RISOLUZIONE N. 5/E. Roma, 19 gennaio 2015



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RISOLUZIONE N. 5/E Direzione Centrale Normativa Roma, 19 gennaio 2015 OGGETTO: Consulenza giuridica IRAP Determinazione della base imponibile ed aliquota applicabile ai CONFIDI (Art. 6 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446) Con la richiesta di consulenza giuridica specificata in oggetto, concernente l interpretazione del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, è stato esposto il seguente QUESITO ALFA ha chiesto chiarimenti in merito al trattamento - agli effetti dell IRAP - applicabile ai Consorzi di garanzia dei fidi (di seguito Confidi). In particolare, ALFA ha chiesto conferma circa la possibilità per i Confidi - pur essendo gli stessi compresi tra i soggetti disciplinati dal Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (di seguito TUB) - di applicare: a) relativamente alla determinazione della base imponibile, l articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che prevede il c.d. metodo retributivo ;

2 b) l aliquota ordinaria del 3,9 per cento prevista per tutti gli enti non commerciali e non già la maggiore aliquota (4,65 per cento) prevista per le banche e gli altri enti finanziari che determinano la base imponibile secondo le disposizioni dell articolo 6 del citato D.Lgs. n. 446 del 1997. SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA ALFA ritiene che per i Confidi valga, in ogni caso, la determinazione della base imponibile col metodo retributivo e l applicazione dell aliquota ordinaria; ciò in forza del richiamo all articolo 10, comma 1, del D.Lgs. n. 446 del 1997, applicabile agli enti privati non commerciali, operato dall articolo 13, comma 47, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 (legge-quadro sul riordino delle norme in materia di confidi). Più in particolare, in relazione al calcolo della base imponibile, non rileva la circostanza che, a seguito del superamento di una soglia di volumi di attività determinata dalla legge, alcuni consorzi siano obbligati a trasformarsi in intermediari vigilati tenuti ad iscriversi nell elenco speciale, ai sensi dell articolo 107 del TUB. Sul punto, l ente interpellante richiama le disposizioni contenute nell articolo 13 del decreto legge n. 269 del 2003, che - a differenza della corrispondente norma introdotta dall articolo 4 del decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 422 - non fanno più riferimento ai soli confidi iscritti nell apposita sezione dell elenco previsto dall articolo 106 del TUB, bensì ai Confidi comunque costituiti. Con riferimento all aliquota d imposta, l elevazione dal 3,9 per cento al 4,65 per cento - introdotta dall articolo 23, comma 5, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 [e da ultimo fissata al 4,20 per cento dall articolo 2, comma 1, lettera b), numero 2), del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66], non avrebbe alcuna conseguenza (come avvenuto anche per il passato) per i Confidi proprio in virtù della loro assimilazione sostanziale agli enti non commerciali, comprovata anche dalla

3 collocazione degli stessi, nell ambito dei modelli di dichiarazione, al di fuori della sezione del quadro IRAP riguardante le banche e gli altri soggetti finanziari. PARERE DELL AGENZIA DELLE ENTRATE L articolo 13, comma 45, del citato D.L. n. 269 del 2003 prevede che ai fini delle imposte sui redditi i confidi, comunque costituiti, si considerano enti commerciali. Il successivo comma 47 del medesimo articolo 13 dispone, inoltre, che i confidi, comunque costituiti, determinano in ogni caso il valore della produzione netta secondo le modalità contenute nell articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, secondo il quale Per gli enti privati non commerciali ( ), la base imponibile è determinata in un importo pari all ammontare delle retribuzioni spettanti al personale dipendente, dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ( ), e dei compensi erogati per la collaborazione coordinata e continuativa ( ), nonché per attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente ( ). Va osservato che, da un punto di vista rigorosamente soggettivo, i Confidi, in quanto operanti nel settore finanziario, sarebbero generalmente riconducibili tra i soggetti ( ) indicati nell articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e successive modificazioni, per i quali, ai sensi dell articolo 6, comma 1, del D.Lgs. n. 446 del 1997, ( ) salvo quanto previsto nei successivi commi, la base imponibile è determinata dalla somma algebrica delle ( ) voci del conto economico ( ). La circostanza che il tenore letterale delle disposizioni contenute nel menzionato articolo 13, comma 47, del D.L. n. 269 del 2003 imponga ai Confidi, comunque costituiti, di determinare in ogni caso il valore della produzione netta secondo le modalità di cui all articolo 10, comma 1, del D.Lgs. n. 446 del 1997

4 (c.d. metodo retributivo ), porta a ritenere che il legislatore abbia voluto riservare ai Confidi - seppur soggettivamente configurabili quali enti finanziari - la capacità di determinare il valore della produzione netta secondo le regole previste per gli enti privati non commerciali. La descritta scelta legislativa comporta che, in ordine alla individuazione della soggettività passiva dei Confidi, non può valere il riferimento a le banche e gli altri enti e società finanziari contenuto nell articolo 6 del D.Lgs. n. 446, la cui applicazione deve comunque intendersi, in via generale, necessariamente vincolata anche al metodo di calcolo della base imponibile in esso indicato. Per i Confidi, dunque, la sussistenza del solo requisito soggettivo non rappresenta un elemento sufficiente per poter giustificare l applicazione (tanto in termini di determinazione della base imponibile, quanto in relazione all individuazione dell aliquota applicabile) del regime IRAP proprio delle banche ed altri soggetti finanziari. Il peculiare trattamento tributario dei consorzi in parola ai fini del tributo regionale, peraltro, trova origine nel decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 422, che, all articolo 4, comma 1, lettera b), aveva aggiunto i consorzi di garanzia collettiva fidi di primo e secondo grado tra i soggetti che determinano la base imponibile IRAP secondo le disposizioni dell articolo 10 del più volte citato D. Lgs. n. 446 del 1997. Conformemente alla ricostruzione operata, nei modelli di dichiarazione, i Confidi - sin dall origine - sono stati inseriti nella sezione del quadro IRAP riservata ai soggetti esercenti attività industriali e commerciali, al pari delle cooperative edilizie (anch esse soggette alle medesime e peculiari regole di calcolo della base imponibile) e non già nella Seconda Sezione (riservata alle banche ed agli altri soggetti finanziari), pur nella consapevolezza che si trattasse di soggetti finanziari; in linea con le osservazioni svolte è anche l attuale collocazione nel modello IRAP 2014 (rigo IC63 della Sezione V - Società in regime forfetario).

5 Le considerazioni sopra evidenziate portano a confermare quanto prospettato dall istante; pertanto, i Confidi, che determinano la base imponibile col metodo retributivo, non devono applicare la maggiorazione di aliquota prevista per i soggetti di cui all articolo 6 del D.Lgs. n. 446 del 1997. ***** Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le istruzioni fornite con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti. IL DIRETTORE CENTRALE