REGOLAMENTO DEL SISTEMA DI NEGOZIAZIONE INTERNO DELLE AZIONI EMESSE DALLA BANCA POPOLARE DI BARI S.C.P.A. E UTILIZZO DEL FONDO ACQUISTO AZIONI PROPRIE



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REGOLAMENTO DEL SISTEMA DI NEGOZIAZIONE INTERNO DELLE AZIONI EMESSE DALLA BANCA POPOLARE DI BARI S.C.P.A. E UTILIZZO DEL FONDO ACQUISTO AZIONI PROPRIE TITOLO I- DISPOSIZIONI GENERALI INDICE Art. 1 - Oggetto del Sistema di negoziazione interno. Art. 2 Modifiche al Regolamento. Art. 3 Soggetti ammessi alle negoziazioni. Art. 4 Strutture aziendali coinvolte nell attività di compravendita. Art. 5 - Strutture aziendali coinvolte nel controllo. Art. 6 - Caratteristiche Strumenti finanziari negoziati. TITOLO II MODALITA DI COMPRAVENDITA E FORMAZIONE DEI PREZZI DELLE AZIONI EMESSE DALLA BANCA POPOLARE DI BARI Art. 7 Giornate ed orari per il conferimento delle proposte di compravendita. Art. 8 - Lotto minimo. Art. 9 - Modalità di conferimento delle proposte di compravendita da parte dei clienti. Art. 10 Modalità di conferimento delle proposte di compravendita da parte della Banca. Art. 11 Fondo Acquisto Azioni Proprie e limiti operativi a valere sulle proposte di compravendita da parte della Banca. Art. 12 Modalità di esecuzione, liquidazione e regolamento delle proposte di compravendita. TITOLO III REGOLAMENTO CONTABILE E REGISTRAZIONE DEI CONTRATTI Art. 13 Regolamento contabile Art. 14 Registrazione degli ordini e delle operazioni TITOLO IV INFORMATIVA AL PUBBLICO Art. 15 Informativa al pubblico. GLOSSARIO 1

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 - Oggetto del Sistema di negoziazione interno. Il sistema di negoziazione Interno ha per oggetto l'organizzazione ed il funzionamento delle attività di compravendita, a valere sulle azioni ordinarie emesse da Banca Popolare di Bari S.C.p.A., nel sistema di negoziazione interno della Banca stessa. La suddetta attività di compravendita viene svolta in regime di Internalizzazione non sistematica. Art. 2 Modifiche al Regolamento. Le modifiche alle regole di funzionamento del sistema di negoziazione interno vengono recepite all interno del Documento Informativo MiFID, disponibile sul sito web www.popolarebari.it. Art. 3 Soggetti ammessi alle negoziazioni. Possono impartire ordini di acquisto e di vendita di azioni Banca Popolare di Bari, i seguenti soggetti: - le persone fisiche e le persone giuridiche in possesso dei requisiti di legge, intestatari di rapporto di deposito titoli e di contratto sui servizi di investimento presso la Banca Popolare di Bari; - la stessa Banca Popolare di Bari, utilizzando il Fondo Acquisto Azioni Proprie, secondo le modalità disciplinate dagli artt. 10 e 11. I soggetti non clienti della Banca Popolare di Bari possono accedere al sistema di negoziazione interno tramite l Intermediario depositario delle proprie azioni. In tal caso l Intermediario deve preventivamente trasferire le azioni del richiedente sul deposito ad esso intestato acceso presso la Banca Popolare di Bari. Art. 4 Strutture aziendali coinvolte nell attività di compravendita. Le proposte di compravendita sono immesse nel sistema informatico della Banca da parte del personale abilitato presso ciascuna Filiale e sono gestite dalla Divisione Finanza e Wealth Management, che ne garantisce il regolare svolgimento. Art. 5 - Strutture aziendali coinvolte nel controllo. La Banca adotta, applica e mantiene procedure di controllo interno idonee a garantire il rispetto delle regole per la negoziazione definite nel presente documento e più in generale l adempimento degli obblighi di correttezza e trasparenza nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento. In particolare, i controlli sul funzionamento del sistema di negoziazione interno sono svolti dalla Linea Operations Finanza, che, in dettaglio: - verifica che gli scambi avvengano nelle giornate e negli orari definiti; - verifica che la trasmissione degli ordini da parte degli operatori avvenga secondo le modalità previste dal presente regolamento; - verifica che il regolamento dei contratti avvenga in maniera coerente alle regole di funzionamento e consenta di aggiornare tempestivamente le posizioni della clientela; - nel caso in cui riscontri anomalie, si attiva per la loro sistemazione e ne dà tempestiva comunicazione alla Compliance e all Internal Auditing. Alla Divisione ICT è attribuita la seguente attività di controllo: 2

