FINANZIAMENTI EXPORT/IMPORT IN VALUTA ESTERA E/O EURO



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Il presente foglio informativo non costituisce offerta al pubblico ai sensi dell art. 1336 Cod.Civ. FINANZIAMENTI EXPORT/IMPORT IN VALUTA ESTERA E/O EURO Sezione I - Informazioni sulla Banca Cassa Rurale di Trento - Banca di Credito Cooperativo - Società cooperativa Sede Legale e Direzione Generale in Trento Via Belenzani n. 6 Indirizzo internet www.cassaruraleditrento.it e-mail: info@cr-trento.net Codice ABI 08304 Iscritta all albo delle banche tenuto dalla Banca d'italia al n. 2987.6 Iscritta all albo nazionale degli enti cooperativi al n. A157637 Registro delle Imprese di Trento, codice fiscale e partita IVA n. 00107860223 Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo Capitale sociale al 31.12.2007 91.218,48 Riserve al 31.12.2007 114.354.697,91 Aggiornamento n. 6 di giugno 2008 pagina 1 di 5

Sezione II - Caratteristiche e rischi tipici dell operazione Struttura e funzione economica Con questa operazione la banca concede al cliente un apertura di credito, a tempo determinato o indeterminato, utilizzabile per: anticipi di credito all esportazione (ad es., finanziamenti limitati ad una percentuale del valore di fatture, contratti o ordini presentati, con o senza visto doganale); finanziamenti di pagamenti all importazione (ad es. pagamenti sull estero, in valuta e/o Euro, a fronte di forniture ricevute dal cliente, dietro esibizione della documentazione relativa); finanziamenti senza vincolo di destinazione (ad es., per operazioni di natura finanziaria o meramente speculativa). Nell ambito dell importo complessivo, la banca può concedere una o più forma di utilizzo e anche limitare l utilizzo di una linea ad un massimale inferiore all ammontare complessivo dell affidamento. Dato il carattere rotativo dell affidamento, l estinzione dei singoli utilizzi ripristina una corrispondente disponibilità. L ammontare complessivo dell affidamento non deve essere superato dalla somma degli utilizzi delle singole linee. Principali rischi (generici e specifici) Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti: variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tassi di interesse ed altre commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente previsto; variabilità del tasso di cambio, qualora l apertura di credito sia utilizzabile in valuta estera (ad esempio, dollari USA).. Legenda delle principali nozioni del servizio Saldo contabile Saldo risultante dalla mera somma algebrica delle scritture dare/avere in cui sono compresi importi non ancora giunti a maturazione Saldo disponibile Giacenza sul conto corrente che può essere effettivamente utilizzata Tasso di interesse debitore Corrispettivo riconosciuto alla banca dal cliente per l utilizzo di mezzi finanziari concessi a quest ultimo dalla banca stessa. Commissioni di istruttoria Corrispettivo richiesto a fronte delle indagini ed analisi espletate dalla banca per determinare la concedibilità dell affidamento Periodicità di capitalizzazione degli Periodicità con la quale gli interessi vengono conteggiati e addebitati interessi in conto, producendo ulteriori interessi Tasso di interesse di mora Ammontare del risarcimento dovuto alla banca nel caso di ritardo nell adempimento dell obbligazione di restituzione delle somme da parte del cliente Aggiornamento n. 6 di giugno 2008 pagina 2 di 5

