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MANUALE GENERALE PER LA PRESENTAZIONE E L ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI CLASSIFICAZIONE DI TERRENI QUALI TERRENI ABBANDONATI ai soli fini di cui all art. 5, comma 10, d.lgs. 28/2011 DGRV 1050 05.06.2012 Approvato con decreto n. Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura Centro Tommaseo Via N. Tommaseo 67 - Padova Pagina 1 di 8

INDICE 1. PREMESSA...3 2. FONTI NORMATIVE...3 3. DEFINIZIONI...3 4. COMPETENZA ALLA CLASSIFICAZIONE DEI TERRENI COME TERRENI ABBANDONATI...4 5. RICHIEDENTE E FASCICOLO AZIENDALE...4 6. FASI PROCEDURALI DELLA RICHIESTA DI CLASSIFICAZIONE TERRENI QUALI TERRENI ABBANDONATI...5 6.1. CONTENUTI DELLA DOMANDA, COMPILAZIONE, PRESENTAZIONE E STAMPA...5 contenuti la domanda...5 6.2. PROTOCOLLAZIONE DELLA DOMANDA E AVVIO DEL PROCEDIMENTO...5 6.3. COSTITUZIONE DEL FASCICOLO DELLA DOMANDA DI CLASSIFICAZIONE...6 6.4. ISTRUTTORIA...6 Pagina 2 di 8

1. PREMESSA Il presente Manuale indica le procedure e le modalità per la presentazione le domande, e la conseguente verifica istruttoria per l ottenimento la classificazione di determinati terreni quali terreni abbandonati ai soli fini l art. 5, comma 10 d.lgs. n. 28/2011. 2. FONTI NORMATIVE La presente procedura trova fondamento nelle seguenti disposizioni: - DGR 3549 30 dicembre 2010 - Costituzione lo Sportello unico agricolo. Approvazione Piano industriale per l'inserimento personale regionale e la definizione dei servizi territoriali (art. 6 comma 1 ter l.r. 25 febbraio 2005 n. 9). - DGR 301 15 marzo 2011 - Sportello unico agricolo. Approvazione schema di convenzione di affidamento all AVEPA le funzioni in materia agricola, agro-ambientale e agro-alimentare previste dal Piano industriale per l'inserimento personale regionale di cui alla DGRV 3549 30.12.2010. - DGR 1050 5 giugno 2012 - Impianti solari fotovoltaici che hanno conseguito il titolo abilitativo entro il 25 marzo 2012. Procedura per il rilascio la attestazione concernente la classificazione di terreno abbandonato da almeno cinque anni in applicazione l art. 65 decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1 convertito in legge con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, l articolo 10 decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e l articolo 4 la legge 4 agosto 1978, n. 440. 3. DEFINIZIONI Fascicolo aziendale: è parte integrante l Anagrafe Settore Primario ed è unico per ciascun soggetto registrato nell Anagrafe; esso è costituito da una componente cartacea e una componente elettronica. La componente cartacea contiene tutti i documenti atti a comprovare la situazione così come registrata nella parte elettronica; la componente elettronica rappresenta l insieme dei dati gestiti nell archivio anagrafe per ciascun soggetto censito. Al fine la semplificazione dei procedimenti amministrativi in agricoltura, ogni soggetto registrato nell Anagrafe tramite la costituzione e l aggiornamento fascicolo, è esonerato, salva diversa disposizione, dall ulteriore presentazione la documentazione comprovante i dati presenti nell archivio informatizzato, purché aggiornati. Anagrafe Settore Primario: raccoglie le notizie relative a tutti i soggetti pubblici e privati, identificati dal Codice Fiscale, esercenti attività agricola, agroalimentare, forestale e la pesca e che comunque intrattengono a qualsiasi titolo rapporti con la pubblica amministrazione centrale o periferica inerenti il settore primario. Costituisce applicazione, per la Regione Veneto, DPR 503/1999 e la legge regionale 39/1987; è costituita all interno SISP al fine di aumentare l efficacia e l efficienza l azione amministrativa e di semplificare le relazioni tra i soggetti che operano nell ambito settore primario e la pubblica amministrazione. Azienda agricola: una qualsiasi unità tecnica-economica soggetta ad una gestione unitaria. Richiedente: proprietario o non proprietario che, avendo ottenuto l autorizzazione all installazione e all esercizio l impianto fotovoltaico entro il 25.03.2012 chiede la classificazione di terreni quali Pagina 3 di 8

