COMUNE DI PESCIA Provincia di Pistoia REGOLAMENTO IN MATERIA DI 'COSE RITROVATE'

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COMUNE DI PESCIA Provincia di Pistoia REGOLAMENTO IN MATERIA DI 'COSE RITROVATE' Approvato con deliberazione C.C. n. 30 del 9 maggio 2002 divenuta esecutiva il 28 maggio 2002 ai sensi di legge 1

COMUNE DI PESCIA Provincia di Pistoia REGOLAMENTO IN MATERIA DI COSE RITROVATE TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 Oggetto del Regolamento 1. Il presente Regolamento disciplina le cose mobili trovate nel territorio comunale di Pescia e consegnate al Sindaco ai sensi degli articoli 927 e seguenti del Codice Civile. 2. Ai suoi effetti, il possessore o il detentore della cosa smarrita è equiparato al proprietario. Art. 2 Consegna del bene 1. Chiunque trova una cosa mobile della quale non conosca il proprietario, deve consegnarla senza indugio al Sindaco, indicando le circostanze del ritrovamento. 2. A tal fine, nell ambito del Comando della Polizia Municipale, opera l Ufficio Oggetti Smarriti, con il compito di ricevere, registrare e custodire le cose mobili ritrovate da terzi, in qualunque circostanza, all interno del territorio del Comune di Pescia, a norma delle disposizioni richiamate nell articolo 1. 3. Al momento della consegna presso l'ufficio, l incaricato, accertata l identità del consegnatario, rilascia apposita ricevuta, compilata in duplice copia, con l indicazione delle cose ritrovate e le circostanze del ritrovamento. Art. 3 Registrazione e presa in carico 1. Tutti gli oggetti ritrovati e consegnati presso l Ufficio, eccetto chiavi ed altre cose minute prive di valore, sono presi in carico ed annotati in apposito registro numerato progressivamente. Ad essi, o all'involucro che li contiene, è applicato un tagliando con il numero e la data di registrazione. 2. Nel registro sono indicati la data della consegna, la natura e la descrizione dettagliata del bene, le circostanze del ritrovamento, le generalità del consegnatario e gli estremi del documento con il quale si è provveduto ad identificarlo. 3. Nel registro sono altresì trascritte tutte le successive operazioni relative all oggetto ritrovato. Art. 4 Oggetti pericolosi 1. Al fine di evitare il deposito di sostanze pericolose o nocive, l Ufficio deve sempre verificare il contenuto dell oggetto depositato, procedendo, ove occorra, anche all apertura di oggetti chiusi a chiave come borse e valige. 2. Nel caso vengano ritrovate sostanze pericolose, nocive o sospette tali, fatto salvo il rispetto delle disposizioni speciali, l Ufficio provvede ad avvisare gli organi competenti. 3. Dell eventuale apertura di contenitori comunque classificabili e delle procedure seguite deve essere redatto apposito verbale. 2

TITOLO II DISPOSIZIONI PARTICOLARI Art. 5 Ricerca del proprietario 1. Esperite le procedure di registrazione e di presa in carico delle cose ritrovate, l Ufficio provvede, se possibile, alla individuazione del proprietario, anche al fine di verificare se le cose risultino di provenienza furtiva. 2. Quando le condizioni del ritrovamento o la natura dell'oggetto consentono l individuazione del proprietario, l Ufficio provvede ad avvertirlo immediatamente del deposito, fornendo le indicazioni necessarie circa le modalità del ritiro. Art. 6 Cose deperibili 1. In caso di ritrovamento di beni deperibili, per i quali non sia stato possibile identificare il proprietario in tempo utile alla loro integra restituzione, l Ufficio provvede alla vendita al prezzo di mercato corrente ovvero alla loro distruzione, redigendo apposito verbale e facendone annotazione sul registro. Il corrispettivo della vendita dei beni è introitato al bilancio comunale. 2. Qualora i beni di cui al comma 1. siano costituiti da prodotti alimentari o comunque commestibili, sono devoluti a favore di Associazioni ed Enti cittadini di assistenza e beneficenza. Anche in questo caso deve essere provveduto alla redazione del verbale ed all annotazione sul registro. Art. 7 Pubblicazione e custodia degli oggetti 1. La consegna delle cose ritrovate viene resa nota a mezzo di pubblicazione all'albo pretorio, con avviso a firma del Comandante della Polizia Municipale, contenente la descrizione sommaria del bene, con le modalità previste dall articolo 928 C.C. 2. L'avvenuta pubblicazione deve essere certificata sull'avviso stesso. 3. Le cose ritrovate sono custodite in un locale dell'ufficio competente, salvo diversa disposizione del Comandante della Polizia Municipale, avuto riguardo della loro natura od entità. Quelle di riconosciuto valore sono custodite in una apposita cassaforte. 4. Il personale incaricato è direttamente responsabile della conservazione delle cose prese in custodia, secondo i propri doveri d'ufficio, escluso il caso fortuito o la forza maggiore. Art. 8 Visione degli oggetti 1. Chiunque vi abbia interesse può prendere visione degli oggetti custoditi, in presenza del personale dell'ufficio, nei giorni e nelle ore di apertura specificatamente indicati. 2. Per accertamenti di Polizia Giudiziaria è sempre ammessa la visione, anche fuori del normale orario 3

