Principali prescrizioni legislative su efficienza energetica in edilizia e certificazione energetica degli edifici alla luce dei DM 26.6.2015, decreti attuativi del DL 63/2013 e della legge 90/2013 arch. Monica Cannaviello (monica.cannaviello@virgilio.it), Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale Luigi Vanvitelli, Seconda Università degli Studi di Napoli prof. ing. Francesco Minichiello (minichie@unina.it), Dipartimento di Ingegneria Industriale (sezione ETEC), Università degli Studi di Napoli Federico II 1
Decreti attuativi della legge 90/2013 e del DL 63/2013 DM 26.6.2015 "Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici DM 26.6.2015 "Schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici DM 26.6.2015 "Adeguamento linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici" 2
DM 26.6.2015 Requisiti minimi Sostituisce il D.P.R. 59/2009 Art. 3 - Criteri e metodologie di calcolo della prestazione energetica degli edifici basati su: raccomandazioni CTI 14/2013, UNI TS 11300 1-2-3-4 UNI EN 15193 sui requisiti energetici per l illuminazione Il CTI energia e ambiente, entro 90 giorni dall'emanazione delle norme EN a supporto della Direttiva 2010/31/UE, predispone uno schema di norma tecnica nazionale e relative linee guida per il calcolo della prestazione energetica con metodo orario semplificato, sulla base di quanto definito nella norma Uni EN ISO 13790, al fine della sua eventuale introduzione nelle successive revisioni del presente decreto. 3
DM 26.6.2015 Requisiti minimi Allegato 1 Criteri generali e requisiti delle prestazioni energetiche degli edifici Distinzione tra: edifici di nuova costruzione (fabbricati il cui titolo abilitativo sia stato richiesto dopo l entrata in vigore del decreto) ristrutturazioni importanti (di primo e secondo livello) riqualificazioni energetiche Ristrutturazioni importanti Si definisce ristrutturazione importante l'intervento che interessa gli elementi e i componenti integrati costituenti l'involucro edilizio che delimitano un volume a temperatura controllata dall'ambiente esterno e da ambienti non climatizzati, con un incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio. 4
DM 26.6.2015 Requisiti minimi Allegato 1 Criteri generali e requisiti delle prestazioni energetiche degli edifici a) ristrutturazioni importanti di primo livello: l'intervento, oltre a interessare l'involucro edilizio con un'incidenza superiore al 50 per cento della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio, comprende anche la ristrutturazione dell'impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva asservito all'intero edificio. In tali casi i requisiti di prestazione energetica si applicano all'intero edificio e si riferiscono alla sua prestazione energetica relativa al servizio o servizi interessati; b) ristrutturazioni importanti di secondo livello: l'intervento interessa l'involucro edilizio con un incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio e può interessare l'impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva. In tali casi, i requisiti di prestazione energetica da verificare riguardano le caratteristiche termo-fisiche delle sole porzioni e delle quote di elementi e componenti dell'involucro dell'edificio interessati dai lavori di riqualificazione energetica e il coefficiente globale di scambio termico per trasmissione (H' T ) determinato per l'intera parete, comprensiva di tutti i componenti su cui si è intervenuti. (N.B.: una ristrutturazione che interessa anche più del 50% della superficie disperdente va considerata di secondo livello se non si interviene anche sugli impianti) 5
DM 26.6.2015 Requisiti minimi Allegato 1 Criteri generali e requisiti delle prestazioni energetiche degli edifici Riqualificazioni energetiche Tutti i casi diversi dai precedenti, gli interventi quindi che coinvolgono una superficie inferiore o uguale al 25 per cento della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio e/o consistono nella nuova installazione, nella ristrutturazione di un impianto termico asservito all'edificio o di altri interventi parziali, ivi compresa la sostituzione del generatore. In tali casi i requisiti di prestazione energetica richiesti si applicano ai soli componenti edilizi e impianti oggetto di intervento, e si riferiscono alle loro relative caratteristiche termo-fisiche o di efficienza. 6
DM 26.6.2015 Requisiti minimi Nuovi ambiti di intervento Fonte: Valeria Erba Edifici ad energia quasi zero Nuove norme e soluzioni per gli edifici di domani 7
