ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO CONSIGLIO PROVINCIALE DI NAPOLI NOTIZIE DALL ORDINE N. 37/2013

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ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO CONSIGLIO PROVINCIALE DI NAPOLI NOTIZIE DALL ORDINE N. 37/2013 Napoli 1 Luglio 2013 IL 21 GIUGNO U.S., NELL AMBITO DEL FESTIVAL DEL LAVORO IN FIUGGI, SI E SVOLTA UN ASSEMBLEA DEI PRESIDENTI DEI CPO PER ILLUSTRARE IL REGOLAMENTO CHE ISTITUISCE IL NUOVO CONSIGLIO DI DISCIPLINA TERRITORIALE DEI CONSULENTI DEL LAVORO APPROVATO, RECENTEMENTE, DAL MINISTRO DEL LAVORO E RECEPITO DAL CNO. TUTTE LE NOVITA PREVISTE. SI E DISCUSSO DELL ENTRATA IN VIGORE E DELLA POSSIBILITA DI ACCORPAMENTO PER VENIRE INCONTRO ALLE ESIGENZE DEI PICCOLI CPO. Vi è noto che, uno dei principi cardini della Riforma degli Ordinamenti delle Professioni Ordinistiche, di cui al Decreto Legge 138/2011, è quello della separazione, in capo ai Consigli territoriali degli Ordini, della funzione disciplinare da quella prettamente amministrativa, donde la necessità che la prima sia svolta da un organo terzo che nulla ha a che vedere con il Consiglio Provinciale. Per attuare tale disposizione è intervenuto il D.P.R. 7 Agosto 2012 n. 137 che, non solo ha stabilito le modalità procedurali nei rapporti tra Consigli Nazionali degli Ordini e Ministeri Vigilanti, quanto ha previsto quelle di funzionamento degli istituendi Collegi di disciplina territoriali che, a regime, 1

svolgeranno, in modo autonomo, la funzione disciplinare territoriale per violazione delle disposizioni di cui alla legge 12/79 e del correlato codice di deontologia. Il ns. CNO ha redatto una bozza di Regolamento di istituzione e di funzionamento dei Collegi di disciplina territoriali, lo ha inviato, nei termini stabiliti dal D.P.R. 137/2012, al Ministero Vigilante, quest ultimo lo ha approvato inviandolo al CNO per una delibera formale di recepimento. Il CNO lo ha recepito nella seduta del 7 Giugno u.s. Nel corso del Festival del Lavoro (Fiuggi 20/22 Giugno 2013), è stata convocata un Assemblea dei Presidenti (21 Giugno dalle ore 15:00 alle ore 16:15), per relazionarci sulla versione definitiva del suddetto Regolamento e per chiederci un parere sulla data di entrata in vigore (in modo da consentire ai CPO gli adempimenti di cui in seguito) e sulla possibilità (in relazione anche alle spese) del c.d. accorpamento nel senso che, a livello regionale, i CPO più piccoli possano sottoporre al giudizio del Collegio di disciplina territoriale di un CPO più grande (e, quindi, più organizzato a livello di tale incombenza) eventuali violazioni commesse da un proprio iscritto, avente rilevanza disciplinare. Circa la data di probabile entrata in vigore, come CPO di Napoli, abbiamo indicato quella del 1 Gennaio 2014 e, quasi tutti i presenti si sono associati. Ergo, fino a quella data, la funzione disciplinare continuerà ad essere una prerogativa del CPO che sarà esercitata ad iniziare dall apertura dei procedimenti disciplinari a carico di quei colleghi che non sono in regola con FCO per il biennio 2011/2012 o che, nonostante la diffida, non abbiano inviato la dichiarazione dei crediti conseguiti nel predetto biennio nemmeno giustificandosi, con onere probatorio, per l inadempimento. Relativamente al c.d. accorpamento, abbiamo affermato che, l eventuale deroga potrebbe avere solo un significato pratico di funzionalità, giacchè 2

