ACE European Group Limited Rappresentanza Generale per l'italia CONDIZIONI GENERALI DI POLIZZA



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CONDIZIONI GENERALI DI POLIZZA Data dell ultimo aggiornamento dei dati contenuti informativa del presente documento: 1/12/2010 POLIZZA COLLETTIVA n. 010563273S SOMMARIO Capitolo 1 - Definizioni Capitolo 2 - Oggetto dell assicurazione Art.1 - Ambito di operatività Art.2 - Persone assicurabili Capitolo 3) - Prestazioni assicurate e relative limitazioni Art.3 - Determinazione del rimborso Art.4 - Limiti del rimborso Capitolo 4 - Delimitazioni ed esclusioni di carattere generale Art.5 - Persone non assicurabili Art.6 - Limiti di età Art.7 - Limiti territoriali Art.8 - Periodo di Carenza Art.9 - Periodo di Franchigia Art.10 - Esclusioni Capitolo 5 - Premio di Assicurazione Art.11 Determinazione e Pagamento del premio Capitolo 6 - Effetto e durata del contratto Art.12 - Data di Inizio della Copertura. Art.13 - Durata del contratto. Modalità di disdetta e rinnovo. Capitolo 7 - Denuncia di sinistro Art.14 - Denuncia del Sinistro - Obblighi relativi Art.15 - Denunce Successive e periodo di riqualificazione Art.16 - Variazione della posizione lavorativa Art.17 - Prova Art.18 - Liquidazione del sinistro Capitolo 8 - Norme comuni Art.19 - Esclusività del programma assicurativo Art.20 - Comunicazione degli Assicurati da parte del Contraente Art.21 - Forma delle comunicazioni - Validità delle variazioni Art.22 - Obbligo di comunicazione all Assicurato Art.23 - Dichiarazioni del Contraente Art.24 - Variazioni di rischio Art.25 - Rinuncia alla rivalsa Art.26 - Controversie di natura medica Ricorso all arbitrato Art.27 - Foro competente Art.28 - Reclami Art.29 - Oneri fiscali Art.30 - Rinvio alle norme di legge Art.31 - Lingua della Polizza Art.32 - Cessione dei diritti Art.33 - Altre assicurazioni Allegato 1 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Allegato 2 - TABELLA RIASSUNTIVA DELLE GARANZIE, LIMITI, TERMINI DI CARENZA E FRANCHIGIE SEDE LEGALE: Londra Capitale Sociale Lst 750,000.000,00 Autorizzazione Assicurazioni Danni L. 175/95 Rami l-2-3-4-5-6-7-8-9-10-ll-l2-13-14-15-16-17, art. 3 lett. b. dir. n.87/344/cee 18 One of the ACE Group of Insurance & Reinsurance Companies

Capitolo 1 - DEFINIZIONI Nel testo che segue le espressioni, elencate in ordine alfabetico, avranno il significato di seguito indicato: Anno assicurativo: dalle ore 24:00 del giorno di decorrenza della polizza collettiva fino alle ore 24:00 del giorno di scadenza della stessa e comunque fino ad un massimo di 365 giorni e così successivamente in mancanza di disdetta. Assicurato: il soggetto il cui interesse è coperto dall assicurazione, ovvero ai sensi della presente polizza la persona fisica intestatario o co-intestatario di un conto corrente presso il Contraente il cui nominativo è presente nell elenco degli Assicurati/Beneficiari delle prestazioni. Condizioni di Assicurazione: il documento che riporta i termini e le condizioni alle quali è prestata la copertura assicurativa. Conto Corrente: il conto attivo presso il Contraente di cui l Assicurato è intestatario o co-intestatario. Contraente: il soggetto che stipula la polizza con la Società per conto degli Assicurati e cioè BANCA C.R. ASTI S.p.A. con sede legale in Asti Piazza Libertà, 23 ( Partita Iva 00060550050 ABI 06085), a cui rimane l onere del pagamento del premio. Data di attivazione: le ore 24:00 del giorno comunicato dal Contraente alla Società, mediante tracciato dati predefinito, a partire dal quale l Assicurato è in copertura. Data di decorrenza: data di effetto della polizza collettiva n.010563273s che, per il singolo Assicurato, coincide con la data di attivazione. Disoccupazione: la posizione lavorativa in cui viene a trovarsi un Lavoratore Dipendente, che: abbia cessato la sua normale attività lavorativa e non sia impegnato nello svolgimento di qualsiasi altra occupazione di durata uguale o superiore alle 16 ore settimanali che generi un reddito o un guadagno; e sia iscritto negli elenchi anagrafici pubblici con status di disoccupato in Italia, o nelle liste di mobilità regionali e non rifiuti irragionevolmente eventuali offerte di lavoro. Frontespizio: prima facciata di polizza denominata Frontespizio nella quale sono contenuti almeno i dati identificativi del Contraente, le scadenze contrattuali ed il premio di polizza. Inabilità Temporanea Totale (ITT) al lavoro: la perdita temporanea ed in misura totale, a seguito di infortunio o malattia, della capacità dell Assicurato ad attendere alla propria normale attività lavorativa. Indennità o Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro indennizzabile. Infortunio: l evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che abbia per conseguenza diretta ed esclusiva lesioni fisiche oggettivamente constatabili. Ai sensi della presente polizza sono considerati infortunio: - l'asfissia non di origine morbosa; - gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze dovuti a causa fortuita e involontaria; - l'annegamento, l'assideramento o il congelamento; - i colpi di sole o di calore; - le lesioni determinate da sforzi, esclusi gli infarti e le ernie. Istituto di Cura ogni struttura sanitaria regolarmente autorizzata all erogazione dell assistenza sanitaria ospedaliera. Non sono considerati Istituti di Cura gli stabilimenti termali, le case di convalescenza e soggiorno, i gerontocomi e gli ospizi per anziani, nonché le cliniche aventi finalità dietologhe ed estetiche. Lavoratore Autonomo: la persona fisica che, al momento della Data di Effetto della Copertura e durante la vigenza del contratto, eserciti un attività lavorativa regolare da almeno 6 (sei) mesi, non percepisca, ai fini dell imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), un reddito da lavoro dipendente (così come indicato nella definizione di Lavoratore Dipendente) o da pensione e che percepisca almeno uno dei redditi definiti agli articoli 29 (reddito agrario), 49 (redditi da lavoro autonomo), 51 (redditi da impresa) del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modifiche, e/o redditi derivanti dalla partecipazione in società di persone. Ai sensi della presente polizza sono altresì considerati autonomi i lavoratori che, ancorché dipendenti, percepiscono un reddito a fronte di contratti a progetto e di contratti di somministrazione lavoro (ex lavoratori interinali) sia alle dipendenze di Aziende o Enti di diritto privato sia alle dipendenze di una Pubblica Amministrazione. Lavoratore Dipendente: la persona fisica che sia obbligata a prestare il proprio lavoro, con qualsiasi qualifica o in qualsiasi categoria, alle dipendenze di altri in base ad un contratto di lavoro dipendente di diritto Italiano che comporti un obbligo di prestazione non inferiore a 16 (sedici) ore settimanali. Sono altresì

