Corso di aggiornamento professionale



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Vivi come se dovessi morire domani. Impara come se dovessi vivere per sempre Gandhi ANVU Ars Nostra Vis Urbis Associazione Professionale Polizia Locale d'italia A.N.V.U. Associazione Professionale Polizia Locale d Italia (Riconoscimento Ministero LL.PP.- Decreto n. 651/93 G.U. 18/12/93 n. 296) (Riconoscimento Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica 2 marzo 2000) Appartenente alla consulta ANCI e UPI delle Associazioni Corso di aggiornamento professionale Fondo (TN) c/o Palanaunia - 23 febbraio 2011 Cles (TN) c/o Sala Polifunzionale Cassa Rurale Tuenno - 24 febbraio 2011 Le macchine agricole obblighi e limiti della loro circolazione Comandante Polizia Municipale di Gaggio Montano (BO)

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trattori agricoli, muniti di lama apripista o altre attrezzature utilizzate in lavori non agricoli propri delle macchine operatrici (come opere stradali, sterri, livellamenti, ecc.), a svolgere attività di tipo industriale. Con la modifica introdotta all art. 57 del codice della strada dalla Legge n. 201 del 22.12.2008 è ora ufficialmente formalmente consentito l uso delle macchine agricole nelle operazioni di manutenzione e tutela del territorio. Si tratta di un attività riconosciuta ammissibile per rispondere all esigenza, molto sentita nelle aziende agricole, di poter ampliare l ambito operativo di tali macchine, il quale, se fosse limitato unicamente al settore delle lavorazioni agricole, determinerebbe effetti negativi per l economia delle suddette aziende, comportando un immobilizzo di capitale soprattutto nei periodi in cui non è richiesto l impiego agricolo. Tale impiego, tuttavia, è possibile solo previa verifica della corretta installazione sul trattore agricolo del dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante gialla e se, previa visita e prova per l accertamento dei requisiti di idoneità a circolare su strada con le speciali attrezzature identificate, sia riportata sulla carta di circolazione del veicolo, ovvero sul relativo allegato tecnico, la seguente annotazione: Il trattore agricolo può circolare per i viaggi di trasferimento con le seguenti attrezzature ( ) per l impiego quale macchina operatrice: in tal caso è fatto divieto di usare carburante agevolato. Ai fini della circolazione su strada le macchine agricole si distinguono in: 1. SEMOVENTI (macchine agricole azionate da motore proprio): a) trattrici agricole: macchine a motore, con o senza piano di carico, munite di almeno due assi, concepite per tirare, spingere, portare prodotti agricoli e sostanze di uso agrario nonché azionare determinati strumenti, eventualmente equipaggiate con attrezzature portate o semi portate da considerare 2

parte integrante della trattrice agricola agricoli); (sono i classici trattori b) macchine agricole operatrici a due o più assi: macchine munite o predisposte per l applicazione di speciali apparecchiature per l esecuzione di operazioni agricole (es.: mietitrebbiatrici semoventi, falciatrinciacondizionatrici, scavaraccoglibietole, ecc.); c) macchine agricole operatrici ad un asse: macchine guidabili dal conducente a terra, che possono essere equipaggiate con carrello separabile destinato esclusivamente al trasporto del conducente (motofalci, motocoltivatori, motozappe, motocarriole, ecc.). La massa complessiva non può superare 0,7 t compreso il conducente. Questi veicoli non possono assolutamente trainare rimorchi, con l eccezione del carrello separabile per il conducente, che viene considerato come parte integrante del veicolo cui è agganciato e non un rimorchio in senso stretto. 2. TRAINATE (prive di motore proprio. Per circolare devono necessariamente essere trainate dalle macchine agricole semoventi di cui al precedente punto, con l eccezione di quelle indicate alla lettera c), che non possono trainare nulla se non il carrello separabile per il conducente): a) Macchine agricole operatrici: macchine per l esecuzione di operazioni agricole e per il trasporto di attrezzature e di accessori funzionali per le lavorazioni meccanico-agrarie, trainabili dalle macchine agricole semoventi con almeno due assi (es.: imballatrici, seminatrici, aratri, erpici, spandiletame, spandiconcime, ecc.). Possono essere di tipo portato o semi portato. Sono di tipo portato quelle la cui massa poggia integralmente sulla trattrice agricola. Sono 3