Sezione III - Condizioni economiche del servizio Anticipi import / export Durata massima Tasso annuo massimo debitore: operazioni in valuta operazioni in euro interni Tasso annuo massimo di mora: operazioni in valuta operazioni in euro interni Criterio di capitalizzazione Divisore Recupero oneri fiscali previsti dalla legge 18 mesi Variabile in relazione alla divisa ed alla durata dell operazione: tasso Eurodivisa + spread 3 punti massimo 8,00% tasso Eurodivisa + spread 5 punti massimo 10,00% ad ogni rinnovo, decurtazione o estinzione anno commerciale Finanziamenti in valuta Durata massima Tasso annuo massimo debitore: Tasso annuo massimo di mora: Scadenza interessi Criterio di capitalizzazione Divisore 18 mesi variabile in relazione alla divisa ed alla durata dell operazione: tasso Eurodivisa + spread 3 punti massimo tasso Eurodivisa + spread 5 punti massimo roll-over 3-6 mesi Giorni civili anno commerciale Commissioni di istruttoria 0,1% minimo 30,00 - massimo 2.500,00 Commissioni annuali di revisione affidamento 0,1% minimo 20,00 - massimo 2.500,00 Spese di estinzione 0,1% minimo 30,00 - massimo 2.500,00 Commissioni di negoziazione 0,15% Commissione di arbitraggio 0,15% Spese per comunicazioni trasparenza e/o variazione condizioni (per singolo documento) 1,50 Spese per ricerca e copia documentazione 10,00 per singolo documento Spese d informativa precontrattuale 5,00 Aggiornamento n. 6 di giugno 2008 pagina 3 di 5

Sezione IV Sintesi delle clausole contrattuali. Diligenza della banca nei rapporti con la clientela: la banca è tenuta ad osservare, nei rapporti con la clientela, la diligenza richiesta dalla natura dell attività professionale svolta. Modalità di utilizzo: l utilizzo dell affidamento per finanziamenti estero, per ciascuna delle forme tecniche indicate ed eventualmente, se stabiliti, nei limiti dei rispettivi importi, può avvenire con uno o più finanziamenti, ciascuno entro il limite di validità del fido. L utilizzo, salvo diverso accordo, viene comunicato alla banca a mezzo di richiesta scritta. L estinzione di ogni operazione di finanziamento determina il ripristino della disponibilità complessiva residua del fido estero, eventualmente riferita alle singole forme tecniche di utilizzo. Clausola multicurrency: il beneficiario ha facoltà, alla scadenza di ogni periodo di interessi e facendo pervenire alla banca preavviso scritto irrevocabile nel termine specificato dal contratto (da 3 a 15 giorni) di convertire la valuta in cui è espresso il singolo finanziamento in altre valute, escludendosi ogni volontà ed effetto novativo. La conversione della valuta è effettuata mediante arbitraggio tra le due valute al cambio da concordarsi ed il cliente deve corrispondere alla banca la relativa commissione. Clausola effettivo : il cliente deve effettuare i pagamenti dovuti alla banca in forza dei singoli finanziamenti nella valuta in cui essi si trovano espressi al momento del pagamento e in euro quelli a fronte di oneri sostenuti dalla banca in quest ultima valuta, dovendosi qualificare tale pattuizione come clausola effettivo ai sensi e per gli effetti dell art. 1279 c.c. Indisponibilità della valuta del finanziamento: qualora per la banca non sia possibile reperire disponibilità nelle valute dei singoli finanziamenti ai fini dell erogazione o della conversione ovvero del mantenimento degli stessi, la banca ne dà immediata notizia al cliente e, salvi diversi accordi, i finanziamenti non vengono erogati o convertiti ovvero, se già erogati, devono essere rimborsati per l importo equivalente dovuto nelle valute di erogazione, entro il termine specificato dal contratto (da 3 a 15 giorni), a decorrere dal ricevimento dell avviso da parte della banca, inviato tramite raccomandata A.R.. Qualora risulti impossibile, alle scadenze convenute, rimborsare i singoli finanziamenti nelle valute in cui gli stessi sono espressi, il cliente, salvi diversi accordi, è tenuto a pagare gli importi equivalenti in euro. Rimborso anticipato: il cliente, in coincidenza della scadenza di un periodo di interessi di un finanziamento, può rimborsare prima della scadenza, in tutto o in parte in quest ultimo caso per un importo non inferiore a quello determinato nelle condizioni economiche - l importo del finanziamento stesso, corrispondendo la commissione prevista nelle condizioni economiche; in tale ipotesi il cliente deve far pervenire alla banca un preavviso scritto entro il termine specificato dal contratto (da 3 a 15 giorni). Qualora per effetto di provvedimenti legislativi, amministrativi o regolamentari ovvero a seguito di nuove interpretazioni delle disposizioni in vigore da parte delle Autorità competenti o di eventi di altra natura, divenga troppo oneroso per la banca il mantenimento alle condizioni convenute di uno o più finanziamenti a valere sulla linea di credito in valuta estera, il cliente è tenuto a rimborsare alla banca stessa il maggior onere sostenuto. In tal caso, fermo restando detto obbligo, è comunque fatta salva la facoltà del cliente, nel rispetto del termine di preavviso indicato al comma precedente, di recedere dai singoli contratti di finanziamento alla scadenza dei periodi di interesse in corso, corrispondendo quanto dovuto per capitale, interessi, spese, imposte, tasse ed ogni altro accessorio e senza pagare la commissione di cui al comma precedente. Decadenza dal beneficio del termine e risoluzione del contratto: in caso di decadenza dal beneficio del termine e in caso di risoluzione del contratto, qualora il cliente non provveda al rimborso entro il termine, specificato dal contratto (da 3 a 15 giorni), a decorrere dal ricevimento dell intimazione da parte della banca, questa è autorizzata ad acquistare sul mercato, per conto del cliente medesimo e con addebito sul conto corrente di quest ultimo o su altro apposito conto, la valuta occorrente all estinzione del debito del beneficiario medesimo, al cambio del giorno in cui la banca esegue l operazione. Variazione delle condizioni economiche: la banca si riserva la facoltà di modificare le condizioni economiche rispettando, in caso di variazione in senso sfavorevole al beneficiario, le prescrizioni della legge sulla trasparenza e delle relative disposizioni di attuazione. Legge regolatrice e Foro competente: il contratto è regolato dalla legge italiana. Per qualsiasi controversia Foro competente è quello nella cui giurisdizione si trova la sede della banca. Aggiornamento n. 6 di giugno 2008 pagina 4 di 5