terreni abbandonati per derogare al limite 10% di superficie agricola destinabile agli impianti fotovoltaici a terra ai sensi comma 5 art. 10 d.lgs. 28/2011; Terreni abbandonati o incolti: ai sensi DGRV 1050/2012: terreni che, pur suscettibili di coltivazione, non sono stati destinati ad utilizzazione agraria o silvo pastorale da almeno cinque anni. Sportello unico agricolo : sportello operativo provinciale l AVEPA. 4. COMPETENZA ALLA CLASSIFICAZIONE DEI TERRENI COME TERRENI ABBANDONATI La DGR 1050/2012, disciplina i criteri per la presentazione e l istruttoria le domande presentate dai soggetti interessati alla classificazione di terreno abbandonato, per usufruire la deroga prevista dall art. 10 d.lgs. n. 28/2011 in materia di promozione l uso l energia da fonti rinnovabili per i soli impianti fotovoltaici che hanno conseguito il titolo abilitativo entro il 25 marzo 2012. Assegna la competenza agli Sportelli unici agricoli che saranno chiamati a verificare l effettivo stato di abbandono da almeno cinque anni dei terreni per i quali è stata chiesta la classificazione prevedendo il sopralluogo in campo e acquisizione e valutazione di ogni altra documentazione probatoria. 5. RICHIEDENTE E FASCICOLO AZIENDALE Tutti i procedimenti di competenza l AVEPA, compresi quelli connessi all erogazione di aiuti, contributi o premi comunitari, nazionali o regionali, sono gestiti a partire dall anagrafe le imprese come stabilito dal DPR 503/1999. Il fascicolo aziendale viene costituito contestualmente alla registrazione all Anagrafe Settore Primario, di cui è parte integrante, secondo le modalità stabilite dalle Linee guida per la costituzione e tenuta fascicolo aziendale e per l Anagrafe Settore Primario approvate dalla Giunta Regionale Veneto con DGRV 3758 26 novembre 2004 e attuate con decreto Dirigente l Unità Complessa Sistema informativo settore primario e controllo n. 16/SISP 24 dicembre 2004 così come modificate dalla DGRV 4098 30.12.2005. Il richiedente, persona fisica, che intende presentare istanza ai fini l ottenimento la classificazione dei terreni di cui intende avvalersi per ottenere la deroga di cui al comma 5 art. 10 d.lgs. 28/2011, deve preventivamente : costituire un fascicolo aziendale semplificato qualora non titolare di alcuno; nel caso in cui il fascicolo aziendale sia costituito presso altro organismo pagatore deve dare evidenza l esistenza lo stesso nell istanza al fine di permettere la verifica diretta da parte funzionario istruttore. Qualora il richiedente non sia titolare di fascicolo aziendale e sia necessario procedere alla costituzione di fascicolo semplificato, il fascicolo aziendale deve essere obbligatoriamente costituito e/o aggiornato presso: il CAA al quale il richiedente ha conferito od intenda conferire mandato; Pagina 4 di 8

l AVEPA qualora il richiedente non abbia conferito mandato ad alcun CAA. In questo caso lo Sportello unico agricolo competente è quello la provincia di residenza soggetto richiedente. 6. FASI PROCEDURALI DELLA RICHIESTA DI CLASSIFICAZIONE TERRENI QUALI TERRENI ABBANDONATI Vengono di seguito ineate le procedure da seguire per ottenere la classificazione richiesta: 6.1. CONTENUTI DELLA DOMANDA, COMPILAZIONE, PRESENTAZIONE E STAMPA La domanda va presentata allo Sportello unico agricolo competente per territorio - nel quale ricadono la maggior parte le superfici oggetto la domanda; la domanda deve essere sottoscritta dai richiedente che deve allegare: a) marca da bollo; b) fotocopia documento identità; c) copia titolo autorizzativo all installazione e all esercizio l impianto fotovoltaico rilasciato entro il 25.03.2012. CONTENUTI DELLA DOMANDA L istanza deve contenere almeno le seguenti informazioni: a) dati anagrafici richiedente; b) individuazione la posizione quale proprietario o meno dei terreni oggetto di richiesta; c) titolarità o meno fascicolo aziendale e impegno alla costituzione di uno semplificato; d) specifica Comune, foglio, mappali e superficie oggetto la richiesta; e) informazione sullo stato di abbandono dei terreni con dichiarazione di essere a conoscenza che i terreni non sono stati oggetto di interventi di utilizzazione agraria o silvo pastorale da almeno cinque anni a ritroso dalla data di entrata in vigore d.lgs. n. 28/2011. 6.2. PROTOCOLLAZIONE DELLA DOMANDA E AVVIO DEL PROCEDIMENTO La domanda viene protocollata dall operatore lo Sportello unico agricolo mediante l uso l applicativo Docway. Dalla data di protocollo decorrono i termini per la conclusione procedimento come sotto riportati. Le comunicazioni di avvio procedimento vengono effettuate mediante consegna - al momento la protocollazione per le pratiche consegnate a mano - di nota contenete tutti gli elementi di cui all art. 8 la legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, sottoscritta per accettazione; per le istanze pervenute tramite posta mediante inoltro di nota con raccomandata. Per le istanze già pervenute in AVEPA prima l assegnazione la competenza tramite DGRV 1050/2012, e per le quali l Agenzia ha disposto l archiviazione, non è necessario richiedere una nuova istanza fatta salva la possibilità/necessità di richiedere integrazione documentale. In questo Pagina 5 di 8

