REGOLAMENTO DEGLI OGGETTI RITROVATI
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- Cornelio Borghi
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1 = COMUNE DI FORLI = REGOLAMENTO DEGLI OGGETTI RITROVATI approvato con delibera della G.C. n. 395 del 9/12/ collegato al Codice III DISPOSIZIONI GENERALI art. 1 Riferimenti normativi 1. Il presente Regolamento è assunto ai sensi dell art. 43, comma 3, del Codice III Testo Unificato delle Norme regolamentari in materia di Contratti Contabilità e Patrimonio, approvato con delibera consiliare n. 82 del 20/4/2009, ed è pubblicato sul sito internet del Comune di Forlì. 2. Spetta al Sindaco, ai sensi degli artt. 927 e seguenti del codice civile (c.c.), il compito di ricevere, catalogare e custodire tutte le cose mobili smarrite e ritrovate da terzi in qualunque circostanza nel territorio del Comune di Forlì; il Sindaco demanda tale funzione, salvo quanto previsto dall'art. 8, al Servizio Contratti Gare e Acquisti, al quale fa capo l Ufficio oggetti smarriti (di seguito: Ufficio) appartenente all Unità Tecnica e operativo nell immobile adibito a magazzino comunale sito in Forlì, via Fabio Filzi n. 11.
2 art. 2 Trattazione dell'oggetto ritrovato 1. Ogni oggetto ritrovato e depositato presso l Ufficio deve essere accompagnato da verbale di consegna con la descrizione dell oggetto, la data e le circostanze del ritrovamento. Vengono annotati su apposito registro composto da fogli numerati, tenuto presso la sede dell Ufficio, tutti gli oggetti eccetto chiavi, libri o simili, nonché gli oggetti minuti privi di valore (quali, ad es: penne, pettini, foto, agendine, cd, ecc). Su tale registro vengono trascritte tutte le successive operazioni relative all oggetto ritrovato. 2. Sul registro gli oggetti rinvenuti sono annotati come segue: - numero progressivo - data del ritrovamento - luogo del ritrovamento - generalità del ritrovatore - data di consegna all'ufficio - descrizione sommaria del bene - eventuale deposito in cassaforte, se trattasi di oggetti di valore - eventuale distruzione, in caso di oggetti deperibili - successiva riconsegna o destinazione. 3. Gli oggetti di valore o presunti tali (quali: anelli, orologi, collane, braccialetti, apparecchi fotografici, cellulari, ecc) dopo l annotazione sono custoditi in apposita cassaforte del Servizio Contratti Gare e Acquisti, nella Residenza Comunale ubicata in p.za Saffi n. 8. art. 3 Ritrovamento di denaro 1. Il denaro rinvenuto, dopo l annotazione sul registro di cui al precedente art. 2 comma 2, è versato presso la Cassa economale del Servizio Bilancio del Comune di Forlì. 2. Quando il ritrovamento avviene da parte delle Forze dell Ordine il denaro è incamerato dal Comune di Forlì; quando il ritrovamento avviene da parte di privato il denaro è versato in deposito presso la suddetta Cassa economale e, alla scadenza del termine di cui all art. 14 comma 1 del presente Regolamento, l Ufficio provvede a contattare il ritrovatore per effettuare la consegna a suo favore. art. 4 Competenza per armi, munizioni, esplosivi e similari 1. E di esclusiva pertinenza degli organi di Polizia, competenti per territorio, l accettazione di armi, munizioni ed esplosivi di cui alla legge n.110, eventualmente rinvenuti nel territorio del
3 Comune di Forlì; tali oggetti, qualora presentati all Ufficio, non vengono accettati. art. 5 Oggetti deperibili - contenitori chiusi 1. Qualora l oggetto ritrovato sia deperibile, l Ufficio provvede dopo 24 ore di giacenza alla sua distruzione, facendone annotazione sul registro. Analoga procedura viene seguita nel caso ricorrano altre circostanze tali da richiedere l'eliminazione delle cose trovate ( ad es., per motivi di igiene). 2. Nel caso di ritrovamento di borse e valigie, l addetto all Ufficio, alla presenza di un testimone, deve verificare il contenuto dell oggetto depositato, procedendo anche all apertura di oggetti chiusi a chiave. Tale operazione è d obbligo anche per evitare il deposito presso l Ufficio di eventuali sostanze pericolose, o nocive, o ritenute tali. 3. Nel caso vengano trovate sostanze pericolose, nocive o sospette, l Ufficio provvede ad avvisare le competenti autorità di Pubblica Sicurezza, oppure, ove lo ritenga opportuno, alla distruzione immediata dell oggetto. 