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Transcript:

DECRETO DIRIGENZIALE AREA GENERALE DI COORDINAMENTO A.G.C. 11 Sviluppo Attività Settore Primario COORDINATORE DIRIGENTE SETTORE Dr. Massaro Francesco Dr.ssa Lombardo Daniela DECRETO N DEL A.G.C. SETTORE SERVIZIO SEZIONE Oggetto: 159 14/08/2012 11 5 - - L. R. del 9/8/2012 n. 26 - modifiche alle procedure per l' iscrizione dei cacciatori agli A.T.C. della Campania. Data registrazione Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo Data dell invio al B.U.R.C. Data dell invio al Settore Gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio Data dell invio al settore Sistemi Informativi

Oggetto: L. R. del 9/8/2012 n. 26 - modifiche alle procedure per l iscrizione dei cacciatori agli A.T.C. della Campania. IL DIRIGENTE PREMESSO che a. l articolo 42 comma 4 della L. R. del 9/8/2012 n. 26 tra l altro, ha abrogato la L. R. 10 aprile 1996, n.8 b. l articolo 36, comma 1 della citata L. R. 10.4.1996, n.8, come modificato dall 34 della L.R. 27 gennaio 2012, n.1, disponeva, tra l altro, che i cacciatori residenti in Campania dovessero essere iscritti con residenza venatoria nell A.T.C. ove ricadeva la residenza anagrafica; c. con D.R.D. di questo Settore, n. 121 del 2.7.2012, in esecuzione delle disposizioni di cui alla D.G.R. n. 269 del 12.6.2012 recante Indirizzi per la determinazione del Territorio Agro Silvo Pastorale (T.A.S.P.) in funzione della pianificazione faunistico-venatoria e della disciplina dell'esercizio della caccia programmata in Campania. è stato approvato il documento Procedure per l'accesso ai territori della Campania ai fini di esercizio della caccia per l'annata 2012-2013 a seguito della modifica dell'articolo 36 della L R. 8/96 per mezzo dell'articolo 34 della L. R. 1/2012 ; ACCERTATO che le procedure di iscrizione dei cacciatori agli A.T.C. della Campania, ai sensi della normativa abrogata, sono state perfezionate solo da parte di alcuni cacciatori, mentre non sono ancora concluse per tutti i rimanenti; RILEVATO che la citata Legge regionale del 9/8/2012 n. 26, tra l altro: a. con l articolo 36, comma 2, tra l altro, ha rimosso il legame tra residenza anagrafica e residenza venatoria, per l iscrizione dei cacciatori agli A.T.C., ed ha individuato dei criteri di priorità per l accesso dei cacciatori residenti fuori regione; b. con l articolo 42 comma 6, dichiara l urgenza delle norme in essa contenute e ne dispone l entrata in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione; c. con l articolo 42, comma 2, conserva tutte le disposizioni regolamentari, derivate dalla precedente L. R. 8/96 non in contrasto con le nuove norme. VISTO l articolo 9 del Nuovo regolamento per la gestione degli Ambiti Territoriali di caccia (A.T.C.) - Legge Regionale 10 aprile 1996, n. 8 - con allegati)" emanato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 626 del 22 settembre 2003, che dispone in merito alle procedure per l ammissione dei cacciatori agli A.T.C.; PRESO ATTO della sentenza del Consiglio di Stato Sez. VI n.3319 del 6 giugno 2012, che conferma la validità della regola, posta dall art. 32 l. n. 394 del 1991, della riserva della caccia all interno delle aree contigue all area naturale protetta ai soli residenti nei comuni dell area naturale protetta e dell area contigua, evidenziandone anche la possibile armonizzazione con il criterio della caccia programmata, nel senso di portare il contenimento degli autorizzati nel minor numero tra quello dei residenti e quello risultante dall indice di densità venatoria. CONSIDERATO che le norme statali assumono la veste di standard minimi uniformi (Corte cost. 12 ottobre 2011, n. 263 e 11 novembre 2010, n. 315).