caso i termini per la conclusione procedimento decorrono dalla comunicazione di avvio procedimento che riapre l istruttoria. La richiesta di integrazione documentale sospende i termini che riprendono a decorrere dal momento in cui quanto richiesto perviene in Agenzia. 6.3. COSTITUZIONE DEL FASCICOLO DELLA DOMANDA DI CLASSIFICAZIONE Per ciascuna domanda e relativa documentazione allegata, il competente Sportello unico agricolo deve costituire apposito fascicolo cartaceo la domanda. Tale fascicolo deve essere strutturato in modo tale da garantire che la documentazione archiviata non possa materialmente perdersi e deve recare sulla copertina i seguenti dati: 1. nominativo e CUAA richiedente; 2. numero protocollo la domanda. Il fascicolo la domanda deve contenere la seguente documentazione: 1. originale l istanza pervenuta allo Sportello unico agricolo, debitamente sottoscritta e datata, corredata da copia documento di riconoscimento in corso di validità dichiarante; 2. allegati alla domanda secondo la normativa di riferimento; 3. copia la comunicazione di avvio procedimento ovvero la nota sottoscritta per accettazione; 4. copia le richieste di integrazione documentale con i riscontri l istante; 5. checklist - verbale istruttorio debitamente compilato e sottoscritto (allegato B). Gli archivi sono gestiti nel rispetto le norme vigenti sulla sicurezza dei dati e sulla tutela la privacy. I fascicoli sono archiviati con modalità atte a consentirne la pronta reperibilità per eventuali verifiche e controlli con un preavviso massimo di 48 ore. In presenza di ricorsi che superano i termini di conservazione sopra definiti, i fascicoli devono essere conservati fino all effettiva chiusura procedimento che corrisponde all emanazione la sentenza definitiva e all adozione, se necessario, degli adempimenti amministrativi conseguenti. 6.4. ISTRUTTORIA L istruttoria si compone di una serie di controlli amministrativi e di un sopralluogo. Controlli di ricevibilità: verifica sottoscrizione la domanda da parte richiedente; verifica presenza documento di identità in corso di validità; verifica presenza degli allegati obbligatori. Controlli amministrativi: Presenza fascicolo aziendale in AVEPA o altro organismo pagatore tramite accesso a SIAN; verifica data di rilascio autorizzazione; Pagina 6 di 8

verifica la titolarità o meno dei terreni; riscontro dati proprietari con visura camerale; ricerca storica tramite fascicolo di eventuale conduzione di particella; ricerca storica che evidenzi la presenza le particelle in domande di aiuto/premio/certificazioni/autorizzazioni; esame foto aeree esistenti e disponibili sui sistemi informativi l Agenzia; verifica uso suolo da cartografia conoscitiva per la definizione lo strumento urbanistico comunale; altre verifiche che si rendano necessarie. Controllo in loco. E prevista l esecuzione di un sopralluogo sulle particelle oggetto la richiesta al fine di verificare lo stato d abbandono, con registrazione degli elementi rinvenuti che possono essere utili al fine l esito positivo o negativo controllo. Nel dettaglio: presenza di vegetazione spontanea erbacea; presenza di vegetazione spontanea arbustiva; presenza di vegetazione spontanea arborea; altri elementi. In sede di sopralluogo è possibile acquisire testimonianze dirette sull effettivo stato di abbandono dei terreni; in questo caso vanno registrati i nominativi dei dichiaranti e la loro posizione rispetto ai terreni in questione. Tutti i controlli eseguiti devono essere registrati nell apposita checklist verbale istruttorio (allegato B). Tempi di conclusione L attività istruttoria si conclude: entro 30 gg dalla protocollazione l istanza; per le eventuali situazioni già pervenute allo Sportello unico agricolo, la relativa istruttoria va effettuata in modo da garantire all azienda la possibilità di mettere in esercizio l impianto nei termini dei 180 gg previsti dalla norma. Qualora sia necessario procedere ad una richiesta di integrazioni da parte lo Sportello unico agricolo, viene concesso al richiedente il termine di 10 gg per produrre la documentazione mancante. In questo caso si sospendono i termini che riprendono a decorrere dal momento l acquisizione la documentazione. Provvedimento finale L istruttoria si conclude mediante adozione di un decreto dirigente Sportello unico agricolo che attesta lo stato di abbandono ai sensi DGRV 1050/2012 ai soli fini di cui al comma 5 art. 10 d.lgs. 28/2011. Il provvedimento andrà comunicato al proprietario istante tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. Pagina 7 di 8

Nel caso i cui il soggetto istante non sia il proprietario o l unico proprietario, il decreto andrà comunicato con raccomandata A/R al proprietario e andrà pubblicato per 90 gg. all albo on-line l Agenzia. Nel termine di 90 gg i soggetti aventi interesse ovvero a conoscenza di situazioni tali per cui il terreno non è abbandonato da 5 anni, possono presentare osservazioni che saranno valutate dallo Sportello unico agricolo anche i fini l eventuale revoca provvedimento di classificazione terreno. Nel caso in cui l istruttoria si concluda con esito negativo, sarà inoltrato all istante comunicazione con preavviso di rigetto ai sensi art. 10 bis la legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni; nella nota dovrà essere riconosciuto un termine di 10 gg. per la presentazione di eventuali osservazioni che potranno essere o meno accolte. Pagina 8 di 8