4. Dell apertura e delle eventuali procedure seguite deve essere redatto regolare verbale ed essere fatta annotazione sul registro di cui all art. 2 comma 2. art. 6 Indumenti e altri oggetti dimenticati negli impianti sportivi comunali 1. Le cose dimenticate dagli utenti nella piscina e negli altri impianti sportivi comunali vengono trattenute dal gestore per almeno 30 giorni, con eccezione di quanto non sia conservabile per ragioni di igiene o decoro e che il gestore eliminerà. 2. Decorso il suddetto termine, il concessionario gestore dell impianto assegna le cose non ritirate dal proprietario ad Associazioni senza fini di lucro o Enti o Associazioni che siano attive nel campo della solidarietà, a sua scelta e che possano utilmente usarle o destinarle, mentre i beni considerabili di valore li consegna all Ufficio di cui all art. 1 comma 2, unitamente a nota scritta indicativa dell oggetto e del gestore consegnatario, per l avvio della procedura indicata all art. 10. BICICLETTE
4 art.7 - Ritiro del proprietario sua mancata individuazione 1. Sono custodite presso l Ufficio le biciclette ritrovate; copia del verbale di ritrovamento viene trasmessa al Comando di Polizia Municipale per gli opportuni riscontri con le denunce di furto ricevute. Il proprietario che si presenti per il ritiro durante il periodo di giacenza previsto dall art. 929 del c.c. (un anno e giorni quindici, decorrenti dalla data di pubblicazione all Albo Pretorio del Comune di Forlì dell'elenco indicato all'art. 10) deve fornire all Ufficio oltre ad una descrizione, la più dettagliata possibile del mezzo, anche la denuncia di smarrimento fatta agli organi di Polizia. Il cittadino sprovvisto di denuncia non può prendere visione delle biciclette in giacenza. 2. Trascorso il periodo di deposito previsto dall art. 929 del c.c., se il mezzo risulta non ritirato dal proprietario viene comunicato al ritrovatore la possibilità di ritirare il mezzo a suo favore, nei termini previsti dal presente Regolamento. 3. All atto del ritiro del mezzo da parte del ritrovatore, l Ufficio rilascia allo stesso apposita ricevuta. VEICOLI A MOTORE art.8 Competenza della Polizia Municipale per i beni mobili registrati 1. Sono esclusi dalla trattazione da parte dell Ufficio i veicoli a motore con targa e/o numero di telaio, che vanno trattati dal Comando della Polizia Municipale del Comune di Forlì, il quale provvede alla rimozione del veicolo stesso, alla sua custodia presso la depositeria individuata dal Comando e ad espletare le pratiche successive, compresa la pubblicazione all'albo, quando necessaria. COSE TROVATE E CONSEGNATE DAGLI ORGANI DI POLIZIA art.9 Modalità di consegna da parte delle Forze dell'ordine 1. Quando la consegna all Ufficio delle cose trovate ha luogo da parte degli organi di Polizia, i verbali della Polizia stessa, contenenti la
5 descrizione dell oggetto e le circostanze del ritrovamento, sono allegati, a cura dell Ufficio, al registro di cui all art. 2 comma 2, previa verifica degli oggetti ricevuti in consegna, con rilascio agli organi di Polizia depositanti di apposita ricevuta. PUBBLICITA DEL RITROVAMENTO art. 10 Modalità di pubblicazione 1. Le forme di pubblicità del ritrovamento sono regolate dalle disposizioni dell art. 928 del c.c., con pubblicazione di un elenco (contenente una sommaria descrizione degli oggetti) effettuata, se vi sono ritrovamenti, con cadenza mensile all Albo Pretorio comunale e sul sito internet del Comune di Forlì, per giorni 15 naturali e consecutivi. RESTITUZIONE DOCUMENTI art. 11 Gestione del documento ritrovato 1. Qualora trattasi di documenti relativi a persone residenti nel Comune di Forlì, l Ufficio invia comunicazione, nella quale sono precisate le modalità per il ritiro e la descrizione dei documenti ritrovati. Eventualmente possono essere effettuate ricerche anagrafiche quando la persona risulti sconosciuta all indirizzo. La comunicazione è inoltrata tramite raccomandata ar all'interessato, in cui è richiesta l esibizione, all atto della riconsegna, di copia dell eventuale denuncia (che verrà girata dall Ufficio al Comando di P.M. di Forlì), oppure l inoltro da parte dell interessato medesimo della copia al Comando della Polizia Municipale di Forlì. 2. In caso di ritrovamento di documenti appartenenti a cittadini residenti in altri Comuni, i documenti ritrovati vengono inviati al Comune di residenza dell intestatario dei documenti stessi, tramite raccomandata ar in cui si evidenzia al Comune ricevente la necessità di acquisire l eventuale denuncia per l aggiornamento del sistema di indagini (sdi), oppure di informare l interessato di recarsi presso l organo di Polizia presso cui abbia presentato l eventuale denuncia per dare notizia del ritrovamento.
