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Transcript:

ISTRUZIONI PER OTTENERE LA REGISTRAZIONE INTERNAZIONALE DI UN MARCHIO NAZIONALE (Accordo di Madrid e relativo Protocollo concernenti la registrazione internazionale dei marchi) Per ottenere la registrazione internazionale dei marchi originariamente depositati in Italia, occorre presentare, presso una Camera di Commercio, distintamente per marchio i seguenti documenti: 1. Una domanda redatta su carta bollata da 16,00 (allegato A); 2. Formulario OMPI in duplice copia (2 originali) dattiloscritto e compilato nella lingua del modulo scelto come segue: Se la domanda riguarda: a) solo Paesi che aderiscono all Accordo è necessario utilizzare per il deposito il formulario MM1, disponibile solo in lingua francese. Dal 1 settembre 2008 sarà possibile utilizzare per la sua compilazione anche le lingue inglese e spagnola. b) solo Paesi che aderiscono al Protocollo è necessario utilizzare per il deposito il formulario MM2. E disponibile in lingua inglese e francese. c) in parte Paesi che aderiscono all Accordo e in parte Paesi che aderiscono al Protocollo è necessario utilizzare per il deposito il formulario MM3. E disponibile in lingua inglese e francese. 3. Atto di procura o lettera di incarico in bollo da 16,00, corredata dalla ricevuta di versamento di 34,00 sul conto corrente postale n 82618000 intestato a "Agenzia delle Entrate Centro Operativo di Pescara" qualora vi sia un mandatario per la presentazione della domanda. In alternativa è possibile autocertificare la qualità di mandatario secondo le norme vigenti, fermo restando il versamento della tassa prevista. 4. Due riproduzioni del marchio nitide identiche al marchio di base non superiori a cm. 8 x 8; 5. Ricevuta del versamento della tassa di concessione governativa di 135,00 da effettuarsi sul conto corrente postale n 82618000 intestato a "Agenzia delle Entrate Centro Operativo di Pescara"; 6. Ricevuta del versamento delle tasse internazionali a favore dell' O.M.P.I. con le seguenti modalità: i) con prelievo su conto corrente aperto presso l Ufficio Internazionale; ii) con un versamento, anche mediante bonifico bancario, su conto bancario a favore dell Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale di Ginevra in franchi svizzeri, secondo le indicazioni sull apposito modello di deposito e per l ammontare indicato nell allegata tabella degli emolumenti delle tasse.

Marca da bollo da Allegato A FAC-SIMILE DI DOMANDA AL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Da riportare su foglio protocollo uso bollo o su foglio bianco rispettando il formato per uso legale Al Ministero dello Sviluppo Economico D.G.L.C. Ufficio Italiano Brevetti e Marchi Divisione IX Via Molise, 19 00187 R O M A Il sottoscritto, in qualità di della ditta con sede in Via a Prov. cap. P.IVA o Cod. Fiscale, titolare del marchio nazionale n. del, costituito da (1) :, destinato a contraddistinguere gli stessi prodotti e/o servizi rivendicati per il marchio di base nazionale (2) appartenenti all_ class_: C H I E D E A codesto Ministero di far registrare lo stesso marchio presso l O.M.P.I. di Ginevra allo scopo di garantirsene il diritto esclusivo nei seguenti Stati (3) :

(La presente domanda deve essere considerata dipendente sia dall Accordo che dal Protocollo di Madrid) (4). Alla presente domanda si allegano: - Attestazione del versamento di 135,00 - Modello MM_ - Ricevuta del versamento delle tasse internazionali a favore di OMPI di Ginevra; - Fac-simile del marchio in due esemplari riprodotti in bianco e nero. Chieti, IL RICHIEDENTE (1) descrivere brevemente il marchio (2) indicare i prodotti che il marchio dovrà contraddistinguere (3) indicare i Paesi nei quali si intende tutelare il marchio (4) apporre la presente indicazione solo nel caso in cui si desideri tutelare il marchio nei Paesi dell Accordo e del Protocollo.

Schema degli emolumenti e delle tasse prescritte dal Regolamento di esecuzione comune all Accordo e al Protocollo di Madrid 1. Domande internazionali regolate esclusivamente dall Accordo Gli emolumenti seguenti dovranno essere pagati all atto del deposito e sono validi per 10 anni: Franchi Svizzeri 1.1 Emolumenti di base (articolo 8.2a dell Accordo) 1.1.1 Se nessuna riproduzione del marchio è a colori 653 1.1.2 Se una riproduzione del marchio è a colori 903 1.2 Emolumenti supplementari per ciascuna classe di prodotti e servizi oltre la terza (articolo 8.2b del Accordo) 100 1.3 Supplemento di costo per la designazione di ciascuno Stato contraente designato (articolo 8.2c dell Accordo) 100 2. Domande internazionali regolate esclusivamente dal Protocollo Gli emolumenti e tasse seguenti dovranno essere pagati all atto del deposito e sono validi per 10 anni: 2.1 Emolumenti di base (articolo 8.2i del Protocollo) 2.1.1 Se nessuna riproduzione del marchio è a colori 653 2.1.2 Se una riproduzione del marchio è a colori 903 2.2 Emolumenti supplementari per ciascuna classe di prodotto e servizi oltre la terza (articolo 8.2ii del Protocollo), salvo che siano designate delle parti contraenti per le quali delle diverse tasse individuali (vedere il punto 2.4 qui sotto) debbano essere pagate (vedere l articolo 8.7ai del Protocollo) 100 2.3 Emolumento supplementare per la designazione di ciascuna parte contraente designata (articolo 8.2iii del Protocollo), salvo che siano designate delle parti contraenti per le quali debba essere pagata una tassa individuale (vedere il punto 2.4 qui sotto) (vedere l articolo 8.7aii del Protocollo) 100 2.4 Tassa individuale per la designazione di ciascuna parte contraente designata per la quale una tassa individuale (e non un complemento di emolumento) debba essere pagata (vedere l articolo 8.7a del Protocollo): l ammontare della tassa individuale è fissata da ciascuna parte contraente designata

