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Transcript:

Impieghi Agevolazione 1. Impieghi diversi da carburante per motori o da combustibile per riscaldamento... esenzione 2. Impieghi come carburanti per la navigazione aerea diversa dall'aviazione privata da diporto e per i voli didattici (1)... esenzione 3. Impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque marine comunitarie, compresa la pesca, con esclusione delle imbarcazioni private da diporto, e impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque interne, limitatamente al trasporto delle merci, e per il dragaggio di vie navigabili e porti (1)... esenzione 4. Impiego nei trasporti ferroviari di passeggeri e merci... 30% 4-bis. Gasolio commerciale usato come carburante: euro 403,22 per mille litri 5. Impieghi in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura 1

e nella florovivaistica: gasolio... 22% oli vegetali non modificati chimicamente:... esenzione benzina... 49% L'agevolazione per la benzina e' limitata alle macchine agricole con potenza del motore non superiore a 40 CV e non adibite a lavori per conto terzi; tali limitazioni non si applicano alle mietitrebbie. L'agevolazione viene concessa, anche mediante crediti o buoni d'imposta, sulla base di criteri stabiliti, in relazione alla estensione dei terreni, alla qualita' delle colture ed alla dotazione delle macchine agricole effettivamente utilizzate, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. 6. Prosciugamento e sistemazione dei terreni allagati nelle zone colpite da alluvione... esenzione 7. Sollevamento delle acque allo scopo 2

di agevolare la coltivazione dei fondi rustici sui terreni bonificati... esenzione 8. Prove sperimentali, collaudo di motori di aviazione e marina e revisione dei motori di aviazione, nei quantitativi stabiliti dall'amministrazione finanziaria... 30% 9. Produzione di forza motrice con motori fissi, azionati con prodotti energetici diversi dal gas naturale e utilizzati all'interno di delimitati stabilimenti industriali, agricolo-industriali, laboratori, cantieri di ricerche di idrocarburi e di forze endogene e cantieri di costruzione e azionamento di macchine impiegate nei porti, non ammesse alla circolazione su strada, destinate alla movimentazione di merci per operazioni di trasbordo...... 30% 10. Gas naturale impiegato negli usi di cantiere, nei motori fissi e nelle operazioni di campo per la coltivazione idrocarburi... euro 11,73 per 1000 mc 11. Produzione, diretta o indiretta, di energia elettrica con impianti obbligati alla denuncia prevista dalle disposizioni che disciplinano l'imposta di consumo 3

sull'energia elettrica: oli vegetali non modificati chimicamente:... esenzione gas naturale... euro 0,0004493 per metro cubo gas di petrolio liquefatti... euro 0,6817 per mille Kg. gasolio... euro 12,72601 per mille litri olio combustibile e prodotti energetici greggi, naturali... euro 15,33154 per mille Kg. carbone, lignite e coke (codici NC 2701, 2702 e 2704)... euro 2,60 per 1000 kg. In caso di autoproduzione di energia elettrica, le aliquote sono ridotte al 30 per cento quale che sia il combustibile impiegato. 4

L'agevolazione e' accordata: a) ai prodotti petroliferi nei limiti dei quantitativi impiegati nella produzione di energia elettrica; b) ai prodotti energetici greggi, naturali, impiegati nella stessa area di estrazione per la produzione e per l'autoproduzione di energia elettrica e vapore; c) ai prodotti energetici impiegati in impianti petrolchimici per l'alimentazione di centrali combinate termoelettriche per l'autoproduzione di energia elettrica e vapore tecnologico per usi interni. In caso di produzione combinata di energia elettrica e calore, ai combustibili impiegati si applicano le aliquote previste per la produzione di energia elettrica rideterminate in relazione ai coefficienti individuati con apposito decreto del Ministero dello sviluppo economico, adottato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento all'efficienza media del parco cogenerativo nazionale, alle diverse tipologie di impianto e anche alla normativa europea in materia di alto rendimento. I coefficienti sono rideterminati su base quinquennale entro il 30 novembre dell'anno precedente al quinquennio di riferimento. 12. Azionamento delle autovetture da noleggio da piazza, compresi i motoscafi che in talune localita' 5

