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CAMPAGNE PER LE ELEZIONI DIRETTA DEI SINDACI E DEI CONSIGLI COMUNALI NONCHE PER L ELEZIONE DEI CONSIGLI CIRCOSCRIZIONALI PREVISTE PER I GIORNI 6 E 7 MAGGIO 2012 Normativa sulla par condicio per le radio e le TV locali Le disposizioni contenute nel presente VADEMECUM entreranno in vigore contestualmente alla data di convocazione dei comizi elettorali (22/05/2012) e rimarranno in vigore sino alla mezzanotte del 4 maggio 2012ed eventuale ballottaggio (mezzanotte del 18/05/2012) 1) TRASMISSIONI DI COMUNICAZIONE POLITICA (articolo 2 della Delibera AGCOM n. 43/12/CSP) Definizione di PROGRAMMI DI COMUNICAZIONE POLITICA : ogni programma in cui assuma carattere rilevante l esposizione di opinioni e valutazioni politiche manifestate attraverso tipologie di programmazione che comunque consentano un confronto dialettico tra più opinioni, anche se conseguito nel corso di più trasmissioni. (art. 2, comma 1, lett. c del codice di autoregolamentazione) I programmi di COMUNICAZIONE POLITICA devono consentire parità effettiva di condizioni tra soggetti competitori anche con riferimento alle fasce orarie e al tempo di trasmissione. le trasmissioni di COMUNICAZIONE POLITICA sono collocate in CONTENITORI con cicli a cadenza quindicinale tra le 7.00 e le 24.00 per le tv e tra le 7.00 e l 1.00 del giorno successivo per le radio; I CALENDARI delle trasmissioni DEVONO ESSERE COMUNICATI ALMENO 7 GIORNI PRIMA AL CORECOM, anche via fax, che, a sua volta, ne informa l AGCOM ed ogni eventuale successiva variazione dovrà essere tempestivamente comunicata al predetto organo; si possono realizzare programmi di COMUNICAZIONE POLITICA anche con la partecipazione di giornalisti che rivolgono domande ai partecipanti, assicurando, comunque, imparzialità e pari opportunità nel confronto. la parità di condizione va garantita in due distinti periodi di campagna elettorale fra i seguenti soggetti politici: dalla data di convocazione dei comizi elettorali (22/03/2012) a quella relativa alla presentazione delle candidature (2-3/04/2012): 1

forze politiche che costituiscono un autonomo gruppo nei Consigli comunali da rinnovare; forze politiche diverse da quelle previste alla lettera a), presenti in uno dei due rami del Parlamento nazionale o che hanno eletto, con proprio simbolo, almeno due rappresentanti italiani al Parlamento europeo. dalla data di presentazione delle candidature (2-3/04/2012) a quella di chiusura della campagna elettorale (mezzanotte del 04/05/2012 e, se con ballottaggio, mezzanotte del 18/05/2012): liste o coalizioni di liste collegate alla carica di Sindaco nei comuni da rinnovare; forze politiche che presentano liste di candidati per l elezione dei Consigli comunali. 2) PROGRAMMI DI INFORMAZIONE Definizione: si intende per programmi di informazione il telegiornale, il giornale radio, il notiziario o altro programma di contenuto informativo a rilevante presentazione giornalistica, caratterizzato dalla correlazione ai temi di attualità e dalla cronaca. (art.2, comma 1, lett.b del Codice di autoregolamentazione). Disposizioni (articolo 9 della Delibera AGCOM n.43/12/csp) Le emittenti locali nei programmi di informazione devono garantire il pluralismo attraverso la parità di trattamento, l obiettività, la correttezza, la completezza, la lealtà, l imparzialità, l equità e la pluralità dei punti di vista. A tal fine, quando vengono trattate questioni relative alle consultazioni elettorali, deve essere assicurato l equilibrio tra i soggetti politici. Resta comunque salva per l emittente la libertà di commento e di critica, in chiara distinzione tra informazione e opinione, e salvaguardando comunque il rispetto delle persone. In qualunque trasmissione radiotelevisiva diversa da quelle di comunicazione politica e dai messaggi politici autogestiti, è vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni o preferenze di voto. 3) DISCIPLINA DELLA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E OBBLIGHI DI INFORMAZIONE Legge 28/2000, art. 9 Dall entrata in vigore dalla par condicio coincidente con la data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quella effettuata in forma impersonale ed indispensabile per l efficace assolvimento delle proprie funzioni. Il divieto contenuto nel citato articolo fissa un principio finalizzato ad assicurare un comportamento neutrale delle Pubbliche Amministrazioni nel corso delle campagne elettorali che sostanzialmente dovrebbe concretizzarsi in una forma di silenzio dei soggetti pubblici in ordine a tutte quelle forme di attività che possono incidere sulle libere scelte da parte degli elettori. A tale divieto risulta estranea, per espresso disposto normativo, unicamente l attività di comunicazione espressa in forma impersonale ed indispensabile per l efficace assolvimento delle funzioni istituzionali pubbliche. La normativa non ha predeterminato il contenuto analitico di tale forma di comunicazione, ma ha indicato solamente il presupposto (indispensabilità), la forma (impersonale) ed il fine (assolvimento delle funzioni istituzionali): 2

a) l essenzialità o l indispensabilità consiste nel fatto che, senza il compimento delle attività programmate, l amministrazione potrebbe vedere pregiudicato il buon andamento della vita amministrativa; b) l impersonalità presuppone l assenza di ogni riferimento nominativo a soggetti preposti a cariche pubbliche o ad uffici pubblici; c) la presenza del fine postula l attinenza dell attività ai compiti ed alle funzioni istituzionalmente proprie dell amministrazione. 4) MESSAGGI POLITICI AUTOGESTITI GRATUITI - MAG Modalità: Le emittenti radiofoniche e televisive locali possono trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito (MAG) per la presentazione non in contradditorio di liste e programmi nel periodo compreso tra la presentazione delle candidature (2-3/04/2012) e quello della chiusura della campagna elettorale (mezzanotte del 04/05/2012) previo sorteggio del Corecom per l ordine di messa in onda. I MAG devono avere autonoma collocazione nella programmazione e sono organizzati in modo autogestito e devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di una opinione politica, compresta tra 1 minuto e 3 minuti per le emittenti televisive e fra 30 e 90 secondi per le emittenti radiofoniche. Devono essere trasmessi in appositi contenitori fino ad un massimo di 4 contenitori al giorno, comprensivi di almeno 3 messaggi. Sono collocati uno per ciacuna delle seguenti fasce orarie, progressivamente a partire dalla prima: prima fascia 18:00 19:59; seconda fascia 12:00 14:59; terza fascia 21:00 23:59; quarta fascia 7:00 8:59; nessun soggetto politico può diffondere più di due messaggi in ciascuna giornata di programmazione sulla stessa emittente. I messaggi devono, per tutta la loro durata, recare la dicitura messaggio elettorale gratuito con l indicazione del soggetto politico committente. Per le emittenti radiofoniche il messaggio deve essere preceduto e seguito da un annuncio in audio del medesimo tenore. Cosa devono fare le EMITTENTI: Entro 5 giorni dalla pubblicazione della delibera nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (G.U. n.68 del 21/03/2012) le emittenti radiofoniche e televisive locali che intendono trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito devono: rendere pubblica la loro adesione con un comunicato trasmesso almeno una volta nella fascia di maggiore ascolto. L emittente locale in questo modo informa i soggetti politici che presso la propria sede è depositato un documento relativo alla trasmissione dei messaggi, al numero massimo dei contenitori predisposti, alla loro collocazione nel palinsesto, agli standard tecnici richiesti e al termine di consegna per la trasmissione del materiale autoprodotto. A questo scopo possono essere utilizzati i modelli MAG/1/EC scaricabili dai siti www.regione.veneto.it\corecom o www.agcom.it. il comunicato va inviato al CORECOM che ne informa l Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. comunicare, anche via fax, al CORECOM che intendono trasmettere MAG (messaggi autogestiti gratuiti) per le elezioni amministrative, utilizzando il modello MAG/2/EPC disponibile nel sito del Corecom o dell Autorità per le garanzie nelle comunicazioni scaricabili dai siti www.regione.veneto.it\corecom o www.agcom.it. Ogni successiva 3