considerati Lavoratori Dipendenti i lavoratori inquadrati in base a contratti: a tempo determinato, di inserimento (ex contratto di formazione lavoro), di apprendistato; di somministrazione lavoro (ex lavoratori interinali); di lavoro intermittente (a chiamata). Non sono considerati Lavoratori Dipendenti i lavoratori il cui contratto sia stipulato all estero (se non regolato dalla legge italiana). Lavoratore Dipendente Pubblico: la persona fisica che sia obbligata a prestare il proprio lavoro, con qualsiasi qualifica o in qualsiasi categoria alle dipendenze di una Pubblica Amministrazione italiana. Sono considerati Lavoratori Dipendenti Pubblici anche i lavoratori che prestino il proprio lavoro, alle dipendenze di una Pubblica Amministrazione, con i seguenti contratti: contratto a tempo determinato; contratto di inserimento (ex contratti di formazione lavoro); contratti di apprendistato; contratti di lavoro intermittente (a chiamata). Lavoratore Dipendente Privato: la persona fisica che sia obbligata a prestare il proprio lavoro presso Aziende o Enti di diritto privato, con qualsiasi qualifica o in qualsiasi categoria, alle dipendenze di altri, in base ad un contratto di lavoro dipendente di diritto italiano, sulla base di un orario settimanale di almeno 16 ore (abbia superato il periodo di prova) e con un anzianità minima di 6 (sei) mesi ininterrotti presso lo stesso datore di lavoro. Sono considerati Lavoratori Dipendenti Privati anche i lavoratori che prestino il proprio lavoro, sempre presso Aziende o Enti di diritto privato, con i seguenti contratti: contratto a tempo determinato; contratto di inserimento (ex contratti di formazione lavoro); contratti di apprendistato; contratti di lavoro intermittente (a chiamata). Malattia: alterazione dello stato di salute non dipendente da Infortunio. Malattia improvvisa: la malattia di acuta insorgenza di cui l Assicurato non era a conoscenza e che, comunque, non sia una manifestazione, seppur improvvisa, di un precedente morbo noto all Assicurato. Massimale: la somma massima, stabilita in polizza, fino alla concorrenza della quale la Società si impegna a prestare le garanzie e/o la prestazione prevista. Non Lavoratore: la persona fisica che non sia né Lavoratore Autonomo, né Lavoratore Dipendente. Sono altresì considerati non lavoratori i pensionati (anche qualora contestualmente svolgano un attività lavorativa), i lavoratori dipendenti di Ente Privato che, alla data del Sinistro, abbia un anzianità di servizio inferiore a 6 (sei) mesi, i lavoratori dipendenti con contratti di lavoro intermittente (a chiamata) soggetti ad un orario settimanale inferiore a 16 ore o con contratti di lavoro accessorio o occasionale o con contratti di lavoro stipulati all estero (se non regolati dalla legge italiana). Normale Attività Lavorativa: l attività retribuita o comunque produttiva di reddito svolta dall Assicurato con carattere di abitualità e prevalenza. Perdita involontaria del Posto di Lavoro (PPL): la perdita da parte della persona fisica dello stato di Lavoratore Dipendente a seguito di giustificato motivo oggettivo, indipendentemente quindi dalla volontà o dalla colpa dell Assicurato, che generi lo stato di Disoccupazione. Periodo di Carenza: il periodo di tempo immediatamente successivo alle ore 24 della data di decorrenza dell Assicurazione per ciascuno degli assicurati durante il quale la garanzia non è operante. Periodo di Franchigia: è quanto dell indennizzo previsto, definito in misura assoluta, resta a carico dell assicurato. Nei casi oggetto del presente contratto la franchigia è, per un sinistro indennizzabile, il periodo di tempo immediatamente successivo al verificarsi di un sinistro indennizzabile per il quale non è previsto alcun rimborso. Periodo di Franchigia relativa: il periodo di tempo per il quale deve protrarsi un Sinistro di Perdita del posto di lavoro (PPL), Inabilità Temporanea Totale (ITT) o Ricovero Ospedaliero (RO), indennizzabile a termini della Polizza Collettiva, affinché l Assicurato abbia diritto al primo Indennizzo. Periodo di Riqualificazione: il periodo di tempo successivo al termine del periodo per il quale è stata corrisposta una prestazione assicurativa, che è necessario debba essere trascorso prima di poter presentare un ulteriore denuncia relativa ad un nuovo Sinistro. Polizza Collettiva: il documento che prova l'assicurazione stipulata dal Contraente nell interesse degli Assicurati. One of the ACE Group of Insurance & Reinsurance Companies 2 di 17

Premio di Assicurazione o Premio: l importo dovuto dal Contraente alla Società. Prestazioni Assicurate: le prestazioni, in termini di indennizzi e servizi, garantite dalla Società in caso di Sinistro. Pubblica Amministrazione: tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni genere e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità Montane e loro consorzi ed associazioni, le Istituzioni Universitarie, gli Istituti Autonomi Case Popolari, le Camere Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le Amministrazioni, le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, l Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al D.lgs. 30-07-1999 n 300. Sono altresì considerati Lavoratori Dipendenti Pubblici i dipendenti degli enti sottoposti alla disciplina del parastato cosi come da L. 70/1975. Ricovero Ospedaliero (RO): la degenza dell'assicurato in Istituto di Cura, ininterrotta e con pernottamento, resa necessaria a seguito di Infortunio o Malattia per l esecuzione di accertamenti e/o terapie non eseguibili in day hospital o in strutture ambulatoriali. Rischio: la probabilità che si verifichi l evento assicurato. Sinistro: il verificarsi dell evento assicurato. Società: la Compagnia di Assicurazioni ACE EUROPEAN GROUP LIMITED. Socio: la persona fisica intestataria di un conto corrente e di un conto titoli presso CRAsti, titolare di almeno 250 azioni CRAsti e di un prodotto di credito al consumo o di un mutuo ipotecario. Utenze: tutte le utenze domestiche relative ai servizi di fornitura di acqua, energia elettrica, gas, telefono, internet, tv satellitare o via cavo, il cui pagamento avvenga tramite domiciliazione sul Conto Corrente intestato all Assicurato. Sono escluse le utenze non previste nell elenco e/o le utenze il cui pagamento avvenga mediante altri strumenti quali carte di credito o di debito o prepagate, ecc. Per Utenze Telefoniche si intendono quelle relative al contratto di telefonia rete-fissa, al contratto di telefonia mobile e al contratto per linea ADSL., con espressa esclusione delle ricariche pre-pagate domiciliate sul Conto Corrente. One of the ACE Group of Insurance & Reinsurance Companies 3 di 17

Capitolo 2 OGGETTO DELL ASSICURAZIONE Art.1 - Ambito di operatività L Assicurazione è operante per i seguenti eventi che colpiscano l Assicurato durante il periodo di validità: I. Perdita involontaria del Posto di Lavoro (PPL) garanzia operante soltanto qualora l Assicurato, al momento del Sinistro, sia classificabile come Lavoratore Dipendente Privato, abbia superato il periodo di prova e risulti assunto da almeno 6 (sei) mesi consecutivi con lo stesso datore di lavoro. Il rischio assicurato è la perdita d impiego a seguito di licenziamento per giustificato motivo oggettivo. II. Inabilità Temporanea Totale al lavoro da Infortunio o Malattia (ITT) garanzia operante soltanto qualora l Assicurato, al momento del Sinistro, sia classificabile come Lavoratore Autonomo; III. Ricovero Ospedaliero da Infortunio o Malattia (RO) garanzia operante soltanto qualora l Assicurato, al momento del Sinistro, sia classificabile come Non Lavoratore o come Lavoratore Dipendente Pubblico. a) Ai sensi della presente polizza sono considerati infortuni, purché non derivanti da eventi esplicitamente esclusi al successivo Capitolo Delimitazioni ed Esclusioni, anche: l asfissia meccanica (quale ad esempio l annegamento); l assideramento o congelamento; i colpi di sole o di calore; le lesioni muscolari o tendinee determinate da sforzo, con esclusione degli infarti e delle ernie. b) Sono compresi inoltre gli infortuni subiti dall Assicurato: nell esercizio della sua attività professionale e extraprofessionale; derivanti da imperizia, imprudenza, negligenza o colpa grave del Contraente o dell Assicurato; l avvelenamento, le intossicazioni e le lesioni prodotte dall ingestione accidentale di cibi o dall assorbimento di bevande o sostanze in genere; le infezioni, comprese quelle tetaniche, conseguenti ad infortuni risarcibili a termini di polizza; le lesioni conseguenti ad improvviso contatto con sostanze caustiche o corrosive. c) L assicurazione è estesa anche a: infortuni derivanti da guerra (dichiarata o non dichiarata), guerra civile, insurrezioni a carattere generale, per un periodo massimo di 14 (quattordici) giorni dall inizio delle ostilità, se ed in quanto l Assicurato risulti sorpreso dagli eventi citati, mentre si trova in un Paese straniero dove nessuno degli eventi esisteva o era in atto al momento del suo arrivo in tale Paese; infortuni derivanti da movimenti tellurici; infortuni subiti durante viaggi effettuati come passeggero su velivoli in servizio pubblico di linee aeree regolari, compresi i voli charter, i voli straordinari gestiti da Società di traffico regolare e i voli su aeromobili militari in regolare traffico civile. Sono inoltre inclusi gli infortuni subiti in qualità di passeggero a bordo di elicotteri messi a disposizione dalle Autorità preposte per effettuare interventi di soccorso tecnico urgente; infortuni che dovessero verificarsi in conseguenza di forzato dirottamento dell aereo sul quale viaggiava l Assicurato, compreso l eventuale viaggio aereo di trasferimento dal luogo dove l Assicurato è stato dirottato fino alla località di arrivo definitiva prevista dal biglietto aereo; infortuni derivanti dalla partecipazione a competizioni, corse e gare e relative prove o allenamenti aventi carattere ricreativo e non professionale e ciò limitatamente agli sport di pratica comune e non menzionati nelle "Esclusioni generali", che segue. One of the ACE Group of Insurance & Reinsurance Companies 4 di 17

