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CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI VITERBO REGOLAMENTO PER L AGGIORNAMENTO E L UTILIZZAZIONE DELL ELENCO DEI FORNITORI APPROVATO CON ATTO DEL CONSIGLIO N. 82/184 DEL 26/10/2011 su proposta della Giunta (delibera n. 8/45 del 19/09/2011)

Art. 1 Oggetto La Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura di Viterbo (d ora in poi Camera di Commercio), ferma restando l istituzione dell Elenco dei fornitori, avvenuta con la delibera della Giunta n. 4/21 del 15/04/2003 e le successive integrazioni intervenute, con il presente documento abroga e sostituisce, nei termini di cui appresso, il Regolamento per la formazione e l utilizzazione dell Elenco dei fornitori annesso all Albo ed adottato con la medesima delibera. Le finalità del presente atto (d ora innanzi Regolamento) sono: 1. recepire ed applicare compiutamente la normativa vigente in materia di appalti pubblici ed in particolare delle procedure in economia; 2. dotare la Camera di Commercio di un elenco di soggetti idonei e di criteri di selezione certi e trasparenti, cui far riferimento per l affidamento, in economia, di lavori, forniture di beni e/o prestazioni di servizi. Il Regolamento, la domanda d iscrizione ed il provvedimento della Giunta Camerale di attuazione sono resi noti attraverso la pubblicazione sul sito internet della Camera di Commercio www.vt.camcom.it. Art. 2 L Elenco degli operatori economici Nell Elenco degli operatori economici sono indicate: imprese/imprenditori (società o ditte individuali), liberi professionisti singoli o associati, società d ingegneria e consorzi, ritenuti idonei, sulla base del presente Regolamento, per la fornitura di beni, servizi e lavori occorrenti al funzionamento della Camera di Commercio (d ora in poi Fornitori). L Elenco è strutturato per Sezioni: I^ Fornitori di Beni, II^ Prestatori di Servizi e III^ per Esecutori di Lavori. Le Sezioni sono, a loro volta, suddivise in categorie e sottocategorie merceologiche (come specificate negli allegati costituenti parti integranti del presente Regolamento). Eventuali ulteriori categorie\sottocategorie verranno individuate con apposita determinazione del Dirigente dell Area Economico-Finanziaria; in tale circostanza, ed alla luce della specificità delle nuove categorie\sottocategorie, il Dirigente potrà disporre, d ufficio, lo spostamento nelle stesse dei fornitori che, all epoca della presentazione della domanda, avevano indicato attività non rientranti nell Elenco ed erano, pertanto, stati iscritti in categorie\sottocategorie differenti. La tenuta dell Elenco dei fornitori viene demandata all Ufficio Provveditorato nel rispetto delle disposizioni di seguito indicate. Art. 3 - Campo di applicazione 1. L Elenco degli operatori economici ( fornitori) viene utilizzato dalla Camera di Commercio, ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto dagli articoli 125 e 40 del D.Lgs 163/2006 (d ora in avanti Codice dei Contratti), dagli artt. 329 e seguenti del DPR 207/2010, dall art. 56 D.P.R. 254/05 e dal Regolamento adottato dall Ente camerale, per l acquisizione di beni, servizi e lavori in economia, nell ambito delle procedure in economia (fatti salvi gli adeguamenti automatici delle soglie indicate nel Codice dei Contratti, come previsto dall art. 41 del Regolamento per le procedure in economia. 2. Per l espletamento delle procedure in oggetto, così come previsto dai commi 2 e 3 dell art. 332 del DPR 207/2010 resta comunque salva la facoltà della Camera di Commercio di rivolgersi anche a fornitori non iscritti nell Elenco, al fine di garantire i principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, economicità, urgenza e specialità della prestazione. 3. Nell ambito delle convenzioni stipulate da Consip S.p.a. e\o dalle Centrali di Committenza, la Camera di Commercio si riserva la facoltà di ricorrere sia ad imprese iscritte nell Elenco dei fornitori sia alle Ditte di cui al comma precedente, qualora queste presentino proposte maggiormente competitive rispetto ai parametri di qualità/prezzo indicati nelle convenzioni quadro o agli indicatori di spesa pubblicati sui siti del Ministero dell Economia e della Consip.