DM 26.6.2015 Requisiti minimi Allegato 1 Criteri generali e requisiti delle prestazioni energetiche degli edifici Deroghe Risultano esclusi dall'applicazione dei requisiti minimi di prestazione energetica: a) gli interventi di ripristino dell'involucro edilizio che coinvolgono unicamente strati di finitura, interni o esterni, ininfluenti dal punto di vista termico (quali la tinteggiatura), o rifacimento di porzioni di intonaco che interessino una superficie inferiore al 10 per cento della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio; b) gli interventi di manutenzione ordinaria sugli impianti termici esistenti. 2. In caso di interventi di riqualificazione energetica dell'involucro opaco che prevedano l'isolamento termico dall'interno o l'isolamento termico in intercapedine, indipendentemente dall'entità della superficie coinvolta, i valori delle trasmittanze di cui alle tabelle da 1 a 4 dell'appendice B (più avanti riportati), sono incrementati del 30%. 8
DM 26.6.2015 Requisiti minimi Allegato 1 Appendice A In caso di: nuova costruzione o ristrutturazione importante, i requisiti minimi sono determinati con l'utilizzo dell'edificio di riferimento, in funzione della tipologia edilizia e delle fasce climatiche. Le classi non si basano più su classi ed indici predefiniti, ma su valori di volta in volta definiti in relazione alle caratteristiche dell'edificio che si sta progettando. 9
DM 26.6.2015 Requisiti minimi Allegato 1 Appendice A Si introduce il concetto di edificio di riferimento 1. Con edificio di riferimento o target si intende un edificio identico in termini di geometria (sagoma, volumi, superficie calpestabile, superfici degli elementi costruttivi e dei componenti), orientamento, ubicazione territoriale, destinazione d'uso e situazione al contorno, ma avente caratteristiche termiche e parametri energetici predeterminati conformemente alla presente Appendice (A) all Allegato 1. 2. Con edificio di riferimento si intende quindi un edificio avente un involucro di riferimento e degli impianti tecnici di riferimento. 3. Per i tutti i dati di input e i parametri non definiti nella presente Appendice si utilizzano i valori dell'edificio reale. 10
DM 26.6.2015 Requisiti minimi Allegato 1 Appendice A Si introduce il concetto di edificio di riferimento Non esistono più i limiti assoluti di energia primaria, suddivisi per zona climatica e rapporto S/V, sostituiti da quelli costruiti sull edificio di riferimento. Non è più necessario suddividere il valore del fabbisogno di energia primaria per m 2 o m 3 a seconda della destinazione d uso, ma l indice globale di energia primaria non rinnovabile è espresso solo in kwh/m 2 anno. 11
DM 26.6.2015 Requisiti minimi Allegato 1 Appendice A L'edificio reale da certificare viene confrontato con l edificio di riferimento, un edificio che avrà caratteristiche geometriche, di ubicazione, orientamento, destinazione d uso uguali all edificio reale, ma dotato di involucro e impianti con caratteristiche termiche e parametri energetici definiti dai requisiti minimi fissati dalla legge. Il fabbisogno energetico annuale globale si calcola per singolo servizio energetico, espresso in energia primaria, su base mensile. Con le stesse modalità si determina l'energia rinnovabile prodotta all'interno del confine del sistema, e si opera la compensazione tra i fabbisogni energetici e l'energia rinnovabile prodotta «on site», per vettore energetico e fino a copertura totale del corrispondente vettore energetico consumato. 12
DM 26.6.2015 Requisiti minimi Il modello dell edificio di riferimento risponde all esigenza di neutralizzare i fattori contingenti, quali condizioni climatiche e di utilizzo. I limiti di legge non vengono stabiliti in assoluto in funzione di alcuni fattori, ma vengono costruiti su misura per l edificio regolamentato. 13
DM 26.6.2015 Requisiti minimi Allegato 1 Appendice A - Si riportano di seguito (diapositive da 14 a 18) i valori dei parametri caratteristici del fabbricato e degli impianti dell edificio di riferimento 14
DM 26.6.2015 Requisiti minimi Allegato 1 Appendice A Parametri caratteristici dell involucro dell'edificio di riferimento. 15
DM 26.6.2015 Requisiti minimi Allegato 1 Appendice A parametri caratteristici dell involucro dell'edificio di riferimento. 16
DM 26.6.2015 Requisiti minimi Allegato 1 Appendice A parametri caratteristici degli impianti dell'edificio di riferimento. LEGENDA: - Ƞ u è il prodotto dei rendimenti di distribuzione, regolazione ed emissione - H = Heating = riscaldamento = climatizzazione invernale - C = Cooling = raffreddamento = climatizzazione estiva - W = Water = acqua (calda sanitaria) 17