TITOLO III RESTITUZIONE DELLE COSE RITROVATE Art. 9 Restituzione al titolare 1. Gli oggetti ritrovati sono restituiti al legittimo proprietario, al suo legale rappresentante o a persona delegata al ritiro. Chi si dichiara titolare dell oggetto ha l onere di fornire all Ufficio la descrizione particolareggiata del medesimo. Della restituzione viene redatto apposito verbale. 2. Quando gli oggetti ritrovati risultino di provenienza furtiva ed il proprietario abbia presentato regolare denuncia, la stessa deve essere esibita all Ufficio, all atto del ritiro. Copia del verbale di restituzione deve essere trasmessa anche all Organo di Polizia che ha ricevuto la denuncia. 3. Se l'oggetto da restituire è un documento di riconoscimento ovvero un titolo occorrente per lo svolgimento di una attività (es. carta d'identità, patente di guida, licenza di commercio, concessione di suolo pubblico, ecc.) per il quale il titolare dichiari di avere già il possesso del relativo duplicato, l'atto originale deve essere restituito, anziché all'avente causa, all'ufficio che lo ha rilasciato, con l'avvertenza dell'avvenuta consegna del titolo equipollente. 4. Qualora il proprietario risieda in altro Comune e non possa provvedere al ritiro degli oggetti ritrovati direttamente o tramite suo delegato, l Ufficio trasmette gli oggetti medesimi, a mezzo del Servizio Postale, al Sindaco del Comune di residenza del proprietario, con l invito ad adempiere alla restituzione. Art. 10 Restituzione al ritrovatore 1. Trascorso un anno dall ultimo giorno della seconda pubblicazione all Albo Pretorio del Comune senza che alcuno si sia presentato a richiedere la restituzione dell oggetto, quest ultimo, oppure il suo prezzo se le circostanze ne hanno richiesto la vendita, sarà messo a disposizione del rinvenitore, il quale lo potrà ritirare entro i TRE mesi successivi alla data predetta. 2. Per quanto sopra l'ufficio provvede ad avvertire l'interessato, con comunicazione scritta, di presentarsi personalmente o a mezzo di persona munita di delega, per la restituzione, riconsegnando la ricevuta di cui all' art. 2. 3. La consegna dell oggetto al ritrovatore è subordinata all accertamento della sua identità personale ed alle condizioni previste dagli artt. 9 ed 11. Non si da luogo all acquisto della proprietà nel caso che esista una particolare facilità per i suo ritrovamento e per il personale di cui all art. 12, comma 4. 4. All'atto della restituzione, l'avente causa firma per ricevuta nel registro di carico di cui all'art. 3. Ad esso deve essere allegata l'eventuale delega. Art. 11 Restituzione ad eredi e minori 1. In caso di decesso dell avente causa, gli oggetti di effettiva proprietà del defunto sono riconsegnabili agli eredi purché muniti di regolare attestazione in tal senso. 2. Gli oggetti acquisiti in proprietà ai sensi dell art. 929 del C.C. possono essere riconsegnati agli eredi solamente se il decesso del ritrovatore è avvenuto dopo la scadenza del termine annuale di giacenza. 3. Gli oggetti o il loro corrispettivo non possono essere restituiti a minori o, comunque, a persone incapaci di intendere e di volere, se non accompagnate da chi ne abbia la legale rappresentanza. Sono esclusi solo quei beni che costituiscono effetti personali di uso comune. 4