- verifica che le strutture tecnologiche utilizzate garantiscano un efficiente ed efficace funzionamento del sistema, una adeguata protezione dei dati e un agevole accesso alle informazioni da parte degli operatori; - nel caso in cui riscontri anomalie, si attiva per la loro sistemazione, dandone tempestiva comunicazione alla Compliance e all Internal Auditing. Al Risk Management spetta la verifica periodica del grado di liquidità sulla base della policy di adeguatezza definita. Alla Compliance spetta la verifica di conformità sulla trasparenza pre e post trade relativa alla negoziazione degli strumenti finanziari. Art. 6 - Caratteristiche Strumenti finanziari negoziati. Nel sistema di negoziazione interno gestito dalla Banca Popolare di Bari è ammessa esclusivamente la compravendita, purchè liberamente trasferibili, delle azioni ordinarie emesse dalla Banca Popolare di Bari non quotate nei mercati regolamentati e/o sistemi multilaterali di negoziazione. TITOLO II MODALITA DI COMPRAVENDITA E FORMAZIONE DEI PREZZI DELLE AZIONI EMESSE DALLA BANCA POPOLARE DI BARI Art. 7 Giornate ed orari per il conferimento delle proposte di compravendita. Le proposte di compravendita possono essere conferite nei giorni di apertura al pubblico delle Filiali della Banca (di norma dal lunedì al venerdì). Le proposte di compravendita possono essere inserite nei giorni di apertura delle Filiali compreso quello in cui si tiene la Sessione di negoziazione (di seguito la Sessione ) prevista due volte al mese secondo il calendario pubblicato all inizio di ciascun anno sul sito web www.popolarebari.it nell apposita sezione denominata Regole interne di negoziazione delle Azioni di Banca Popolare di Bari. Qualora la Banca in tale giornata risulti chiusa, le proposte potranno essere inserite fino alla giornata lavorativa immediatamente antecedente. Le proposte di compravendita vengono conferite nell orario di apertura di sportello delle Filiali della Banca, esclusivamente negli orari di trattazione (dalle ore 9,30 alle ore 16,30), fatta eccezione per il giorno in cui si tiene la sessione di negoziazione in cui gli ordini possono essere conferiti sino alle ore 12:00. Non possono essere conferite proposte di compravendita mediante il servizio di internet banking e/o la rete dei promotori finanziari. Le proposte, registrate in ordine cronologico di conferimento saranno valide sino ad esecuzione, salvo essere revocate da parte del cliente durante l orario di apertura del sistema di negoziazione interno. Le proposte non evase o evase parzialmente rimangono valide, mantenendo la loro priorità temporale nelle successive Sessioni. Le proposte pervenute da soggetti non clienti della Banca saranno inserite nel sistema informatico dopo che l Intermediario depositario avrà trasferito le azioni presso la Banca Popolare di Bari. La Banca si riserva la facoltà di disporre, in circostanze che possano compromettere il regolare svolgimento delle negoziazioni quali, a titolo esemplificativo, operazioni di aumento di capitale sociale e altre operazioni straordinarie, nonché per motivi tecnici, la temporanea sospensione, sia in termini di orario che in termini di giornate, dell'inoltro delle proposte di compravendita, dandone immediata comunicazione al pubblico, nell'apposita sezione del sito web www.popolarebari.it denominata «Regole interne di negoziazione delle Azioni di Banca Popolare di Bari». Art. 8 - Lotto minimo. Il quantitativo minimo negoziabile (lotto minimo) è fissato in n. 1 azione. 3