Art. 4 - Requisiti richiesti Per essere iscritti nell Elenco degli operatori economici (fornitori) occorre essere in possesso dei seguenti requisiti di ordine generale : Requisiti valevoli per tutte le categorie (art. 12 Regolamento per le procedure in economia) iscrizione nel Registro delle Imprese e/o nell Albo delle Imprese Artigiane, con avvenuta denuncia di inizio attività relativa al settore per il quale si richiede l iscrizione; essere in regola con il pagamento del diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio negli ultimi 3 (tre) anni, salvo per impresa di nuova iscrizione e per i soggetti per i quali non è richiesta l iscrizione o l annotazione al Registro Imprese; non trovarsi in stato di cessazione o sospensione dell attività; non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione di cui all art. 38 del Codice dei Contratti; essere in regola con gli obblighi inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro previsti dalla legislazione in materia (in particolare art. 26 D.Lgs 81/2008); possedere tutti i requisiti e le autorizzazioni e\o iscrizioni, in corso di validità, richieste dalla legge per l esercizio dell attività per la quale è richiesta l iscrizione nell Elenco; Per le sotto indicate tipologie, in aggiunta ai requisiti indicati al punto precedente è prevista l integrazione con le seguenti dichiarazioni: Professionisti : iscrizione all Albo di competenza, laddove previsto; polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dalla professione curriculum della impresa indicante le principali forniture\servizi\lavori compiute nei due anni antecedenti la domanda redatti secondo l allegato N al Regolamento di cui al DPR 207/2010. Esecutori di lavori e servizi: Descrizione attrezzatura tecnica dell impresa Dichiarazione concernente il fatturato globale degli ultimi tre anni; Indicazione del numero medio annuo di dipendenti/dirigenti/tecnici impiegati nell impresa; Il possesso delle eventuali attestazioni SOA, in riferimento alle categorie di lavori per le quali si chiede l iscrizione (obbligatoria solo per affidamenti superiori ad 150 mila); Nel caso di associazione temporanea di imprese, i requisiti dovranno essere posseduti da ciascuna impresa raggruppata, mentre la domanda di iscrizione all Elenco dovrà essere avanzata dalla società capogruppo. Art. 5 Presentazione delle istanze 1. I fornitori che intendono iscriversi all Elenco, devono scaricare, compilare ed inviare (unitamente agli allegati di cui appresso) l apposito modello informatico di domanda allegato al presente Regolamento e disponibile sul sito internet della Camera di Commercio www.vt.camcom.it. 2. I candidati devono compilare la domanda in lingua italiana, ed ivi autocertificare, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti di ammissione di cui all art. 4. 3. La domanda deve recare la firma del legale rappresentante pro tempore, o comunque, soggetto dotato del poteri per impegnare l impresa, e deve essere inviata, unitamente agli allegati di cui appresso, tramite : raccomandata A.R. o consegna brevi manu, all indirizzo Camera di Commercio I.A.A., Via Fratelli Rosselli, 4 01100 Viterbo, oppure Posta Elettronica Certificata ex D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68 (d ora in avanti PEC), all indirizzo di posta elettronica camera.commercio.viterbo@vt.legalmail.camcom.it. 4. Nel caso di PEC alla domanda deve essere apposta la firma digitale del legale rappresentante pro tempore, o comunque, soggetto dotato del potere per impegnare la Ditta. 5. Alla domanda, devono essere allegati, sempre in formato cartaceo o nel caso di utilizzo della PEC in quello elettronico: 1) copia di un documento d identità del sottoscrittore, ai sensi e per gli effetti di cui all art. 38 del D.P.R. n. 445 2000. 2) (solo per le categorie di Professionisti di cui al precedente art. 4) curriculum della impresa indicante le principali forniture\servizi\lavori compiute nei due anni antecedenti la domanda.

Art. 6 Iscrizione nell Elenco 1. I fornitori già iscritti nell Elenco alla data di pubblicazione del presente regolamento conservano la propria iscrizione; verrà tuttavia richiesto agli stessi di provare il possesso dei requisiti di cui all art. 4 a pena cancellazione ex art. 8. 2. Le iscrizioni verranno effettuate dall Ufficio Provveditorato secondo l ordine di arrivo delle domande presso l Ufficio Protocollo della Camera di Commercio. 3. L iscrizione viene effettuata solo a seguito della verifica sulla regolarità della domanda e dei documenti previsti a corredo della stessa. 4. L iscrizione viene effettuata in relazione alla Sezione e alla categoria e\o sottocategoria merceologica indicata dal fornitore richiedente; è possibile l iscrizione in diverse categorie e\o sottocategorie. 5. La CCIAA, per il tramite dell Ufficio Provveditorato, si riserva il diritto di effettuare in qualsiasi momento verifiche, anche a campione, sul possesso dei requisiti dichiarati e sulla documentazione prodotta a corredo della domanda provvedendo alla segnalazione, in caso di dichiarazioni mendaci, alle Autorità competenti e procedendo, contestualmente, alla cancellazione d ufficio dall Elenco. 6. L Elenco viene aggiornato con cadenza annuale, con apposito provvedimento del Dirigente dell Area Economico-Finanziaria e previa verifica a campione sul possesso dei requisiti dichiarati dal Fornitore. 