CONDIZIONI PARTICOLARI APPLICABILI ALLE SINGOLE FORME DI UTILIZZO A. ANTICIPI DI CREDITI ALL ESPORTAZIONE Misura degli anticipi: gli anticipi su crediti di esportazione vengono erogati dalla banca nei limiti di volta in volta specificati nel contratto. Mandato irrevocabile all incasso con facoltà di incamerare: il cliente conferisce alla banca mandato irrevocabile, in quanto anche nell interesse di quest ultima, ai sensi dell art. 1723, secondo comma, c.c. ad incamerare e trattenere - anche mediante girata, pure per quietanza, di titoli di credito che dovessero pervenire alla banca intestati al cliente o girati a quest ultimo - tutte le somme dovute in dipendenza del credito derivante dall esportazione attestata dai documenti consegnati alla banca di volta in volta, in allegato alla richiesta di utilizzo. Su ogni documento relativo alle esportazioni il cliente provvederà ad indicare che alla banca è stato conferito mandato irrevocabile ed esclusivo all incasso. La banca ha facoltà di compensare le somme riscosse con i crediti da essa vantati. Il mandato è senza corrispettivo. B. FINANZIAMENTI DI PAGAMENTI ALL IMPORTAZIONE Documenti: il finanziamento di pagamenti di importazioni viene erogato dietro presentazione da parte del beneficiario di richiesta redatta per iscritto. I pagamenti da effettuarsi sono rappresentati dai documenti indicati in calce alla richiesta di utilizzo e da trasmettere alla banca in copia. Reclami: per eventuali contestazioni in ordine ai rapporti intrattenuti con la banca, il cliente può presentare reclami all Ufficio reclami della banca e, ove ne ricorrano i presupposti, all Ombudsman bancario. Da compilare in caso di offerta fuori sede Offerta fuori sede effettuata mediante il Sig. Dipendente della Cassa Rurale di Trento con la qualifica di: Iscritto all Albo Unico dei Promotori Finanziari con provvedimento n. del ATTESTAZIONE DEL CLIENTE Il sottoscritto (Nome) (Cognome) Dichiara di aver ricevuto copia completa del presente Foglio Informativo Data Firma Aggiornamento n. 6 di giugno 2008 pagina 5 di 5