la lettera della disposizione prevede che la designazione dei componenti del Collegio di disciplina territoriale costituisca una prerogativa di ogni singolo CPO donde, in caso di accorpamento, ciò verrebbe meno in quanto i propri iscritti sarebbero giudicati da un Consiglio (o Collegio di disciplina territoriale come vedremo in seguito) designato da un diverso CPO. Ed ecco una breve sintesi del provvedimento, relativamente alle operatività dei CPO, il cui testo sarà pubblicato sul nostro sito www.ordinecdlna.it non appena lo stesso sarà inserito nel bollettino ufficiale del Ministero del Lavoro. In primis, occorre fare una distinzione (rectius: una precisazione) circa la denominazione e la funzionalità dell organo terzo di disciplina. Il provvedimento fa riferimento sia al Consiglio di disciplina Territoriale che al Collegio di disciplina territoriale. Noi pensiamo che il Collegio di disciplina territoriale sia un di cui del Consiglio di disciplina territoriale, cui vengono delegate le medesime funzioni del Consiglio vale a dire istruttoria e decisione del procedimento. Il Consiglio di disciplina territoriale, così come recita la disposizione, è composto da un numero di consiglieri pari ai consiglieri dell'ordine, nominati dal Presidente del Tribunale nel cui circondario hanno sede i Consigli Provinciali, scelti tra i soggetti indicati dai Consigli Provinciali. Nel ns. caso, dunque, il Consiglio di disciplina territoriale sarà composto da 9 membri. I Consigli di disciplina restano in carica per il medesimo periodo dei Consigli dell'ordine. Il Consiglio di disciplina territoriale ha sede presso la stessa sede dell Ordine. Il Consiglio Provinciale dell'ordine, una volta insediatosi, deve proporre, entro 15 giorni, al Presidente del Tribunale competente, un elenco di nominativi pari al doppio del numero dei consiglieri da eleggere nel Consiglio di disciplina territoriale. 3

I nominativi dei Consulenti del Lavoro da comunicare al Presidente del Tribunale sono individuati secondo i seguenti criteri: a) devono essere iscritti all'ordine provinciale dei Consulenti del Lavoro di riferimento ed esercitare l'attività effettiva di Consulente del Lavoro da almeno tre anni; b) devono essere in regola con la formazione continua e con il versamento dei contributi all Enpacl; c) non devono avere riportato alcuna sanzione disciplinare, né avere riportato condanne in primo grado per delitto contro la pubblica amministrazione, contro l amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l economia, l industria e il commercio, contro il patrimonio, oppure per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e nel massimo a cinque anni; d) non devono avere rapporti di lavoro subordinato con soggetti privati o pubblici; e) non devono avere partecipazioni in società sia di persone che di capitale aventi ad oggetto l'elaborazione delle paghe o di contabilità. f) Non devono avere rapporti di parentela o affinità entro il 4 grado o di coniugio, con altro professionista eletto nel rispettivo Consiglio territoriale dell Ordine. Il Consiglio Provinciale, tra i nominativi da comunicare al Presidente del Tribunale, può inserire anche nominativi non iscritti all'ordine provinciale, scelti tra magistrati in pensione o avvocati che esercitano effettivamente l'attività professionale purché residenti nella provincia di competenza. La nomina a componente del Consiglio di disciplina territoriale è incompatibile con la carica di Consigliere provinciale e nazionale dell'ordine, con la carica di revisore provinciale e nazionale dell'ordine. Inoltre la nomina a componente del Consiglio di disciplina è 4