variazione al documento inviato, riguardante il numero dei contenitori e la loro collocazione nel palinsesto va anch essa inviata al CORECOM, con almeno cinque giorni di anticipo sulla messa in onda. i MAG (messaggi politici autogestiti gratuiti) dei soggetti politici richiedenti potranno essere trasmessi solo dopo l avvenuto sorteggio per l ordine di trasmissione a cura del CORECOM. Cosa fa il CORECOM: riceve le richieste di emittenti e soggetti politici; invia tempestivamente l elenco delle emittenti disponibili alla messa in onda dei MAG all Autorità che lo pubblica nel proprio sito. L elenco sarà consultabile anche nel sito del Corecom (www.regione.veneto.it\corecom); dopo la presentazione delle candidature, e non appena in possesso dei dati relativi ai soggetti politici forniti dagli organi competenti, sorteggia l ordine di trasmissione dei messaggi. Cosa fanno i SOGGETTI POLITICI: Fino al giorno di presentazione delle candidature (mezzogiorno del 03/04/2012), i soggetti politici interessati alla tramissione di MAG comunicano, anche a mezzo telefax, contestualmente alle emittenti e al CORECOM, le proprie richieste, indicando il responsabile elettorale e i relativi recapiti, la durata dei messaggi, nonchè dichiarando di presentare candidature in collegi o circoscrizioni che interessino almeno un quarto degli elettori su base regionale. A questo scopo possono essere utilizzati i modelli MAG/3/EC, scaricabili dai siti www.regione.veneto.it\corecom o www.agcom.it. 5) SORTEGGI E COLLOCAZIONE DEI MAG La collocazione dei MAG nei singoli contenitori previsti per il primo giorno di trasmissione avviene per sorteggio unico (art. 6, comma 1) nella sede del CORECOM, alla presenza di un funzionario dello stesso. Il CORECOM procede sollecitamente al sorteggio nei giorni immediatamente successivi alla scadenza del termine di presentazione delle candidature. La collocazione dei MAG dei giorni successivi viene determinata anch essa, sempre alla presenza di un funzionario del CORECOM, secondo un criterio di rotazione a scalare di un posto all interno di ciascun contenitore per rispettare il criterio di parità di presenze all interno delle singole fascie. 6) DISPOSIZIONI PER LA STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA COSA DEVONO FARE GLI EDITORI DI QUOTIDIANI E PERIODICI (articolo 12 delibera AGCOM n.43/12/csp) Entro il quinto giorno successivo alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (G.U. n.68 del 21/03/2012) di questo provvedimento: gli editori di quotidiani e periodici a diffusione locale che intendano diffondere a qualsiasi titolo fino a tutto il penultimo giorno prima delle elezioni (mezzanotte del 4 maggio 2012) nelle forme ammesse dall articolo 7, comma 2, della legge 22 febbraio 2000, n.28, messaggi politici elettorali, sono tenuti a dare notizia dell offerta dei relativi spazi attraverso un 4

