagli organi ministeriali, se, queste ultime, compatibili con le attuali e vigenti norme sovraordinate e con il presente Regolamento. 2. Ai sensi del presente Regolamento si intende per: a) abilitazione: l idoneità professionale all esercizio di insegnante di teoria e/o di istruttore di autoscuola ai sensi dell art. 123 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i. ; b) esami: esami per il conseguimento dell attestato di abilitazione. 3. Per i procedimenti amministrativi e l accesso agli atti si applica la legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e per le autocertificazioni il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo Unico in materia di documentazione amministrativa). Art. 2 Requisiti per l abilitazione di insegnante di teoria e di istruttore di guida 1. In conformità al decreto delle Infrastrutture e dei Trasporti 26 gennaio 2011 n. 17 ( Regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione e procedure per l abilitazione di insegnanti ed istruttori di autoscuola) i requisiti per conseguire l abilitazione di insegnante di teoria di autoscuola sono i seguenti: a) età non inferiore ai diciotto anni; b) diploma di istruzione di secondo grado conseguito a seguito di un corso di studi di almeno cinque anni; c) non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o alle misure di prevenzione previste dall art. 120, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i.; d) patente di guida della categoria B normale o speciale; e) attestato di frequenza al corso di formazione di cui all art. 2 del decreto delle Infrastrutture e dei Trasporti 26 gennaio 2011 n. 17. 2. In conformità al decreto delle Infrastrutture e dei Trasporti 26 gennaio 2011 n. 17 ( Regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione e procedure per l abilitazione di insegnanti ed istruttori di autoscuola) i requisiti per conseguire l abilitazione di istruttore di autoscuola sono i seguenti: a) età non inferiore a ventuno anni; 1
b) diploma di istruzione di secondo grado; c) non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o alle misure di prevenzione previste dall art. 120, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i.; d) Patente di guida comprendente: d1) almeno le categorie A, B, C+E e D, ad esclusione delle categorie speciali, per gli istruttori di cui all art. 5, comma 1, lettera a) del decreto delle Infrastrutture e dei Trasporti 26 gennaio 2011 n. 17; d2) almeno le categorie B, C+E e D, ad esclusione delle categorie speciali, per gli istruttori di cui all art. 5, comma 1, lettera b) del decreto delle Infrastrutture e dei Trasporti 26 gennaio 2011 n. 17; d3) almeno le categorie B speciale, C speciale e D speciale, per gli istruttori di cui all art. 5, comma 2 del decreto delle Infrastrutture e dei Trasporti 26 gennaio 2011 n. 17; e) attestato di frequenza al corso di formazione di cui all art. 7 del decreto delle Infrastrutture e dei Trasporti 26 gennaio 2011 n. 17. 3. L abilitazione di insegnante di teoria di autoscuola e l abilitazione di istruttore di autoscuola si conseguono, distintamente, a seguito degli esami di cui al successivo art. 3. Art. 3 Esami di idoneità per l abilitazione di insegnante o di istruttore 1. Gli esami di idoneità per il conseguimento dell abilitazione di insegnante di teoria o di istruttore si svolgono davanti ad una commissione così come previsto al punto 5 dell'accordo Stato Regioni - Enti Locali del 14 febbraio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 marzo 2002, n. 71. 2. Possono partecipare agli esami coloro i quali abbiano la residenza anagrafica nella Provincia di Bari ovvero abbiano nella Provincia di Bari la propria residenza normale o l iscrizione presso l anagrafe degli italiani residenti all estero (A.I.R.E.). Per residenza normale, ai fini del presente Regolamento, si intende il luogo in cui una persona dimora abitualmente, ossia per almeno centottantacinque giorni all anno, per interessi personali e professionali o, nel caso di una persona che non abbia interessi professionali, per interessi personali che rivelino stretti legami tra la persona e il luogo in cui essa abita. Il competente Servizio Viabilità e Trasporti della Provincia valuta la documentazione prodotta dall interessato ai fini del riconoscimento della residenza normale di cui al presente comma. 3. L ammissione agli esami è subordinata alla presentazione della domanda in bollo, predisposta anche con le relative e pertinenti autocertificazioni, rivolta al Dirigente del Servizio Viabilità e Trasporti, compilata secondo lo schema allegato (Mod. 01 o Mod. 02) parte integrante del presente Regolamento, e della documentazione allegata atta a comprovare i requisiti di cui al comma 1 o comma 2 di cui all art. 2, a seconda che il candidato intenda conseguire l abilitazione di insegnante di teoria o quella di istruttore di guida e, in particolare: a) fotocopia della patente di guida di categoria B normale o speciale, per gli esami insegnante di teoria; b) fotocopia della patente di guida categoria A, B, C+E, D oppure B, C+E, D o B speciale, C speciale e D speciale per gli esami di istruttore di guida; 2