RITENUTO, pertanto: a. di dover garantire il diritto acquisito dai cacciatori che hanno già perfezionato, entro il giorno di pubblicazione della nuova legge, l iscrizione all A.T.C. secondo le disposizioni di cui al punto 13 del documento Procedure per l'accesso ai territori della Campania ai fini di esercizio della caccia per l'annata 2012-2013 a seguito della modifica dell'articolo 36 della L R. 8/96 per mezzo dell'articolo 34 della L. R. 1/2012 allegato al citato D.R.D. n. 121 del 2.7.2012; b. di dover applicare le nuove disposizioni per l iscrizione dei cacciatori elaborando le graduatorie per l ammissione agli A.T.C. in base alle norme vigenti utilizzando le domande già presentate dai cacciatori per l ammissione per l annata venatoria corrente, anche mediante l integrazione telematica delle domande dei cacciatori fuori regione con i dati necessari a definire l ordine di priorità; c. di dover stabilire che dal giorno della pubblicazione delle nuove graduatorie i cacciatori in esse elencati in posizione utile, che non hanno già perfezionato l iscrizione, potranno effettuare il versamento della quota di partecipazione; d. di dover stabilire che, a causa del tempo limitato, non sia possibile per i cacciatori rinunciare all A.T.C. di residenza venatoria nella cui graduatoria risultino elencati in posizione utile; e. di dover stabilire che dal giorno successivo alle pubblicazione delle graduatorie i cacciatori rubricati possono presentare domanda di ammissione senza residenza venatoria; f. di dover revocare tutte le parti del D.R.D. n. 121 del 2.7.2012, e del documento di procedure ad esso allegato, in contrasto con le nuove disposizioni normative e con quanto riportato nel presente provvedimento; g. di dover posticipare di trenta giorni (al 16 ottobre 2012) la data di cui al punto 19 del citato documento di procedure allegato al DRD 121/2012; h. di dover disporre che nel territorio delle aree contigue dei Parchi nazionali e regionali, formalizzate ai sensi della vigente normativa, possano accedere solo i residenti nei comuni dell area naturale protetta e dell area contigua, in numero non superiore a quello risultante dall indice di densità venatoria. VISTI a. la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 7/2002 Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio. ; b. la Legge Regionale del 9/8/2012 n. 26 Norme per la protezione della fauna selvatica e disciplina dell attività venatoria in Campania c. il Nuovo regolamento per la gestione degli Ambiti Territoriali di caccia (A.T.C.) emanato con D.P.G.R. n. 626/2003; d. l art. 4 della L.R n. 24 del 29.12.2005; e. il D.D. del Coordinatore dell A.G.C. 11 n. 70 del 15.11.2010; f. la D.G.R. n. 269 del 12.6.2012 recante Indirizzi per la determinazione del Territorio Agro Silvo Pastorale (T.A.S.P.) in funzione della pianificazione faunistico-venatoria e della disciplina dell'esercizio della caccia programmata in Campania. g. Il D.R.D. n. 121 del 2.7.2012; DECRETA per quanto espresso in premessa che qui si intende integralmente riportato ed approvato: 1. di garantire il diritto acquisito dai cacciatori inclusi negli elenchi già pubblicati che hanno perfezionato, entro il giorno di pubblicazione della nuova legge, l iscrizione all A.T.C secondo le

disposizioni di cui al punto 13 del documento allegato al D.R.D. n. 121 del 2.7.2012 citato in premessa, tali cacciatori potranno decidere di conservare l attuale iscrizione, oppure accettare la nuova assegnazione, mediante opzione sul sito www.campaniacaccia.it; 2. di stabilire che, nel caso in cui il cacciatore opti per la nuova assegnazione, l A.T.C. a cui è stata versata la quota di partecipazione, provveda a stornare tale somma in favore del nuovo A.T.C.; 3. di applicare le nuove disposizioni per l iscrizione dei cacciatori elaborando le graduatorie per l ammissione agli A.T.C. in base alle norme vigenti utilizzando le domande già presentate dai cacciatori per l ammissione per l annata venatoria corrente, anche mediante l integrazione telematica delle domande dei cacciatori fuori regione con i dati necessari a definire l ordine di priorità; 4. di stabilire che dal giorno della pubblicazione delle nuove graduatorie i cacciatori in esse elencati in posizione utile, che non hanno già perfezionato l iscrizione, potranno effettuare il versamento della quota di partecipazione; 5. di stabilire che, a causa del tempo limitato, non sia possibile per i cacciatori rinunciare all A.T.C. di residenza venatoria nella cui graduatoria risultino elencati in posizione utile; 6. di stabilire che dal giorno successivo alle pubblicazione delle graduatorie i cacciatori rubricati possono presentare domanda di ammissione senza residenza venatoria; 7. di revocare tutte le parti del D.R.D. n. 121 del 2.7.2012, e del documento di procedure ad esso allegato, in contrasto con le vigenti disposizioni normative e con quanto riportato nel presente provvedimento; 8. di posticipare di trenta giorni (al 16 ottobre 2012) la data di cui al punto 19 del citato documento di procedure allegato al DRD 121/2012; 9. di disporre che nel territorio delle aree contigue dei Parchi nazionali e regionali formalizzate ai sensi della vigente normativa possano accedere solo i residenti nei comuni dell area naturale protetta e dell area contigua, in numero non superiore a quello risultante dall indice di densità venatoria. 10. di incaricare la Ditta che provvede alla gestione della procedura informatica relativa al sito WEB www.campaniacaccia.it affinché provveda, d intesa con il Settore Foreste Caccia e Pesca, alle modifiche derivanti dalla vigente normativa e da quanto riportato nel presente provvedimento; 11. di incaricare i cacciatori, ed i responsabili delle Associazioni venatorie che coadiuvano gli associati, nonché i responsabili delle Province e dei Comitati di Gestione, ad attenersi alle procedure descritte nel presente provvedimento; 12. di revocare tutte quelle disposizioni, derivanti da decreti dirigenziali, in contrasto con quanto riportato nel presente provvedimento; 13. di fare riferimento, per quanto non riportato nel presente provvedimento, alle disposizioni non contrastanti di cui al DRD 121/2012, al decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 626, del 22 settembre 2003 Nuovo regolamento per la gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia per le parti non contrastanti con le successive modifiche legislative, ed alla L. R. del 9/8/2012 n. 26. Il presente provvedimento sarà inviato - al Sig. Assessore all Agricolutra; - alla Ditta che provvede alla gestione sistema informatico attivato per le iscrizioni agli A.T.C., per le attività conseguenti e per la pubblicazione sul sito; - agli Uffici Caccia delle Province della Campania; - agli A.T.C. della Campania; - al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione per la relativa pubblicazione sul BURC e sul sito della Regione;

- Al Settore S.I.R.C.A. per la pubblicazione sul sito dell Assessorato Agricoltura; - al Servizio 04 Registrazione Atti Monocratici Archiviazione Decreti Dirigenziali del Settore Attività di Assistenza alle sedute di Giunta, Comitati Dipartimentali dell Area 02 Affari Generali della Giunta Regionale. f.to LOMBARDO