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ORDINANZA AdSP N 3 DEL 18.01.2017 IL PRESIDENTE DELL AUTORITA DI SISTEMA PORTUALE del Mar Tirreno Centrale la legge 28/1/94, n.84 di riordino della legislazione in materia portuale come modificata dal Decreto Legislativo 4 agosto 2016, n.169; in particolare, l art. 7, comma 1, del menzionato D. Lgs. n. 169/2016 che ha sostituito l art. 6 della L. 84/94 ed ha introdotto, in luogo delle Autorità Portuali, n.15 Autorità di sistema portuale; il D.M. n.423 datato 5 dicembre 2016 con il quale il Dott. Pietro Spirito è stato nominato Presidente dell Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale; il D.M. 6 aprile 1994 che definisce gli ambiti di competenza dell Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale (già Autorità Portuale di Napoli); il D.M. 18.9.2006 che amplia la circoscrizione territoriale dell Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale (già Autorità Portuale di Napoli) estendendola al porto di Castellammare di Stabia dal Molo Quartuccio al Molo Borbonico; l Ordinanza Sindacale n.3 datata 05.05.2016 con la quale il Comune di Napoli ordina alla cittadinanza il divieto di accesso e sosta nelle parti degli arenili del Lido Comunale, Lido Fortuna e Lido Arenile Bagnoli, nelle quali è possibile un contatto diretto con la sabbia inquinata, per il tempo strettamente necessario all esecuzione delle opere di messa in sicurezza di emergenza; RITENUTA la necessità di adottare, a titolo precauzionale, provvedimenti interdittivi del pubblico demanio marittimo e conseguente sospensione di efficacia dei titoli concessivi rilasciati a soli fini demaniali marittimi a favore del Lido Comunale, Lido Fortuna e Lido Arenile Bagnoli (Ass. Nesis e Trimar s.r.l.); l Ordinanza n 05/2016 datata 10.05.2016 dell Autorità Portuale di Napoli con la quale è stata interdetta l area demaniale marittima, posta a nord della Colmata e precisamente quella utilizzata dal Lido Comunale, Lido Fortuna e Lido Arenile Bagnoli (Ass. Nesis e Trimar s.r.l.), facente parte del sito di interesse nazionale di Bagnoli/Coroglio, vietando il transito di persone e/o mezzi, nonché 1

qualsiasi altra attività connessa con l uso del pubblico demanio marittimo ed in particolare con l attività di stabilimento balneare e/o impresa di balneazione. RILEVATO che con la predetta Ordinanza sono state sospese, ai soli fini demaniali marittimi, fino a nuova disposizione e/o comunicazione da parte degli organi competenti, le seguenti concessioni d.m.: licenza di concessione n 23/2009 rilasciata all Associazione Nesis relativa ad aree per complessivi mq.10.000 circa, di cui mq.600 coperti e mq. 9400 scoperti, per l'insediamento di attività turistico balneari, limitatamente alle aree demaniali marittime (arenile) già oggetto di bonifica; licenza di concessione n 22/2009 rilasciata alla società Trimar s.r.l. relativa ad aree di complessivi mq. 4.780 circa di cui mq. 260 coperti e mq. 4520 scoperti per insediamento attività turistico balneare, limitatamente alle aree demaniali marittime (arenile) già oggetto di bonifica; licenza di concessione n 28/2009 rilasciata ai fratelli Gennaro, Umberto e Paolo Masullo (lido Fortuna) - per aree di complessivi mq.9.250 circa, di cui mq. 611 coperti e mq. 8639 scoperti per attività turistico balneari per soli fini elioterapici con esclusione della balneazione; delibera AP n 296 del 17.07.2001 a favore del Comune di Napoli ed all Istituto Tecnico Nautico Duca degli Abruzzi - tratto di arenile di mq.7.500 per uso pubblico con finalità elioterapiche e senza scopo di lucro per il periodo 15 giugno/15 settembre; la comunicazione pec datata 06.07.2016, assunta al protocollo AP n 4752 in data 07.07.2016, con la quale il legale rappresentate del Lido Fortuna - nel chiedere la rettifica del provvedimento di sospensione della concessione n 28/2009 relativamente all area di mq. 2.635 non oggetto di bonifica - ha trasmesso la nota protocollo n 10731/BAG datata 24.06.2016 della società Invitalia s.r.l. con allegati rilievi planimetrici relativi alle aree demaniali marittime da bonificare; RILEVATO che nei grafici datati aprile 2016 redatti dal soggetto attuatore Invitalia s.r.l., si evince che la zona demaniale marittima da bonificare, oggetto della concessione n 28/2009 rilasciata ai fratelli Gennaro, Umberto e Paolo Masullo (lido Fortuna) - per aree di complessivi mq.9.250 circa, risulta essere pari a mq. 6.615 e che pertanto la restante area di mq. 2.635 può essere utilizzata dal concessionario; CONSIDERATO inoltre, che la società Invitalia - a seguito di apposita richiesta prot. n 1218 datata 27.09.2016 dell Autorità Portuale di Napoli - con 2