c) fotocopia del diploma di istruzione di secondo grado conseguito a seguito di un corso di studi di almeno cinque anni, per gli esami di insegnante e, per gli esami di istruttore, diploma di istruzione di secondo grado; d) attestato di frequenza del relativo corso di formazione di cui al D.M. n.17/2011; e) fotocopia eventuale attestato di istruttore/insegnante in caso di estensione dell abilitazione; f) fotocopia codice fiscale. g) attestazione del versamento di 50,00 per contributo alle spese di funzionamento della commissione d esame. 4. E consentita la produzione dell eventuale documentazione mancante o non conforme fino a 3 giorni utili precedenti la data della seduta d esame. L istanza di partecipazione agli esami può essere presentata a mano, o tramite raccomandata A.R., al Servizio Viabilità e Trasporti della Provincia di Bari. 5. In caso di assenza alla seduta di esami da parte dell aspirante, indipendentemente dalle motivazioni, dovrà essere manifestata, in forma scritta, la volontà a partecipare ancora all esame di abilitazione già richiesta con la domanda compilata a suo tempo secondo lo schema allegato (Mod. 01 o Mod. 02), allegando comunque la prevista certificazione, se mancante o non conforme o scaduta di validità. In ogni caso la data di esame degli aspiranti risultati assenti non potrà essere antecedente a quella dei candidati le cui istanze sono pervenute prima della data in cui viene acquisita dal Servizio Viabilità e Trasporti la volontà a partecipare ancora agli esami. 6. Nel caso in cui entro un mese dalla data della seduta d esame l aspirante risultato assente non manifesti la volontà a partecipare agli esami, il Servizio Viabilità e Trasporti provvede a porre agli atti il relativo fascicolo. Se l assenza, in tal caso solo per gravi motivi da documentare, si riferisce al giorno delle prove programmato per il completamento dell esame come indicato nel comma 14, lo stesso candidato dovrà manifestare la volontà, nei termini sopra indicati, ad effettuare solo le prove mancanti. Anche in tale ultimo caso il Servizio Viabilità e Trasporti provvede a porre agli atti il relativo fascicolo se non viene riformulata la domanda nel termine di un mese. 7. In caso di più di una assenza il Servizio Viabilità e Trasporti provvede, indipendentemente dalle motivazioni, ad archiviare il relativo fascicolo. 8. Gli esami di cui al comma 1) vertono sulle materie di cui all allegato 1, nel caso di insegnanti di teoria, o all allegato 2, nel caso di istruttori di guida, del D.M. 26 gennaio 2011, n.17 e vengono espletati in conformità a quanto prescritto nell art. 3 o nell art. 8 del decreto appena citato. Relativamente alle istanze tese ad ottenere l abilitazione di cui all art. 5 comma 1 lett. a) del D.M. 17/2011, nel caso di non superamento della prova prevista nell art. 8, comma 2, lett. c), sub 1), ovvero quella finalizzata a verificare la capacità di istruzione alla guida di veicoli delle categorie A, l esito dell esame è negativo ed il Servizio Viabilità e Trasporti provvederà ad archiviare l istanza. Per le istanze tese ad ottenere l abilitazione di cui all art. 5 comma 1 lett. b) del D.M. 17/2011, la terza prova di cui all art. 8, comma 2, lett. c) dello stesso decreto si svolge sottoponendo l aspirante alle prove pratiche previste ad eccezione di quella di cui all art. 8, comma 2, lett. c), sub 1). In tal caso la terza prova, consistendo nelle rimanenti due prove pratiche prescritte nel D.M. n. 17/2011, è superata con un punteggio minimo complessivo di 12/20 e con un punteggio per ciascuna singola prova pratica non inferiore a 5/10. 9. Le prove pratiche, relativamente all abilitazione di istruttore di autoscuola, di cui all art. 8 comma 2) lett. c) sono effettuate con veicoli messi a disposizione dal candidato e le 3
caratteristiche tecniche degli stessi sono quelle di cui al comma 4, art. 7 del D.M. n.17/2011. 10. L insegnante di teoria che intende conseguire l abilitazione di istruttore di guida, se in possesso dei requisiti di cui all art. 6 comma 1, lett. d) del D.M. n.17/2011 e dell attestato di frequenza del corso di formazione per istruttore, potrà sostenere l esame da espletarsi secondo le modalità di cui al presente articolo ad esclusione della prova di cui al comma 2, lett. a) dell art 8 del D.M. n.17/2011. 11. L istruttore di guida che intende conseguire l abilitazione di insegnante, se in possesso del requisito di cui all art.1, comma 1, lett. b), del D.M. n.17/2011 e dell attestato di frequenza del corso di formazione per insegnante, potrà sostenere l esame da espletarsi secondo le modalità di cui al presente articolo ad esclusione della prova di cui al comma 2 lettera a) dell art. 3 D.M. n.17/2011. 