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Transcript:

ATTO DELLA GIUNTA COMUNALE OGGETTO: CONCESSIONE PORZIONE DI AREA DI PROPRIETA' COMUNALE PER LA COLLOCAZIONE DI CHIOSCO EDICOLA GIORNALI ED APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE. L'Anno Duemilaundici il giorno Trentuno del mese di Marzo alle ore 13.00 nella sala delle adunanze della sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge, per le ore 13.00.- ----------------------------------------------------------------------------------------- Partecipa alla riunione il Segretario Generale Dott. ALBANO LUIGI --------- Presiede l'adunanza SIMONCINI STEFANO nella sua qualita' di SINDACO ----------- e sono rispettivamente presenti ed assenti i Sigg.: N. Cognome Nome Carica Presenza 1 SIMONCINI STEFANO SINDACO Si 2 PIRANI FRANCESCO V.SINDACO Si 3 ALESSANDRINI GIANCARLO ASSESSORE Si 4 FRANCIONI ROBERTO ASSESSORE Si 5 TRISCARI FRANCESCA ASSESSORE Si 6 GINNETTI ACHILLE ASSESSORE Si 7 GIACCHETTI GILBERTA ASSESSORE No 8 ANTONELLI SANDRO ASSESSORE Si Presenti N. 7 Assenti N. 1 Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto. -------- *** -------- ATTO DELLA GIUNTA COMUNALE Pag. 1 di 5

LA GIUNTA COMUNALE Premesso che: - nel corrente mese di marzo 2011, la Sig.ra Crucianelli Anna, nata a Castelfidardo (AN) il 04/08/1949, titolare dell'omonima impresa individuale con sede in Osimo Via C. Colombo n. 22, C.F.: CRCNNA49M44C100I e P.Iva n. 01492130420 R.E.A. di Ancona 99325, poiché intenzionata a cedere la Sua attività di "commercio al minuto di articoli di cartolibreria, giornali e riviste" ha chiesto, sollecitata dal notaio che deve rogare l'atto di compravendita, la verifica della Sua posizione, in relazione alla documentazione inerente la convenzione di concessione per l'area demaniale sulla quale è stato realizzato il chiosco, nel quale viene esercitata l'attività e che sarà ceduto contestualmente alla licenza commerciale; - a seguito della verifica è emerso che non esiste agli atti dell'ente una convenzione per la concessione dell'area appartenente al demanio comunale, interessata dalla costruzione del manufatto, che risulta essere stato accatastato nel 2007 al Catasto Fabbricati del Comune di Osimo, al Fg. 58 Particella 1969 in Categoria C/1, Classe 2, a favore della Sig.ra Crucianelli in qualità di proprietaria superficiaria; - si presume che il suddetto accatastamento sia avvenuto sulla base della sola autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico in Via Colombo n. 22 per installazione chiosco rivendita giornali, come da delibera di Giunta Comunale n. 252 del 02/07/1997, atto in cui non si fa alcun riferimento alla concessione di area demaniale, alla sua durata ed alla corresponsione del relativo canone; Accertato pertanto che si è di fatto verificata una concessione di area demaniale, che ha permesso al concessionario di accatastare un immobile come proprietario superficiario, pur in carenza di idoneo titolo, che non può in alcuna misura essere ricondotto esaustivamente, ma soprattutto legittimamente ad un atto autorizzativo ai fini TOSAP (Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche) e che pertanto deve essere regolarizzato; Ricordato infatti che la disponibilità di beni demaniali, attesa la loro destinazione alla realizzazione di interessi pubblici, può essere legittimamente attribuita ad un soggetto diverso dall'ente titolare del bene - entro certi limiti e per alcune utilità - solo mediante concessione amministrativa, che usualmente assume la concreta configurazione di concessione-contratto. Tale principio assume rilievo essenziale nella qualificazione giuridica dell'atto con il quale, in concreto, l'amministrazione concede in uso detti beni (Cass. Civ. sez. unite 12 febbraio 1999, n. 50; 19 febbraio 1999, n. 79 e 26 giugno 2003, n. 10157); Precisato inoltre che la Corte dei Conti ha ritenuto illegittima la decorrenza retroattiva di una concessione, in quanto l'art. 19 della legge di Contabilità di Stato, con previsione di carattere generale, prescrive che i contratti non possono avere esecuzione anticipata, rispetto al relativo atto di approvazione (delibera nel caso degli enti locali). La Corte ha inoltre confermato che le concessioni a privati di beni del patrimonio disponibile degli enti pubblici territoriali, delle unità sanitarie locali e degli enti morali e religiosi di cui alla Legge 11 luglio 1986, n. 390 non può ATTO DELLA GIUNTA COMUNALE Pag. 2 di 5

