Poteri concessori in materia di invalidità civile

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Poteri concessori in materia di invalidità civile Legge 30 marzo 1971, n. 118 "Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili." (Pubblicata nella G.U. 2 aprile 1971, n. 82) 14. (Norme per la concessione della pensione o dell'assegno). - La concessione della pensione o dell'assegno mensile è deliberata, previo accertamento delle condizioni di cui agli artt. 11, 12 e 13 dal comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica, del quale fanno parte, limitatamente all'attuazione della presente legge, due rappresentanti dell'associazione nazionale mutilati e invalidi civili di cui alla L. 23 aprile 1965, n. 458, nominati con decreto del prefetto su designazione dell'associazione stessa. [ ] 15. (Ricorsi in materia di pensione e di assegno). - Avverso la deliberazione dei comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica l'interessato può presentare ricorso in carta libera, entro trenta giorni dalla notifica, al Ministero dell'interno, che provvede previo parere di una commissione consultiva, composta dal direttore generale dell'assistenza pubblica, in qualità di presidente, da un funzionario del Ministero dell'interno con qualifica non inferiore a vice prefetto ispettore, da un funzionario del Ministero del tesoro, con qualifica non inferiore a direttore di divisione e da due rappresentanti della categoria, designati dall'associazione nazionale mutilati e invalidi civili di cui alla legge 23 aprile 1965, n. 458. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario del Ministero dell'interno con qualifica non inferiore a direttore di sezione. La commissione è nominata dal Ministro per l'interno e dura in carica 5 anni. Legge 26 maggio 1970, n. 381 "Aumento del contributo ordinario dello Stato a favore dell'ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti e delle misure dell'assegno di assistenza ai sordomuti" (Pubblicata nella G.U. 23 giugno 1970, n. 156) 2. Norme per la concessione. - La concessione dell'assegno è deliberata, sempre che l'interessato non risulti iscritto nei ruoli dell'imposta complementare sui redditi, dal comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica, del quale fanno parte, limitatamente all'applicazione della presente legge, due rappresentanti dell'ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti, nominati con decreto del prefetto su designazione dell'ente stesso. Legge 27 maggio 1970, n. 382 "Disposizioni in materia di assistenza ai ciechi civili". (Pubblicata nella Gazz. Uff. 23 giugno 1970, n. 156) 9. Decentramento del sistema di erogazione. - Il Ministero dell'interno provvede alla corresponsione dei benefici agli aventi diritto, previo accertamento delle condizioni previste dalla presente legge, tramite i comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica, dei quali fanno parte, limitatamente all'applicazione della presente legge, due rappresentanti dell'unione Italiana ciechi, nominati con decreto del prefetto, su designazione del predetto ente.

Legge 15 marzo 1997, n. 59 "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa" (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 17 marzo 1997) Capo I Art. 1. 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti a conferire alle regioni e agli enti locali, ai sensi degli articoli 5, 118 e 128 della Costituzione, funzioni e compiti amministrativi nel rispetto dei princìpi e dei criteri direttivi contenuti nella presente legge. Ai fini della presente legge, per "conferimento" si intende trasferimento, delega o attribuzione di funzioni e compiti e per "enti locali" si intendono le province, i comuni, le comunità montane e gli altri enti locali. 2. Sono conferite alle regioni e agli enti locali, nell'osservanza del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a), della presente legge, anche ai sensi dell'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, tutte le funzioni e i compiti amministrativi relativi alla cura degli interessi e alla promozione dello sviluppo delle rispettive comunità, nonchè tutte le funzioni e i compiti amministrativi localizzabili nei rispettivi territori in atto esercitati da qualunque organo o amministrazione dello Stato, centrali o periferici, ovvero tramite enti o altri soggetti pubblici. 3. Sono esclusi dall'applicazione dei commi 1 e 2 le funzioni e i compiti riconducibili alle seguenti materie:[omissis]. Art. 2. 1. La disciplina legislativa delle funzioni e dei compiti conferiti alle regioni ai sensi della presente legge spetta alle regioni quando è riconducibile alle materie di cui all'articolo 117, primo comma, della Costituzione. Nelle restanti materie spetta alle regioni il potere di emanare norme attuative ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione. 2. In ogni caso, la disciplina della organizzazione e dello svolgimento delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti ai sensi dell'articolo 1 è disposta, secondo le rispettive competenze e nell'ambito della rispettiva potestà normativa, dalle regioni e dagli enti locali. Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 21 aprile 1998 - Supplemento Ordinario n. 77) Art. 130. Trasferimenti di competenze relative agli invalidi civili 2. Le funzioni di concessione dei nuovi trattamenti economici a favore degli invalidi civili sono trasferite alle regioni, che, secondo il criterio di integrale copertura, provvedono con risorse proprie alla eventuale concessione di benefici aggiuntivi rispetto a quelli determinati con legge dello Stato, per tutto il territorio nazionale. Legge 23 dicembre 2000, n. 388 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)" (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2000 Suppl. Ordinario n. 219) Art. 52.

