Comando Provinciale Vigili del fuoco Vicenza LA SEMPLIFICAZIONE NELLE PROCEDURE ANTINCENDIO: D.P.R. 1 agosto 2011 n. 151 Vicenza, 9 maggio 2014
PRINCIPIO DELLA SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA ART. 49 co. 4 /quater 4 D.L. 78/2010 CONU L.122/2010
Al fine di promuovere lo sviluppo del sistema produttivo e la competitività delle imprese il Governo adotta regolamenti per la semplificazione normativa e dello sviluppo economico, volti a semplificare e ridurre gli adempimenti amministrativi gravanti sulle piccole e medie imprese.
PRINCIPI DELLA SEMPLIFICAZIONE a)proporzionalità degli adempimenti amministrativi; b) eliminazione di autorizzazioni, licenze, permessi, ovvero di dichiarazioni, attestazioni, certificazioni, comunque denominati, nonché degli adempimenti amministrativi e delle procedure non necessarie;
c) estensione dell'utilizzo dell'autocertificazione, delle attestazioni e delle asseverazioni dei tecnici abilitati; d) informatizzazione degli adempimenti e procedure amministrative;
e) soppressione delle autorizzazioni e dei controlli per le imprese in possesso di certificazione ISO; f) coordinamento delle attività di controllo al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni, assicurando la proporzionalità degli stessi in relazione alla tutela degli interessi pubblici coinvolti.
LA SEMPLIFICAZIONE COMPORTA UN MAGGIOR INVESTIMENTO DI RISORSE: di pensiero di formazione e di professionalità di responsabilità di organizzazione coordinamento di azioni coordinamento di uffici coordinamento di procedure condivisione di risultato FINE: assicurare una maggiore efficienza al sistema, tendenzialmente entropico
DAL PUNTO DI VISTA GIURIDICO IL REGOLAMENTO 151 del 1 AGOSTO 2011 rappresenta l impegno del legislatore d introdurre nella prevenzione incendi i principi della: semplificazione proporzionalità degli adempimenti responsabilizzazione (autocertificazione) informatizzazione e ricorso alle tecnologie digitali coordinamento degli uffici e delle procedure (perseguimento della concentrazione dei procedimenti - > autorizzazione unica) spostamento dell azione dell amministrazione sul piano dei controlli
SEGNALAZIONE CERTIFICATA D INIZIO D ATTIVITA SCIA - ART. 19 L.241/1990
Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese... e' sostituito da una segnalazione dell'interessato.
ATTENZIONE ESISTE SEMPRE AUTOTUTELA DELL AMMINISTRAZIONE ART. 19 L. 241/1990
E' fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela.
In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali di cui al comma 6, nonché di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo.
Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti e' consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell'impossibilita' di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attività dei privati alla normativa vigente.
Categorie proporzionate in base al rischio connesso alla attività: Categoria A, attività a basso rischio e standardizzate. attività che non sono suscettibili di provocare rischi significativi per l incolumità pubblica e che sono contraddistinte da un limitato livello di complessità e da norme tecniche di riferimento. Categoria B, attività a medio rischio. attività caratterizzate da una media complessità e da un medio rischio, nonché le attività che non hanno normativa tecnica di riferimento e non sono da ritenersi ad alto rischio. Categoria C, attività a elevato rischio. tutte le attività ad alto rischio e ad alta complessità tecnico-gestionale.
Primo passo: un nuovo elenco delle attività soggette Individuato un nuovo elenco di attività soggette al controllo (con abrogazione anche delle vecchie tabelle di cui al DPR 26 maggio 1959 n. 689); L elenco è riportato nell allegato I del nuovo regolamento ed è suddiviso in 3 categorie proporzionate in base al rischio connesso alla attività: a) Attività con rischio basso b) Attività con rischio medio c) Attività con rischio elevato
Secondo passo: determinati procedimenti proporzionati in base alla complessità dell attività attività a basso rischio: si elimina il parere preventivo è sufficiente utilizzare la SCIA; attività a medio ed elevato rischio: la valutazione di conformità dei progetti ai criteri di sicurezza antincendio entro 60 giorni. SCIA per inizio attività; ; controlli successivi sono definiti in base al rischio: - controlli mirati e a campione per medio rischio; - controlli a tutte le attività per elevato rischio.