incompatibile con qualsiasi carica in organi della Cassa di Previdenza dei Consulenti del Lavoro. La nomina a componente del Consiglio di disciplina territoriale è, altresì, incompatibile con la nomina in qualsiasi società o ente costituito dai Consigli Provinciali, dal Consiglio Nazionale o dall'ente di Previdenza. Il Consiglio di disciplina è presieduto dal componente con maggiore anzianità di iscrizione all'albo. Nell'ipotesi che vi siano componenti non iscritti all'albo, il Consiglio di disciplina è presieduto dal componente con maggiore anzianità anagrafica. Le funzioni di segretario sono svolte dal componente con minore anzianità di iscrizione all'albo o, quando vi siano componenti non iscritti all'albo, dal componente con minore anzianità anagrafica. Ai Consigli di disciplina territoriale sono affidati i compiti di istruzione e decisione delle questioni disciplinari riguardanti gli iscritti all'albo di riferimento. La competenza per i procedimenti disciplinari iniziati a carico dei componenti del Consiglio di disciplina territoriale, durante il periodo che ricoprono l'incarico, spetta al Consiglio di disciplina territoriale con sede nel capoluogo della Regione. Quando è interessato un componente del Consiglio di disciplina capoluogo della Regione, la competenza spetta al Consiglio di disciplina di Regione contigua designata dal Consiglio Nazionale di disciplina. I costi relativi al funzionamento del Consiglio di disciplina territoriale e della struttura di segreteria sono a carico del Consiglio Provinciale dell Ordine. Il Presidente del Consiglio di disciplina territoriale dovrà seguire il criterio della rotazione tra Consiglieri nel caso di un unico Collegio e tra collegi nel caso di più collegi precostituiti. Una volta pervenuto il fascicolo del procedimento da parte della segreteria dell'ordine, il 5

Presidente del Consiglio di Disciplina assegna, indicando il relatore, il fascicolo al Collegio. Il Collegio può essere composto dal Presidente e da due Consiglieri nominati, oppure da tre Consiglieri nominati. Il Collegio è presieduto dal componente con maggiore anzianità di iscrizione all'albo. Fungerà da segretario il componente con minore anzianità di iscrizione all Albo. Quando, invece, vi siano componenti non iscritti all'albo, è presieduto dal componente con maggiore anzianità e fungerà da Segretario il componente con minore anzianità anagrafica. Ai componenti del Consiglio di disciplina territoriale, si applicano in quanto compatibili le cause di ricusazione ed astensione previste nell art. 51 del codice di procedura civile. Se nel corso dell istruttoria o della seduta fissata per il dibattimento, vengono avanzate richieste di astensione o istanze di ricusazione nei confronti dei membri del Collegio di disciplina, lo stesso interrompe il procedimento e decide sulla richiesta in seduta riservata. Qualora la decisione sulla ricusazione o astensione incida sul numero dei componenti necessari a deliberare, il Presidente del Collegio di disciplina sospende il procedimento e rimette gli atti al Presidente del Consiglio di disciplina territoriale per la nomina di un sostituto facente parte del medesimo Consiglio di disciplina per proseguire il procedimento in corso. Il Provvedimento prevede, poi, la costituzione, per i procedimenti di appello, del Consiglio di disciplina nazionale. Il Consiglio di disciplina nazionale è composto da cinque membri, nominati dal Consiglio Nazionale dell Ordine. Come vedete, care colleghe e cari colleghi, l iter di ammodernamento degli Ordini prosegue con discreta rapidità. Abbiamo, finora, attuato la riforma del tirocinio professionale specie in relazione alla durata dei 18 mesi, è in 6

scadenza, al 13 Agosto prossimo, l obbligo di munirsi di polizza assicurativa per rischi professionali, il Regolamento per la FCO è stato, quasi, ultimato dal CNO (tra l altro si prevede che, se l iscritto all Albo sia anche lavoratore dipendente, deve egualmente procedere alla formazione come, del pari, è stato abolito il limite di età per essere esonerato dalla Formazione). Ad maiora. IL PRESIDENTE EDMONDO DURACCIO (*) Rubrica contenente informazioni riservate ai soli iscritti all Albo dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Riproduzione, anche parziale, vietata. Redazione a cura della Commissione Comunicazione Istituzionale del CPO di Napoli. ED/FC 7