12. L istruttore di guida già abilitato ai sensi dell art. 5, comma 1, lett. b), del D.M. n. 17/2011 che intende integrare la propria abilitazione anche con quella per svolgere le esercitazioni per il conseguimento delle patenti di categoria A, potrà sostenere l esame per ottenere l estensione dell abilitazione, se in possesso del relativo attestato di formazione, solo con lo svolgimento della prova di cui all art. 8, comma 2, lett. c1). L estensione dell abilitazione si intende conseguita se si ottiene un punteggio nella singola prova di almeno 6/10. 13. Il numero massimo di candidati per ogni seduta di esami di insegnante di teoria è pari a 25 e per ogni seduta di istruttori di guida è pari a 15. 14. Il Dirigente del Servizio Viabilità e Trasporti provvede a determinare almeno due sedute d esame all anno. Per gli insegnanti di teoria la prova quiz e la prova scritta si svolgeranno nella stessa giornata, la simulazione della lezione di teoria e la prova orale dovranno essere svolte entro i 30 giorni successivi; per gli istruttori di guida la prova a quiz e la prova orale si svolgeranno nella stessa giornata; la terza prova di cui all art. 8, comma 2, lett. c) si svolgerà entro i 30 giorni successivi. Ai candidati verrà comunicata la data delle prove successive il giorno di svolgimento delle prime prove. 15. L esito positivo dell'esame è annotato su un attestato conforme, a seconda dei casi, ad uno dei modelli allegati MOD.03, MOD.04, MOD.05, MOD.06, MOD.07, che sono parte integrante del presente Regolamento. Art. 4 Commissione d esame 1. Gli esami per il conseguimento dell abilitazione di insegnante di teoria e di istruttore di guida sono svolti davanti ad una commissione i cui componenti vengono nominati con atto del Presidente della Provincia, che provvede anche alla nomina dei relativi membri supplenti. 2. La commissione è così costituita: a) dal Dirigente provinciale del Servizio Viabilità e Trasporti, con funzioni di presidente; b) da un rappresentante del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Ramo Trasporti, designato dal Direttore della Direzione Generale Territoriale del Sud e Sicilia, in possesso del diploma di laurea in ingegneria; c) da un rappresentante della Provincia di Bari, nominato direttamente dal Presidente della Provincia, in possesso del diploma di laurea in ingegneria ed esperto nel campo dei trasporti terrestri; 4
d) da un esperto nelle materie d esame che abbia maturato almeno 5 anni di esperienza in scuole per conducenti di veicoli a motore in qualità di insegnante di teoria e istruttore di guida, in possesso delle categorie di patenti A, B, C + E, D, designato dalla Regione Puglia eventualmente su indicazione delle associazioni di categoria. 3. Per ogni componente di cui al comma 2, lett. b) e d), viene designato anche un membro supplente. 4. I membri supplenti possono partecipare alle sedute della commissione d esame in caso di assenza o di impedimento del titolare. 5. Le funzioni di Segreteria sono svolte da un dipendente, di categoria C o D, del Servizio Viabilità e Trasporti incaricato dal Dirigente dello stesso Servizio. In caso di assenza del Segretario, le relative funzioni sono svolte da un componente della commissione incaricato dal Presidente della stessa commissione. 6. Le sedute della commissione sono convocate dal Presidente della commissione. La commissione dura in carica tre anni decorrenti dalla nomina dei componenti effettivi e supplenti. Scaduto il periodo di cui sopra la commissione opera fino a che non si sia provveduto alle nuove nomine e comunque per non oltre 45 giorni. 7. I componenti della suddetta commissione che, senza giustificato motivo, non partecipino a tre sedute consecutive decadono dalla carica e sono sostituiti con le stesse modalità di cui al presente articolo, per il periodo residuo necessario al completamento dell incarico triennale. 8. Per la validità della seduta d esame è necessaria la presenza di tutti i componenti della commissione, in quanto collegio perfetto. Le deliberazioni della Commissione sono valide se adottate a maggioranza ed in caso di parità prevale il voto del Presidente. 9. La commissione provvede a espletare l esame secondo i criteri e le modalità stabilite dalla normativa vigente e dal presente Regolamento nonché a determinare l esito finale. La commissione predispone inoltre le schede d esame, diverse tra loro, di cui all art. 3 comma 2 lett. a) o di cui all art. 8 comma 2 lett. a) del D.M. n. 17/2011 e i tre temi di cui all art. 3 comma 2 lett. b) dello stesso decreto ministeriale. 10. Ad ogni componente, effettivo o supplente, della commissione nonché al Presidente ed al Segretario spetta un gettone di presenza per ogni seduta a cui ha partecipato, nella misura di 180,00, al lordo delle ritenute previste per legge. 