sostituiscono le vetture da piazza e quelli lacuali, adibiti al servizio pubblico da banchina per il trasporto di persone (3): benzina: euro 359,00 per 1.000 litri; gasolio: euro 330,00 per 1.000 litri; gas di petrolio liquefatti (GPL)... 40 per cento ; gas naturale... 40 per cento. L'agevolazione e' concessa entro i seguenti quantitativi giornalieri presumendo, in caso di alimentazione promiscua a benzina e GPL o gas natrale, un consumo di GPL o gas naturale pari al 70 per cento del consumo totale: 6

a) litri 18 o metri cubi 18 relativamente al gas metano per ogni autovettura circolante nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti; b) litri 14 o metri cubi 14 relativamente al gas naturale per ogni autovettura circolante nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, ma non a 500.000 abitanti; c) litri 11 o metri cubi 11 relativamente al gas naturale per ogni autovettura circolante nei comuni con popolazione di 100.000 abitanti o meno. 13. Azionamento delle autoambulanze, destinate al trasporto degli ammalati e dei feriti di pertinenza dei vari enti di assistenza e di pronto soccorso da determinare con provvedimento dell'amministrazione finanziaria (nei limiti e con le modalita' stabiliti con il decreto del Ministro delle finanze di cui all'articolo 67): (voce abrogata); 7

benzina: euro 359,00 per 1.000 litri; gasolio: euro 330,00 per 1.000 litri; gas di petrolio liquefatti (GPL)... 40 per cento aliquote normali; gas naturale... 40 per cento. Le agevolazioni previste per le autovetture da noleggio da piazza e per le autoambulanze, di cui ai punti 12 e 13, sono concesse mediante crediti d'imposta da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, ovvero mediante buoni d'imposta. I crediti ed i buoni d'imposta non concorrono alla formazione del reddito imponibile e non vanno considerati ai fini del rapporto di cui all'articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. 8

14. Produzione di magnesio da acqua di mare... esenzione 15. Gas di petrolio liquefatti utilizzati, negli impianti centralizzati per usi industriali (2) e dagli autobus urbani ed extraurbani adibiti al servizio pubblico... 10% 16. Prodotti energetici iniettati negli altiforni per la realizzazione dei processi produttivi... esenzione 16-bis. Prodotti energetici impiegati dalle Forze armate nazionali per gli usi consentiti: Carburanti per motori: Benzina euro 359,00 per 1.000 litri; Gasolio euro 330,00 per 1.000 litri; Gas di petrolio liquefatto (GPL) esenzione; 9

Gas naturale esenzione. Combustibili per riscaldamento: Gasolio euro 21,00 per 1.000 litri; GPL zero; Gas naturale euro 11,66 per 1.000 metri cubi. ---------------- (1) Per "aviazione privata da diporto" e per "imbarcazioni private da diporto" si intende l'uso di un aeromobile o di una imbarcazione da parte del proprietario o della persona fisica o giuridica autorizzata ad utilizzarli in virtu' di un contratto di locazione o per qualsiasi altro titolo, per scopo non commerciale ed in particolare per scopi diversi dal trasporto di passeggeri o merci o dalla prestazione di servizi a titolo oneroso o per conto di autorita' pubbliche. Vedasi l'art. 3-quater decreto-legge 2 marzo 2012 n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 10

26 aprile 2012 n. 44, per l'interpretazione autentica delle disposizioni contenute nel presente numero 3. (2) Per la individuazione degli usi industriali si rinvia a quanto disposto nell'articolo 26, comma 3. (3) Ai sensi dell'art. 1 decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 settembre 2015 il credito d'imposta derivante dall'applicazione dell'agevolazione di cui al punto 12 della presente tabella A e' ridotto per l'anno 2015 del 49,41% e, a decorrere dal 1 gennaio 2016 del 56,87%, di quanto spettante in base alle disposizioni istitutive e attuative. Le predette riduzioni si applicano con riferimento al credito d'imposta i cui presupposti si realizzano a decorrere, rispettivamente, dal 1 gennaio 2015 e dal 1 gennaio 2016. 11