di tipo semi portato quelle la cui massa grava in parte sulle ruote di cui sono dotate e in parte sulla trattrice agricola alla quale sono agganciate con un sistema di attacco che consente oscillazioni solo lungo il piano verticale; b) Rimorchi agricoli: veicoli destinati al carico e trainabili dalle trattrici agricole; possono eventualmente essere muniti di apparecchiature per lavorazioni agricole. Qualora la massa complessiva a pieno carico non sia superiore a 1,5 t sono considerati parte integrante della trattrice (in pratica, sono considerati alla stregua di un carrello appendice). Le macchine agricole semoventi a ruote pneumatiche o a sistema equivalente non possono superare, su strada orizzontale, la velocità di 40 Km/h. Le macchine agricole a ruote metalliche, semi pneumatiche o a cingoli metallici, purchè muniti di sovrapattini, nonché le macchine agricole operatrici ad un asse con carrello per il conducente non possono superare, su strada orizzontale, la velocità di 15 Km/h. Nella parte posteriore delle macchine agricole è obbligatoria l indicazione della velocità massima consentita (disco adesivo retroriflettente, di cm 20 di diametro, con fondo bianco a bordo rosso recante al centro in nero il valore numerico della velocità massima). Nel caso si tratti di complessi di veicoli, l indicazione del limite va riportata sul retro dei rimorchi e sul retro dell attrezzatura portata o semi portata nel caso in cui queste siano di dimensioni tali da occultare il segnale posto sulla trattrice. 4

IPOTESI SANZIONABILI Trasporto di merce diversa dai prodotti agricoli e sostanze di uso agrario, nonché di attrezzature non destinate all esecuzione di attività agro-forestali: art. 82/8 e 10, da 80,00 a 318,00 + sospensione della carta di circolazione; Impiego in attività di tipo industriale e in lavori non agricoli propri delle macchine operatrici (come opere stradali, sterri, livellamenti, ecc.) senza previa visita e prova per l accertamento dei requisiti di idoneità a circolare su strada con le speciali attrezzature identificate, e senza specifica annotazione sulla carta di circolazione (o sull allegato tecnico) relativa al divieto di usare carburante agevolato: art. 82/8 e 10, da 80,00 a 318,00 + sospensione della carta di circolazione; Circolare su strada con macchina agricola cingolata priva di pattini, per quanto prescritti sulla carta di circolazione: art. 110/7, da 80,00 a 318,00. Circolare su strada con macchina agricola priva dei dischi posteriori indicanti la velocità massima consentita: art. 142/4 e 10, da 24,00 a 94,00. TRASPORTO DI PERSONE. Per quanto le macchine agricole siano normalmente destinate alle lavorazioni agricole e forestali, in via eccezionale è ammesso il trasporto di persone. Bisogna distinguere tra macchine agricole semoventi e rimorchi agricoli. Macchine agricole semoventi (eccetto le 5

operatrici ad un asse). Il trasporto per motivi di lavoro dell accompagnatore di animali o di prodotti agricoli o di sostanze ad uso agrario, nonché degli addetti ai lavori agricoli, può essere consentito nel limite massimo di due unità soltanto (quindi tre persone in tutto compreso il conducente) sulle trattrici agricole e sulle macchine agricole operatrici semoventi a due o più assi che abbiano una velocità massima, per costruzione, non superiore a 30 Km/h. I sedili per i trasportati devono rispondere alle prescrizioni di cui all allegato 7 del DPR 212/1981. In ogni caso, per effettuare il trasporto di persone, occorre richiedere all Ufficio provinciale del Dipartimento dei trasporti terrestri l accertamento dell idoneità della macchina attrezzata al trasporto di persone. Il conducente, e l attrezzatura prescritta. E comunque vietato il trasporto di persone in piedi. DTT, accertata l idoneità, annota sulla carta di circolazione il numero delle persone che possono essere trasportate, compreso il Rimorchi agricoli. I rimorchi agricoli possono essere adibiti al trasporto di persone, purchè in via esclusiva (è cioè vietato il trasporto contemporaneo promiscuo di persone e cose) e purchè muniti di idonea attrezzatura non permanente. Il trasporto di persone è consentito solo per motivi di lavoro dell accompagnatore di animali o di prodotti agricoli o di sostanze ad uso agrario, nonché degli addetti ai lavori agricoli. Anche in questo caso per poter effettuare il trasporto di persone, occorre richiedere all Ufficio provinciale del Dipartimento dei trasporti terrestri l accertamento dell idoneità del rimorchio attrezzato al trasporto di persone. Il DTT, accertata l idoneità, annota sulla carta di circolazione il numero delle persone 6

