ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 17 DEL 5 MAGGIO 2015

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COMUNE DI CHIANCIANO TERME PROVINCIA DI SIENA ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 17 DEL 5 MAGGIO 2015 OGGETTO: REGOLAMENTO DEL PROCEDIMENTO PER LA DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO COMMISURATO AL COSTO DI COSTRUZIONE Artt. 185 e 189 L.R. n. 65/2014 MODIFICA - APPROVAZIONE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- L anno duemilaquindici il dì _ cinque _ del mese di _ Maggio _ alle ore _19.00_ nella sala del Palazzo Comunale, dietro invito del Sindaco in data _15.04.2015_ Prot. n._5348_ si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica di prima convocazione. Presiede l adunanza il Sindaco Andrea MARCHETTI Dei Consiglieri Comunali sono presenti n. 13 ed assenti sebbene invitati n. = come segue: Nominativo P Nominativo P 1) MARCHETTI Andrea SI 8) PICCINELLI Danila SI 2) GIULIANELLI Rossana SI 9) MENICONI Davide SI 3) ALTALUCE Massimo SI 10) RONDONI Massimo SI 4) ROCCHI Damiano SI 11) TORELLI Grazia SI 5) NARDI Fabio SI 12) FRIZZI Maria Angela SI 6) BALLATI Laura SI 13) DE ANGELIS Fabiano SI 7) MORGANTI Andrea SI Assiste il Segretario Comunale Dr. Domenico Smilari incaricato della redazione del processo verbale.

COMUNE DI CHIANCIANO TERME PROVINCIA DI SIENA IL CONSIGLIO COMUNALE Premesso che: - con D.C.C. n. 154 del 18.11.1991 è stato approvato il Regolamento del procedimento per la determinazione del contributo commisurato al Costo di Costruzione, per gli interventi su edifici esistenti con destinazione residenziale o per interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione di edifici con destinazione turistica, commerciale o direzionale; Visto che: - il vigente regolamento deve essere aggiornato in linea generale per i seguenti motivi; - modifica del quadro normativo nazionale e regionale con una nuova definizione degli interventi; - approvazione da parte della Regione Toscana del prezziario dei lavori pubblici; - introduzione del pagamento degli interessi legali di legge sui pagamenti rateizzati, come da regolamento comunale per le entrate; - caratteristiche della polizza fideiussoria da offrire in garanzia in caso di pagamenti rateizzati, affinchè la stessa consenta l escussione immediata della rata dovuta in caso di mancato o tardato pagamento delle rate dovute senza l applicazione delle more fissate dalla vigente normativa regionale; Considerato che dalla data di approvazione del suddetto regolamento sono state pubblicate numerose leggi sia a carattere nazionale che regionale che hanno mutato il quadro normativo di riferimento e rendendo pertanto necessario l adeguamento del suddetto regolamento anche in virtù di una ulteriore articolazione degli interventi di ristrutturazione ed in particolare: - D.P.R. 06/06/2001 n. 380 testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari i materia di edilizia; - L.R. 10/11/2014 n. 65 Norme per il governo del Territorio; - Delibera GRT n. 415 del 26/05/2014 con la quale ai sensi dell art 4 della LR 38/2007 è stato aggiornato il prezziario dei lavori pubblici della regione Toscana; - D.C.C. n. 7 del 23/03/1999 Regolamento Generale Gestione Entrate Comunali; Visto che in data 15.01.2015 con prot.n. 667 è stata sottoscritta una lettera di incarico con il Geom. Luciano Scricciolo di Chiusi che prevede tra l altro l aggiornamento delle tariffe per il pagamento degli oneri di urbanizzazione e costo di costruzione; Considerato che: - in data 30/05/2015 il Geom. Luciano Scricciolo ha redatto specifica relazione tecnica dalla quale emerge la necessità di modificare il vigente regolamento del procedimento per la determinazione del contributo commisurato al costo di costruzione ed in particolare: 1) Inserire tra gli interventi definiti di nuova costruzione per le destinazioni d uso residenziale, per i quali il costo di costruzione si calcola con le modalità fissate dall art. 185 c. 1-2-3-4 della L.R. 65/2014, i seguenti interventi contemplati dall art. 134 della LR 65/2014: - c. 1 lett. f) ristrutturazione urbanistica; - c. 1 lett. i) ripristino di edifici, o parti di essi, crollati o demoliti, previo accertamento della originaria consistenza e configurazione, attraverso interventi di ricostruzione comportanti