apposito comunicato pubblicato sulla stessa testata interessata alla diffusione di messaggi politici elettorali; il comunicato deve essere pubblicato con adeguato rilievo, sia per collocazione che per modalità grafiche e deve precisare le condizioni generali di accesso; i messaggi politici elettorali devono essere riconoscibili, anche attraverso impaginazione in spazi chiaramente evidenziati e devono recare la dicitura messaggio elettorale con l indicazione del soggetto politico committente. 8) SONDAGGI POLITICI ED ELETTORALI (articolo 15 della delibera AGCOM n.43/12/csp) Nel periodo disciplinato dalla delibera AGCOM n. 43/12/CSP è vietato rendere pubblici o diffondere risultati, anche parziali di sondaggi demoscopici sull esito delle elezioni o sugli orientamenti politici e di voto degli elettori. 9) VIGILANZA E SANZIONI. COMPITI DEL CORECOM (articolo 16 delibera AGCOM n.43/12/csp) La vigilanza e l accertamento di eventuali violazioni della normativa da parte delle emittenti locali, nelle trasmissioni regionali del servizio pubblico (RAI) e da parte di giornali e periodici diffusi a livello locale sono esercitate dal CORECOM. Ciascun soggetto politico interessato può denunciare tali violazioni entro il termine perentorio di 10 giorni dal fatto, anche a mezzo fax, inviando una comunicazione a questi destinatari: CORECOM AGCOM (Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni) Emittenti Guardia di Finanza La denuncia indirizzata all Autorità è procedibile solo se sottoscritta in maniera leggibile e se accompagnata dalla documentazione comprovante l avvenuto invio della denuncia anche agli altri destinatari prima indicati. La denuncia deve contenere l indicazione dell emittente e della trasmissione o dell editore e del giornale o periodico cui sono riferibili le presunte violazioni segnalate, completa di data e orario della trasmissione o di data ed edizione, nonché di una motivata argomentazione. Senza uno di questi o più elementi la denuncia è inamissibile. L Autorità, nell esercizio dei suoi poteri, può comunque avviare l istruttoria anche in assenza di uno o più elementi sopra detti quando, dalla documentazione ricevuta sembri ricorrere una possibile violazione, dando comunque precedenza alla trattazione di quelle immediatamente percedibili. L Autorità adotta i propri provvedimenti entro le 48 ore successive all accertamento della violazione. 10) TURNO ELETTORALE DI BALLOTTAGGIO (articolo 18 delibera AGCOM n.43/12/csp) In caso di secondo turno elettorale, per i candidati ammessi al ballottaggio, nel periodo tra la prima e seconda votazione, gli spazi di comunicazione politica e quelli per i MAG sono ripartiti in modo paritario tra gli stessi candidati. 5

============== NORMATIVA DI RIFERIMENTO 1 Legge 22 febbraio 2000, n. 28 "Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica" come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313 "Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali". 2 Decreto 8 aprile 2004 "Codice di autoregolamentazione in materia di attuazione del principio del pluralismo, sottoscritto dalle organizzazioni rappresentative delle emittenti radiofoniche e televisive locali, ai sensi dell'art. 11- quater, comma 2, della legge 22 febbraio 2002 n. 28, come introdotto dalla legge 6 novembre 2003, n. 313." (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 2004). 3 Delibera AGCOM n. 43/12/CSP Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, nonché per le elezioni dei consigli circoscrizionali fissate per i giorni 6 e 7 maggio 2012 ============== SITI UTILI www.consiglioveneto.it alla voce CO.RE.COM. o www.regione.veneto.it nella pagina internet del CORECOM. Con entrambi gli accessi nei Link utili alla voce Elezioni: provinciali e comunali, si possono trovare riferimenti normativi, modelli per le domande, informazioni sulla propaganda elettorale e la par condicio. www.agcom.it sito dell Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dove è possibile trovare le deliberazioni, normativa di riferimento, codici di autoregolamentazione, modelli per le domande d informazioni sulla propaganda elettorale e la par condicio. NUMERI UTILI : CORECOM VENETO, Palazzo Torres-Rossini, San Marco 2233, Calle Larga XXII Marzo, 30124 Venezia, Tel. 041-2701650 671 Fax 041-2701659 Mail: uccorecom@consiglioveneto.it, parcondicio@regione.veneto.it 6