3. Domande internazionali regolate sia dall Accordo che dal Protocollo Gli emolumenti e tasse seguenti dovranno essere pagati all atto del deposito e sono validi per 10 anni 3.1 Emolumenti di base 3.1.1 Se nessuna riproduzione del marchio è a colori 653 3.1.2 Se una riproduzione del marchio è a colori 903 3.2 Emolumento supplementare per ciascuna classe di prodotti e servizi oltre la terza 100 3.3 Supplemento di emolumento per la designazione di ciascuna parte contraente designata per la quale non debba essere pagata alcuna tassa individuale 100 3.4 Tassa individuale per la designazione di ogni parte contraente designata per la quale una tassa individuale debba essere pagata (vedere l articolo 8.7a del Protocollo), salvo che lo Stato designato sia uno Stato legato (ugualmente) all Accordo e che l Ufficio di origine sia l Ufficio di uno Stato legato (ugualmente) all Accordo (per un tale Stato, un complemento di emolumento dovrà essere pagato): l ammontare della tassa individuale è stabilito da ciascuna parte contraente interessata 4. Irregolarità concernenti la classificazione dei prodotti e dei servizi Le tasse seguenti dovranno essere pagate (regola 12.1)b)): 4.1 Se i prodotti e servizi non siano raggruppati per classi 77 più 4 per ogni termine oltre i 20 4.2 Se la classificazione indicata nella domanda per uno o più termini è inesatta 20 più 4 per ogni termine per cui risulti inesatta la classificazione fermo restando che, se l ammontare totale dovuto in ottemperanza a questo punto, riguardo una domanda internazionale, sia inferiore a 150 franchi svizzeri, non dovrà essere pagata alcuna tassa. 5. Designazione posteriore alla registrazione internazionale

6. Rinnovo Ufficio Brevetti Gli emolumenti e le tasse seguenti devono essere pagati e coprono il periodo che si estende tra la data dalla quale la designazione ha effetto e la fine del periodo nel quale la registrazione internazionale è in vigore: 5.1 Emolumenti di base 300 5.2 Supplemento di emolumento per ciascuna parte contraente designata che è indicata nella stessa domanda e per la quale non deve essee pagata una tassa individuale (il supplemento di emolumento copre il resto dei 10 anni) 100 5.3 Tassa individuale per la designazione di ogni parte contraente designata per la quale una tassa individuale (e non un supplemento di emolumento) debba essere pagato (vedere l articolo 8.7)a) del Protocollo): l ammontare della tassa individuale è fissato da ciascun Paese contraente designato Gli emolumenti e tasse seguenti dovranno essere pagati e coprono 10 anni: 6.1 Emolumenti di base 653 6.2 Emolumenti supplementari, salvo che il rinnovo non sia effettuato che da una delle parti contraenti designate per le quali debbano essere pagate delle tasse individuali 100 6.3 Supplemento di emolumento per ciascuna parte contraente designata per la quale non debba essere pagata una tassa individuale 100 6.4 Tassa individuale per la designazione di ogni parte contraente designata per la quale una tassa individuale (e non un supplemento di emolumento) debba essere pagato (vedere l articolo 8.7)a) del Protocollo): l ammontare della tassa individuale è fissato da ogni parte contraente designata 6.5 Soprattassa per l utilizzo del periodo di grazia 50% dell ammontare dell emolumento dovuto ai sensi del punto 6.1 7. Modifiche 177 7.2 Trasmissione parziale (per una parte dei prodotti o dei servizi o per una parte delle parti contraente) di una registrazione internationale 177 7.3 Limitazione della lista dei prodotti e dei servizi richiesta dal

titolare posteriormente alla registrazione internazionale, a condizione che, se la limitazione coinvolge più parti contraenti, essa sia la stessa per tutti 177 7.4 Modifica del nome o dell indirizzo del titolare di una o di diverse registrazioni internazionali per le quali l iscrizione di una stessa modifica è richiesta nella medesima domanda 150 7.5 Iscrizione di una licenza relativa ad una registrazione internazionale o maodifica dell iscrizione di una licenza 177 8. Informazioni concernenti le registrazioni internazionali 9. Servizi particolari 8.1 Richiesta di un estratto certificato dal Registro internazionale consistente in una analisi della situazione di una registrazione internazionale (estratto certificato dettagliato), fino a tre pagine 155 per ogni pagina oltre la terza 10 8.2 Richiesta di un estratto certificato dal registro internazionale consistente in una copia di tutte le pubblicazioni e di tutte le notifiche di rigetto, che siano estratte da un registro internazionale (estratto di certificato semplice), fino a tre pagine 77 per ogni pagina oltre la terza 2 8.3 Attestazione unica o informazione unica data per iscritto per una sola registrazione internazionale 77 per ogni registrazione internazionale che segua, se la stessa informazione è richiesta con la medesima domanda 10 8.4 Stampa separata o fotocopia della pubblicazione di una registrazione internazionale a pagina 5. L Ufficio internazionale è autorizzato a percepire una tassa, della quale fisserà esso stesso l ammontare, per le operazioni che dovranno essere effettuate d urgenza e per i servizi che non sono coperti dal presente schema degli emolumenti e delle tasse