modifiche della sagoma originaria, laddove si tratti di immobili sottoposti ai vincoli di cui al Codice ; - c. 1 lett. l) sostituzione edilizia, intesi come demolizione e ricostruzione di edifici esistenti, eseguiti con contestuale incremento di volume, calcolato nel rispetto e nei limiti di quanto espressamente previsto dagli strumenti comunali di pianificazione urbanistica e dal regolamento edilizio, con diversa sagoma, articolazione, collocazione e destinazione d uso, a condizione che non si determini modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale e che non si renda necessario alcun intervento di adeguamento delle opere di urbanizzazione. Ove riguardanti immobili sottoposti ai vincoli di cui al Codice, gli interventi di demolizione e ricostruzione di cui alla lettera h), punto 2, comportanti modifiche alla sagoma preesistente, costituiscono interventi di sostituzione edilizia ancorché eseguiti senza contestuale incremento di volume; - c. 1 lett. g) addizioni volumetriche agli edifici esistenti realizzate mediante ampliamento volumetrico all esterno della sagoma esistente; 2) Inserire tra gli interventi di ristrutturazione, da eseguire negli edifici esistenti ad uso residenziale, assoggettati ai sensi dell art. 183 della L.R. 65/2014 al pagamento del costo di costruzione mediante percentuale da applicare al computo metrico estimativo analitico dei relativi lavori (comprensivo del codice identificativo della voce del prezziario riferita a tutte le lavorazioni previste, ai materiali, agli impianti ed alle finiture interne ed esterne), gli interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva definitivi dal comma 1^ lett. h dell art. 134 della L.R. 64/2015: - 1) interventi di demolizione con fedele ricostruzione di edifici esistenti, intendendo per fedele ricostruzione quella realizzata con gli stessi materiali o con materiali analoghi prescritti dagli strumenti comunali di pianificazione urbanistica oppure dal regolamento edilizio, nonché nella stessa collocazione e con lo stesso ingombro planivolumetrico, fatte salve esclusivamente le innovazioni necessarie per l adeguamento alla normativa antisismica; - 2) interventi di demolizione e contestuale ricostruzione, comunque configurata, di edifici esistenti, purché non comportanti incremento di volume, calcolato nel rispetto degli strumenti comunali di pianificazione urbanistica e del regolamento edilizio, fatte salve esclusivamente le innovazioni necessarie per l adeguamento alla normativa antisismica; - 3) interventi di demolizione e ricostruzione di cui al punto 2, eseguiti su immobili sottoposti ai vincoli di cui al Codice, nel rispetto della sagoma dell edificio preesistente; - 4) ripristino di edifici, o parti di essi, crollati o demoliti, previo accertamento della originaria consistenza e configurazione, attraverso interventi di ricostruzione diversi da quelli di cui alla lettera i); nonché: - le piscine nonché gli impianti sportivi incidenti sulle risorse essenziali del territorio (definite dall art. 134 c. 1 lett. m della LR 65/2014. 3) al computo metrico estimativo analitico dei relativi lavori (comprensivo del codice identificativo della voce del prezziario riferita a tutte le lavorazioni previste, ai materiali, agli impianti ed alle finiture interne ed esterne), sia per le destinazioni residenziali che turistiche, commerciali e direzionali, si dovranno applicare i prezzi risultanti dall ultima pubblicazione edita dal Prezziario dei Lavori Pubblici della Regione Toscana inerente la Prov. di Siena approvato ai sensi dell art. 4 della L.R. 38 del 13/07/2007 con D.G.R.T. n. 415 del 26/05/2014 (consultabile dal sito http://www301.regione.toscana.it/bancadati/prezzariolavoripubblici/). Si precisa inoltre che per gli interventi di edilizia sostenibile ai sensi delle norme dettate dal c. 4 dell art. 220 della LR 65/2014, ai fini della quantificazione dei costi di costruzione si applicano i disposti dettati dal 2^ comma dell art. 220 della citata LR.; 4) Vista la norma dettata per gli edifici residenziali dal comma 5^ dell art. 185 della L.R. 65/2014: Nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia, il comune può determinare costi di costruzione come quota percentuale dell importo relativo alle nuove costruzioni, in relazione alla classificazione degli interventi effettuata dallo stesso comune., si ritiene opportuno mantenere l attuale impostazione del regolamento comunale che per gli interventi sugli edifici esistenti prevede la quantificazione del costo di costruzione