Art.2 - Persone assicurabili È assicurabile ciascuna persona fisica che risponda a tutti i seguenti requisiti: a) abbia un età compresa tra 18 anni compiuti e 70 anni non compiuti alla data di decorrenza dell assicurazione; b) sia intestataria o co-intestaria di un Conto Corrente presso il Contraente; c) sia residente in Italia. Capitolo 3 PRESTAZIONI ASSICURATE Art.3 - Determinazione del rimborso la Società, superato l iniziale periodo di carenza ed il periodo di franchigia relativa di cui all Art.8 - Periodo di Carenza e all Art.9 - Periodo di Franchigia che seguono, rimborsa all Assicurato tutte le fatture riconducibili alle utenze domestiche (vedi al Capito Definizioni l elenco delle Utenze): che sono state domiciliate (RID) prima della data di accadimento del sinistro sul conto corrente di cui è intestatario o co-intestatario presso CRAsti; il cui pagamento sia compreso nel periodo di disoccupazione (PPL), o di inabilità totale al lavoro (ITT) da infortunio o malattia o di ricovero ospedaliero (RO) da infortunio o malattia, a partire dalle ore 24:00 del giorno di inizio del sinistro e fino alla concorrenza del limite massimo di 180 (centottanta) giorni di perdurare del sinistro stesso; nel limite del massimale previsto in polizza. Art.4 - Limiti del Rimborso Il rimborso è riconosciuto dalla Società all Assicurato al superamento dell iniziale periodo di carenza ed al superamento del periodo di franchigia relativa: - per Sinistro, nel limite del massimale di 1.500 euro con il sottolimite di 250 euro per ogni 30 (trenta) giorni di perdurare del sinistro stesso o per periodi di durata inferiore; - per Assicurato, nel limite del massimale di 1.500 euro per anno assicurativo anche nel caso di più sinistri accaduti durante l annualità stessa e di più conti correnti di cui l Assicurato sia intestatario o co-intestatario. Capitolo 4 DELIMITAZIONI ED ESCLUSIONI Art.5 - Persone non assicurabili La garanzia assicurativa non è operativa per le persone affette da alcolismo, tossicodipendenza, epilessia, sieropositività HIV o sindrome collegate, schizofrenia, psicosi in genere o da infermità mentali. Resta precisato che, qualora tali condizioni si manifestino nel corso del contratto, l assicurazione stessa cessa, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute dell Assicurato, a norma dell Art. 1898 del Codice Civile, senza obbligo della Società di corrispondere l indennizzo. In caso di cessazione dell assicurazione in corso, la Società rimborsa al Contraente ove richiesto la parte di premio non goduta, con esclusione delle imposte governative. Non sono comunque assicurabili con la presente Polizza Collettiva le persone non in possesso dei sopraindicati requisiti, oppure le persone: 1) affette da Invalidità Permanente Totale; 2) indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, affette da alcoolismo, tossicodipendenza, sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), epilessia o dalle seguenti infermità mentali: schizofrenia, sindromi organiche-cerebrali, forme maniaco depressive, stati paranoidi. Qualora una o più delle affezioni sopraindicate insorgano nel corso del contratto si applica quanto disposto dall articolo 1898 del Codice Civile, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute dell Assicurato. Non hanno diritto ad alcun indennizzo le persone che non sono in possesso dei sopraindicati requisiti al momento del sinistro. One of the ACE Group of Insurance & Reinsurance Companies 5 di 17

Art.6 - Limiti di età E assicurabile la persona fisica che al momento dell attivazione della copertura abbia: I. Perdita involontaria del Posto di Lavoro (PPL) Età di ingresso, 18 anni; Età di uscita, 60 anni. II. Inabilità Temporanea Totale al lavoro da Infortunio o Malattia (ITT) Età di ingresso, 18 anni; Età di uscita, 60 anni. III. Ricovero Ospedaliero da Infortunio o Malattia (RO) Età di ingresso, 18 anni; Età di uscita, 70 anni. Fermo quanto sopra indicato la copertura assicurativa cesserà automaticamente alla prima scadenza annuale della polizza collettiva immediatamente successiva al compimento del 70 (settantesimo) anno di età dell Assicurato. Si specifica inoltre che l Assicurato Lavoratore Dipendente Privato o Lavoratore Autonomo che in vigenza di polizza dovesse compiere 60 anni, o all atto di inclusione al presente contratto avesse già compiuto 60 anni, potrà usufruire della prestazione Ricovero Ospedaliero da Infortunio o Malattia (RO) fino alla prima scadenza annuale successiva al compimento del 70 compleanno. Art.7 - Limiti territoriali Le garanzie Inabilità Temporanea Totale al lavoro (ITT) e Ricovero Ospedaliero da Infortunio o Malattia (RO) valgono per i Sinistri verificatisi in qualsiasi parte del mondo purché la relativa documentazione sanitaria sia certificata da un medico italiano. La garanzia Perdita del Posto di Lavoro vale all estero solo se il contratto stipulato all estero è regolato dalla legge Italiana. Gli indennizzi verranno comunque pagati in Italia ed in Euro. Art.8 - Periodo di Carenza Per ciascuna garanzia viene previsto il seguente Periodo di Carenza pari a: Perdita involontaria del Posto di Lavoro (PPL), 60 (sessanta) giorni. Inabilità Temporanea Totale al lavoro da Malattia (ITT), 60 (sessanta) giorni. Ricovero Ospedaliero da Malattia (RO), 60 (sessanta) giorni. Tale periodo viene calcolato a partire dalla data di decorrenza della Polizza Collettiva, che per il singolo assicurato coincide con le ore 24:00 della data di Attivazione; pertanto qualora il Sinistro avvenga entro 60 (sessanta) giorni da tale data, la garanzia non sarà operante. Art.9 - Periodo di Franchigia Per ciascuna garanzia viene previsto il seguente Periodo di Franchigia relativa pari a: I. Perdita involontaria del Posto di Lavoro (PPL), 45 (quarantacinque) giorni. L'inizio del periodo di franchigia è il 1 giorno di inattività lavorativa/disoccupazione, desunto dalla lettera di licenziamento o da una comunicazione ufficiale equivalente allo scopo. II. Inabilità Temporanea Totale al lavoro da Infortunio o Malattia (ITT), 45 (quarantacinque) giorni. L'inizio del periodo di franchigia è il 1 giorno di inabilità totale al lavoro, come risultante dal certificato medico. III. Ricovero Ospedaliero da Infortunio o Malattia (RO), 7 (sette) giorni. L'inizio del periodo di franchigia è il 1 giorno di ricovero/pernotto, come risultante dalla cartella clinica rilasciata al momento della dimissione. Pertanto qualora il sinistro abbia durata inferiore al Periodo di Franchigia relativa, l Assicurato non avrà diritto ad alcun Indennizzo. Di converso, al superamento del Periodo di Franchigia relativa l indennizzo One of the ACE Group of Insurance & Reinsurance Companies 6 di 17