(Norme per il trasferimento di funzioni statali alle regioni e agli enti locali e relativi costi) 1. Ove alla data del 31 dicembre 2000 non sia stata completata la procedura di mobilità relativa ai contingenti di personale trasferito ai sensi di uno o più dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri emanati in attuazione dell articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e nelle more del completamento della predetta procedura, le regioni e gli enti locali possono avvalersi, senza oneri aggiuntivi, per l esercizio delle funzioni e dei compiti ad essi conferiti ai sensi dell articolo 1, comma 1, della citata legge n. 59 del 1997, delle strutture delle amministrazioni o degli enti titolari delle funzioni e dei compiti prima del loro conferimento e comunque solo eccezionalmente e per non più di un anno. Art. 80. (Disposizioni in materia di politiche sociali) 8. Le regioni possono prevedere che la potestà concessiva dei trattamenti di invalidità civile di cui all'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni, può essere esercitata dall'inps a seguito della stipula di specifici accordi tra le regioni medesime ed il predetto Istituto. Negli accordi possono essere definiti, tra l'altro, i rapporti conseguenti all'eventuale estensione della potestà concessiva ai benefici aggiuntivi disposti dalle regioni con risorse proprie, nonché la destinazione all'inps, per il periodo dell'esercizio della potestà concessiva da parte dell'istituto, di risorse derivanti dai provvedimenti attuativi dell'articolo 7 del predetto decreto legislativo n. 112 del 1998. Legge 2 dicembre 2005, n. 248 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria" (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 281 del 2 dicembre 2005 - Supplemento Ordinario n. 195) Art. 10 Trasferimento all'i.n.p.s. di competenze in materia di invalidità civile e certificazione di regolarità contributiva ai fini dei finanziamenti comunitari. 1. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.) subentra nell'esercizio delle funzioni residuate allo Stato in materia di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità, già di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze. Resta ferma la partecipazione nelle commissioni mediche di verifica dei medici nominati in rappresentanza dell'associazione nazionale mutilati e invalidi civili, dell'unione italiana dei ciechi e dell'ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti. 2. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' stabilita la data di effettivo esercizio da parte dell'i.n.p.s. delle funzioni trasferite e sono individuate le risorse, umane, strumentali e finanziarie da trasferire. 3. Il personale trasferito ai sensi del comma 2 conserva il trattamento giuridico ed economico in godimento fino al rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto degli enti pubblici non economici, in cui il personale trasferito dovrà confluire. A seguito del trasferimento del personale sono ridotte in maniera corrispondente le dotazioni organiche del Ministero dell'economia e delle finanze e le relative risorse sono trasferite all'i.n.p.s.