che possono essere trasportate (in ogni caso non è mai autorizzabile il trasporto di oltre 20 persone) e l attrezzatura prescritta. Sulla carta di circolazione del rimorchio sono inoltre indicate le targhe delle trattrici alle quali il rimorchio stesso può essere agganciato. Per poter effettuare il trasporto di persone sui rimorchi, occorre che: Il rimorchio sia di tipo omologato, possieda almeno due assi, sia munito di idonee sospensioni e sia equipaggiato con sistema di frenatura di tipo continuo ed automatico oppure misto ed automatico. Il sistema di frenatura del rimorchio, in pratica, deve essere comandato dal sistema frenante della trattrice e deve essere realizzato in modo che, in caso di distacco accidentale dalla trattrice, sia garantita la frenatura istantanea ed automatica del rimorchio; I sedili per i trasportati devono essere fissati saldamente al pianale del rimorchio, sia nella parte anteriore sia nella parte posteriore, e in corrispondenza di intervalli non superiori a due posti. Devono essere dotati di spalliera alta almeno 30 cm e di braccioli laterali alti almeno 20 cm. La larghezza di ciascun sedile deve essere di almeno 50 cm e la profondità di almeno 30 cm. Devono essere sistemati in modo tale che la distanza tra gli schienali di due file parallele non sia inferiore a 80 cm e la corsia longitudinale (cosiddetta via di fuga) non sia inferiore a 40 cm, misurata all altezza del piano del sedile. E vietato attaccare i sedili alle sponde del rimorchio e non deve essere data la possibilità ai trasportati di appoggiarsi alle sponde stesse; Il rimorchio, durante il trasporto delle persone, deve essere equipaggiato con centine e telone per tutta la sua lunghezza, oppure con sponde alte non meno di 90 cm, e munito di scala amovibile. 7

Durante il trasporto di persone sui rimorchi devono essere osservate le seguenti prescrizioni: Il numero delle persone è sempre commisurato a quello dei posti a sede e non può mai superare quello indicato sulla carta di circolazione (comunque mai superiore a 20); È vietato il trasporto di persone in piedi; Le persone non possono appoggiarsi alle sponde del rimorchio; La somma delle masse delle persone trasportate (per convenzione a ogni persona trasportata viene attribuita una massa di 70 Kg + 10 Kg di bagaglio o attrezzi) e della tara del rimorchio attrezzato non deve superare la massa complessiva a pieno carico assegnata al rimorchio stesso in sede di omologazione; È vietato il trasporto promiscuo di persone e cose; Il percorso deve essere limitato tra il luogo in cui ha sede l azienda agricola e il posto di lavoro o tra il centro di raccolta del personale e il posto di lavoro. IPOTESI SANZIONABILI Trasportare persone su macchine agricole senza specifica annotazione sulla carta di circolazione: art. 82/8 e 10, da 80,00 a 318,00 + sospensione della carta di circolazione; Dotare la macchina agricola di attrezzature per il trasporto di persone senza preventiva visita e prova presso il DTT e quindi senza aggiornamento della carta di circolazione: art. 112/1 e 4, da 80,00 a 318,00 + sospensione della carta di circolazione; Trasportare persone su macchine agricole dotate di attrezzature per il trasporto di persone installate senza preventiva visita e prova presso il DTT e quindi senza aggiornamento della carta di circolazione: art. 82/8 e 10, da 80,00 a 318,00 + sospensione della carta di circolazione; art. 112/1 e 4, da 80,00 a 318,00 + sospensione della carta di circolazione; Violare le prescrizioni riportate sulla carta 8