comunicazione prot. 16010/BAG del 30.09.2016 ha trasmesso l elaborato grafico allegato al progetto di manutenzione dell arenile nord / ripascimento arenile e nuova difesa spondale nonché estratto del modello S.I.D. D1 presentato alla Capitaneria di Porto di Napoli con indicazioni delle coordinate geografiche delle aree interessate dagli interventi e relativa planimetria; altresì, la comunicazione prot. 16308/BAG del 03.10.2016 sempre della società Invitalia s.r.l. con la quale quest ultima attesta che, in base alle tavole allegate, gli interventi previsti riguardano esclusivamente la parte delle sabbie del suddetto arenile e che i lavori non coinvolgeranno invece le altre strutture ed attrezzature dei lidi in concessione ai privati, e che pertanto nulla osta quindi allo svolgimento di altri lavori di ristrutturazione e di riorganizzazione delle aree estranee rispetto alle pertinenze che riguardano l intervento di messa in sicurezza dell arenile nord; RILEVATO che dalla documentazione trasmessa dal soggetto attuatore Invitalia s.r.l., si evince che la zona demaniale marittima da bonificare, relativamente alla concessione n 28/2009 rilasciata ai fratelli Gennaro, Umberto e Paolo Masullo (lido Fortuna) risulta essere pari a mq. 6.615 e che pertanto la restante area di mq. 2.635 può essere utilizzata dal concessionario; altresì, il verbale di sopralluogo congiunto (A.d.S.P., ASL NA 1 Centro ed A.R.P.A.C.) datato 11.01.2017 relativo alle condizioni di utilizzo delle aree escluse dagli interventi di messa in sicurezza in concessione ai fratelli Gennaro, Umberto e Paolo Masullo (lido Fortuna); RILEVATO che, nel corso del predetto sopralluogo, è stato riscontrato che alcune aree (escluse dagli interventi di messa in sicurezza) risultano coperte da camminamenti in legno, pedane e strutture lignee nonché tappeti di erba sintetica. Inoltre, i rappresentanti dell ASL NA1 ed A.R.P.A.C. hanno attestato che i predetti apprestamenti, costituiscono una messa in sicurezza adeguata ad evitare il contatto dei fruitori dell area con la sabbia sottostante, prescrivendo - altresì - l estensione di tali presidi a tutte le aree non rientranti nella messa in sicurezza di INVITALIA ma oggetto di concessione n n 28/2009, e di provvedere, per le aree d.m. non utilizzate, alla loro perimetrazione per impedirne l accesso; CONSIDERATO necessario porre in essere ogni strumento rientrante nelle attribuzione di legge per salvaguardare la pubblica e privata incolumità; 3

VISTE le disposizioni in materia contenute nel Codice della Navigazione e nel suo Regolamento di Esecuzione; VISTI gli atti d ufficio; O R D I N A a decorrere dalla data del presente provvedimento e fino a nuova disposizione, che la concessione demaniale marittima n 28/2009 rilasciata ai fratelli Gennaro, Umberto e Paolo Masullo (lido Fortuna) - per aree di complessivi mq.9.250 circa - è limitatamente sospesa al solo arenile di mq. 6.615 così come meglio individuato nel grafico tav. 14 datato 2016, che è parte integrante del presente provvedimento, della società Invitalia s.r.l., il tutto a parziale rettifica dell Ordinanza AP n 05/2016. Inoltre, per le aree escluse dagli interventi di messa in sicurezza, la società concessionaria deve adempiere a quanto prescritto dall ASL NA1 ed A.R.P.A.C. nel corso del sopralluogo congiunto di cui in preambolo, e precisamente: estensione degli apprestamenti (camminamenti in legno, pedane e strutture lignee, tappeti di erba sintetica, ecc.) a tutte le aree non rientranti nella messa in sicurezza di INVITALIA ma oggetto di concessione n 28/2009, e di provvedere, per le aree d.m. non utilizzate, alla loro perimetrazione per impedirne l accesso. I contravventori alla presente Ordinanza, oltre a rispondere in sede civile per danni alle persone od alle cose che possano derivare dallo svolgimento dai lavori di cui alla presente ordinanza, saranno ritenuti responsabili, salvo che il fatto non costituisca reato, della violazione dell art. 1174 del Codice della Navigazione. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza. Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati dell esecuzione della presente Ordinanza che sarà affissa all Albo della Capitaneria di Porto di Napoli, nonché del Comune di Napoli e di questa Autorità Portuale. Napoli, addì 03.01.2017 IL PRESIDENTE Dott. Pietro SPIRITO 4