PROBLEMA AMIANTO: stato dell arte e aspettative

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ASSOAMIANTO Seminario nazionale PROBLEMA AMIANTO: stato dell arte e aspettative Milano, 29 Aprile 2004

L ISCRIZIONE ALL ALBO PER L ATTIVITA DI BONIFICA DEI BENI CONTENENTI AMIANTO Eugenio Onori Segretario dell Albo Nazionale Gestori Rifiuti Ministero dell ambiente e della tutela del territorio

ISCRIZIONE ALL ALBO PER L ATTIVITA DI BONIFICA DEI BENI CONTENENTI AMIANTO Legge 257/92 Norme per la cessazione dell amianto Art. 12 : Sezione speciale dell Albo smaltitori, da regolamentare con decreto del Ministro dell ambiente, di concerto con il Ministro dell industria.

ISCRIZIONE ALL ALBO PER L ATTIVITA DI BONIFICA DEI BENI CONTENENTI AMIANTO Art.30 D.Lgs 22/97 (Decreto Ronchi) Art.30,comma 4: iscrizione con valore di abilitazione Art.30, comma 8: obbligo d iscrizione decorre dall entrata in vigore delle norme tecniche (Regolamento, delibere del Comitato Nazionale dell Albo relative ai requisiti, decreto fideiussioni)

ISCRIZIONE ALL ALBO PER L ATTIVITA DI BONIFICA DEI BENI CONTENENTI AMIANTO Disposizioni attuative dell art.30 del D.Lgs 22/97 D.I. 406/98 Regolamento dell Albo. D.I. 5 febbraio 2004 Modalità e importi delle fideiussioni (G.U.n. 87 del 14 aprile 2004). Del.CN Albo n.1 del 30 marzo 2004 Requisiti e condizioni per l iscrizione (G.U.n. 88 del 15 aprile 2004). Del.CN Albo n.2 del 30 marzo 2004 Schema di domanda d iscrizione e foglio notizie (G.U.n. 88 del 15 aprile 2004).

Art 9, D.M.406/98 (Regolamento dell Albo): CATEGORIA 10-Bonifica dei beni contenenti amianto CLASSI in funzione dell importo dei lavori cantierabili: a) oltre Lire 15 miliardi 7.746.853,49 b) fino a Lire 15 miliardi 7.746.853,49 c) fino a Lire 3 miliardi 1.549.370,70 d) fino a Lire 800 milioni 413.165,52 e) fino a Lire 100 milioni 51.645,69

A) materiali edili contenenti amianto legato in matrici cementizie o resinoidi. B) materiali d attrito, materiali isolanti (pannelli, coppelle, carte e cartoni, tessili, materiali spruzzati, stucchi, smalti, bitumi, colle, guarnizioni, altri materiali isolanti), contenitori a pressione, apparecchiature fuori uso, altri materiali incoerenti contenenti amianto L iscrizione nella categoria 10B è valida anche ai fini dello svolgimento delle attività di cui alla categoria 10A

Viene prevista, in relazione alla complessità degli interventi di bonifica derivante dalla pericolosità dei materiali contenenti amianto, una diversa dotazione di risorse strumentali e finanziarie, nonché una differente qualificazione dei responsabili tecnici.

ATTREZZATURE MINIME CAT. 10 A 1. Aspiratori con filtri assoluti. 2. Dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie (maschere). 3. Airless (pompe per spruzzare incapsulanti).

VALORE ATTREZZATURE MINIME CATEGORIA 10A Classe A 51.600,00 Classe B 38.700,00 Classe C 7.700,00 Classe D 2.600,00 Classe E 2.600,00

ATTREZZATURE MINIME CAT. 10 B 1. Impianti di estrazione ed estrattori d aria, dotati di filtri assoluti. 2. Unità di decontaminazione anche modulari/prefabbricate. 3. Unità filtrazione acqua. 4. Aspiratori con filtri assoluti. 5. Dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie (maschere). 6. Airless (pompe per spruzzare incapsulanti). 7. Campionatori d aria personali e ambientali. 8. Misuratori di depressione.

VALORE ATTREZZATURE MINIME CATEGORIA 10B Classe A 180.800,00 Classe B 154.900,00 Classe C 31.000,00 Classe D 12.900,00 Classe E 12.900,00

ATTREZZATURE MINIME CAT. 10 dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell articolo 47 del DPR 445/2000, sottoscritta congiuntamente dal legale rappresentate dell impresa e dal responsabile tecnico: Disponibilità attrezzature Valore Stato di conservazione

Disponibilità attrezzature minime disponibilità piena ed esclusiva delle attrezzature. Si intendono nella piena ed esclusiva disponibilità dell impresa le attrezzature di proprietà, in usufrutto, acquisite con patto di riservato dominio o prese in leasing.

