PROVINCIA DI GENOVA AREA 06 DIFESA DEL SUOLO E PIANIFICAZIONE DI BACINO CAPITOLATO SPECIALE D ONERI Art. 1 Oggetto dell appalto Forma oggetto del presente appalto il servizio di trasporto, con mezzi d opera, di materiale litoide per una volumetria pari a circa mc. 9.675 dalle aree di prelievo in Loc. Prarolo in Comune di Isola del Cantone (mc. 6.500) ed in Loc. Castagna in Comune di Serra Riccò (mc. 3.175) all area di conferimento negli arenili di Corso Italia e, più specificatamente, nella zona di San Giuliano in Comune di Genova. Art. 2 Quantità e descrizione delle prestazioni L ammontare previsto del costo complessivo per il servizio di trasporto è di 122.900,00, importo soggetto a ribasso d asta. L Amministrazione appaltante si riserva tuttavia la facoltà di ordinare il trasporto di materiale in misura maggiore o minore rispetto all importo contrattuale, senza che per ciò la Ditta appaltatrice possa vantare ulteriori pretese extracontrattuali. I mezzi che saranno utilizzati dalla ditta aggiudicataria dovranno corrispondere alle norme del vigente codice della strada, di sicurezza e antinfortunistica nonché sulla emissione rumori e gas di scarico. I mezzi d opera (ordinati in quantità non inferiore a sei unità di veicoli contemporaneamente) riguarderanno trasporti di materiale litoide dalle aree di prelievo alle zone di conferimento. La percentuale di ribasso offerta sull importo soggetto a ribasso d asta verrà applicata ai sottoelencati articoli per la contabilizzazione di ogni metro cubo di materiale effettivamente trasportato misurato su autocarro in partenza: art. 1) trasporto da Loc. Prarolo in Comune di Isola del Cantone a arenili San Giuliano Genova 15,00; art. 2) trasporto da Loc. Castagna in Comune di Serra Riccò a arenili San Giuliano Genova 8,00. Nel caso che, a seguito di preventiva richiesta del trasporto, si verificassero impedimenti operativi indipendenti dalla volontà del Committente, quali ad esempio imprevedibili avversità climatologiche, improvvisi guasti dei mezzi operativi della Committenza, per i 1
quali si rendesse inevitabile anche la temporanea sospensione dell attività di trasporto, la Ditta appaltatrice non avrà diritto ad alcun compenso. L importo offerto a metro cubo di materiale trasportato è comprensivo di: - fornitura di carburante, lubrificanti e quant altro occorre per il regolare funzionamento dei mezzi; - l ottenimento di tutti i permessi ed autorizzazioni necessarie ed in particolare la deroga al transito lungo Via al Forte di San Giuliano; - l onere dl pagamento dei pedaggi autostradali; - l obbligo di trasportare una volumetria giornaliera non inferiore a 350 mc.; - l obbligo di assistenza con n 2 (due) movieri per il transito lungo Via al Forte di San Giuliano per tutta la durata dell intervento; - la perdita di tempo per il carico e lo scarico di materiale; - lo scarico sugli arenili in aree giudicate idonee dalla D.L.; - escluso soltanto il carico sui mezzi d opera che sarà eseguito dai mezzi meccanici dell Amministrazione provinciale in orari di servizio. Art. 3 Inizio delle prestazioni L inizio del servizio di trasporto, stante l urgenza di procedere all inizio dei lavori, avverrà immediatamente, a seguito della formalizzazione dell aggiudicazione della gara previa convocazione dell esecutore da parte della Direzione Lavori. Se nel giorno stabilito e comunicato l appaltatore non si presenta per l inizio dell attività prevista il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto la Stazione appaltante risolve il contratto ed incamera la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Art. 4 Termini per l esecuzione ed ultimazione del servizio Il tempo utile per ultimare il servizio di trasporto compreso nell appalto è fissato in giorni 60 (sessanta) naturali consecutivi decorrenti dalla data di inizio delle prestazioni di cui al precedente art. 3 e il suo svolgimento dovrà avvenire nel rispetto delle date stabilite e fissate dal cronoprogramma della Stazione appaltante. Nel tempo utile previsto di cui al comma 1 sono compresi anche i tempi necessari all ottenimento da parte dell appaltatore di tutte le autorizzazioni e/o certificazioni obbligatorie o propedeutiche allo svolgimento del servizio, nonché i giorni di andamento stagionale sfavorevole e degli eventi metereologici avversi. 2