Art. 9 - Modalità di conferimento delle proposte di compravendita da parte dei clienti. Le proposte possono essere inserite esclusivamente con prezzo pari a quello stabilito annualmente dall Assemblea Ordinaria dei Soci, su proposta degli Amministratori, ai sensi di quanto stabilito dall art. 6 dello Statuto Sociale. Il prezzo così determinato si applica alle proposte di compravendita inserite a partire dal primo giorno lavorativo successivo alla data di svolgimento dell Assemblea Ordinaria convocata per l approvazione del bilancio d esercizio. Nel caso di richiesta di acquisto di azioni da parte di un investitore non socio, il cliente può contestualmente formulare la domanda di ammissione a socio della Banca. La Banca può riservarsi di non accogliere le proposte di vendita formulate da soci che risultino inadempienti alle obbligazioni assunte nei confronti della Banca, nel contesto dell esercizio dei rimedi ad essa spettanti in base all art. 15 dello Statuto. Le proposte di compravendita sono immesse nel sistema informatico della Banca a mezzo terminale ad opera del personale abilitato presso ciascuna Filiale della Banca, rispettando la priorità temporale nella ricezione delle diverse proposte. Art. 10 Modalità di conferimento delle proposte di compravendita da parte della Banca. La Banca, fatte salve le autorizzazioni necessarie a norma di legge, di statuto o in virtù di regolamenti aziendali, nei limiti di cui al successivo art. 11, ha facoltà di inserire proposte di acquisto/vendita azioni in contropartita del Fondo Acquisto Azioni Proprie, per finalità di sostegno della liquidabilità del titolo. In tale contesto la Banca può, pertanto, con la continuità e con la tempistica ritenuta necessaria, inserire proprie proposte di compravendita, per quantitativi pari o multipli del lotto minimo di azioni. Qualora le proposte di acquisto pervenute nel periodo di riferimento siano superiori alle richieste di vendita relative al medesimo periodo, il Consiglio di Amministrazione della Banca può procedere all assegnazione delle azioni eventualmente detenute nel portafoglio di proprietà, per il quantitativo necessario, fino a concorrenza del numero di azioni in portafoglio, rispettando l ordine temporale di immissione e salvo i limiti massimi di cui al successivo art. 11. Anche le proposte di compravendita da parte della Banca devono essere inserite esclusivamente con prezzo pari a quello stabilito annualmente dall Assemblea Ordinaria dei Soci, su proposta degli Amministratori, ai sensi di quanto stabilito dall art. 6 dello Statuto Sociale. Art. 11 Fondo Acquisto Azioni Proprie e limiti operativi a valere sulle proposte di compravendita da parte della Banca. Il Fondo Acquisto Azioni Proprie è stato oggetto di delibera dell Assemblea dei Soci del 30 maggio 2012. In virtù di tale delibera, il controvalore massimo di azioni che il Fondo Acquisto Azioni Proprie può acquistare è pari a Euro 50 milioni, previo rilascio dell autorizzazione da parte della Banca d Italia ai sensi degli artt. 77 e 78 del Regolamento UE 575/2013 (c.d. CRR ) (i Limiti di Utilizzo ). La Banca ha pertanto la facoltà di utilizzare il Fondo Acquisto Azioni Proprie nei Limiti di Utilizzo per le finalità di cui al precedente art. 10. Nelle sedute del 26 marzo 2013 e del 6 ottobre 2014, il Consiglio di Amministrazione della Banca ha preso atto del presente Regolamento, facendo proprie mediante apposita delibera le modalità di funzionamento del Fondo Acquisto Azioni Proprie e i suoi limiti con riferimento sia all ammontare, sia al prezzo delle compravendite. La Banca ha facoltà di intervenire nel sistema di negoziazione