verrà calcolato su tutte le fatture aventi data di scadenza dalle ore 24:00 del giorno di inizio del sinistro stesso. Art.10 - Esclusioni generali I. Perdita involontaria del Posto di Lavoro (PPL); Sono esclusi dall'assicurazione i casi di PPL se: A. l'assicurato al momento del Sinistro non ha ancora superato il periodo di prova; B. la perdita del posto di lavoro è conseguenza di licenziamento tra congiunti, anche ascendenti e discendenti; C. l Assicurato non ha prestato la propria attività lavorativa come Lavoratore Dipendente Privato in modo continuativo per i 6 (sei) mesi precedenti la data in cui si è verificato il Sinistro. Ai fini della presente esclusione, eventuali interruzioni del rapporto di lavoro di durata non superiore a 2 (due) settimane non vengono considerate; D. alla data di decorrenza dell Assicurazione, l'assicurato era a conoscenza della prossima perdita del posto di lavoro, o comunque gli erano note circostanze che oggettivamente facevano prevedere che tale evento si sarebbe verificato; E. la perdita del posto di lavoro è conseguenza di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo, o di licenziamento disciplinare, o è conseguenza di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro a fronte di una vertenza derivante dalle precedenti contestazioni (giusta causa, giustificato motivo soggettivo, disciplinare); F. la perdita del posto di lavoro è conseguenza di pensionamento o prepensionamento; G. la risoluzione del rapporto di lavoro, anche consensuale, avviene a seguito di processi di riorganizzazione aziendale in base ai quali sono previsti trattamenti accompagnatori alla quiescenza; H. la perdita del posto di lavoro è un evento programmato in base alla natura di rapporto a tempo determinato del contratto di lavoro o se, comunque, il rapporto di lavoro dell Assicurato aveva carattere stagionale e/o temporaneo e/o la relativa perdita è la conseguenza della scadenza di un termine (ad esempio, contratto di inserimento, apprendistato, ecc.) o della interruzione di un rapporto di Lavoro a Progetto; I. l Assicurato svolge la propria Normale Attività Lavorativa all estero, a meno che ciò non avvenga nell ambito di un contratto di lavoro regolato dalla legge italiana; J. l Assicurato ha risolto il rapporto di lavoro per sua volontà; K. la perdita del posto di lavoro è conseguenza e dovuto al superamento del periodo di comporto; L. la perdita del posto di lavoro è conseguenza della carcerazione del lavoratore; M. l'assicurato non si è iscritto in Italia nell elenco anagrafico con lo status di disoccupato, ad eccezione dei casi di regolare iscrizione nelle liste di Mobilità (casi per cui l Assicurazione è operante); N. nell arco del periodo di messa in Mobilità l Assicurato matura il diritto al trattamento pensionistico di anzianità e/o di vecchiaia,; O. l'assicurato percepisce il trattamento di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria, Edilizia o Straordinaria; P. la perdita del posto di lavoro è conseguenza di uno degli eventi o cause che costituiscono esclusioni dall Indennizzo in caso di Inabilità Temporanea Totale o ricovero ospedaliero. II. Inabilità Temporanea Totale al lavoro da Infortunio o Malattia (ITT); III. Ricovero Ospedaliero da Infortunio o Malattia (RO); One of the ACE Group of Insurance & Reinsurance Companies 7 di 17

Sono esclusi dall'assicurazione i casi di Inabilità Temporanea Totale o di Ricovero Ospedaliero causati o derivanti: A. da eventi accaduti prima della data di decorrenza dell Assicurazione e loro seguiti o conseguenze; B. da malattie, malformazioni e stati patologici già noti all Assicurato alla data di decorrenza della Polizza Collettiva in quanto già manifestatisi e/o diagnosticati a tale data; C. da suicidio ed atti volontari di autolesionismo dell Assicurato; D. dalla partecipazione dell Assicurato a delitti dolosi commessi o tentati; E. da imprese temerarie, salvo gli atti compiuti per solidarietà umana o legittima difesa; F. da guerre internazionali o civili e insurrezioni; qualora l'assicurato ne risulti sorpreso mentre si trova all'estero in un Paese sino ad allora in pace, sono esclusi i Sinistri accaduti oltre il periodo massimo di 14 (quattordici) giorni dall inizio di tali eventi; G. dalla trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi x, ecc.); H. dalla pratica di arti marziali in genere, atletica pesante, bob, guidoslitta, bungee jumping, kayak, canoa fluviale, torrentismo, idrospeed, football americano, hockey, lotta nelle sue varie forme, pugilato, sollevamento pesi, rugby, salto dal trampolino con sci o idrosci, kitesurf, alpinismo con scalate fino al terzo grado effettuate isolatamente, alpinismo con scalate di grado superiore al terzo comunque effettuate, arrampicata libera (free climbing), sci acrobatico, sci alpinismo, sci estremo, skeleton, speleologia, paracadutismo, immersioni con autorespiratore (salvo quelle effettuate sotto la guida dell Istruttore subacqueo, esclusivamente in occasione della partecipazione al corso per ottenere il brevetto di primo livello, comprese le embolie e le conseguenze della pressione dell'acqua); I. dalla pratica di sport aerei in genere; J. dalla pratica di qualunque sport esercitato professionalmente o che comunque comporti remunerazione sia diretta che indiretta; K. dalla partecipazione a corse e gare (e relative prove) ippiche, calcistiche, ciclistiche, sciistiche, salvo che esse abbiano carattere ricreativo; L. dalla partecipazione, anche come passeggero, a corse di velocità e relativi allenamenti, con qualsiasi mezzo a motore; M. dalla guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l Assicurato è privo della prescritta abilitazione; N. dall'uso di aeromobili, salvo i sinistri subiti durante i viaggi aerei effettuati in qualità di passeggero, su veicoli ed elicotteri in servizio pubblico. O. da ubriachezza, abuso di alcolici, uso di allucinogeni, uso di stupefacenti o di psicofarmaci, o comunque volontaria alterazione psichica da qualsiasi altra causa determinata; P. da sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS) o altre patologie ad essa collegate; Q. da epilessia, malattie mentali e psicopatie in genere, ivi comprese le Malattie nevrotiche; R. da parto, gravidanza, aborto spontaneo o procurato, o complicazioni derivanti da tali eventi; S. da interventi chirurgici o trattamenti medici non necessari, incluse le applicazioni di carattere estetico richieste dall Assicurato per motivi psicologici o personali, salvo gli interventi di ricostruzione plastica conseguenti ad Infortunio avvenuto durante il periodo di validità dell'assicurazione; T. da cure dimagranti e dietetiche; U. da mal di schiena e patologie assimilabili, salvo che siano comprovati da esami radiologici e clinici; One of the ACE Group of Insurance & Reinsurance Companies 8 di 17

