SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LIGURIA IL SINDACO DEL COMUNE DI NE HA FORMULATO UNA RICHIESTA DI PARERE VOLTA A CONOSCERE QUALE SIA L ENTE LOCALE TENUTO A FARSI CARICO DEGLI ONERI PER GLI INTERVENTI A FAVORE DEI MINORI CONSEGUENTI ALL EMANAZIONE DI UN PROVVEDIMENTO DI AFFIDO EMESSO DAL TRIBUNALE PER I MINORENNI. LA RICHIESTA DI PARERE È INAMMISSIBILE Deliberazione 7 giugno, n. 56/2016/SRCLIG
Deliberazione n. 56/2016/PAR LA CORTE DEI CONTI Sezione Regionale di Controllo per la Liguria composta dai seguenti magistrati: Dott. Ermanno GRANELLI Dott.ssa Angela PRIA Dott. Alessandro BENIGNI Dott. Francesco BELSANTI Dott. Donato CENTRONE Dott. Claudio GUERRINI Presidente Consigliere (relatore) Nella camera di consiglio del 7 giugno 2016 ha assunto la seguente DELIBERAZIONE Vista la lettera prot. n. 60 del 18 maggio 2016, con la quale il Presidente del Consiglio delle Autonomie locali ha trasmesso alla Sezione la richiesta di parere prot. n. 6230, in data 12 maggio 2016, formulata dal Comune di Ne ai sensi dell articolo 7 della legge del 5 giugno 2003, n. 131; Vista l ordinanza presidenziale n. 37/2016, che ha deferito la questione all esame collegiale della Sezione; Udito in camera di consiglio il relatore, Dott.ssa Angela Pria; Ritenuto in FATTO il Sindaco del Comune di Ne ha inoltrato a questa Sezione una richiesta di parere intesa a conoscere a chi spetti il pagamento di retta di minori inseriti in Comunità educativa assistenziale, trattandosi di materia inerente la contabilità pubblica. In 1
particolare l Amministrazione evidenzia che: - il Tribunale per i Minorenni di Genova in data 18 aprile 2014 ha disposto l affido di due minori al Comune di Ne per il loro inserimento in idonea struttura educativa, e la formazione del miglior progetto a loro tutela. Il medesimo Tribunale ha prescritto, altresì, al padre e alla madre di collaborare con il Servizio Sociale affidatario, in quanto all epoca del provvedimento di affido tutto il nucleo familiare era residente nel Comune di Ne; - in data 9 giugno 2014 le minori sono state collocate in Comunità socio-educativa con spesa a carico del Comune di residenza; - in data 2 gennaio 2015, la madre con le due minori, con esclusione del padre, hanno trasferito la residenza in Comune viciniore; - il Tribunale per i Minorenni di Genova con provvedimento in data 2 marzo 2015, rilevato che la madre delle minori ha trasferito la propria residenza, insieme alle bambine, a Chiavari, con conseguente mutamento del Servizio sociale competente a seguire il caso ha affidato le minori al Comune di Chiavari affinché ne mantenga l attuale collocazione in Comunità con contestuale revoca del precedente affido al Comune di Ne, che curerà con la necessaria gradualità il passaggio del caso ai nuovi operatori, mantenendo così la continuità dell intervento ; - il Comune di Chiavari, preso atto del provvedimento del Tribunale dei Minorenni, con nota del 14 marzo 2016, ha precisato al Comune di Ne con riferimento alla legge n. 328/2000, resta responsabile per la parte economica il Comune di precedente residenza, che ha, precedentemente al cambio di affidamento, provveduto all inserimento in struttura assistenziale ; - il Comune di Ne, con nota del 16 marzo 2016, ha eccepito, alla luce della vigente normativa, che non si farà più carico della retta delle minori a far data dal 1 aprile 2016, riservandosi di richiedere il rimborso delle spese eccedenti di retta già pagate; - il Comune di Chiavari, con nota del 24 marzo 2016, ha ribadito che la retta resta a carico del Comune di Ne in quanto le minori sono state inserite nella Comunità Educativa dai Servizi Sociali di Ne in data 9 giugno 2014 e, ai sensi della legge 8 novembre 2000 n. 328, articolo 6, comma 4, l Ente tenuto ad assumere gli obblighi connessi, è individuato nel Comune, in cui gli individui da assistere hanno residenza al momento dell inserimento in struttura; - la legge n. 328 del 2000, all articolo 30, abolisce il c.d. Domicilio di soccorso e, all articolo 6, comma 4, in sostituzione, assume il criterio della residenza per individuare il Comune tenuto a farsi carico degli oneri assistenziali; - lo stato di fatto di pagamento delle rette di ricovero a carico del Comune di Ne, 2
Comune di residenza delle minori, a far data dall inserimento in struttura e sino al permanere della residenza nel Comune di Ne, è pienamente condiviso e accettato ai sensi del richiamato articolo 6, comma 4, della legge n. 238 del 2000, e in ottemperanza a disposizioni del Tribunale dei Minorenni di Genova. Conclusivamente l Ente chiede un qualificato parere, al fine di evitare l esborso per il pagamento di rette, a proprio giudizio, non dovute, con conseguente danno erariale e di converso, evitare la formazione di debito fuori bilancio in caso di obbligo di legge al pagamento delle rette. Considerato in DIRITTO La richiesta di parere è da considerarsi ammissibile sotto il profilo soggettivo e procedurale, poiché è stata sottoscritta dall organo legittimato a rappresentare l Amministrazione ed è stata trasmessa