Valore attrezzature minime La dichiarazione deve riportare il valore dell ultimo acquisto come risulta dalla contabilità dell impresa se l attrezzatura è di proprietà, dalla documentazione in possesso dell ultimo acquirente se tenuta in usufrutto o presa in leasing, dal tenore del patto se acquisita con patto di riservato dominio.

Stato di conservazione attrezzature minime Deve essere indicata l obsolescenza di ogni singola tipologia di attrezzatura, la regolare attività di manutenzione e deve dato un giudizio sullo stato di conservazione complessivo di ogni tipologia di attrezzatura

REQUISITI RESPONSABILI TECNICI CAT. 10A Classe A Classe B Classe C Classe D L+5aa/CF+7aa L+5aa/CF+7aa D+5aa/L+2aa/CF+5aa D+5aa/L+2aa/CF+5aa Classe E D+2aa/L+1aa/CF+2aa D = Diploma di Geometra D =Geometra o Perito industriale o Perito chimico o altro soggetto abilitato, sulla base dei relativi ordinamenti professionali. L =Ingegnere o Architetto o Chimico o Geologo o Biologo o altro soggetto abilitato, sulla base dei relativi ordinamenti professionali.. CF = Corso di formazione aa = anni di esperienza maturati nello specifico settore

REQUISITI RESPONSABILI TECNICI CAT. 10B Classe A Classe B Classe C Classe D L+5aa/CF+7aa L+5aa/CF+7aa D.U.+5aa/L+5aa/CF+5aa D.U.+5aa/L+5aa/CF+5aa Classe E D+3aa/L+1aa/CF+3aa D =Geometra o Perito industriale o Perito chimico o altro soggetto abilitato, sulla base dei relativi ordinamenti professionali. L =Ingegnere o Architetto o Chimico o Geologo o Biologo o altro soggetto abilitato, sulla base dei relativi ordinamenti professionali.. CF = Corso di formazione aa = anni di esperienza maturati nello specifico settore

REQUISITI RESPONSABILI TECNICI CAT. 10 l idoneità conseguita nei corsi per dirigente l attività di rimozione e di bonifica dell amianto disciplinati del DPR 8 agosto 1994 sostituisce la partecipazione al modulo di specializzazione F relativo alla categoria 10 di cui alla delibera del 16 luglio 1999. Rimane comunque l obbligo della partecipazione al modulo di base e del superamento del relativo test.

REQUISITI RESPONSABILI TECNICI CAT. 10 l esperienza maturata in qualità di responsabile tecnico in una classe d iscrizione è valida ai fini dell iscrizione nella classe superiore. l esperienza maturata in qualità di responsabile tecnico nella sottocategoria 10A è ritenta idonea per l iscrizione nella classe e) della sottocategoria 10B

REQUISITI RESPONSABILI TECNICI CAT. 10 Periodo transitorio Le imprese in attività alla data di efficacia della delibera e che presentano la domanda d iscrizione entro 60 giorni (art.30, c.8, D.Lgs 22/97) possono soddisfare i requisiti del RT entro cinque anni dalla data d iscrizione

REQUISITI RESPONSABILI TECNICI CAT. 10 Periodo transitorio le imprese dimostrano di essere in attività alla data di efficacia della delibera 30 marzo 2004 con la presentazione di: copia della relazione predisposta ai sensi dell articolo 9 della legge 257/92 o copia di almeno un piano di lavoro presentato alla ASL ai sensi dell articolo 34 del D.Lgs 277/91.

CAPACITA FINANZIARIA IMPORTI CATEGORIA 10A Classe A 1.084.600,00 Classe B 803.100,00 Classe C 152.400,00 Classe D 43.900,00 Classe E 23.200,00

CAPACITA FINANZIARIA IMPORTI CATEGORIA 10B Classe A 1.213.700,00 Classe B 919.300,00 Classe C 175.600,00 Classe D 54.200,00 Classe E 33.600,00

CAPACITA FINANZIAZIARIA Potenzialità economiche e finanziarie dell impresa (volume d affari,capacità contributiva ai fini dell IVA,patrimonio, bilanci, certificazioni sull attività svolta) Attestazione di affidamento bancario pari all importo richiesto. dichiarazione dell impresa concernente la cifra di affari, globale e distinta per lavori, degli ultimi cinque esercizi.