DM 26.6.2015 Requisiti minimi Allegato 1 Appendice A Parametri caratteristici degli impianti dell'edificio di riferimento. Le efficienze indicate nelle tabelle 7 ed 8 sono comprensive dell'effetto dei consumi di energia elettrica ausiliaria. 18
DM 26.6.2015 Requisiti minimi Allegato 1 Appendice A ALTRI PARAMETRI PER LE VERIFICHE DI LEGGE Coefficiente medio globale di scambio termico in cui: H tr,adj = H D + H G + H U + H A H D = coefficiente di scambio termico diretto per trasmissione verso l ambiente esterno (W/K) H g = coefficiente di scambio termico verso il terreno (W/K) H U = coefficiente di scambio termico diretto per trasmissione verso ambienti non climatizzati (W/K) H A = coefficiente di scambio termico per trasmissione verso altre zone interne o esterne all edificio climatizzate e a temperatura diversa (W/K) 19
DM 26.6.2015 Requisiti minimi Allegato 1 Appendice A ALTRI PARAMETRI PER LE VERIFICHE DI LEGGE Coefficiente medio globale di scambio termico 20
DM 26.6.2015 Requisiti minimi Allegato 1 Appendice A ALTRI PARAMETRI PER LE VERIFICHE DI LEGGE Area solare equivalente estiva 21
DM 26.6.2015 Requisiti minimi indici di prestazione energetica: Prima di questo decreto il valore di energia primaria globale comprendeva i consumi per la climatizzazione invernale e la produzione di acqua calda sanitaria e, per il non residenziale, anche quelli dovuti all illuminazione. Il decreto rende ora obbligatorio il calcolo di: EP gl,nr indice di prestazione energetica globale non rinnovabile, somma di: EP H, energia primaria non rinnovabile utilizzata per la climatizzazione invernale, EP C, energia primaria non rinnovabile utilizzata per la climatizzazione estiva, EP W per la produzione di acqua calda sanitaria, EP V per la ventilazione, nel caso del settore non residenziale comprende anche: EP L per l illuminazione artificiale, EP T per il trasporto di persone (da intendersi come il fabbisogno di energia per ascensori e scale mobili e marciapiedi mobili). 22
DM 26.6.2015 Requisiti minimi Tra le prescrizioni comuni agli interventi di nuova costruzione, ristrutturazioni importanti di primo livello e ristrutturazioni importanti di secondo livello: Miglioramento delle prestazioni estive: Al fine di limitare i fabbisogni energetici per la climatizzazione estiva e di contenere la temperatura interna degli ambienti, nonché di limitare il surriscaldamento a scala urbana, per le strutture di copertura degli edifici e obbligatoria la verifica dell efficacia, in termini di rapporto costi-benefici, dell utilizzo di: a. materiali ad elevata riflettanza solare (0,65 per le coperture piane e 0,3 per le coperture a falda) b. tecnologie di climatizzazione passiva (ventilazione, copertura a verde ) 23
DM 26.6.2015 Requisiti minimi Altre prescrizioni comuni agli interventi di nuova costruzione, ristrutturazioni importanti di primo livello e ristrutturazioni importanti di secondo livello. - Verifiche termo-igrometriche, che prevedono la verifica di assenza di condensa interstiziale e assenza del rischio di formazione di muffa. La verifica deve essere eseguita con riferimento alla norma tecnica UNI EN ISO 13788 e nelle condizioni delle classi di concentrazione definite nella stessa. Quando si interviene sugli impianti, indipendentemente dal tipo di intervento bisogna rispettare le seguenti prescrizioni: - Obbligo di trattamenti dell acqua negli impianti termici - Verifiche sugli impianti di micro-generazione - Verifiche sull efficienza di ascensori e scale mobili Etc. 24
DM 26.6.2015 Requisiti minimi Prescrizioni nei casi di nuova costruzione, demolizione e ricostruzione, ampliamenti volumetrici e ristrutturazioni importanti di primo livello EP H,nd = indice di prestazione termica utile per riscaldamento; dipende da isolamento termico involucro, da rendimento di eventuali impianti di ventilazione e da apporti interni e solari; EP C,nd = idem, ma per raffrescamento Fonte: Valeria Erba Edifici ad energia quasi zero Nuove norme e soluzioni per gli edifici di domani 25
DM 26.6.2015 Requisiti minimi Prescrizioni nei casi di nuova costruzione, demolizione e ricostruzione, ampliamenti volumetrici e ristrutturazioni importanti di primo livello La verifica sulla massa superficiale e trasmittanza periodica è obbligatoria per la località in esame (esclusa la zona F), se l irradianza media mensile su superficie orizzontale, nel mese di massima insolazione estiva, è maggiore o uguale a 290 W/m 2. Fonte: Valeria Erba Edifici ad energia quasi zero Nuove norme e soluzioni per gli edifici di domani 26
