FONDO CREDITO FAQ Le seguenti domande frequenti (FAQ) si riferiscono al Fondo Credito di cui all articolo 17, comma 4 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, la cui dotazione finanziaria di cinque milioni di euro per il 2016 e 10 milioni di euro per il 2017 è stata stanziata dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestale, con il decreto ministeriale del 18 aprile 2016 (c.d. Decreto Latte ) relativo al Fondo per gli investimenti nel settore lattiero caseario di cui all articolo 1, commi 214 217 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (c.d. Fondo Latte ). Indice delle domande frequenti 1. Modalità e termini di presentazione delle domande 2. Finanziamento 3. Contributo 4. Modalità di adesione delle banche 5. Recupero 1. Modalità di presentazione delle domande 1.1 Come si accede alle agevolazioni previste dal decreto ministeriale 18 aprile 2016, utilizzando il Fondo Credito? Le modalità operative per la concessione dei finanziamenti sono definite nel decreto ministeriale dell 11 dicembre 2014 e dalla Convenzione che ABI ed ISMEA hanno sottoscritto il 27 giugno 2016 (d ora in poi Convenzione ). In considerazione di quanto sopra, per poter usufruire delle agevolazioni di entrambi gli strumenti (Fondo Latte e Fondo Credito), l impresa dovrà presentare due domande: una, tramite il portale degli strumenti finanziari ISMEA (http://strumenti.ismea.it), per la prenotazione del contributo del Fondo Latte, il cui esito verrà comunicato dalla stessa ISMEA entro i 15 giorni successivi; una seconda domanda dovrà invece essere presentata dall impresa ad ISMEA, per il tramite della Banca, ai fini della verifica dei requisiti di ammissibilità ai benefici del Fondo Credito. In questo caso, l esito verrà comunicato entro i 30 giorni successivi, così come stabilito al punto 8.5 della Convenzione. Una volta ottenuti entrambi i nulla osta a procedere, la banca potrà avviare l istruttoria del merito di credito per addivenire all erogazione del finanziamento. 1
2. Finanziamento 2.1 Qual è il tasso di interesse applicato alla quota agevolata del finanziamento bancario? L articolo 7 del decreto ministeriale dell 11 dicembre 2014 prevede che le condizioni economiche del finanziamento agevolato siano concordate con l Ente finanziatore del Fondo Credito e che siano pubblicate sul sito dell ISMEA e dello stesso Ente finanziatore. 2.2 I finanziamenti bancari concessi in co finanziamento con quelli agevolati del Fondo Credito devono avere un piano di ammortamento prestabilito? L articolo 5 della Convenzione prevede che i finanziamenti, intesi come somma della quota di credito agevolato erogata a valere sul Fondo Credito e della quota di finanziamento bancario, debbano rispettare le seguenti caratteristiche: a) durata: 12 o 18 mesi, 3, 5, 7, 10 o 15 anni, oltre al periodo di preammortamento di cui al successivo punto c); b) ammortamento italiano con quota capitale costante posticipata, annuale o semestrale, a scadenza fissa il giorno 31 dicembre e/o 30 giugno; c) preammortamento non superiore a 2 anni per operazioni oltre i 3 anni: È, inoltre, previsto un periodo di preammortamento tecnico per tutte le durate del finanziamento, decorrente dalla data di prima (o unica) erogazione a quella di prima scadenza prevista per questa rata il pagamento sarà di soli interessi). 2.3 La quota agevolata del finanziamento erogata dal Fondo Credito beneficia dell imposta sostitutiva? Il finanziamento agevolato a carico del Fondo è esente dall imposta sostituiva ai sensi dell articolo 19, comma 1, DPR 601/73, mentre la quota di finanziamento erogata dalla Banca è soggetta, qualora l operazione di credito sia classificata a medio/lungo termine, ad imposta sostituiva ai sensi degli articoli 17 e 18, DPR 601/73. 3. Contributo 3.1 In quale regime specifico di agevolazione ricade il contributo del Decreto Latte? Il contributo del Decreto Latte viene concesso nel rispetto dei massimali stabiliti all'art. 3 del Regolamento (UE) n. 1408/2013, della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo ovvero, del regolamento (UE) n. 1407/2013, della Commissione UE, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'unione europea agli aiuti "de minimis", tenendo anche conto degli aiuti percepiti in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1 del decreto legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91. 2
3.2 Come si calcola l agevolazione prevista dal Fondo Credito? Secondo quanto previsto dall articolo 8 del decreto ministeriale dell 11 dicembre 2014, il valore dell agevolazione concessa sui finanziamenti agevolati del Fondo Credito è calcolata in termini di Equivalente Sovvenzione Lordo, sulla base del metodo di calcolo notificato ed autorizzato con Decisione C (2011) 2929 e successive modificazioni. 3.3 Il contributo del Decreto Latte e del Fondo Credito sono cumulabili? Sì, i contributi sono cumulabili 3.4. Chi comunica al soggetto beneficiario l entità dall aiuto concesso ai sensi del Decreto Latte e del Fondo Credito? Secondo quanto previsto al comma 2 dell articolo 8 del decreto ministeriale dell 11 dicembre 2014, con riferimento al Fondo Credito, ISMEA procede al calcolo dell entità di aiuto e ne comunica l importo all impresa beneficiaria; poiché l impresa, per ISMEA, è domiciliata presso la Banca, la comunicazione verrà effettuata anche alla Banca. Il destinatario dell informazione è comunque l impresa. 3.5 Che tipo di informazioni deve fornire la banca finanziatrice ad ISMEA per agevolare il calcolo dell entità dell aiuto riconosciuto con la concessione di un finanziamento agevolato a valere sul Fondo Credito? Secondo quanto previsto all articolo 8 della Convenzione, in caso di esito positivo dell istruttoria, la Banca deve comunicare ad ISMEA l indicazione della classe di rating nella quale l impresa si colloca sulla base della tabella che verrà fornita dalla stessa ISMEA, necessaria ai fini del calcolo dell elemento di aiuto connesso al finanziamento agevolato. 4. Modalità di adesione delle banche 4.1 Con quali modalità le banche possono aderire alla Convenzione ABI ISMEA sul Fondo Credito? Le banche che intendono aderire all iniziativa devono trascrivere l Accordo allegato alla Convenzione e su propria carta intestata sottoscriverlo mediante l apposizione di firma digitale da persona munita dei necessari poteri, e inviarlo, via PEC, ad ISMEA (ismea@pec.ismea.it) e, per conoscenza, ad ABI (abi@pec.abi.it). Laddove non fosse possibile apporre la firma digitale, sarà necessario trasmettere l Accordo sottoscritto in duplice copia originale. Al fine di agevolare la 3
compilazione, ISMEA si rende disponibile a trasmettere, a quanti ne faranno richiesta, la bozza di Accordo di adesione in formato word. Una volta sottoscritto l Accordo, la Banca riceverà le credenziali per accedere alla parte riservata al Fondo Credito della piattaforma del Fondo di garanzia ISMEA, attraverso la quale secondo quanto stabilità all articolo 3, punto 3 della Convenzione avverranno tutte le comunicazioni tra banche e ISMEA. 4