Le fideiussioni Ai sensi dell articolo 30, comma 6, del D.Lgs 22/97 le imprese che si iscrivono all Albo sono soggette alla presentazione di garanzie finanziarie. L articolo 14 del D.M.406/98, nel ribadire tale previsione di legge, dispone che la garanzia finanziaria deve essere prestata con fideiussione bancaria o con polizza fideiussoria assicurativa per tutta la durata dell iscrizione all Albo e per ciascuna delle attività soggette a iscrizione.

Decreto interministeriale 5 febbraio 2004 modalità e importi delle garanzie finanziarie (G.U.n.87 del 14 aprile 2004) garantire un'adeguata copertura finanziaria ai rischi connessi all attività di bonifica dei beni contenenti amianto. devono essere prestate con fidejussione bancaria o con polizza fidejussoria assicurativa, ai sensi della legge 10 giugno 1982, n. 348.

Decreto interministeriale 5 febbraio 2004 modalità e importi delle garanzie finanziarie (G.U.n.87 del 14 aprile 2004) le fideiussioni sono finalizzate alle operazioni di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale delle installazioni e delle aree contaminate, trasporto e smaltimento dei rifiuti, conseguenti a eventuali inadempienze verificatesi nel corso dell iscrizione. Tali inadempienze possono essere state determinate da qualsiasi atto o fatto colposo o doloso connesso allo svolgimento dell attività di bonifica dei beni contenenti amianto.

Decreto interministeriale 5 febbraio 2004 modalità e importi delle garanzie finanziarie (G.U.n.87 del 14 aprile 2004) Efficacia della garanzia La fideiussione ha efficacia a decorrere dalla data della delibera di iscrizione nell Albo. La competente sezione regionale dell Albo comunicherà tempestivamente alla Società e al Ministero ogni provvedimento di sospensione dell efficacia dell iscrizione o di cancellazione dall Albo.

Decreto interministeriale 5 febbraio 2004 modalità e importi delle garanzie finanziarie (G.U.n.87 del 14 aprile 2004) Durata della fideiussione Cinque anni o inferiore nel caso di cessazione anticipata dell iscrizione, maggiorata di un ulteriore periodo di due anni, nel corso del quale il Ministero può avvalersi della garanzia limitatamente alle sole inadempienze verificatesi nel periodo di efficacia della fideiussione stessa. Decorso il termine di due anni la garanzia si estingue automaticamente con contemporanea definitiva liberazione della Società.

Decreto interministeriale 5 febbraio 2004 modalità e importi delle garanzie finanziarie (G.U.n.87 del 14 aprile 2004) Facoltà di recesso La Società può recedere dal contratto in qualsiasi momento con effetto della cessazione della garanzia dal trentesimo giorno successivo alla comunicazione alla competente sezione regionale dell Albo, al Ministero dell ambiente e all impresa con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. In tal caso la garanzia mantiene efficacia per le inadempienze verificatesi nel periodo anteriore alla data in cui il recesso ha avuto effetto e il Ministero può avvalersene per ulteriori due anni.

Decreto interministeriale 5 febbraio 2004 modalità e importi delle garanzie finanziarie (G.U.n.87 del 14 aprile 2004) Avviso di sinistro Pagamento Qualora ricorrano i presupposti per l escussione della garanzia e l impresa non abbia già adempiuto a quanto da essa dovuto, la competente sezione regionale dell Albo - con richiesta motivata inviata anche all impresa - inviterà la Società a versare al Ministero dell ambiente la somma dovuta. Dopo ogni pagamento effettuato dalla Società l importo garantito si riduce automaticamente dell importo corrispondente a quanto pagato dalla Società stessa.

Decreto interministeriale 5 febbraio 2004 modalità e importi delle garanzie finanziarie (G.U.n.87 del 14 aprile 2004) Classe A 480.000,00 Classe B 240.000,00 Classe C 120.000,00 Classe D 60.000,00 Classe E 30.500,00 (per lavori di bonifica cantierabili fino a 50.000) 15.000,00 (per lavori di bonifica cantierabili fino a 25.000)

Decreto interministeriale 5 febbraio 2004 modalità e importi delle garanzie finanziarie (G.U.n.87 del 14 aprile 2004) Registrazione EMAS Alle imprese registrate ai sensi del regolamento 93/1836/CEE e successive modifiche e integrazioni si applica il trenta per cento degli importi previsti.