4. Fino alla data stabilita con i decreti di cui al comma 2, resta fermo, in materia processuale, quanto stabilito dall'articolo 42, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. 5. Per le controversie instaurate nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto e la data di effettivo esercizio da parte dell'i.n.p.s. delle funzioni trasferite, la difesa in giudizio del Ministero dell'economia e delle finanze e' assunta, ai sensi del predetto art. 42, comma 1, del citato decreto-legge n. 269 del 2003, da propri funzionari ovvero da avvocati dipendenti dall'i.n.p.s. 6. A decorrere dalla data di effettivo esercizio da parte dell'i.n.p.s. delle funzioni trasferite gli atti introduttivi dei procedimenti giurisdizionali in materia di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità, nonché le sentenze ed ogni provvedimento reso in detti giudizi devono essere notificati anche all'i.n.p.s. La notifica va effettuata sia presso gli Uffici dell'avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 11 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, sia presso le sedi provinciali dell'i.n.p.s. Nei procedimenti giurisdizionali di cui al presente comma l'i.n.p.s. é litisconsorte necessario ai sensi dell'articolo 102 del codice di procedura civile e, limitatamente al giudizio di primo grado, e' rappresentato e difeso direttamente da propri dipendenti. Legge 9 marzo 2006, n. 80 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, recante misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione" (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell' 11 marzo 2006) Art. 6 Semplificazione degli adempimenti amministrativi per le persone con disabilita' 1. Le regioni, nell'ambito delle proprie competenze, adottano disposizioni dirette a semplificare e unificare le procedure di accertamento sanitario di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, per l'invalidità civile, la cecità, la sordità, nonché quelle per l'accertamento dell'handicap e dell'handicap grave di cui agli articoli 3 e 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, effettuate dalle apposite Commissioni in sede, forma e data unificata per tutti gli ambiti nei quali e' previsto un accertamento legale. 2. Al comma 3 dell'articolo 399 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, dopo le parole: «non si applica al personale di cui all'articolo 21 della legge 5 febbraio 1992, n. 104» sono aggiunte le seguenti: «e al personale di cui all'articolo 33, comma 5, della medesima legge.». 3. Il comma 2 dell'articolo 1997 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' sostituito dal seguente: «2. I soggetti portatori di menomazioni o patologie stabilizzate o ingravescenti, inclusi i soggetti affetti da sindrome da talidomide, che abbiano dato luogo al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento o di comunicazione sono esonerati da ogni visita medica finalizzata all'accertamento della permanenza della minorazione civile o dell'handicap. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sono individuate, senza ulteriori oneri per lo Stato, le patologie e le menomazioni rispetto alle quali sono esclusi gli accertamenti di controllo e di revisione ed e' indicata la documentazione sanitaria, da richiedere agli interessati o alle commissioni mediche delle aziende sanitarie locali qualora non acquisita agli atti, idonea a comprovare la minorazione.». 3-bis. L'accertamento dell'invalidità civile ovvero dell'handicap, riguardante soggetti con patologie oncologiche, e' effettuato dalle commissioni mediche di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, ovvero all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, entro quindici giorni dalla domanda dell'interessato. Gli esiti dell'accertamento hanno efficacia

immediata per il godimento dei benefici da essi derivanti, fatta salva la facoltà della commissione medica periferica di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 15 ottobre 1990, n. 295, di sospenderne gli effetti fino all'esito di ulteriori accertamenti. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 2007 Attuazione dell articolo 10 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, concernente il trasferimento di competenze residue dal Ministero dell economia e delle finanze all INPS. Art. 1. Funzioni trasferite 1. Ai sensi dell articolo 10 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 230, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, a decorrere dal 1 aprile 2007, l Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) subentra nell esercizio delle funzioni residuate allo Stato in materia di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità, già di competenza del Ministero dell economia e delle finanze. A decorrere dalla medesima data, l INPS subentra al Ministero dell economia e delle finanze nei rapporti giuridici relativi alle funzioni ad esso trasferite. 2. Il trasferimento delle risorse finanziarie, strumentali e di personale, inerenti alle funzioni di cui al comma 1, avviene secondo i termini e le modalità di cui al presente decreto. [ ] Art. 5. Disposizioni transitorie e finali 1. I verbali trasmessi dalle ASL a decorrere dalla data del 1 aprile 2007 sono esaminati dall INPS. 2. I verbali trasmessi anteriormente alla data di cui al comma 1, la cui trattazione non sia ancora definita alla data del 31 luglio 2007, sono presi in carico dall INPS. 3. Per consentire la definizione dei rapporti e delle istanze pervenute alla data di cui al comma 1, il trasferimento all INPS del personale, individuato ai sensi dell articolo 2, e delle corrispondenti risorse finanziarie, di cui all articolo 3, avviene secondo le seguenti modalità e scadenze: il 50% delle unità complessivamente individuate, con decorrenza 1 giugno 2007, il residuo 50% con decorrenza 1 agosto 2007. 