11. Per essere ammessi a sostenere le prove d esame, gli aspiranti dovranno essere muniti della patente di guida in corso di validità. 12. Al termine di ogni seduta d esame la commissione esaminatrice formerà l elenco dei candidati che hanno sostenuto la prova. L elenco dei soli candidati idonei, sottoscritto dal Presidente della commissione e dal Segretario, sarà affisso nel medesimo giorno, ove possibile, nella sede delle prove d esame o in posizione ben visibile presso i locali del Servizio Viabilità e Trasporti. Tutti gli atti della seduta d esame vengono tenuti dal Segretario che provvede, a conclusione dei lavori, a custodirli in luogo sicuro. Il Servizio Viabilità e Trasporti provvede celermente anche alla pubblicazione nel sito internet istituzionale della Provincia di Bari dell elenco degli idonei. 5
Art. 5 Revoca e sospensione dell abilitazione 1. Il Dirigente del Servizio Viabilità e Trasporti dispone la revoca dell abilitazione di insegnante di teoria e/o di istruttore di guida qualora venga revocata la patente di guida ed il titolare non riesca a riconseguirla nell arco dell anno successivo. 2. L abilitazione di insegnante di teoria o di istruttore di guida è comunque sempre sospesa, con atto del Dirigente del Servizio Viabilità e Trasporti, in caso di revoca o sospensione della patente di guida. In caso di sospensione della patente, l abilitazione è sospesa per un ugual periodo. 3. In caso di sospensione o revoca della patente di guida, l insegnante di teoria o l istruttore di guida è tenuto a darne comunicazione al Servizio Viabilità e Trasporti della Provincia entro 48 ore dalla notifica del suddetto provvedimento trasmettendo anche l attestato o gli attestati allo stesso Servizio. In caso di inottemperanza ai termini di cui sopra: a) il Dirigente del Servizio Viabilità e Trasporti provvede a sospendere l abilitazione per un periodo doppio rispetto a quello della patente se la comunicazione e la trasmissione dell attestato pervengono al Servizio Viabilità e Trasporti comunque nel termine di 20 giorni; b) la sospensione dell abilitazione termina tre mesi dopo il nuovo conseguimento della patente, in caso di revoca della stessa e nuovo conseguimento nei termini di cui al comma 1), se la comunicazione e la trasmissione dell attestato pervengono al Viabilità e Trasporti comunque nel termine di 20 giorni; c) il Dirigente del Servizio Viabilità e Trasporti dispone la revoca dell abilitazione se la comunicazione e la trasmissione dell attestato non pervengono al suddetto Servizio nel termine di 20 giorni. 4. E sempre disposta la revoca dell abilitazione di insegnante di teoria o di istruttore di guida nel caso in cui vengano meno i requisiti di cui all art. 2, comma 1 o comma 2, lett.c). 5. Copie di tutti gli attestati di idoneità alle funzioni di insegnanti di teoria e di istruttori di autoscuola sono trasmesse all Ufficio Motorizzazione Civile di Bari, affinché lo stesso Ufficio possa comunicare al Servizio Viabilità e Trasporti eventuali provvedimenti a carico dei documenti di abilitazione alla guida degli stessi insegnanti ed istruttori. Art. 6 Conversione dell abilitazione militare di istruttore di guida 1. Gli istruttori di guida militare possono ottenere la relativa conversione dell abilitazione, nei termini indicati nell art. 138 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, previa istanza in bollo, da compilarsi secondo il modello allegato MOD.08, da produrre al Dirigente del Servizio Viabilità e Trasporti, unitamente alla documentazione prescritta nel suddetto modello MOD.08, parte integrante del presente Regolamento. 2. L attestato di abilitazione di istruttore di guida ottenuto per conversione a seguito della domanda di cui al comma 1), è conforme all allegato MOD. 09. 3. Gli istruttori di guida che hanno ottenuto la conversione ai sensi del presente articolo sono soggetti alle norme del presente Regolamento. 6
Art. 7 Norma di rinvio 1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rimanda alla normativa statale vigente in materia e a quella di carattere generale. 2. Tutte le cifre indicate nel presente Regolamento devono intendersi automaticamente aggiornate ai nuovi valori che saranno individuati da eventuali provvedimenti legislativi e/o regolamentari successivi alla sua entrata in vigore. Art. 8 Entrata in vigore Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla intervenuta esecutività del provvedimento consiliare con il quale è stato approvato. Art. 9 Norma finale A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento è abrogata ogni altra disposizione regolamentare provinciale che contrasta col presente. Il presente Regolamento ed ogni sua modifica od integrazione sarà pubblicata sul sito internet della Provincia di Bari. 7