V. da ricoveri dovuti a infertilità, sterilità, checkup di medicina preventiva; W. ricoveri in regime di lungodegenza o le convalescenze, anche in soggetti non più autosufficienti, qualora siano resi necessari prevalentemente da misure di carattere assistenziale o fisioterapico di mantenimento. Capitolo 5 PREMIO DI ASSICURAZIONE Art.11 - Determinazione e Pagamento del premio di assicurazione La polizza collettiva conclusa dal Contraente a favore degli Assicurati (ai sensi dell Art. 1891 del codice civile Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta ) non è a titolo oneroso per questi ultimi. A) DETERMINAZIONE DEL PREMIO OMISSIS B) PAGAMENTO DEL PREMIO - OMISSIS Capitolo 6 EFFETTO E DURATA DEL CONTRATTO Art.12 - Data di Inizio della Copertura. a) per la Polizza Collettiva La Polizza avrà decorrenza dalle ore 24.00 del 28.02.2011, data di Effetto. b) per ogni Assicurato La copertura assicurativa decorre dalle ore 24:00 del giorno di attivazione, purché successivo alla data di decorrenza della polizza collettiva di cui al precedente punto a). Art.13 - Durata del contratto. Modalità di disdetta e rinnovo. c) per la Polizza Collettiva La Polizza ha una durata pari a 365 giorni con decorrenza dalle ore 24.00 del 28.02.2011, data di Effetto, e scadenza alle ore 24:00 del 28.02.2012 come indicato nel frontespizio di polizza. In mancanza di disdetta inviata mediante lettera raccomandata A.R. da una delle Parti all altra almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza, la Polizza si intenderà tacitamente rinnovata alle condizioni in essere per un periodo di un anno/365 giorni e così successivamente. Per la validità di tale lettera farà fede il timbro dell Ufficio Postale. Il Contraente e la Società avranno comunque la facoltà di recedere dalla polizza al termine di ogni annualità successiva mediante la procedura sopra indicata. d) per ogni Assicurato La Polizza ha una durata, in caso di assenza di disdetta ai sensi del precedente punto c), pari alla Polizza Collettiva. La copertura cessa automaticamente per ogni Assicurato al verificarsi di uno dei seguenti eventi: 1. disdetta/recesso del contratto di conto corrente con la Contraente; 2. compimento del 70 anno di età dell Assicurato, termine al compimento del quale la copertura cessa automaticamente alla prima scadenza annuale della polizza collettiva (limiti di età); 3. disdetta da una delle Parti della presente polizza collettiva. Nel caso di disdetta della presente polizza collettiva, la copertura cessa per tutti gli assicurati alle ore 24:00 della prima scadenza annuale del presente contratto. One of the ACE Group of Insurance & Reinsurance Companies 9 di 17

Capitolo 7 DENUNCIA DI SINISTRO Art.14 - Denuncia del Sinistro Obblighi relativi In caso di Sinistro, l Assicurato o i suoi aventi causa devono darne avviso scritto alla Società utilizzando l apposito modulo di denuncia del Sinistro debitamente compilato; tale modulo è disponibile presso la filiale del Contraente presso cui è stato acceso il Conto Corrente. L avviso di Sinistro deve essere inviato alla Direzione Generale per l Italia ovvero alla Rappresentanza periferica, all Intermediario cui la polizza è assegnata, o al mandatario scelto dal Contraente e riconosciuto dalla Società, entro 15 (quindici) giorni dal giorno: di inattività lavorativa/disoccupazione, desunto dalla lettera di licenziamento o da una comunicazione ufficiale equivalente allo scopo, nel caso di PPL; di inabilità totale al lavoro, come risultante dal certificato medico, nel caso di ITT da infortunio o malattia; del ricovero/pernotto, come risultante dalla cartella clinica rilasciata al momento della dimissione, nel caso di RO da infortunio o malattia; e comunque nel più breve tempo possibile dalla data di accadimento del Sinistro stesso o dal momento in cui il l Assicurato, o suoi aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità. L inadempimento all obbligo di avviso, come previsto e disciplinato dall art.1913 C.C., determina le conseguenze previste dall art.1915 C.C. e cioè la perdita del diritto all Indennizzo in caso di omissione dolosa dell obbligo di avviso, o la riduzione dell Indennità in ragione del pregiudizio sofferto dalla Società, in caso di omissione colposa di tale obbligo. In casi eccezionali o di particolare difficoltà, la Società potrà richiedere l integrazione con quei documenti strettamente necessari ai fini dell espletamento delle pratiche di Sinistro. L Assicurato si impegna a collaborare per consentire alla Società di svolgere, anche tramite persone di fiducia della Società stessa, le indagini e gli accertamenti necessari nonché, ove richiesti, si impegna ad autorizzare il medico curante o il datore di lavoro dell Assicurato a fornire tutte le informazioni indispensabili per l erogazione delle prestazioni previste dall Assicurazione. In caso di Sinistro occorso fuori dai confini dell'italia, il modulo di denuncia di Sinistro dovrà comunque essere redatto da un medico italiano che certificherà la documentazione sanitaria allegata. Dovranno inoltre essere indicati i riferimenti del medico e/o dell'istituto di Cura presso cui l'assicurato ha ricevuto le cure all'estero. Resta in ogni caso convenuto che l Assicurato debba sottoporsi agli eventuali accertamenti e controlli medici disposti dalla Società e fornire alla stessa ogni informazione, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e curato. Alla denuncia di Sinistro devono essere allegati: - copia di un documento di identità dell Assicurato, o altro documento per attestazione della data di nascita e codice fiscale; - copia delle fatture oggetto del rimborso e copia dell estratto conto comprovante l addebito diretto (RID); I. Perdita involontaria del Posto di Lavoro (PPL) L Assicurato o altro soggetto per conto dell Assicurato medesimo deve fornire alla Società i seguenti documenti: A. copia della lettera di assunzione o documento equivalente attestante la condizione di Lavoratore Dipendente Privato al momento del Sinistro; B. copia della lettera di licenziamento per giustificato motivo oggettivo e il permanere dello stato di disoccupazione e di ogni altro documento comprovante la cessazione del rapporto di lavoro; C. copia di un documento comprovante l iscrizione all elenco anagrafico con lo status di disoccupato in Italia o alle liste di mobilità regionali; One of the ACE Group of Insurance & Reinsurance Companies 10 di 17

D. attestazione del ricevimento delle indennità di Disoccupazione o di mobilità; II. Inabilità Temporanea Totale al lavoro da Infortunio o Malattia (ITT) L Assicurato o altro soggetto per conto dell Assicurato medesimo deve fornire alla Società i seguenti documenti: B. attestato che certifichi la condizione di Lavoratore Autonomo (es.: copia del certificato di attribuzione del numero di partita IVA) al momento del Sinistro; C. certificato medico attestante l Inabilità Temporanea Totale ed eventuale certificato di ricovero in ospedale e copia conforme della cartella clinica; i successivi certificati medici emessi alla scadenza del precedente (il mancato invio di un certificato alla scadenza del precedente costituisce cessazione del periodo di Inabilità Temporanea Totale); D. ogni altra documentazione inerente il Sinistro che possa ragionevolmente essere richiesta dalla Società, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e curato. III. Ricovero Ospedaliero da Infortunio o Malattia (RO) A. autocertificazione sullo stato di Non Lavoratore al momento del Sinistro o lettera di assunzione o documento equivalente attestante la condizione di Lavoratore Dipendente Pubblico; B. certificato medico di Ricovero Ospedaliero e copia della cartella clinica; i successivi certificati di Ricovero Ospedaliero alla scadenza del precedente (il mancato invio di un certificato alla scadenza del precedente costituisce cessazione del Periodo di Ricovero Ospedaliero); C. ogni altra documentazione inerente il Sinistro che possa ragionevolmente essere richiesta dalla Società, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e curato. Le spese relative ai certificati medici sono a carico dell Assicurato. L Assicurato od i suoi aventi causa devono inoltre: sciogliere da ogni riserbo i medici curanti; consentire le indagini, gli accertamenti e le visite mediche eventualmente necessarie da effettuarsi ad opera di consulenti medici di fiducia dell Assicuratore, il costo delle quali sarà a totale carico dell Assicuratore medesimo. Le denunce saranno considerate complete solamente al ricevimento di tutta la documentazione richiesta. In caso di Infortunio nella denuncia di Sinistro devono essere indicati luogo, giorno, ora e causa dell evento. Una volta avvenuto il pagamento di un Indennizzo per la Perdita del Posto di Lavoro (PPL), e qualora il Sinistro si protragga per ulteriori 30 (trenta) giorni consecutivi, e così per ogni successivo periodo di 30 (trenta) giorni consecutivi di durata del Sinistro, l Assicurato o i suoi aventi causa sono tenuti inoltre ad inviare alla Società copia di un documento che attesti l iscrizione all elenco anagrafico comprovante il permanere dello stato di disoccupato entro 60 (sessanta) giorni dalla fine di ciascun periodo di 30 (trenta) giorni consecutivi di durata del Sinistro. Una volta avvenuto il pagamento dell Indennizzo per Inabilità Totale Temporanea o per Ricovero Ospedaliero, e qualora il Sinistro si protragga per ulteriori 30 (trenta) giorni consecutivi, e così per ogni successivo periodo di 30 (trenta) giorni consecutivi di durata del Sinistro, la Società potrà richiedere all Assicurato la compilazione di un questionario medico ai fini dell accertamento del perdurante diritto al percepimento dell Indennizzo. La Società potrà, in ogni momento, richiedere all Assicurato o agli aventi causa di fornire ulteriori prove documentali in ordine al perdurante diritto alle prestazioni di cui alla presente Polizza. Tale procedura è valida anche nel caso di periodi inferiori a 30 (trenta) giorni consecutivi di durata del Sinistro. One of the ACE Group of Insurance & Reinsurance Companies 11 di 17