6 3. Per quanto concerne documenti contenuti in borse, vengono trasmessi solo i documenti e l interessato è portato a conoscenza del deposito presso l Ufficio di quanto di sua pertinenza, che potrà essere ritirato dallo stesso o da altra persona munita di sua delega scritta. 4. I documenti appartenenti a stranieri, sono inviati, tramite raccomandata ar al Consolato o all Ambasciata nelle sedi italiane. 5. Quando il documento in questione sia un blocco di assegni di c/c, tessera bancomat, libretto di risparmio o simili, l Ufficio provvede ad inviare gli stessi alla banca emittente perché essa provveda alla riconsegna all interessato, evidenziando la necessità che la banca o l interessato segnalino notizia del ritrovamento all organo di Polizia a cui sia stata presentata eventuale denuncia, per l aggiornamento del sistema di indagini (sdi). Stessa prassi viene seguita per i tesserini di identificazione e simili rilasciati da ditte o Pubbliche Amministrazioni ai propri dipendenti, inviando gli stessi al soggetto che li ha emessi. RESTITUZIONE DEGLI OGGETTI AL PROPRIETARIO art. 12 Adempimenti per la restituzione e misure di tutela 1. L Ufficio deve accertarsi che la persona che si presenta a reclamare o ritirare l oggetto ritrovato sia il legittimo proprietario munito di apposita denuncia di furto o smarrimento resa alle competenti Autorità, oppure persona da questi delegata al ritiro. 2. Chi si dichiara titolare dell oggetto ha l onere di fornire all Ufficio la descrizione particolareggiata del medesimo. Per via telefonica non è ammessa la descrizione degli oggetti o la richiesta di particolari all'ufficio. 3. Il pubblico non può accedere ai locali adibiti ad Ufficio e al Magazzino ne prendere visione di chiavi, foto, agende od altro senza l autorizzazione degli addetti all Ufficio stesso. Persone estranee all Ufficio non possono, senza autorizzazione, esaminare, fotografare o comunque prendere visione degli oggetti ritrovati; l Ufficio non è tenuto a fornire alcuna notizia sugli oggetti depositati. 4. L Ufficio annota, sul verbale di consegna, le generalità, il recapito e gli estremi del documento di identificazione della persona cui è stato consegnato l oggetto, portando a conoscenza l interessato della necessità di avvertire l Autorità presso la quale è stato denunciato il
7 furto di quanto ritirato. Il soggetto che ritira il bene sottoscrive, in calce al verbale, l avvenuta restituzione. PREMIO DI LEGGE PER IL RITROVATORE art. 13 Richiesta, azione del proprietario e spettanza non dovuta 1. Spetta al ritrovatore, informato dall Ufficio della riconsegna del bene al proprietario e qualora il ritrovatore stesso ne faccia richiesta, un premio il cui ammontare è definito dall art. 930 del c.c. 2. Il proprietario, portato a conoscenza della richiesta avanzata dal ritrovatore può lasciare allo stesso, depositandolo all Ufficio, il premio previsto al citato art. 930 del c.c. oppure provvedere, sotto la propria responsabilità, a pagare al ritrovatore la cifra prevista rilasciando a fronte di ciò una dichiarazione firmata all Ufficio. 3. L Ufficio comunale rimane del tutto estraneo ai rapporti che possono scaturire ai sensi dell art. 930 c.c. tra proprietario e ritrovatore. 4. Al ritrovatore non spetta alcun premio, anche se ne fa richiesta, qualora si trovi in una particolare condizione; pertanto non spetta alcun premio: - agli agenti della Polizia Municipale, - agli agenti degli organi di Polizia, - ai dipendenti di Enti pubblici per i reperimenti effettuati durante l espletamento del loro servizio, - ai custodi, gestori e altro personale di pubblici uffici ed impianti, dei musei, di mostre ed altre sedi o manifestazioni per gli oggetti ivi smarriti, - ai conducenti di veicolo pubblico, per quanto ritrovato al suo interno. ACQUISTO DELLA PROPRIETA DELLE COSE DA PARTE DEL RITROVATORE E STIMA DEGLI OGGETTI DI VALORE art Ritiro oggetto e termini 1. Trascorsi 1 (uno) anno e 15 (quindici) giorni dalla data di pubblicazione all Albo Pretorio del Comune di Forlì senza che alcuno si sia presentato a richiedere la restituzione dell oggetto, quest ultimo è messo a disposizione del ritrovatore, il quale lo può
