REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI

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SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI DELLE UNIVERSITÀ LINK CAMPUS UNIVERSITY E TUSCIA DI VITERBO REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI TITOLO I ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA Art. 1 Sede della Scuola La Scuola di specializzazione per le professioni legali (d ora in avanti anche solo SSPL ) è istituita a partire dall anno accademico 2017/2018 in forza della apposita Convenzione stipulata tra l Università degli Studi Link Campus University di Roma (nel prosieguo per brevità LCU ) e l Università di Viterbo della Tuscia (d ora in avanti anche solo denominata Tuscia ). La SSPL ha sede permanente presso entrambe le Università quanto ad uffici e strutture didattiche; la sede amministrativa è invece istituita presso il Corso di Laurea o il Dipartimento dell Università cui afferisce il Direttore ai sensi dell art. 5. Art. 2 Compiti della Scuola La Scuola ha l obiettivo formativo di sviluppare negli studenti l insieme di attitudini e di competenze caratterizzanti la professionalità dei magistrati ordinari, degli avvocati e dei notai, anche con riferimento alla crescente integrazione internazionale della legislazione e dei sistemi giuridici e alle più moderne tecniche di ricerca delle fonti. Art. 3 Gestione finanziaria della Scuola La Scuola opera come Centro di costo autonomo e dispone delle risorse che derivano dalle iscrizioni, dagli eventuali contributi di soggetti esterni e dagli eventuali apporti in eguale misura di ciascuna Università. Sono organi della Scuola: a) Il Direttore b) Il Consiglio Direttivo.

TITOLO II ORGANI DELLA SCUOLA Art. 4 Il Direttore 1. Il Direttore della Scuola è eletto dal Consiglio Direttivo fra i suoi componenti aventi la qualifica di professore universitario di ruolo di prima o seconda fascia e rimane in carica due anni. 2. Il Direttore è nominato con decreto del Rettore dell università sede amministrativa, con tempestiva comunicazione al Rettore dell altra Università. 3. Il Direttore, rappresentante della Scuola, assume i seguenti compiti: a) convoca e presiede il Consiglio Direttivo e cura l esecuzione delle deliberazioni adottate; b) sovrintende allo svolgimento delle attività didattiche ed organizzative della Scuola, ne assicura il regolare svolgimento e l efficace coordinamento; c) esercita le funzioni di controllo e vigilanza ed assume le necessarie decisioni nel rispetto dei compiti del Consiglio Direttivo e dell autonomia d insegnamento dei docenti; d) esercita, altresì, le funzioni disciplinari attribuite dagli Ordinamenti didattici ai Direttori di Dipartimento o ai Presidenti di Corso di Laurea. 4. Il mandato di Direttore ha durata biennale ed è soggetto al meccanismo di rotazione tra le Università aderenti alla convenzione. 5. Con cadenza inversa dal Direttore è nominato, tra i professori universitari di ruolo componenti del Consiglio Direttivo, un Vice-direttore che in caso di assenza o di impedimento lo sostituisce in tutte le funzioni e dal quale può comunque farsi coadiuvare nell esercizio delle sue funzioni. 6. Per l esercizio delle funzioni di Direttore e di Vice-direttore, nei limiti del bilancio, il Consiglio direttivo può stabilire specifici compensi. Art. 5 Il Consiglio Direttivo 1. Il Consiglio Direttivo della Scuola è formato da dodici componenti. 2. Sei componenti del Consiglio Direttivo sono professori universitari di ruolo o ricercatori con incarico di insegnamento in materie giuridiche o economiche, designati, in pari numero, dalla Scuola d Ateneo per le Attività Undergraduate e Graduate (d ora in avanti SAUG ) della LCU e dal Consiglio di Dipartimento di Studi linguistico-letterari, storico-filosofici e giuridici (d ora in avanti DISTU ) dell Università della Tuscia.

3. Gli altri sei componenti del Consiglio Direttivo sono scelti tra i magistrati ordinari (due), gli avvocati (due) e i notai (due), designati di comune accordo dalla SAUG della LCU e dal DISTU dell Università della Tuscia, tra i nominativi inseriti nelle tre rose che il Consiglio superiore della Magistratura, il Consiglio nazionale forense e il Consiglio nazionale del notariato sottopongono alla attenzione delle due Università convenzionate. 4. Il Consiglio Direttivo è nominato con decreto rettorale e dura in carica quattro anni. 5. Con deliberazione assunta a maggioranza dei presenti, il Consiglio Direttivo nomina, tra i propri componenti, un Segretario del Consiglio, che resta in carica per due anni. 6. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con almeno sette dei suoi componenti. Sono considerati presenti anche i componenti collegati in audio-video conferenza purché il Direttore e il Segretario siano fisicamente presenti nel luogo della riunione e a condizione che sia garantita la stessa partecipazione attiva che sarebbe consentita nella riunione personale nello stesso luogo. Gli assenti giustificati sono computati ai fini della determinazione del quorum costitutivo. 7 Nel caso in cui durante un mandato vengano meno uno o più componenti, gli Organi che li hanno designati provvederanno a nuova designazione per il rimanente periodo. 8. Il Consiglio Direttivo: a) cura la gestione organizzativa della Scuola e lo svolgimento della prova di ammissione; b) definisce la programmazione delle attività didattiche; c) esercita le attribuzioni previste dagli ordinamenti didattici per i Dipartimenti, in quanto compatibili, ivi comprese le funzioni disciplinari a questi attribuite; d) elegge il Direttore della Scuola; e) elegge il Segretario; f) propone il conferimento di incarichi e contratti di insegnamento, attribuiti con decreto del Rettore dell università sede amministrativa; g) propone e approva convenzioni con Uffici Giudiziari, organi rappresentativi della Avvocatura e del Notariato, nonché eventuali altri enti, ai fini dell organizzazione e dello svolgimento di stage e tirocini degli specializzandi e di altre attività analogamente finalizzate al raggiungimento degli obiettivi formativi della Scuola, nel rispetto delle competenze degli organi centrali dell Ateneo. TITOLO III DISPOSIZIONI PER IL FUNZIONAMENTO SCIENTIFICO Art. 6 Esame di ammissione e iscrizione alla Scuola