Art.15 - Denunce Successive e periodo di riqualificazione I. Perdita involontaria del Posto di Lavoro (PPL) Dopo la liquidazione definitiva di un Sinistro per Perdita involontaria del Posto di Lavoro, o dopo la denuncia di un medesimo Sinistro durante l iniziale Periodo di Carenza, nessun Indennizzo verrà corrisposto per successivi Sinistri di Perdita involontaria del Posto di Lavoro se dal termine del Sinistro precedente non sarà trascorso un Periodo di Riqualificazione di 180 (centottanta) giorni consecutivi nel corso del quale l'assicurato sia ritornato ad essere Lavoratore Dipendente Privato ed abbia superato il periodo di prova. II. Inabilità Temporanea Totale al lavoro da Infortunio o Malattia (ITT) Dopo la liquidazione definitiva di un Sinistro per Inabilità Temporanea Totale, o dopo la denuncia di un medesimo Sinistro durante l iniziale Periodo di Carenza, nessun Indennizzo verrà corrisposto per successivi Sinistri di Inabilità Temporanea Totale se dal termine del Sinistro precedente non sarà trascorso un Periodo di Riqualificazione di 30 (trenta) giorni consecutivi nel corso del quale l'assicurato sia ritornato a svolgere la propria Normale Attività Lavorativa. III. Ricovero Ospedaliero da Infortunio o Malattia (RO) Dopo la liquidazione definitiva di un Sinistro per Ricovero Ospedaliero, o dopo la denuncia di un medesimo Sinistro durante l iniziale Periodo di Carenza, nessun Indennizzo verrà corrisposto per successivi Sinistri di Ricovero Ospedaliero se dal termine del Sinistro precedente non sarà trascorso un Periodo di Riqualificazione di 30 (trenta) giorni consecutivi nel corso del quale l'assicurato sia ritornato a svolgere la propria Normale Attività Lavorativa o quotidiana. Qualora l Assicurato subisca un nuovo sinistro ITT o RO: 1. se derivante dallo stesso infortunio o dalla stessa malattia e purché entro 60 (sessanta) giorni dalla ripresa della Normale Attività quotidiana o Lavorativa successiva ad un periodo di ITT, il sinistro verrà considerato come continuazione del precedente e non verrà applicato quindi un ulteriore periodo di franchigia o il periodo di riqualificazione; 2. se derivante da diverso infortunio o da diversa malattia, il sinistro verrà considerato come nuovo e non collegato al precedente e verrà quindi applicato il periodo di franchigia ed il periodo di riqualificazione. Art.16 - Variazione della posizione lavorativa La posizione lavorativa dell Assicurato potrà cambiare durante il periodo di validità dell Assicurazione; in caso di Sinistro le garanzie operanti saranno quelle corrispondenti alla posizione lavorativa dell Assicurato al momento del Sinistro medesimo, fermo restando il superamento dell iniziale periodo di carenza previsto. L Assicurato che sia Lavoratore Autonomo, Lavoratore Dipendente Pubblico o Non Lavoratore e diventi Lavoratore Dipendente Privato, avrà diritto all Indennizzo per PPL solo nel caso in cui lo stato di Disoccupazione sopravvenga dopo che l Assicurato abbia superato il periodo di prova e sia comunque trascorso un periodo di tempo di almeno 6 (sei) mesi consecutivi dal momento in cui egli è diventato Lavoratore Dipendente Privato. Art. 17 - Prova Colui che richiede l indennità deve provare l esistenza di tutti gli elementi del proprio diritto e deve inoltre consentire le indagini e gli accertamenti ritenuti necessari dalla Società, a tale fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l Assicurato. Art. 18 Liquidazione del sinistro L Assicurato potrà effettuare la richiesta di rimborso delle fatture scadute dopo ogni 30 (trenta) giorni consecutivi di perdurare del sinistro, a partire dal 1 giorno, superato il periodo di franchigia. One of the ACE Group of Insurance & Reinsurance Companies 12 di 17

Alla ricezione della documentazione completa la Società rimborsa l importo dovuto direttamente all Assicurato, mediante bonifico bancario sul conto corrente indicato dallo stesso nel modulo di denuncia, entro 30 (trenta) giorni lavorativi da tale ricezione. Il pagamento del rimborso verrà eseguito dalla Società nei confronti dell Assicurato e dei suoi eredi e aventi causa, ed avrà piena efficacia liberatoria nei confronti della Società. Tale procedura è valida anche nel caso di periodi inferiori a 30 (trenta) giorni consecutivi di durata del Sinistro. Capitolo 8 NORME COMUNI Art. 19 - Esclusività del programma assicurativo La qualità di Titolare di un Conto Corrente presso il Contraente è condizione indispensabile per poter beneficiare delle prestazioni previste dalla presente polizza. Art. 20 - Comunicazione degli Assicurati da parte del Contraente La messa in copertura di ciascun Assicurato è realizzata mediante invio, da parte del Contraente alla Società, dei seguenti dati: a) dati anagrafici dell Assicurato; b) data di attivazione. Tale comunicazione avverrà con le modalità e frequenza condivisa tra le parti, previa fornitura agli interessati dell informativa messa a disposizione dalla Società. Art.21 - Forma delle comunicazioni Validità delle variazioni Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente o l Assicurato sono tenuti sono valide solo se fatte per iscritto alla Direzione Generale per l Italia ovvero alla Rappresentanza periferica, Agente o Broker cui la polizza è assegnata, oppure al mandatario scelto dal Contraente e riconosciuto dalla Società. Eventuali comunicazioni da parte della Società all Assicurato saranno indirizzate all ultimo domicilio conosciuto dell Assicurato stesso. Qualunque modificazione del contratto non è valida se non risulta da atto di variazione sottoscritto dalle Parti. Art.22 - Obbligo di comunicazione all Assicurato È compito del Contraente comunicare, mediante supporto cartaceo o digitale, le condizioni di assicurazione all Assicurato. Tale comunicazione dovrà avvenire tempestivamente, e comunque prima della data di attivazione della copertura, così come previsto dalla normativa vigente al momento della stipula della Polizza. Art.23 - Dichiarazioni del Contraente La Società presta la garanzia e ne determina il premio in base alle dichiarazioni fornite dal Contraente, che pertanto deve manifestare tutte le circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio. Dichiarazioni inesatte o reticenze possono comportare sia il mancato risarcimento del danno o un risarcimento ridotto, sia il recesso o l annullamento del contratto, secondo quanto previsto dagli Artt. 1892 e 1893 del C.C. Art.24 - Variazioni di rischio Il Contraente ha l obbligo di dare immediata comunicazione scritta alla Società di ogni variazione che intervenga a modificare ogni elemento del rischio. Se la variazione implica diminuzione del rischio, la Società provvederà a ridurre in proporzione il premio a partire dalla scadenza annuale successiva alla comunicazione fatta dal Contraente. Se la variazione implica aggravamento del rischio, la Società ha facoltà di recedere dal contratto alla prima scadenza annuale successiva alla comunicazione fatta dal One of the ACE Group of Insurance & Reinsurance Companies 13 di 17