tramite il Consiglio delle Autonomie Locali della Liguria, nel rispetto delle formalità previste dall articolo 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131. In ordine al requisito oggettivo si osserva che la previsione di cui al comma 8 dell articolo 7 della legge 131, deve essere letta in raccordo con il comma 7 del medesimo articolo, che attribuisce alla Corte dei conti la funzione di verificare il rispetto degli equilibri di bilancio, il perseguimento degli obiettivi posti da leggi statali e regionali di principio e di programma, la sana gestione finanziaria degli enti locali. Il collegamento tra le due disposizioni fa sì che il comma 8, nel disciplinare forme di collaborazione ulteriori rispetto a quelle del comma 7, rende esplicita la facoltà attribuita agli enti di chiedere pareri in materia di contabilità pubblica. La conseguenza è che le Sezioni regionali della Corte dei conti non possono svolgere una funzione consultiva a carattere generale in favore degli enti locali, ma che le attribuzioni consultive si caratterizzano per le funzioni sostanziali di controllo collaborativo alle medesime conferite dalla legge. Con atto del 27 aprile 2004, la Sezione delle autonomie ha delineato gli indirizzi e i criteri generali per l esercizio dell attività consultiva, evidenziando, in particolare, i soggetti legittimati e l ambito oggettivo della funzione attribuita alla Corte. La medesima Sezione con le delibere n. 5/AUT/2006 e n. 9/SEZAUT/2009 ha successivamente integrato e modificato i richiamati indirizzi precisando che la funzione consultiva non può intendersi come consulenza generale agli enti, ma deve ritenersi, invece, limitata esclusivamente alla materia della contabilità pubblica, quindi ai bilanci pubblici, alle norme e principi che disciplinano la gestione finanziaria e del patrimonio o comunque a temi di carattere generale nella materia contabile. 3
A maggior specificazione della natura delle questioni sottoponibili all esame delle Sezioni regionali, le Sezioni Riunite in sede di controllo della Corte dei conti, nell esercizio della funzione di orientamento generale assegnata dall art. 17, comma 31, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, hanno nuovamente definito, con la delibera 17 novembre 2010, n. 54, la portata della funzione consultiva attribuita dalla legge. In particolare, hanno precisato che non è da condividere qualsivoglia interpretazione dell espressione in materia di contabilità pubblica, che, vanificando lo stesso limite posto dal legislatore, conduca al risultato di estendere l attività consultiva in esame a tutti i settori dell azione amministrativa così realizzando l inaccettabile risultato di immettere questa Corte nei processi decisionali degli Enti territoriali. Ed inoltre che non sono parimente condivisibili linee interpretative che ricomprendono nel concetto di contabilità pubblica qualsivoglia attività degli Enti che abbia, comunque, riflessi di natura finanziaria, comportando, direttamente o indirettamente, una spesa, con conseguente fase contabile attinente all amministrazione della stessa ed alle connesse scritture di bilancio. Da ultimo, anche la Sezione delle autonomie della Corte dei conti, con deliberazione n. 3/SEZAUT/QMIG del 19 febbraio 2014, ha dichiarato inammissibile un quesito sulla rimborsabilità delle spese legali sostenute da un amministratore, in quanto riferito a questione estranea alla materia di contabilità pubblica. Ha, infatti, affermato che richieste di parere, come quella in argomento, non hanno quei caratteri se non di esclusività di specializzazione funzionale che caratterizzano la Corte in questa sede, e che giustificano la peculiare attribuzione da parte del legislatore. E appena il caso, infine, di notare che [ ] l ausilio consultivo, per quanto possibile, deve essere reso senza costituire un interferenza con le funzioni requirenti e giurisdizionali, e ponendo attenzione ad evitare che, di fatto, si traduca in un intrusione nei processi decisionali degli enti territoriali. Alla luce dei principi posti nelle richiamate pronunce, quindi, il quesito posto dal Comune di Ne deve ritenersi inammissibile. Infatti, anche se la richiesta attiene a questioni destinate ad incidere sulle spese e, di conseguenza, sugli equilibri di bilancio degli enti locali interessati, sulla scorta di quanto ribadito dalle Sezioni riunite in sede di controllo e dalla Sezione delle autonomie - ai cui principi di diritto le Sezioni regionali devono conformarsi - non può essere ricompresa nel concetto di contabilità pubblica ogni attività procedimentale o negoziale solo in ragione dei discendenti riflessi di natura finanziaria. 4
P.Q.M. La Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Liguria dichiara inammissibile la richiesta di parere avanzata dal Comune di Ne. Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, a cura del funzionario preposto alla segreteria, al Sindaco del Comune di Ne. Il Relatore (Angela Pria) Il Presidente (Ermanno Granelli) Depositato il 07.06.2016 Il funzionario preposto Antonella Sfettina 5