interno, in ciascuna Sessione, utilizzando il Fondo Acquisto Azioni Proprie, nei Limiti di Utilizzo dello stesso, per far fronte agli ordini non evasi nelle precedenti Sessioni; ogni intervento non potrà superare la differenza, in termini quantitativi, tra le proposte di acquisto e di vendita presenti al momento dell intervento. Inoltre, qualora uno o più ordini di vendita non risultino evasi per cinque Sessioni consecutive, la Banca potrà far intervenire il Fondo Acquisto Azioni Proprie, sempre nel rispetto dei Limiti di Utilizzo, in chiusura della sesta Sessione, salvo che tali ordini risultino nel frattempo essere stati revocati ovvero soddisfatti. L intervento del Fondo Acquisti Azioni Proprie sarà effettuato nel rispetto della priorità temporale degli ordini inevasi. Art. 12 Modalità di esecuzione, liquidazione e regolamento delle proposte di compravendita delle azioni. 4

Le proposte di negoziazione (ordini di acquisto e vendita), provenienti dalla propria clientela, trovano esecuzione, mediante l abbinamento dei relativi ordini esclusivamente in funzione delle quantità in acquisto e in vendita disponibili in ciascuna sessione. L esecuzione delle negoziazioni ha luogo due volte al mese secondo il calendario pubblicato all inizio di ciascun anno sul sito web www.popolaredibari.it nell apposita sezione denominata Regole interne di negoziazione delle azioni di Banca Popolare di Bari. La Banca si riserva la facoltà di modificare il calendario delle Sessioni dandone opportuna comunicazione tramite il proprio sito web. L esecuzione delle negoziazioni ha luogo rispettando la priorità di esecuzione determinata dal giorno e dall ora di immissione dell ordine di compravendita nel sistema informatico e nei limiti di intervento, da parte della Banca, previsti dal precedente articolo 11. La Banca, al ricorrere dei presupposti di esecuzione delle negoziazioni di cui ai commi precedenti, esegue le proposte di compravendita al prezzo stabilito annualmente dall Assemblea Ordinaria dei Soci, su proposta degli Amministratori, ai sensi di quanto stabilito dall art. 6 dello Statuto Sociale. Nell esecuzione delle negoziazioni, la Banca si pone in contropartita diretta esclusivamente con l intervento del Fondo Acquisto Azioni Proprie nell ambito del servizio di investimento di negoziazione in conto proprio. Dal giorno successivo alla data dell approvazione del progetto di Bilancio da parte del Consiglio di Amministrazione e sino all Assemblea ordinaria che approva il Bilancio, il sistema di negoziazione interno non è attivo per la raccolta degli ordini e gli eventuali ordini non ancora eseguiti nell ultima Sessione precedente allo svolgimento dell Assemblea rimangono in attesa di conferma da parte del cliente fino al settimo giorno lavorativo successivo all approvazione del Bilancio da parte dell Assemblea al nuovo prezzo dalla stessa definito secondo quanto previsto dallo statuto e comunicato al cliente a mezzo raccomandata. In assenza di conferma pervenuta nei termini previsti l ordine verrà annullato. Gli ordini oggetto di conferma vengono eseguiti a partire dalla prima Sessione utile, successiva all apertura delle negoziazioni. Il sistema di negoziazione interno viene riaperto per la raccolta dei nuovi ordini trascorsi sette giorni lavorativi dallo svolgimento dell Assemblea Ordinaria convocata per l approvazione del Bilancio d esercizio. In tali circostanze, così come in occasione della sospensiva di cui all art 7 i tempi di attesa per l esecuzione degli ordini potrebbero subire un allungamento rispetto a quelli normalmente registrati. TITOLO III REGOLAMENTO CONTABILE E REGISTRAZIONE DEI CONTRATTI Art. 13 Regolamento contabile Il regolamento contabile dei contratti conclusi nel sistema di negoziazione interno avviene alla data della liquidazione prevista dalla singola operazione. Il controvalore delle