Contraente, salvo accordo tra le Parti per la prosecuzione del contratto stesso con apposito atto di variazione. Art.25 Rinuncia alla rivalsa In deroga all art. 1916 del Codice Civile la Società rinuncia a favore dell Assicurato, o dei suoi aventi causa, al diritto di rivalersi verso i terzi responsabili dell infortunio. Art.26 - Controversie di natura medica Ricorso all arbitrato Nel caso di divergenze sulla natura e sulle conseguenze dell infortunio o della malattia, le Parti si obbligano a conferire mandato, con scrittura privata, ad un Collegio di tre medici di decidere a norma e nei limiti delle condizioni di polizza. Le decisioni del Collegio sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di Legge. La proposta di convocare il Collegio Medico deve partire dall Assicurato o dagli aventi diritto, e deve essere fatta per iscritto con l indicazione del nome del medico designato, dopo di ché la Società comunica all Assicurato il nome del medico che essa a sua volta designa. Il terzo medico viene scelto dalle Parti sopra una terna di medici proposta dai primi; in caso di disaccordo lo designa il Segretario dell Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio Medico. Nominato il terzo medico, la Società convoca il Collegio invitando l Assicurato a presentarsi. Il Collegio Medico ha sede presso il luogo di residenza dell Assicurato. Ciascuna della Parti sostiene le proprie spese, contribuendo per la metà alle spese e competenze del terzo medico. La decisione del Collegio Medico è vincolante per le Parti anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale. Art.27 - Foro competente Per qualunque controversia derivante dall applicazione od interpretazione della presente Polizza, il Foro competente sarà quello del Contraente o dell Assicurato. Art.28 - Reclami Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a: Ace European Group Ltd. Direzione generale per l Italia Ufficio Reclami viale Monza 258, 20128 Milano, tel. 02.27.095 400, fax. 02.27.095.452 email: ufficio.reclami@acegroup.com L Impresa gestisce il reclamo dando riscontro entro il termine massimo di 45 giorni dal ricevimento del medesimo. In conformità al disposto del Regolamento ISVAP n. 24 del 19 maggio 2008, il reclamante potrà rivolgersi all ISVAP - Servizio Tutela degli Utenti - Via del Quirinale n. 21, 00187 Roma - corredando l esposto della documentazione relativa al reclamo eventualmente trattato dall Impresa e dei dati specificati all art. 5 del predetto Regolamento, nei seguenti casi: reclami relativi all osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni e delle relative norme di attuazione; reclami per i quali il reclamante non si ritenga soddisfatto dell esito del reclamo, nonché quelli ai quali l Assicuratore non ha dato riscontro entro il termine massimo di 45 giorni decorrenti dalla data di ricezione, inclusi quelli relativi alla gestione del rapporto contrattuale (segnatamente sotto il profilo dell attribuzione di responsabilità, della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all avente diritto). L esponente potrà altresì presentare reclamo direttamente al Financial Ombudsman Service (organismo di diritto inglese competente per la ricezione dei reclami concernenti le imprese di assicurazione del Regno Unito) South Quay Plaza, 183 Marsh Wall, London E14 9SR, UK, Tel. 00 20 7964 0500, Fax 00 20 7964 1001, Indirizzo e-mail: complaint.info@financial-ombudsman.org.uk. In alternativa potrà indirizzare il reclamo all ISVAP, all indirizzo sopra indicato, che provvederà all inoltro alla Financial Ombudsman Service, con il preventivo consenso dell esponente in caso di oneri aggiuntivi per lo stesso. In caso di inoltro, la risposta del One of the ACE Group of Insurance & Reinsurance Companies 14 di 17

sistema competente è tempestivamente trasmessa dall ISVAP all esponente. Resta comunque salva la facoltà di adire direttamente l autorità giudiziaria. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell Autorità Giudiziaria, oltre la facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Non rientrano nella competenza dell ISVAP i reclami in relazione al cui oggetto sia stata già adita l Autorità Giudiziaria. Art.29 - Oneri fiscali Gli oneri fiscali relativi all assicurazione sono a carico del Contraente. Art.30 - Rinvio alle norme di legge Per tutto quanto non è regolato nel contratto si applicano le vigenti disposizioni di Legge Italiana. Art.31 - Lingua della Polizza Si precisa che la Polizza è redatta in lingua italiana. Art.32 - Cessione dei diritti L Assicurato non potrà in alcun modo cedere o trasferire a terzi o vincolare a favore di terzi i diritti derivanti dalla presente Polizza. Art.33 - Altre assicurazioni Resta convenuto che le coperture assicurative prestate dalla Società con la presente Polizza possono cumularsi con quelle di altre coperture assicurative contratte dall Assicurato. One of the ACE Group of Insurance & Reinsurance Companies 15 di 17

Allegato 1 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Gent.le Assicurato, la presente per informarla che i Suoi dati personali raccolti direttamente da Lei o presso terzi per la stipula della polizza collettiva, dove si qualifica come assicurato e/o beneficiario delle prestazioni, o in occasione di sinistri, saranno trattati esclusivamente per offrire i servizi assicurativi oggetto del contratto stesso da parte di ACE European Group Limited, titolare del trattamento dati. I dati saranno trattati nell ambito della struttura organizzata di ACE e dei soggetti suoi responsabili ed incaricati, con strumenti informatici e con adeguate misure di sicurezza, come previsto dalla vigente normativa per garantire la massima riservatezza dei dati. I dati non saranno comunicati a terzi per finalità diverse, fuorché per l esecuzione delle finalità previste dalla cosiddetta catena assicurativa. 1) I suoi dati saranno trattati da ACE EUROPEAN GROUP LIMITED Sede Secondaria e Direzione Generale della Società in Italia Viale Monza 258 20128 Milano titolare del trattamento nonché dalle Società appartenenti al medesimo gruppo societario, per dare corso all attività assicurativa e riassicurativa connessa al contratto di assicurazione, per la quale la Società è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge. 2) Il trattamento può essere effettuato, anche mediante la combinazione con altre banche dati di cui il titolare legittimamente dispone, anche con l ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e consisterà nelle operazioni indicate all articolo 4, comma 1, lettera a) della Legge e sue successive modifiche e/o integrazioni. 3) Per dare corso all attivazione del rapporto assicurativo e nella vigenza del rapporto con ACE, il conferimento dei dati personali è necessario, nonché obbligatorio qualora sia richiesto da specifiche normative, quali ad esempio quelle relative all antiriciclaggio, Casellario Centrale Infortuni, Motorizzazione civile. 4) L eventuale rifiuto di rispondere può comportare l impossibilità di stipulare o eseguire il contratto, ovvero di gestire e liquidare il sinistro denunciato. Resta inteso che l eventuale raccolta di dati sensibili nel corso del rapporto assicurativo o per la liquidazione di specifici sinistri verrà effettuata nel rispetto delle norme vigenti e sulla base di specifica informativa che verrà consegnata all interessato dal soggetto preposto alla raccolta di tali dati. 5) I dati personali, con le modalità prescritte dalla legge per garantirne il corretto trattamento, possono essere messi a disposizione, per le finalità di cui al punto 1), ad altri soggetti del settore assicurativo quali, per esempio, assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori, brokers e altri canali di distribuzione; periti consulenti e legali; medici legali, fiduciari, Società di servizi a cui siano affidate la gestione e/o la liquidazione dei sinistri,; organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo; banche dati esterne; ISVAP e Ministero dell Industria, del commercio e dell artigianato; CONSAP e UCI. 6) Inoltre, i dati personali possono essere comunicati ad altre Società del medesimo gruppo societario (Società controllanti, controllate o collegate anche indirettamente), a Pubbliche Amministrazioni ove richiesto dalla legge, nonché a terzi fornitori di servizi informatici o di archiviazione. 7) L elenco aggiornato delle altre Società a cui saranno comunicati i Suoi dati e dei responsabili potrà essere richiesto in qualsiasi momento alla Società, al seguente indirizzo: Viale Monza, 258 20128 Milano Tel. +39.02.27.095.1 - Fax +39.02.27095.333. 8) I dati personali non sono soggetti a diffusione. 9) I dati personali forniti potranno essere trasferiti fuori dal territorio nazionale per le finalità di cui al punto 1) nel rispetto della vigente normativa ed in particolare degli articoli 42-45 del D. Lgs 196/2003. 10) Fermo restando gli effetti indicati al punto 4) che precede, l interessato può in ogni momento e gratuitamente esercitare i diritti previsti dall articolo 7 del D. Lgs. 196/2003 e cioè conoscere quali dei suoi dati vengono trattati, farli integrare, modificare o cancellare per violazione di legge, o opporsi al loro trattamento inviando una comunicazione scritta ad ACE European Group Limited - Viale Monza, 258 20128 Milano. 11) Titolare del trattamento dei dati è la Società i cui estremi identificativi sono descritti al punto 1) che precede. Gli ulteriori dati identificativi sono stati comunicati alle competenti Autorità di controllo e sono disponibili presso la sede legale della Società. Per ogni ulteriore informazione sul trattamento dei dati da parte del titolare può consultare il sito http://www.aceeurope.it sezione Ace e la Privacy. One of the ACE Group of Insurance & Reinsurance Companies 16 di 17