La novità Le attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi vengono distinte inq tre categorie per le quali è prevista una disciplina differenziata in relazione al rischio. CATEGORIA A Attività a basso rischio e standardizzate CATEGORIA B Attività a medio rischio CATEGORIA C Attività a elevato rischio Viene eliminato il parere di conformità sul progetto La valutazione di conformità dei progetti ai criteri di sicurezza antincendio si dovrà ottenere entro 60 giorni Avvio dell attività tramite SCIA Controlli con sopralluogo a campione (entro 60 giorni) Rilascio, su richiesta, di copia del verbale della visita tecnica Controllo con sopralluogo (entro 60 giorni) Rilascio del Certificato di prevenzione incendi
A chi interessa???? I procedimenti si inseriscono in un contesto con molti stakeholders: Attività soggette: attività individuate nell'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151; LE CONOSCIAMO??????
Obblighi connessi con l'esercizio dell'attività Gli enti e i privati responsabili di attività di cui all'allegato I non soggette alla disciplina del d.leg. 81/08, hanno l'obbligo di mantenere in stato di efficienza i sistemi, i dispositivi, le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio adottate
e di effettuare verifiche di controllo ed interventi di manutenzione secondo le cadenze temporali che sono indicate dal Comando nel certificato di prevenzione o all'atto del rilascio della ricevuta a seguito della presentazione della SCIA,
nonché di assicurare una adeguata informazione sui rischi di incendio connessi con la specifica attività, sulle misure di prevenzione e protezione adottate, sulle precauzioni da osservare per evitare l'insorgere di un incendio e sulle procedure da attuare in caso di incendio.
I controlli, le verifiche, gli interventi di manutenzione e l'informazione devono essere annotati in un apposito registro a cura dei responsabili dell'attività. Tale registro deve essere mantenuto aggiornato e reso disponibile ai fini dei controlli di competenza del Comando.
Attori principali tecnico abilitato: tecnico abilitato iscritto in albo professionale che opera nell ambito delle proprie competenze; professionista antincendio: tecnico abilitato iscritto in albo professionale, che opera nell ambito delle proprie competenze, ed iscritto negli elenchi del Ministero dell'interno di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
Chi e cosa!!!!! Il titolare dell attività SEGNALA, con una dichiarazione di atto notorio, l inizio dell attività; Il Tecnico abilitato ASSEVERA la conformità dell opera dal punto di vista antincendio; Il Tecnico abilitato ed iscritto negli albi speciali del Ministero dell interno CERTIFICA (redazione dei modelli CERT.IMP ; CERT.REI; DICH.PROD)
Nuovo significato del Certificato di Prevenzione incendi Art. 16 (Certificato di Prevenzione Incendi), 4 comma del D.Lgs. 139/06 così modificato dal nuovo regolamento di prevenzione incendi di cui al DPR 151 del1 agosto 2011.
Invio telematico delle istanze attività ricadenti nell ambito di applicazione della disciplina dello sportello unico per le attività produttive SUAP COMANDI PROVINCIALI VVF tramite Sistema Pubblico di Connettività e Cooperazione, nel rispetto delle modalità stabilite nel decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160
Invio telematico delle istanze attività non ricadenti nell ambito di applicazione della disciplina dello sportello unico per le attività produttive sistema informativo di prevenzione incendi online COMANDI PROVINCIALI VVF
Invio telematico delle istanze Fino alla completa attuazione dei sistemi telematici indicati, le istanze sono trasmesse ai Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco tramite posta elettronica certificata (PEC). PEC COMANDI PROVINCIALI VVF Per le attività ricadenti nell ambito di applicazione della disciplina del SUAP le modalità di trasmissione dei messaggi PEC dovranno risultare conformi a quanto previsto nell allegato tecnico al D.P.R. nr. 160 del 7 settembre 2010.
In attesa del decreto? Direttive emanate dalla DCPST ai Comandi Provinciali Pubblicazione sul sito www.vigilfuoco.it informazioni procedurali e modulistica di
Grazie