4. L INPS subentra al Ministero dell economia e delle finanze nelle controversie instaurate a decorrere dalla data del 1 aprile 2007, ancorché riferite a rapporti sorti anteriormente alla medesima data. Legge 3 agosto 2009, n. 102 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi " (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 4 agosto 2009 - Supplemento ordinario n. 140) Art. 20 Contrasto alle frodi in materia di invalidita' civile 1. A decorrere dal 1 gennaio 2010 ai fini degli accertamenti sanitari di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità le Commissioni mediche delle Aziende sanitarie locali sono integrate da un medico dell'inps quale componente effettivo. In ogni caso l'accertamento definitivo e' effettuato dall'inps. Ai fini dell'attuazione del presente articolo l'inps medesimo si avvale delle proprie risorse umane, finanziarie e strumentali, anche attraverso una razionalizzazione delle stesse, come integrate ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 26 maggio 2007,

concernente il trasferimento delle competenze residue dal Ministero dell'economia e delle finanze all'inps. 2. L'INPS accerta altresì la permanenza dei requisiti sanitari nei confronti dei titolari di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità. In caso di comprovata insussistenza dei prescritti requisiti sanitari, si applica l'art. 5, comma 5 del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 698. 3. A decorrere dal 10 gennaio 2010 le domande volte ad ottenere i benefici in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, complete della certificazione medica attestante la natura delle infermità invalidanti, sono presentate all'inps, secondo modalità stabilite dall'ente medesimo. L'Istituto trasmette, in tempo reale e in via telematica, le domande alle Aziende Sanitarie Locali. 4. Con accordo quadro tra il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da concludere entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalità attraverso le quali sono affidate all'inps le attività relative all'esercizio delle funzioni concessorie nei procedimenti di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità. Nei sessanta giorni successivi, le regioni stipulano con l'inps apposita convenzione che regola gli aspetti tecnicoprocedurali dei flussi informativi necessari per la gestione del procedimento per l'erogazione dei trattamenti connessi allo stato di invalidità civile. 5. All'articolo 10, comma 6, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel primo periodo è soppressa la parola «anche»; b) nel secondo periodo sono soppresse le parole «sia presso gli uffici dell'avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 11 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, sia»; c) nel terzo periodo sono soppresse le parole «è litisconsorte necessario ai sensi dell'articolo 102 del codice di procedura civile e»; 5-bis. Dopo il comma 6 dell'articolo 10 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come modificato dal comma 5 del presente articolo, e' inserito il seguente 6-bis:«6-bis: Nei procedimenti giurisdizionali civili relativi a prestazioni sanitarie previdenziali ed assistenziali, nel caso in cui il giudice nomini un consulente tecnico d'ufficio, alle indagini assiste un medico legale dell'ente, su richiesta, formulata, a pena di nullità, del consulente nominato dal giudice, il quale provvede ad inviare apposita comunicazione al direttore della sede provinciale dell'inps competente. Al predetto componente competono le facoltà indicate nel secondo comma dell'art. 194 del codice di procedura civile. Nell'ipotesi di sentenze di condanna relative a ricorsi depositati a far data dal 10 aprile 2007 a carico del Ministero dell'economia e delle Finanze o del medesimo in solido con l'inps, all'onere delle spese legali, di consulenza tecnica o del beneficio assistenziale provvede comunque l'inps.». 6. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni, è nominata dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze una Commissione con il compito di aggiornare le tabelle indicative delle percentuali dell'invalidità civile, già approvate con decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992, e successive modificazioni. Lo schema di decreto che apporta le eventuali modifiche alle tabelle in attuazione del presente comma è trasmesso alle Camere per il parere delle Commissioni competenti per materia. Dalla attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Legge 21 novembre 1988, n. 508 Norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti ". ("pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25 novembre 1988, n. 277") Articolo 1 Aventi diritto alla indennità di accompagnamento. 1. La disciplina della indennità di accompagnamento istituita con leggi 28 marzo 1968, n. 406, e 11 febbraio 1980, n. 18, e successive modificazioni ed integrazioni, è modificata come segue. 2. L'indennità di accompagnamento è concessa: a) ai cittadini riconosciuti ciechi assoluti; b) ai cittadini nei cui confronti sia stata accertata una inabilità totale per affezioni fisiche o psichiche e che si trovino nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di una assistenza continua. 3. Fermi restando i requisiti sanitari previsti dalla presente legge, l'indennità di accompagnamento non è incompatibile con lo svolgimento di attività lavorativa ed è concessa anche ai minorati nei cui confronti l'accertamento delle prescritte condizioni sanitarie sia intervenuto a seguito di istanza presentata dopo il compimento del sessantacinquesimo anno di età. 4. L'indennità di accompagnamento di cui alla presente legge non è compatibile con analoghe prestazioni concesse per invalidità contratte per causa di guerra, di lavoro o di servizio. 5. Resta salva per l'interessato la facoltà di optare per il trattamento più favorevole. 6. L'indennità di accompagnamento è concessa ai cittadini residenti nel territorio nazionale.