Appendice B (Allegato 1) REQUISITI SPECIFICI PER GLI EDIFICI ESISTENTI SOGGETTI A RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA Si riportano i valori limite dei parametri caratteristici degli elementi edilizi (e poi degli impianti di riscaldamento e raffrescamento) negli edifici esistenti sottoposti a riqualificazione energetica. 27
Appendice B (Allegato 1) - REQUISITI SPECIFICI PER GLI EDIFICI ESISTENTI SOGGETTI A RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA 28
Appendice B (Allegato 1) - REQUISITI SPECIFICI PER GLI EDIFICI ESISTENTI SOGGETTI A RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA 29
Appendice B (Allegato 1) - REQUISITI SPECIFICI PER GLI EDIFICI ESISTENTI SOGGETTI A RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA Tali valori sono riportati nelle diapositive 17 e 18. 30
Appendice B (Allegato 1) - REQUISITI SPECIFICI PER GLI EDIFICI ESISTENTI SOGGETTI A RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA 31
Appendice B (Allegato 1) - REQUISITI SPECIFICI PER GLI EDIFICI ESISTENTI SOGGETTI A RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA 32
Appendice B (Allegato 1) - REQUISITI SPECIFICI PER GLI EDIFICI ESISTENTI SOGGETTI A RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA 33
DM 26.6.2015 Requisiti minimi Edificio ad energia quasi zero Tutti gli edifici, siano essi di nuova costruzione o esistenti, possono essere definiti ad energia quasi zero, ai sensi dei decreti attuativi della legge 90, se sono contemporaneamente rispettati i seguenti requisiti: - H t inferiore ai valori limite tabellati - A sol,est /A sup utile, inferiore ai valori limite tabellari - EP H,nd - EP C,nd Ep gl,tot inferiori ai limiti calcolati con l edificio di riferimento determinato con i valori vigenti dal 1 gennaio 2019 per gli edifici pubblici e dal 1 gennaio 2021 per tutti gli altri edifici - η H, η W e η C, superiori ai valori indicati per l edificio di riferimento (η H,limite, η W,limite e η C,limite ) - riguardo a obbligo di utilizzo di fonti energetiche rinnovabili FER (D.lgs. 28/2011): - almeno 50% consumi energetici (energia termica) di ACS da FER; - almeno 50% consumi (energia termica) ACS+RISC+RAFF da fonti energetiche rinnovabili; - produzione di energia elettrica da FER tale da ottenere almeno 1 kw el di picco per ogni 50 m 2 34 in pianta dell edificio, a livello del terreno.
DM 26.6.2015 linee-guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici Il presente decreto si pone la finalità di favorire l applicazione omogenea e coordinata dell attestazione della prestazione energetica degli edifici e delle unità immobiliari, su tutto il territorio nazionale. Definisce: a) le Linee-guida nazionali per l attestazione della prestazione energetica degli edifici; b) gli strumenti di raccordo, concertazione e cooperazione tra lo Stato e le regioni; c) la realizzazione di un sistema informativo comune per tutto il territorio nazionale per la gestione di un catasto nazionale degli attestati di prestazione energetica e degli impianti termici. 35
DM 26.6.2015 linee-guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici Le disposizioni sono direttamente operative nelle Regioni e nelle Province autonome che non abbiano ancora provveduto ad adottare propri strumenti di attestazione della prestazione energetica degli edifici in conformità alla direttiva 2010/31/UE. Se queste avessero adottato propri strumenti dovranno intraprendere misure atte a favorire, entro due anni dall'entrata in vigore del decreto (dal 1 ottobre 2015), l'adeguamento dei propri strumenti regionali alle Linee guida. 36
DM 26.6.2015 linee-guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici Allegato 1 Linee-guida nazionali Le Linee-guida disciplinano in particolare: a) metodologie di calcolo, anche semplificate, per gli edifici caratterizzati da ridotte dimensioni e prestazioni energetiche di modesta qualità, finalizzate a ridurre i costi a carico dei cittadini; b) il format dell APE, (appendice B), comprendente tutti i dati relativi all'efficienza energetica dell'edificio e all'utilizzo delle fonti rinnovabili; c) lo schema di annuncio di vendita o locazione, (appendice C), che renda uniformi le informazioni sulla qualità energetica degli edifici fornite ai cittadini; d) la definizione del sistema informativo comune per tutto il territorio nazionale, di seguito chiamato SIAPE, di cui all'art. 1, comma 1, lettera c). 37