Art. 5 Penali in caso di ritardo La penale prevista dal contratto trova applicazione anche in caso di ritardo: a) nell inizio dello svolgimento del servizio rispetto alla data di cui al precedente art. 3; b) nella ripresa del servizio seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori; c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori, per il ripristino di opere eventualmente danneggiate; d) nel rispetto delle soglie temporali inderogabili fissate a tale scopo nel cronoprogramma dei lavori; e) la penale giornaliera da applicarsi risulta pari ad 100,00 per ogni giorno di ritardo e per ogni mezzo d opera mancante al servizio segnalato; f) tutte le penali del presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo; g) l applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla stazione appaltante a causa dei ritardi. Art. 6 Impegno del prezzo di aggiudicazione Ad assegnazione avvenuta i prezzi offerti non potranno subire aumenti per alcun motivo nel corso della durata contrattuale, compresi gli eventuali incrementi di prestazione di cui all art. 2 comma 2 del presente Capitolato. Art. 7 Risoluzione del contratto Se l attività richiesta non ha esito per oltre 10 giorni da quello di inizio del servizio, oppure se si verificassero ritardi nelle prestazioni per oltre tre volte, l Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto addebitando alla Ditta i danni subiti per i ritardi oltre alle spese per i necessari trasporti alternativi; potrà inoltre, di pieno diritto, risolvere il contratto e provvedere all incameramento della cauzione definitiva. Ciò senza pregiudizio del risarcimento di tutti i danni che potranno derivare alla Provincia per la ritardata o omessa fornitura delle prestazioni, per l eventuale peggior offerta conseguita dalla Provincia stessa nel successivo o negli ulteriori esperimenti della gara e comunque in relazione al maggior onere rispetto a quello che si sarebbe verificato senza la decadenza dell aggiudicatario. Art. 8 Oneri a carico della Ditta aggiudicataria 3
Sono a carico della Ditta aggiudicataria tutte le spese di: contratto; assicurazione dei mezzi d opera con massimali non inferiori a 2.500.000,00 per eventuali danni provocati dai mezzi d opera stessi durante i trasporti richiesti; versamento della cauzione definitiva; per le cooperative si applicano le norme di cui all art. 7 del R.D. 8/2/1923, n. 422 e successive modificazioni. produzione dei documenti che saranno richiesti a cura del competente Servizio Gare e Contratti dell Amministrazione Provinciale. Art. 9 Pagamenti in acconto I pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che il servizio eseguito, contabilizzato al netto del ribasso d asta, comprensivo della relativa quota degli oneri per la sicurezza (proporzionale agli stati di avanzamento), raggiunga un importo non inferiore a 40.000,00, al netto della ritenuta di cui al seguente comma. A garanzia dell osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale. Art. 10 Norme regolanti il subappalto La Ditta dovrà indicare nell offerta la parte dell appalto che intenda eventualmente subappaltare a terzi, entro il limite del 30% previsto dalle vigenti normative. Tale indicazione lascia impregiudicata la responsabilità dell appaltatore aggiudicatario. Art. 11 Norme regolanti il contratto Per tutto ciò, che non sia esplicitamente contemplato negli articoli precedenti del presente Capitolato speciale d oneri, si richiamano le disposizioni di legge vigenti in materia di appalti. Tutte le controversie, tra Amministrazione Provinciale di Genova e Ditta fornitrice saranno giudicate dall Autorità Giudiziaria Ordinaria ed Amministrativa con competenza esclusiva del Foro di Genova. Il presente capitolato è formato da n 5 pagine. Il progettista 4
(Geom. Giovanni Mangiarotti) m:\lavori pubblici\progettazioni\dsu\138 - comune di genova - ripascimento tra foce e boccadasse\dsu 138_cap. app. ripascimento.doc 5