Provincia di Pisa REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E L APPLICAZIONE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

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Transcript:

Provincia di Pisa REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E L APPLICAZIONE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) C.C. n. 41 del 28/04/2016

Indice Art. 1 - Oggetto 3 Art. 2 - Soggetto attivo 3 Art. 3 Presupposto impositivo 3 Art. 4 Servizi indivisibili 3 Art. 5 - Soggetti passivi 3 Art. 6 Base imponibile 4 Art. 7 - Aliquote 4 Art. 8 Detrazione per abitazione principale 4 Art. 9 Riduzioni ed esenzioni 4 Art. 10 Dichiarazione 5 Art. 11 Versamenti 5 Art. 12 Versamenti effettuati da un contitolare 5 Art. 13 Attività di controllo e sanzioni 6 Art. 14 Riscossione coattiva 6 Art. 15 - Entrata in vigore del regolamento 6

Art. 1 Oggetto 1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall articolo 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l imposta unica comunale (IUC) limitatamente alla componente relativa al tributo sui servizi indivisibili (TASI) di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni. 2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti. Art. 2 - Soggetto attivo 1. Il Comune di Volterra applica e riscuote il tributo relativamente agli immobili assoggettabili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale. Ai fini della prevalenza si considera l intera superficie dell immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo. Art. 3 Presupposto impositivo 1. Il presupposto impositivo della TASI si verifica con il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell abitazione principale e le relative pertinenze, come definiti ai sensi dell imposta municipale propria (IMU) di cui all articolo 13 comma 2 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9. Art. 4 Servizi indivisibili 1. I servizi indivisibili alla cui copertura è destinato il gettito del tributo sono i seguenti: Viabilità e illuminazione pubblica Protezione civile Polizia locale Valorizzazione e recupero ambientale Anagrafe e stato civile Urbanistica e programmazione del territorio 2. L indicazione analitica per ciascuno di tali servizi dei relativi costi alla cui copertura la TASI è finalizzata e la relativa percentuale di copertura, sono quantificati di anno in anno all interno della delibera di Consiglio Comunale di fissazione delle aliquote. Art. 5 Soggetti passivi 1. Il soggetto passivo è il possessore a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie o il detentore di fabbricati ed aree fabbricabili, di cui all articolo 3. 2. Nel caso in cui l oggetto imponibile sia occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest ultimo e l occupante sono titolari di un autonoma obbligazione tributaria, a condizione 3

che l occupante non faccia parte dello stesso nucleo familiare del possessore. 3. L occupante versa la TASI nella misura del 10 per cento del tributo complessivamente dovuto in base all aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata. La restante parte è corrisposta dal possessore a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie. 4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie. 5. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all adempimento dell unica obbligazione tributaria, conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno quindici giorni. 6. A ciascuno degli anni solari corrisponde un autonoma obbligazione tributaria. Art. 6 Base imponibile 1. La base imponibile è la stessa prevista per l applicazione dell IMU, di cui all articolo 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011. 2. Per la determinazione del valore delle aree fabbricabili si applica l articolo 3 del vigente regolamento comunale per l applicazione dell Imu. Art. 7 Aliquote 1. Il Consiglio Comunale approva le aliquote entro il termine fissato da norme statali per l approvazione del bilancio di previsione. Con la medesima delibera può essere stabilito l azzeramento dell aliquota con riferimento a determinate fattispecie imponibili. 2. Con la delibera di cui al comma 1, il Consiglio Comunale provvede all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta. Art. 8 Detrazione per abitazione principale 1. Con la delibera di cui all articolo 7 il Consiglio Comunale può riconoscere detrazioni per abitazione principale anche limitatamente a determinate categorie di contribuenti. 2. Il Consiglio Comunale ha facoltà di stabilire l ammontare e le modalità di applicazione di tali detrazioni, anche differenziando l importo in ragione della composizione del nucleo familiare, della situazione reddituale della famiglia anagrafica del soggetto passivo anche mediante applicazione dell'isee e dell ammontare della rendita dell'immobile. Art. 9 Riduzioni ed Esenzioni 1. In applicazione di quanto previsto dall art. 4 comma 5 del D.Lgs. n. 207 del 4 maggio 2001 e dall art. 31 comma 3 della legge Regione Toscana n. 43 del 3 agosto 2004, sono esenti dalla TASI, gli immobili anche non strumentali posseduti o detenuti da Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona esclusivamente per la quota di loro competenza in qualità di soggetto passivo. 2. Ai fini della TASI si considera direttamente adibita ad abitazione principale l unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in 4

istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l abitazione non risulti locata. Allo stesso regime dell abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze. 3. Il calcolo del tributo dovuto sugli immobili di interesse storico artistico e su quelli inagibili, si effettua applicando la riduzione del 50% della base imponibile come previsto dal comma 3 dell art. 13 del D.L. n. 201/2011. Per l individuazione degli immobili inagibili si fa riferimento agli stessi criteri fissati all art. 4 del Regolamento per la disciplina e l applicazione della componente IMU. 4. Nel caso di due o più unità abitative distintamente accatastate, ma utilizzate come un unico complesso abitativo destinato ad abitazione principale del soggetto passivo, è possibile applicare ad ognuna di esse l aliquota individuata per l abitazione principale solo nel caso in cui tale condizione risulti da specifica annotazione inserita nella visura catastale di ogni singola unità immobiliare. 5. Con la deliberazione di cui all articolo 7 il Consiglio Comunale può riconoscere l'applicazione di ulteriori riduzioni ed esenzioni previste della normativa vigente in materia. 6. I beneficiari delle agevolazioni di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo sono tenuti alla presentazione della dichiarazione di cui al successivo articolo 10. Art. 10 Dichiarazione 1. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione IMU. 2. I soggetti individuati all articolo 5 sono tenuti a presentare apposita dichiarazione, con modello messo a disposizione dal Comune, entro il 30 giugno dell anno successivo a quello in cui ha inizio il possesso o la detenzione dei fabbricati ed aree assoggettabili al tributo, la quale ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimaste invariate. 3. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'i.c.i. e dell'i.m.u, in quanto compatibili, valgono anche con riferimento alla TASI. 4. Le denunce presentate ai fini dell applicazione della TARES ovvero della TARI, in quanto compatibili, valgono anche con riferimento alla TASI, ai fini dell applicazione della quota d imposta dovuta dall occupante. Art. 11 Versamenti 1. I contribuenti per il versamento del tributo sono tenuti ad utilizzare il modello F24 o l apposito bollettino postale approvato con decreto ministeriale. 2. Il tributo è versato in autoliquidazione da parte del contribuente. 3. Il soggetto passivo effettua il versamento del tributo complessivamente dovuto per l anno in corso in due rate, delle quali la prima entro il 16 giugno, pari all importo dovuto per il primo semestre calcolato sulla base delle aliquote e delle detrazioni dei dodici mesi dell anno precedente. La seconda rata deve essere versata entro il 16 dicembre, a saldo del tributo dovuto per l intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento del tributo complessivamente dovuto in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Per l anno 2014, la rata di acconto è versata con riferimento alle aliquote e detrazioni deliberate per l anno. 4. Il tributo non è versato qualora esso sia inferiore a 12 euro. Tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l anno e non alle singole rate di acconto e di saldo. 5. La Giunta Comunale può stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari. 5

Art. 12 - Versamenti effettuati da un contitolare 1. I versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri si considerano regolarmente effettuati purché il tributo relativo all'immobile in questione sia stato totalmente assolto per l'anno di riferimento. Art. 13 Attività di controllo e sanzioni 1. L attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nella legge n. 147 del 27 dicembre 2013 e nella legge n. 296 del 27 dicembre 2006. 2. L ufficio, entro e non oltre il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la denuncia o il versamento del tributo avrebbero dovuto essere effettuati, provvede a notificare al soggetto passivo, o ad inviare anche a mezzo posta con raccomandata a/r, un atto di accertamento, in rettifica o d ufficio, del tributo o del maggior tributo dovuto, con l applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa. 3. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni. 4. E introdotto, anche per la TASI, l istituto dell accertamento con adesione ai sensi del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, disciplinato dal vigente regolamento per l applicazione delle sanzioni amministrative inerenti violazioni in materia di entrate tributarie. 5. Per incentivare l attività di controllo, una quota delle somme effettivamente incassate a titolo di liquidazione, accertamento e accertamento con adesione TASI, potrà essere destinata con modalità stabilite dalla Giunta Comunale, se previsto dalla legge, alla costituzione di un fondo da destinare annualmente al potenziamento del servizio Tributi o alla ripartizione tra il personale che ha partecipato a tale attività di recupero. Art. 14 Riscossione coattiva 1. La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602 del 1973 o ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639 del 1910. Ogni spesa relativa alla procedura instaurata verrà posta a carico del contribuente insolvente. Art. 15 - Entrata in vigore del regolamento 1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1 gennaio 2016. 6