1. Alla Scuola si accede mediante concorso annuale per titoli ed esame, per il numero di posti di cui all art. 3, comma 1, D.M. 21.12.1999, n. 537, indetto con decreto Interministeriale del Ministro dell Istruzione dell Università e della Ricerca di concerto con il Ministro della Giustizia. Si applicano a tal fine gli artt. 4 e 9, D.M. 21.12.1999, n. 537. 2. La commissione giudicatrice del concorso di ammissione è costituita con decreto del Rettore dell Università sede amministrativa della Scuola, su proposta del Consiglio Direttivo della Scuola. 3. L iscrizione è subordinata al pagamento della relativa tassa nella misura che sarà fissata annualmente dai Consigli di Amministrazione delle Università, di comune intesa, su proposta del Consiglio Direttivo della Scuola. 4. Per le sanzioni e il procedimento disciplinare si applica la normativa vigente nell Università sede amministrativa essendo attribuite al Direttore della Scuola le competenze previste per il Direttore di un Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza. Art. 7 Attività didattica 1. Gli incarichi e i moduli di insegnamento sono conferiti, per affidamento o per supplenza a professori universitari di ruolo e a ricercatori universitari nonché, per contratto, a magistrati, notai, avvocati, dottori commercialisti di provate capacità ed esperienza. 2. Ove il numero degli iscritti lo renda opportuno il Consiglio Direttivo della Scuola può procedere alla ripartizione in classi con la nomina di più docenti per il medesimo insegnamento. La nomina di più docenti è obbligatoria ove il numero degli iscritti sia pari o superiore a cento. In questi casi, uno dei docenti svolge le funzioni di coordinatore delle classi di studenti relative alla medesima disciplina, su designazione del Consiglio Direttivo. Art. 8 Servizio di tutorato 1. Il servizio di tutorato è affidato, a magistrati, avvocati, notai, dottori commercialisti, nonché a docenti universitari, ricercatori, assegnisti, dottori di ricerca e laureati in giurisprudenza da almeno tre anni. 2. Gli incaricati del servizio di tutorato svolgono esercitazioni e compiti integrativi delle attività didattiche, nonché di assistenza e di orientamento degli iscritti alla Scuola in modo da renderli più attivamente partecipi al processo formativo. Art. 9 Frequenza

1. I corsi avranno luogo presso le sedi delle Università. La frequenza ai corsi e alle attività didattiche della scuola è obbligatoria, Al riguardo trova applicazione l art. 7, commi 4, 5 e 6, D.M. 21.12.1999, n. 537. 2. In attuazione di quanto specificato al primo comma del presente articolo, le Università si impegnano ad organizzare un calendario delle attività didattiche che tenga conto di norma della seguente articolazione e alternanza tra le sedi: a) Primo semestre del primo Anno Accademico da svolgersi presso la LCU; b) Secondo semestre del primo Anno Accademico da svolgersi presso la Tuscia; c) Primo semestre del secondo Anno Accademico da svolgersi presso la Tuscia; d) Secondo semestre del secondo Anno Accademico da svolgersi presso LCU. Art. 10 Verifiche intermedie ed esame finale 1. All inizio di ogni anno accademico il Consiglio Direttivo stabilisce le modalità per l effettuazione delle verifiche intermedie relative ai singoli insegnamenti disciplinari, orali e/o scritte. 2. Sulla base dell esito complessivo delle verifiche intermedie, il Consiglio Direttivo formula giudizio favorevole o contrario, eventualmente indicando i debiti formativi da assolvere per il passaggio dal primo al secondo anno di corso e all ammissione all esame di diploma. 3. Nell ipotesi di mancato passaggio al secondo anno di corso ovvero di mancata ammissione all esame di diploma, la ripetizione dell anno di corso frequentato con esito sfavorevole è possibile una sola volta. 4. Il diploma di specializzazione è conferito dai Rettori delle due Università e dal Direttore della Scuola dopo il superamento di una prova finale, con giudizio espresso in settantesimi, da parte di una commissione composta da sette membri, di cui quattro professori universitari, un magistrato ordinario, un avvocato e un notaio, designata dal Consiglio Direttivo della Scuola. Art 11 Segreteria amministrativa 1. Le attività di supporto scientifico utili all organizzazione e al funzionamento della Scuola sono realizzate dagli Atenei convenzionati nelle modalità indicate dagli artt. 6, 7, 8, 9 e 10 del presente Regolamento. 2. Gli atti e gli adempimenti relativi alle iscrizioni e alla carriera degli specializzandi restano sotto la responsabilità dei Direttori degli Uffici accademici delle due Università convenzionate. Per queste attività gli uffici accademici potranno indicare una risorsa dedicata alle attività amministrative della SSPL. La nomina sarà formalizzata, con apposito decreto rettorale, a seguito di una consultazione con la SAUG della LCU e con il DISTU della Università della Tuscia.