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Originale COMUNE DI SANT'ALBANO STURA PROVINCIA DI CN VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 28 DEL 24/07/2014 OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI TASI (TRIBUTO SERVIZIO INDIVIDUALI 2014). PROVVEDIMENTI. L anno duemilaquattordici il giorno ventiquattro del mese di luglio alle ore diciannove e minuti zero nella sala delle adunanze si è riunito il consiglio comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione Ordinaria ed in Prima convocazione. Risultano presenti e assenti i seguenti Consiglieri: Cognome e Nome Presente 1. BOZZANO Giorgio - Sindaco Sì 2. DANIELE Carlo - Vice Sindaco Sì 3. CAPELLINO Gianluca - Assessore Sì 4. MARGARIA Maurizio - Consigliere Sì 5. RAMONDA Elisabetta - Consigliere No 6. COMINO Massimo - Consigliere Sì 7. DE LISE Salvatore - Consigliere Sì 8. GIORDANO Elvira - Consigliere Sì 9. OPERTI Donatella - Consigliere Sì 10. BRUNO Livio - Consigliere Sì 11. TORTONE Livio - Consigliere Sì Totale presenti: 10 Totale assenti: 1 Partecipano alla seduta il Segretario Sig. BORODAKO DR. ALESSANDRO il quale provvede alla redazione del presente verbale. Il presidente BOZZANO Giorgio nella sua qualità di SINDACO dichiarata aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, invita i Consiglieri a discutere in seduta pubblica sull'argomento in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi: - uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore - l altro collegato all erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da : - IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali - TASI (tributo servizi indivisibili)componente servizi, a carico sia del possessore che dell utilizzatore dell immobile, per servizi indivisibili comunali - TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell utilizzatore; DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha stabilito l abrogazione dell articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES); TENUTO CONTO della seguente suddivisione per argomenti dei commi dell art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014): - commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale) - commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti) - commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili) - commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI); VISTI, in particolare, i seguenti commi dell art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014): 669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli. 671. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all adempimento dell unica obbligazione tributaria. 672. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipula alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna. 676. L aliquota di base della TASI è pari all 1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l aliquota fino all azzeramento. 677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all aliquota massima consentita dalla legge statale per l IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'imu relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decretolegge n. 201, del 2011.

678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676. 679. Il comune, con regolamento di cui all articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n 446, può prevedere riduzioni ed esenzioni nel caso di: a) abitazioni con unico occupante; b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente; d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all anno, all estero; e) fabbricati rurali ad uso abitativo. 681. Nel caso in cui l unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull unità immobiliare, quest ultimo e l occupante sono titolari di un autonoma obbligazione tributaria. L occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull unità immobiliare. 682. Con regolamento da adottare ai sensi dell articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l applicazione della IUC, concernente tra l altro: a) per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l applicazione dell ISEE; 5) l individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all intera superficie su cui l attività viene svolta; b) per quanto riguarda la TASI: 1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l applicazione dell ISEE; 2) l individuazione dei servizi indivisibili e l indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta. 683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili. 688. Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, nonché tramite bollettino di conto corrente postale ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze. Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TASI. Il versamento della TASI è effettuato nei termini individuati dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. È consentito il pagamento della TARI e della TASI in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Il versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della rata a

saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto ad effettuare l'invio, esclusivamente in via telematica, delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, entro il 21 ottobre dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento delle finanze, sentita l'associazione nazionale dei comuni italiani. Per gli immobili diversi dall'abitazione principale, per il primo anno di applicazione della TASI, il versamento della prima rata è effettuato con riferimento all'aliquota di base di cui al comma 676, qualora il comune non abbia deliberato una diversa aliquota entro il 31 maggio 2014, e il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito a conguaglio sulla base delle deliberazioni del consiglio comunale fermo restando il rispetto delle modalità e dei termini indicati nei periodi precedenti. Per gli immobili adibiti ad abitazione principale, per il primo anno di applicazione della TASI, il versamento dell'imposta è effettuato in un'unica rata, entro il termine del 16 dicembre 2014, salvo il caso in cui alla data del 31 maggio 2014 sia pubblicata nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998 la deliberazione di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, determinando in questo caso le relative modalità ed aliquote. Ai fini di quanto previsto dai due periodi precedenti, il comune è tenuto ad effettuare l'invio, esclusivamente in via telematica, della predetta deliberazione, entro il 23 maggio 2014, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale». 692. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso. 703. L istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l applicazione dell IMU. VISTO il Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014 Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche, convertito in Legge n.68 del 02/05/2014 CONSIDERATO che l approvazione della presente deliberazione è da ritenersi atto urgente ed improrogabile allo scopo di rispettare la scadenze di legge; TENUTO CONTO che per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa; RITENUTO opportuno stabilire l applicazione delle seguenti detrazioni, ai sensi del comma 677 legge di stabilità 2014 (Legge n. 147 del 27.12.2013), come modificato dal D.L. N. 16 del 06.03.2014, e sulla base del Regolamento IUC - Capitolo 3) Regolamento Componente TASI -Art. 7, nei seguenti casi: A) PER ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE DELLA STESSA : a1) Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. a2) Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale in data odierna con la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale); TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a: - disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti; VISTO l art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: Il comma 16 dell art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l aliquota dell addizionale comunale all IRPEF di cui all articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all inizio dell esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell anno di riferimento ; CONSIDERATO che a decorrere dall anno d imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l approvazione del bilancio di previsione; TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 Statuto dei diritti del contribuente, oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia; VISTO il Decreto del Ministro dell Interno del 29 aprile 2014, il quale stabilisce che, per l anno 2014 è differito al 31 luglio 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all articolo 151 del Testo unico delle leggi sull ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; ACQUISITO il parere favorevole del Revisore dei conti come previsto dal DL 174/2012 ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000; Con il seguente risultato della votazione palesemente espressa per alzata di mano e proclamato dal Sig. Presidente: PRESENTI: 10 VOTANTI: 10 ASTENUTI: == VOTI FAVOREVOLI: 7 VOTI CONTRARI: 3 (Operti, Tortone e Bruno) D E L I B E R A 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento; 2) Di determinare le seguenti aliquote per l applicazione della componente TASI (Tributo servizi indivisibili) anno 2014: - ALIQUOTA 1 (UNO) per mille

3) Di non determinare le detrazioni TASI, ai sensi del comma 677 legge di stabilità 2014 (Legge n. 147 del 27.12.2013) e sulla base del Regolamento IUC - Capitolo 3) Regolamento Componente TASI - Art. 7 per azzeramento dell aliquota; 4) Di individuare, comunque, i seguenti servizi indivisibili, senza i relativi costi poiche alla loro copertura la TASI non è chiamata, anche in quota parte, per l anno corrente poiche azzerata ai sensi del comma 676 della legge 27.12.2013 n. 147: - Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del comune. - Servizi dei quali ne beneficia l intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all effettiva percentuale di utilizzo individuale. - Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale. come da seguente elenco si dettagliano tali servizi valutando che i costi saranno inseriti solo allorché la TASI venga deliberata ad aliquota superiore allo zero con indicazione quindi dei relativi costi complessivi di riferimento: - pubblica sicurezza e vigilanza - tutela del patrimonio artistico e culturale - servizi cimiteriali - servizi di manutenzione stradale, del verde pubblico, dell'illuminazione pubblica - servizi socio-assistenziali - servizio di protezione civile - servizio di tutela degli edifici ed aree comunali 5) Di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2014; 6) Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda al Regolamento approvato con deliberazione consiliare in data odierna; 7) Di inviare il presente atto, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 8) Di dare atto che, a regime, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti della IUC nelle sue componenti IMU-TARI-TASI devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l Associazione nazionale dei comuni italiani. L efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l invio entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l anno precedente; 9) Di dichiarare il presente atto con separata e successiva votazione favorevole unanime palesemente espressa, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue: IL PRESIDENTE BOZZANO Giorgio IL SEGRETARIO COMUNALE BORODAKO Dr. Alessandro RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE La presente deliberazione viene affissa all Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 31/07/2014 ai sensi dell art.124, del D.Lvo n. 267/2000. OPPOSIZIONI: _ lì 31/07/2014 IL SEGRETARIO COMUNALE BORODAKO Dr. Alessandro DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 24-lug-2014 a) In quanto non soggetta a controllo preventivo di legittimità (Art. 134 comma 3) per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione; IL SEGRETARIO COMUNALE BORODAKO Dr. Alessandro