superare il limite di 19 anni, fissato dalla norma predetta. Tale limite è stabilito in 9 anni dall'art. 12 della legge di contabilità di Stato (Cass. sez. V, 22 novembre 1993, n. 1164); Richiamato il regolamento comunale per l'affidamento in diritto di superficie di aree pubbliche per la realizzazione di chioschi per la vendita di piante e fiori nei cimiteri rurali, approvato con atto del C.C. n. 18 del 28/02/2007, al quale si ritiene opportuno far riferimento per mancanza di un'espressa specifica normazione regolamentare per la fattispecie in oggetto; Considerato inoltre che sulla base della normativa e giurisprudenza richiamata non è possibile sanare retroattivamente la carenza di una concessione contratto, mentre risulta possibile procedere al recupero retroattivo dei canoni di concessione dovuti; Considera altresì che per l'occupazione in oggetto è dovuta la TOSAP, che in base alle tariffe attualmente vigenti ammonta ad annue. 588,00 ( 30,96 x 19 mq) e che ai sensi dell'art. 21 del regolamento comunale per l'applicazione della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche le concessioni per le occupazioni permanenti scadono entro il 31 marzo di ogni anno, qualunque sia la data del loro inizio, ma si intendono automaticamente rinnovate con il pagamento della TOSAP annuale qualora non intervenga disdetta almeno due mesi prima della scadenza; Ritenuto pertanto necessario regolarizzare i rapporti intercorrenti tra il Comune e la Sig.ra Crucianelli Anna - Concessionario, secondo l'allegato schema di contratto di concessione; Preso atto che le spese inerenti il contratto comprese quelle di registrazione, saranno a carico della Sig.ra Crucianelli Anna - Concessionario; Visto il parere tecnico favorevole espresso dal Dirigente Dipartimento delle Finanze D.ssa Lucia Magi; Visto il parere contabile favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario Alfio Camillucci; A voti unanimi, resi a norma di legge D E L I B E R A 1) Di concedere, per le motivazioni sopra esposte, alla Sig.ra Crucianelli Anna, nata a Castelfidardo (AN) il 04/08/1949, titolare dell'omonima impresa individuale con sede in Osimo Via C.Colombo n. 22, C.F.: CRCNNA49M44C100I e P.Iva n. 01492130420 R.E.A. di Ancona 99325, una porzione di area di proprietà comunale in Via C. Colombo n. 22, presso il maxiparcheggio, per una superficie pari a mq. 18,36, sottostante il manufatto già realizzato ed accatastato in proprietà superficiaria, censito al Foglio 58 Particella 1969 in Categoria C/1, Classe 2, con una consistenza di mq. 17 ed una rendita di. 187,01, come evidenziato nell'allegata visura catastale (allegato A); ATTO DELLA GIUNTA COMUNALE Pag. 3 di 5

2) di approvare lo schema di convenzione, (Allegato B) al presente atto, per la disciplina dei rapporti intercorrenti tra il Comune di Osimo e la Sig.ra Crucianelli Anna - Concessionario; 3) di dare atto che la concessione avrà la durata di anni nove, a decorrere dalla data di stipula e potrà essere rinnovata per uguale periodo, previo provvedimento della Giunta Comunale qualora non sia intervenuta disdetta da entrambe le parti; 4) di stabilire in. 588,00 + IVA 20% il canone annuo di concessione da aggiornare annualmente in misura pari al 100% delle variazioni ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, verificatesi nell'anno precedente, introitandolo alla risorsa 3020292 del B.P. 2011 ed assicurando che i canoni relativi ai prossimi esercizi saranno introitati alla medesima risorsa dei relativi bilanci degli anni di riferimento. Il canone di concessione verrà corrisposto anticipatamente in un'unica soluzione entro 30 giorni dal ricevimento della fattura emessa dal Servizio Finanziario del Comune di Osimo; 5) di demandare al Dipartimento delle Finanze la definizione del recupero dei canoni di concessione pregressi; 6) di introitare inoltre alla risorsa 1020042 del B.P. 2011 l'importo annuo di.588,00 quale Tassa Occupazione permanente Spazi ed Aree Pubbliche per l'anno 2011, mentre per gli anni successivi l'importo della tassa verrà incassata alla medesima risorsa dei bilanci degli anni di riferimento; 7) di dare atto che la Sig.ra Crucianelli Anna ha già realizzato a proprie cura e spese il manufatto; 8) di dare atto che le spese inerenti e conseguenti alla convenzione approvata con il presente atto, comprese quelle di registrazione, sono a carico del Concessionario Sig.ra Crucianelli Anna; 9) di dichiarare, a voti unanimi, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000. --------***-------- ATTO DELLA GIUNTA COMUNALE Pag. 4 di 5

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. IL SEGRETARIO GENERALE Dott. ALBANO LUIGI IL SINDACO Geom. STEFANO SIMONCINI CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE Si certifica dal sottoscritto Segretario Generale che copia della presente deliberazione è stata pubblicata mediante inserimento all'albo Pretorio online istituito presso il sito istituzionale dell'ente il 18.04.2011 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 Dal Municipio, lì 18.04.2011 IL SEGRETARIO GENERALE Dott. ALBANO LUIGI La presente è stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari il nota n. ed è divenuta esecutiva il ai sensi art.134,c. 3, D.Lgs.n.267/2000 ATTO DELLA GIUNTA COMUNALE Pag. 5 di 5