DM 26.6.2015 linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici Allegato 1 Linee guida nazionali - Definizione delle classi energetiche La scala delle classi (si veda la diapositiva 41) è definita a partire dal valore dell indice di prestazione energetica globale non rinnovabile dell edificio di riferimento (calcolato secondo quanto previsto dall Allegato 1 del decreto requisiti minimi), ipotizzando che in esso siano installati elementi edilizi e impianti standard dell edificio di riferimento di cui alla Tabella 1, dotati dei requisiti minimi di legge in vigore dal 1 gennaio 2019 per gli edifici pubblici, e dal 1 gennaio 2021 per tutti gli altri. 38
DM 26.6.2015 linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici Allegato 1 Linee guida nazionali 39
DM 26.6.2015 linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici Allegato 1 Linee guida nazionali - Definizione delle classi energetiche Gli intervalli di prestazione che identificano le altre classi sono ricavati attraverso coefficienti moltiplicativi di riduzione/maggiorazione del suddetto valore (dell indice di prestazione energetica globale non rinnovabile dell edificio di riferimento). Ai fini della determinazione della classe energetica complessiva dell edificio per la redazione dell APE, in base a quanto sopra detto, si procede come segue: a) si determina il valore di per l'edificio di riferimento secondo quanto previsto dall Allegato 1 del decreto requisiti minimi, dotandolo delle tecnologie standard riportate nella Tabella 1, in corrispondenza dei parametri vigenti per gli anni 2019/21; b) si calcola il valore di per l immobile oggetto dell attestazione e si individua la classe energetica da attribuire in base alla Tabella 2. 40
DM 26.6.2015 linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici Allegato 1 Linee guida nazionali - Definizione delle classi energetiche 41
DM 26.6.2015 linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici Allegato 1 Linee guida nazionali L APE, redatto da un soggetto abilitato (ai sensi del DPR 16 aprile 2013, n. 75), deve riportare, obbligatoriamente, pena l'invalidità: a) la prestazione energetica globale sia in termini di energia primaria totale che di energia primaria non rinnovabile, attraverso i rispettivi indici (EP gl,tot, EP gl,nren ); b) la classe energetica determinata attraverso l'indice di prestazione energetica globale, espresso in termini di energia primaria non rinnovabile (EP gl,nren ); c) la qualità energetica del fabbricato ai fini del contenimento dei consumi energetici per il riscaldamento e il raffrescamento, attraverso gli indici di prestazione termica utile per la climatizzazione invernale ed estiva dell'edificio; d) i valori di riferimento, quali i requisiti minimi di efficienza energetica vigenti a norma di legge; e) le emissioni di anidride carbonica; f) l'energia esportata; g) le raccomandazioni per il miglioramento dell'efficienza energetica con le proposte degli interventi più significativi ed economicamente convenienti, distinguendo gli interventi di ristrutturazione importanti da quelli di riqualificazione energetica. 42
DM 26.6.2015 linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici Come cambia l APE Si riassumono i principali cambiamenti nel nuovo modello di APE: attestato unico semplificato su tutto il territorio nazionale, con una metodologia di calcolo omogenea per la classificazione delle prestazioni energetiche, a cui le Regioni dovranno adeguarsi entro due anni; 10 classi energetiche, dalla A4 (la migliore) alla G (la peggiore); sistema informativo unico, il SIAPE, contenente tutti i dati relativi agli APE; prestazione energetica globale in due termini: - energia primaria totale (EP gl,tot ); - energia primaria non rinnovabile (EP gl,nren ). 43
DM 26.6.2015 linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici Come cambia l APE Vengono usate le "faccine" ("emoticon") per facilitare la comprensione del documento per gli inquilini, gli affittuari e gli acquirenti che non sono tecnici. Per la prestazione energetica invernale dell involucro, la qualità è definita a partire dal valore dell indice di prestazione termica utile per il riscaldamento dell edificio di riferimento, EP H,nd,riferimento (anche indicato come EP H,nd,limite ). 44
DM 26.6.2015 linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici Come cambia l APE Per la prestazione energetica estiva dell involucro edilizio, la qualità dipende: per i componenti opachi, dalla trasmittanza termica periodica Y IE per i componenti trasparenti, dall area solare equivalente estiva per unità di superficie utile (A sol,est /A sup utile ) 45
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