Allegato 2 TABELLA RIASSUNTIVA DELLE GARANZIE, LIMITI, TERMINI DI CARENZA E FRANCHIGIE della polizza collettiva n.010563273s stipulata da CRAsti nell interesse dei propri Soci: GARANZIE PRESTATE L Assicurazione è operante per i seguenti eventi che colpiscano l Assicurato durante il periodo di validità: I. Perdita involontaria del Posto di Lavoro (PPL) garanzia operante soltanto qualora l Assicurato, al momento del Sinistro, sia classificabile come Lavoratore Dipendente Privato, e risulti assunto da almeno 6 (sei) mesi consecutivi con lo stesso datore di lavoro. Il rischio assicurato è la perdita d impiego a seguito di licenziamento per giustificato motivo oggettivo. II. Inabilità Temporanea Totale al lavoro da Infortunio o Malattia (ITT) garanzia operante soltanto qualora l Assicurato, al momento del Sinistro, sia classificabile come Lavoratore Autonomo; III. Ricovero Ospedaliero da Infortunio o Malattia (RO) garanzia operante soltanto qualora l Assicurato, al momento del Sinistro, sia classificabile come Non Lavoratore o come Lavoratore Dipendente Pubblico. PRESTAZIONI in caso di Perdita involontaria del Posto di Lavoro per giustificato motivo oggettivo (PPL): - la garanzia è soggetta ad un periodo di carenza di 60 (sessanta) giorni che ha inizio dalle ore 24.00 del giorno di attivazione dell Assicurazione. La copertura assicurativa non è pertanto efficace nel caso in cui la data del sinistro sia compresa in tale periodo; - la garanzia è soggetta ad un periodo di franchigia relativa di 45 (quarantacinque) giorni che ha inizio dal 1 giorno di inattività lavorativa/disoccupazione, desunto dalla lettera di licenziamento o da una comunicazione ufficiale equivalente allo scopo; - la Società, superato l iniziale periodo di carenza ed il periodo di franchigia relativa, rimborsa all Assicurato tutte le fatture riconducibili alle utenze domestiche (vedi definizioni, elenco Utenze): 1. che sono state domiciliate (RID) prima della data di accadimento del sinistro sul conto corrente di cui è intestatario o co-intestatario presso CRAsti,; 2. il cui pagamento sia compreso nel periodo di disoccupazione a partire dalle ore 24:00 del giorno di inizio del periodo di inattività lavorativa e fino alla concorrenza del limite massimo di 180 (centottanta) giorni di perdurare del medesimo sinistro; 3. nel limite del massimale previsto in polizza. in caso di Inabilità Temporanea Totale al lavoro a seguito di Infortunio o Malattia (ITT): - per il solo caso di malattia, la garanzia è soggetta ad un periodo di carenza di 60 (sessanta) giorni che ha inizio dalle ore 24.00 del giorno di attivazione dell Assicurazione. La copertura assicurativa non è pertanto efficace nel caso in cui la data del sinistro sia compresa in tale periodo; - la garanzia è soggetta ad un periodo di franchigia relativa di 45 (quarantacinque) giorni che ha inizio dal 1 giorno di inabilità totale al lavoro, come risultante dal certificato medico; - la Società, superato l iniziale periodo di carenza ed il periodo di franchigia relativa, rimborsa all Assicurato tutte le fatture riconducibili alle sue utenze domestiche (vedi definizioni, elenco Utenze): 1. che sono state domiciliate (RID) prima della data di accadimento del sinistro sul conto corrente di cui è intestatario o co-intestatario presso CRAsti; 2. il cui pagamento sia compreso nel periodo di inabilità totale al lavoro a partire dalle ore 24:00 del giorno di inizio del periodo di inabilità e fino alla concorrenza del limite massimo di 180 (centottanta) giorni di perdurare del medesimo sinistro; 3. nel limite del massimale previsto in polizza. in caso di Ricovero Ospedaliero da Infortunio o Malattia (RO): - per il solo caso di malattia, la garanzia è soggetta ad un periodo di carenza di 60 (sessanta) giorni che ha inizio dalle ore 24.00 del giorno di attivazione dell Assicurazione. La copertura assicurativa non è pertanto efficace nel caso in cui la data del sinistro sia compresa in tale periodo; - la garanzia è soggetta ad un periodo di franchigia relativa di 7 (sette) giorni che ha inizio dal 1 giorno di ricovero/pernotto, come risultante dalla cartella clinica rilasciata al momento della dimissione; - la Società, superato l iniziale periodo di carenza ed il periodo di franchigia relativa, rimborsa all Assicurato tutte le fatture riconducibili alle sue utenze domestiche (vedi definizioni, elenco Utenze): 1. che sono state domiciliate (RID) prima della data di accadimento del sinistro sul conto corrente di cui è intestatario o co-intestatario presso CRAsti,; 2. il cui pagamento sia compreso nel periodo di ricovero ospedaliero a partire dalle ore 24:00 del giorno di ricovero e fino alla concorrenza del limite massimo di 180 (centottanta) giorni di perdurare del medesimo sinistro; 3. nel limite del massimale previsto in polizza. INDENNIZZI E MASSIMALI Il rimborso è riconosciuto dalla Società all Assicurato al superamento dell iniziale periodo di carenza ed al superamento del periodo di franchigia relativa: - per Sinistro, nel limite di 1.500 euro con il sottolimite di 250 euro per ogni 30 (trenta) giorni di perdurare del sinistro stesso o per periodi di durata inferiore; - per Assicurato, nel limite di 1.500 euro per anno assicurativo anche nel caso di più sinistri accaduti durante l annualità stessa e di più conti correnti di cui l Assicurato sia intestatario o cointestatario. One of the ACE Group of Insurance & Reinsurance Companies 17 di 17