operazioni viene contabilizzato automaticamente dal Sistema informatico, sui conti di regolamento collegati ai dossier titoli degli investitori interessati dall operazione. Contestualmente e automaticamente, i dossier titoli degli investitori vengono interessati dai relativi movimenti di carico o di scarico titoli per negoziazione. Inoltre, qualora vi fosse l intervento del Fondo Acquisto Azioni Proprie a regolare gli sbilanci tra gli acquisti e le vendite, in contropartita, automaticamente, viene aggiornato il conto proprio appositamente istituito dalla Banca Popolare di Bari a livello centrale. Ciascuna operazione conclusa nel sistema di negoziazione interno delle Azioni della Banca Popolare di Bari viene riepilogata in apposito fissato bollato, inviato direttamente al domicilio del cliente. Art. 14 Registrazione degli ordini e delle operazioni Gli elementi essenziali degli ordini impartiti dagli investitori, delle operazioni eseguite, così come le disposizioni di revoca degli ordini precedentemente impartiti, sono adeguatamente registrati negli archivi elettronici, tramite i quali è possibile effettuare in ogni momento ricerche ed estrazioni utilizzando diversi criteri, tra i quali: strumento finanziario; tipologia di operazione; investitore; data operazione. 5

TITOLO IV INFORMATIVA AL PUBBLICO Art. 15 Informativa al pubblico La Banca, con riferimento alla compravendita delle proprie azioni, entro la fine del giorno lavorativo successivo alla data della sessione di negoziazione, mette a disposizione del pubblico, sul proprio sito web www.popolarebari.it, le seguenti informazioni: numero di contratti conclusi nel corso dell ultima Sessione tenutasi; quantità scambiate nel corso dell ultima Sessione tenutasi e relativo controvalore; prezzo di esecuzione. GLOSSARIO ATTIVITÀ E SERVIZI DI INVESTIMENTO - ricezione e trasmissione di ordini riguardanti uno o più strumenti finanziari; esecuzione di ordini per conto dei clienti; negoziazione per conto proprio; gestione di portafogli; consulenza in materia di investimenti; sottoscrizione e/o collocamento di strumenti finanziari con assunzione a fermo ovvero con assunzione di garanzia nei confronti dell' emittente; collocamento di strumenti finanziari senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente; gestione di sistemi multilaterali di negoziazione. AZIONE ORDINARIA titolo nominativo rappresentativo di una quota di partecipazione al capitale sociale di una società, che attribuisce all intestatario diritti amministrativi, patrimoniali e misti, tra i quali il diritto di partecipare alle assemblee ordinaria e straordinaria, il diritto al riparto degli utili e a una quota di liquidazione nel caso di scioglimento della società. ISIN acronimo di International Securities Identification Numbering System. Si tratta di un codice che viene attribuito unicamente ai titoli e consente di identificare in modo univoco presso tutti i paesi membri dell'international Organizational for Standardization (ISO) i titoli in circolazione alla data di partenza del progetto e quelli emessi successivamente. Il codice ISIN è un codice alfanumerico di 12 elementi, di cui i primi due identificano il paese di riferimento e i seguenti costituiscono il codice locale attribuito al titolo. LOTTO MINIMO taglio minimo degli strumenti finanziari negoziati; i quantitativi superiori al lotto minimo possono essere negoziati solo se multipli del lotto medesimo. NEGOZIAZIONE CONTO PROPRIO servizio di investimento che consta dell attività di acquisto e vendita di strumenti finanziari, in contropartita diretta e in relazione a ordini dei clienti. STRUMENTI FINANZIARI rientrano nella definizione di strumenti finanziari i valori mobiliari; gli strumenti del mercato monetario, le quote di un organismo di investimento collettivo ed una serie di tipologie di strumenti derivati. 6