7. L iscrizione nell Elenco esplica la sua efficacia fino al verificarsi di una delle condizioni previste dall art. 8. 8. Non verranno iscritte nell elenco gli operatori economici che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stessa o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale. Art. 7 - Domande irregolari e Successive variazioni 1. In caso di domande di iscrizioni incomplete, l Ufficio Provveditorato, invita i fornitori interessati ad integrare e/o a regolarizzare le istanze, entro il termine di 15 giorni naturali e consecutivi dal ricevimento dell invito. 2. La mancata regolarizzazione nel termine indicato comporta la non iscrizione nell Elenco. 3. I fornitori iscritti, consapevoli delle sanzioni penali previste dal D.P.R. 445/2000, devono comunicare tempestivamente, nei modi previsti dall art. 5 c. 3 per la rimessione delle domande, qualsiasi variazione intervenuta in relazione al possesso dei requisiti di cui all art. 4, nonché l eventuale cambio del domicilio legale e/o del legale rappresentante e qualsiasi altra variazione dei dati indicati nella domanda di iscrizione. 4. La cessione di attività ad altra impresa non comporta automaticamente l iscrizione del subentrante che dovrà attivare la procedura d iscrizione di cui sopra. 5. I fornitori possono chiedere la modifica della categoria merceologica in cui sono iscritti, dietro presentazione della necessaria documentazione di cui all articolo precedente. Art. 8 Cancellazione dall Elenco. 1. La Camera di Commercio procede alla cancellazione della impresa dall Elenco nei casi seguenti: stato di liquidazione o cessazione dell attività; perdita anche di uno dei requisiti richiesti di cui all art. 4; accertata negligenza o irregolarità nell esecuzione della prestazione ad insindacabile giudizio della Camera di Commercio; omessa comunicazione ex art. 7 c. 3 ;

espressa richiesta del fornitore. 2. La Camera di Commercio si riserva inoltre la facoltà di procedere alla cancellazione nel caso di mancata risposta a tre inviti successivi. 3. Nei casi indicati nei commi precedenti, ad esclusione dell espressa richiesta del fornitore, e nell ipotesi ex art. 7 c. 1, l Ufficio Provveditorato comunica l avvio del procedimento di cancellazione d ufficio al fornitore, tramite comunicazione contenente succinta motivazione. 4. Eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro trenta (30) giorni naturali e consecutivi dalla ricezione della comunicazione. 5. Il Dirigente dell Area Economico-Finanziaria, valutate le circostanze prospettate, provvede all eventuale cancellazione. Della cancellazione viene data comunicazione al fornitore interessato. 6. Il riepilogo delle cancellazione intervenute sarà indicato in una apposita sezione in occasione dell aggiornamento annuale dell Elenco. 7. A seguito della cancellazione dall Albo, una nuova iscrizione non può essere presentata prima che siano trascorsi tre anni dalla data della cancellazione. Art. 9 Utilizzazione dell Elenco 1. In relazione ai singoli contratti d appalto di volta in volta necessari per lo svolgimento dell attività della Camera di Commercio, l Ufficio Provveditorato individua i nominativi dei soggetti da invitare sulla base delle categorie e sottocategorie d iscrizione nell Elenco. 2. numero dei nominativi viene individuato secondo i criteri e le modalità stabilite dalla vigente normativa sugli appalti delle Camere di Commercio (art. 125 del Codice dei Contratti art. 332 e seguenti del Regolamento di esecuzione e del Regolamento varato dalla CCIAA), in relazione al contenuto della prestazione (fornitura di beni e servizi\esecuzione di lavori), e all importo dell iniziativa contrattuale. 3. Qualora per una classe merceologica dovesse essere presente nell Elenco un numero di fornitori insufficienti rispetto al numero minimo richiesto dalla legislazione di cui al comma precedente, la Camera di Commercio può integrare l elenco dei soggetti da invitare attraverso specifiche ricerche di mercato. 4. Ai fini dell individuazione dei nominativi, l Ufficio Provveditorato, per ogni categoria e sottocategoria merceologica, procederà ad estrazione a sorte dei nominativi da invitare. Il criterio della rotazione viene garantito attraverso estrazione a sorte degli iscritti non precedentemente estratti. 5. L applicazione del criterio di rotazione può essere esclusa o limitata nei caso di affidamento diretto e comunque a norma del Regolamento camerale per le procedure in economia. 6. Si fanno salve, inoltre, le riserve di cui ai commi 2 e 3 dell art. 3. Art. 10 Trattamento dei dati conferiti Ai sensi dell art. 13 del D.Lgs 30.06.2003 n. 196 (Codice della Privacy), Ai fini del trattamento dei dati si invita a prendere visione dell Informativa predisposta ai sensi dell art. 13 del D.Lgs. 196/2003 resa disponibile nel sito camerale : http://www.vt.camcom.it/pg_informativa_per_il_trattamento_dei_dati_personali_276_0.htm Art. 11 - Norme Transitorie e finali Il Responsabile del procedimento della tenuta dell Elenco è il Provveditore pro tempore - della Camera di Commercio. Le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 si applicano anche alle Imprese già iscritte alla data di pubblicazione del presente regolamento sul sito camerale.