Art. 12 Premio di legge al ritrovatore 1. Ai sensi dell art. 930 C.C. spetta al ritrovatore, qualora ne faccia richiesta, un premio pari ad un decimo della somma o del prezzo della cosa ritrovata; se tale somma o prezzo eccede 5,16 il prezzo per il sovrappiù è solo di un ventesimo. Se la cosa non ha valore commerciale, la misura del premio è fissata dal giudice. 2. Il proprietario, portato a conoscenza della richiesta avanzata dal ritrovatore, ai sensi dell art. 930 C.C., può lasciare allo stesso il premio previsto, depositandolo presso l Ufficio, oppure provvedere, sotto la propria responsabilità, a pagare al ritrovatore la cifra prevista per Legge, rilasciando per questo all Ufficio una dichiarazione firmata. 3. L Ufficio rimane del tutto estraneo ai rapporti che possono instaurarsi tra proprietario e ritrovatore in conseguenza di quanto disposto dell art. 930 C.C. 4. Al ritrovatore non spetta alcun premio, anche se ne fa richiesta, quando esista una particolare facilità nel ritrovare la cosa. Non spetta quindi alcun premio agli appartenenti agli organi di Polizia dello Stato e di Polizia Locale, ai dipendenti di Enti Pubblici in genere, dell Azienda di Raccolta rifiuti per i ritrovamenti effettuati durante l espletamento del loro servizio, ai custodi ed inservienti di pubblici uffici, dei Musei, di mostre ed altro per gli oggetti ivi smarriti, nonché ai conducenti di veicolo pubblico, per quanto ritrovato all interno delle vetture. 5. Per quanto riguarda il ritrovamento di titoli di credito, si applica per intero la percentuale prevista dall art. 930 C.C. ove trattasi di titoli al portatore e di titoli nominativi, ma circolanti come titoli al portatore. Per i titoli all ordine a girata piena e per i titoli nominativi, spetta all incaricato, secondo il suo prudente apprezzamento, valutare l'importo del premio, sempreché il titolo al momento del ritrovamento non sia stato denunciato. Art. 13 Stima degli oggetti di valore 1. La stima del valore degli oggetti viene fatta d ufficio. Quando si presume che l oggetto abbia un valore rilevante viene richiesto l intervento di un perito di fiducia dell Amministrazione, per stabilire l effettivo valore dell oggetto. 2. Il proprietario od il ritrovatore di un oggetto di valore possono chiedere all Amministrazione Comunale, mediante l Ufficio Oggetti Smarriti, di formulare attraverso un perito di fiducia dell Amministrazione, la stima sugli oggetti trovati e depositati presso il competente ufficio con spese a carico del proprietario e/o del ritrovatore. 3. Se durante il periodo occorrente per la stima, vengono a decadere i termini per il ritiro dei beni, questi sono automaticamente prorogati. 4. Delle operazioni suindicate, come pure della stima del valore degli oggetti e di ogni altra formalità inerente il servizio, va fatta annotazione sul registro di cui all art. 3. Art. 14 Spese di custodia 1. Sia il proprietario che il rinvenitore, ritirando l oggetto depositato, sono tenuti a corrispondere al Comune le spese di custodia, registrazione, spedizione ed involucro, come previsto dall ultimo comma dell art. 929 C.C., in base alle tariffe stabilite con apposita deliberazione. 2. La revisione e l adeguamento delle tariffe avviene a scadenza biennale. 5

TITOLO IV ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE Articolo 15 Disponibilità del bene non ritirato 1. Decorso il termine previsto dall art. 10, comma 1, senza che gli aventi diritto abbiano provveduto al ritiro delle cose ritrovate, nonché nei casi previsti dall art. 14, comma 4, le stesse sono acquisite di diritto al patrimonio disponibile dell Amministrazione Comunale. 2. L Ufficio provvede annualmente, non oltre il mese di aprile, a formare un elenco di tutti gli oggetti in deposito che siano divenuti di proprietà dell Amministrazione Comunale e, dopo opportuna scelta, a vendere nei modi di legge gli oggetti di valore o meritevoli di qualsiasi apprezzamento. 3. Gli oggetti di magazzino, quali borse, valige, buste con indumenti, vestiario, effetti personali, od altri oggetti privi di valore commerciale, sono distribuiti ad Associazioni od Enti di beneficenza, ovvero, qualora non siano utilizzabili, distrutti con le modalità di cui all articolo 6. 4. I veicoli a motore e simili, divenuti di proprietà dell Amministrazione Comunale e destinati alla demolizione, sono conferiti ai centri di raccolta, ai sensi dell art. 46 del D.L.vo 5 febbraio 1997, n. 22. 5. Le somme di denaro, compresa la valuta estera ed i premi eventualmente non ritirati dai ritrovatori nei termini previsti, sono versate alla Tesoreria Comunale previa adozione di specifica deliberazione predisposta dall Ufficio per l introito di dette somme da parte del Comune. 6