mediante computo metrico estimativo, in quanto l applicazione di una percentuale del costo di costruzione pari a. 246,17, determina importi notevolmente inferiori rispetto a quelli calcolati con computo metrico estimativo. 5) introdurre la possibilità di rateizzazione soltanto per importi superiori a. 1.000,00; 6) in conformità alle norme dettate dall art. 9 del Regolamento Generale Gestione Entrate Comunali l applicazione degli interessi legali di legge per le rate che verranno versate successivamente al rilascio del permesso di costruire o di presentazione della SCIA (per l anno 2014 l interesse legale è pari all 1%); 7) i pagamenti rateizzati dovranno essere garantiti con polizza fideiussoria pari all importo delle rate dovute maggiorate degli interessi legali di legge, redatta ai sensi dell art. 192, c. 5, della L.R. 65/14, e cioè che, Qualora siano state prestate garanzie fideiussorie che consentano l'escussione immediata e diretta per ciascuna rata, il Comune riscuote gli importi dovuti dopo la scadenza del termine per il pagamento e non si applica la sanzione di cui al presente articolo. Richiamate le norme fissate dall art. 61 c. 4 dello Statuto Comunale approvato con D.C.C. n. 21 del 07/06/2004 inerente l approvazione dei regolamenti; Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio) e i Regolamenti di attuazione di riferimento già elaborati in attuazione della precedente L.R. 1/2005; Ritenuto di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell art. 134 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo unico Enti locali), per la necessità di assicurare massima celerità a un procedimento particolarmente lungo e complesso; Visto: il parere favorevole, del Responsabile del Servizio Urbanistica Edilizia Privata reso ai sensi dell art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267; che la proposta non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economicofinanziaria o sul patrimonio dell Ente, pertanto non è richiesto il parere di regolarità contabile, ai sensi dell art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni; (il testo degli interventi è conservato integralmente sul supporto informatico in atti) Illustra l argomento il Sindaco dando lettura delle modifiche apportate già individuate nel testo predisposto dagli Uffici; Fabiano De Angelis (Movimento 5 Stelle): Chiede chiarimenti sul prezzario regionale. Prima l aliquota veniva applicata sul costo di costruzione, ora è applicata sul computo metrico estimativo redatto con il prezzario regionale che è molto più alto. Chiede poi perché non è stata prevista la possibilità di facilitare l attività edilizia seguendo le norme sul risparmio energetico. Assessore Damiano Rocchi: precisa che il prezzario regionale è inferiore a quello degli ingegneri, per cui avremo un contributo inferire come oneri. Le aliquote sono rimaste invariate per coprire alcuni interventi che, dal 1991 ad oggi, non erano regolamentati. Per quanto riguarda il risparmio energetico occorre avere un regolamento edilizio che specifica le caratteristiche tecniche da seguire, obiettivo questo dell Amm.ne Com.le. Fabiano de Angelis: chiede perché non è stata riunita la Commissione Assetto del Territorio.

Assessore Damiano Rocchi: la commissione non è stata riunita perché non c era niente da decidere, le modifiche al regolamento sono esclusivamente adeguamenti normativi. Al termine il Sindaco mette ai voti la proposta con il seguente risultato: presenti votanti favorevoli contrari astenuti n. _ 13 _ n. _ 12 _ n. _ 12 _ n. _== _ n. _ 01 _ (De Angelis) Visto l esito della votazione, ad unanimità di voti resi per alzata di mano: D E L I B E R A - di approvare il nuovo Regolamento del Procedimento per la determinazione del Contributo commisurato al Costo di Costruzione allegato secondo le modifiche proposte; - stabilire che le norme del nuovo regolamento decorrono dal giorno successivo a quello della scadenza del periodo di pubblicazione all albo pretorio e quindi per le pratiche presentate successivamente a tale data. Successivamente Con separata e conforme votazione A voti unanimi: D E L I B E R A - Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell art.134 4 comma D.Lgs. 18.08.00, n.267

COMUNE DI CHIANCIANO TERME PROVINCIA DI SIENA Letto, confermato e sottoscritto IL SINDACO Andrea Marchetti IL SEGRETARIO COMUNALE Domenico Smilari ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE In data odierna la presente deliberazione: viene pubblicata all Albo Pretorio del sito web per 15 giorni consecutivi (Art. 124, D.Lgs. 267/2000 e Art. 32, Legge 69/2009) Chianciano Terme 14.05.2015 Il Segretario Comunale Domenico Smilari ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ESECUTIVITÀ La presente deliberazione è esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione, senza reclami (Art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000) E eseguibile dalla data della sua adozione ai sensi dell Art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000 Il Segretario Comunale Domenico Smilari ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------