8 ritirare entro i sessanta giorni successivi al ricevimento della comunicazione trasmessa tramite raccomandata ar dall Ufficio. La consegna dell oggetto al ritrovatore è subordinata all accertamento della sua identità personale. 2. Il ritrovatore, se per documentate cause di forza maggiore indipendenti dalla propria volontà fa trascorrere il termine previsto per il ritiro degli oggetti, può, se l oggetto è ancora depositato presso l Ufficio, inoltrare domanda per chiedere la riconsegna oltre detto termine. In caso di sua impossibilità, l Ufficio assegna altro termine per il ritiro, scaduto il quale il ritrovatore decade da tutti i suoi eventuali diritti. art. 15 Definizione accordo ed eventuale perizia 1. Il proprietario ed il ritrovatore di un oggetto di valore devono trovare l accordo sul valore ai fini della quantificazione del premio previsto dall art. 930 c.c., eventualmente anche con l ausilio di un perito. Qualora l accordo non sia raggiunto, una delle parti ha la facoltà di chiedere all Amministrazione Comunale la nomina di un perito; il richiedente si assume ogni onere della perizia e delle spese conseguenti. 2. Qualora nel lasso di tempo intercorrente per la stima, venga a scadere il termine per il ritiro dell oggetto, questo è automaticamente prorogato per il periodo necessario al completamento della perizia. 3. Delle operazioni sopra indicate, come pure della stima del valore dell oggetto e di ogni altra formalità conseguente, va fatta annotazione sul registro di cui all art. 2 comma 2. ACQUISTO DELLA PROPRIETA DA PARTE DEL COMUNE art. 16 Utilizzo del bene divenuto di proprietà 1. Decorsi i termini stabiliti dal presente Regolamento, senza che il proprietario od il ritrovatore si siano presentati a reclamare l oggetto, questo diviene di proprietà del Comune di Forlì; l Ufficio, quindi, a seconda della tipologia del bene, può: a) utilizzarlo per fini istituzionali, b) cederlo ad Associazioni senza fini di lucro od Enti o Associazioni attive nel campo della solidarietà, c) cederlo a Scuole o Enti di istruzione,
9 d) procedere alla vendita, acquisendo il ricavato al bilancio del Comune, e) demolirlo o eliminarlo. 2. Gli oggetti divenuti di proprietà del Comune di Forlì (quali: borse, valigie, buste con indumenti, vestiario, effetti personali, e/o altri oggetti privi di valore commerciale, gli oggetti privi di valore di cui all art. 2), dopo un periodo di giacenza di sessanta giorni, possono essere consegnati dall Ufficio ai soggetti di cui alla lett. b) attivi nel territorio forlivese, oppure l'ufficio provvede alla loro distruzione o eliminazione. Delle operazioni svolte viene redatto un verbale da unire al registro di cui all art. 2 comma Nel caso si proceda alla demolizione o eliminazione ai sensi della lettera e) del precedente comma 1, nel verbale viene indicato che il bene non era, per tipo o condizione, né di valore, né funzionalmente utilizzabile. 4. Le biciclette divenute di proprietà del Comune sono assegnate prioritariamente ad uso degli Uffici comunali per ragioni di servizio, secondariamente a Scuole, Associazioni benefiche, o Enti solidaristici, o luoghi di cura; la destinazione è registrata ai sensi dell'art. 2, comma 2, ult. alinea. Indice: ***** Disposizioni generali art. 1 - Riferimenti normativi art. 2 - Trattazione dell'oggetto ritrovato art. 3 - Ritrovamento di denaro art. 4 - Competenza per armi, munizioni, esplosivi e similari art. 5 - Oggetti deperibili contenitori chiusi Art. 6 - Indumenti e altro oggetti dimenticati negli impianti sportivi comunali Biciclette art. 7 - Ritiro del proprietario sua mancata individuazione Veicoli a motore art. 8 - Competenza della Polizia Municipale per i beni mobili registrati Cose ritrovate e consegnate dagli Organi di Polizia art. 9 - Modalità di consegna da parte delle Forze dell'ordine art Modalità di pubblicazione Pubblicità del ritrovamento Restituzione documenti art Gestione del documento ritrovato
10 Restituzione degli oggetti al proprietario art Adempimenti per la restituzione e misure di tutela Premio di legge per il ritrovatore art Richiesta, azione del proprietario e spettanza non dovuta Acquisto della proprietà delle cose da parte del ritrovatore e stima degli oggetti di valore art Ritiro oggetti e termini art Definizione accordo ed eventuale perizia Acquisto della proprietà da parte del Comune art Utilizzo del bene divenuto di proprietà
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