di circolazione relative alle attrezzature e alle modalità di trasporto delle persone: art. 110/7, da 80,00 a 318,00; Trasportare persone in numero superiore a quello previsto dalla carta di circolazione: art. 169/2 e 10, da 80,00 a 318,00. SAGOME E MASSE LIMITE. Alle macchine agricole semoventi e a quelle trinate che circolano su strada si applicano, per quanto attiene alla sagoma limite, le norme stabilite all art. 61. Pertanto: Tipo di veicolo Lunghezza (1) Larghezza (2) Altezza Macchine agricole semoventi 12 m 2,55 m 4 m Macchine agricole trainate 12 m 2,55 m 4 m Complessi di macchine agricole semoventi e trainate (art. 105) 16,50 2,55 m 4 m (1) nella lunghezza sono da comprendere gli organi di traino. Il limite di m 16,50 è inderogabile, (nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2009). (2) Nella larghezza sono da escludere gli specchi retrovisori, purchè mobili. Per quanto riguarda le masse, le macchine agricole a pieno carico non possono superare i seguenti limiti: Tipo veicolo Massa complessiva (t) Macchine agricole su ruote: Ad 1 asse 5 A 2 assi 8 A 3 o più assi 10 Macchine agricole semoventi o trainate (1): Ad 1 asse 6 A 2 assi 14 A 3 o più assi (2) 20 Macchine agricole cingolate 16 (1) purchè il veicolo sia munito di pneumatici tali che il carico unitario medio trasmesso all area di impronta sulla strada non sia superiore 9

a 8 dan/cmq (dan = decanewton), che corrispondono alla vecchia unità di Kg. (2) purchè la distanza tra due assi contigui non sia inferiore a m 1,2. Per quanto attiene alla massa gravante sugli assi (1): Tipo veicolo Sull asse più caricato Somma delle masse gravanti su assi contigui: se d < 1,2 m (2) se d > o = 1,2 m (2) Massa complessiva (t) (1) in ogni caso la massa trasmessa alla strada dall asse di guida in condizioni statiche (a macchina ferma) non deve essere inferiore al 20% della massa della macchina stessa in ordine di marcia (15% per le macchine con velocità inferiore a 15 Km/h e 13% per le macchine agricole semicingolate]. (2) d è la distanza tra due assi contigui espressa in metri. Le trattrici agricole, per circolare su strada con attrezzature di tipo portato o semi portato, devono rispettare determinate prescrizioni. La documentazione che deve accompagnare la trattrice e le modalità di circolazione con attrezzature di tipo portato e semiportato dipendono essenzialmente dalla data di omologazione e di immatricolazione della trattrice nonché dalle caratteristiche di sagoma e massa della trattrice con i vari allestimenti. Per quanto attiene alla sagoma, poiché le norme contenute nel Capo IV del Titolo III del Codice della strada (circolazione su strada delle macchine agricole e delle macchine operatrici), per espressa previsione dell art. 235 sono entrate in vigore il 1 ottobre 1993, occorre fare una netta distinzione tra le macchine agricole costruite e immesse in circolazione prima di tale data, per le quali valgono ancora le disposizioni previgenti, e macchine agricole costruite e immesse in circolazione dopo tale data, per le quali valgono le norme del nuovo Codice della strada. 10 11 14 10

La circolazione su strada delle macchine agricole immatricolate o immesse in circolazione prima del 01.10.1993 richiede il rispetto delle seguenti condizioni: segnalazione degli ingombri con pannelli a strisce gialle e rosse; bloccaggio degli attrezzi in tutte le direzioni per evitare l oscillazione degli stessi durante la marcia; utilizzo, durante la marcia, del dispositivo a luce lampeggiante gialla; massa complessiva dell attrezzo (o degli attrezzi se montati congiuntamente) non superiore al 30% della massa a vuoto della trattrice (cioè senza zavorra); lunghezza complessiva del complesso (trattrice + attrezzo) non superiore al doppio della lunghezza della trattrice non zavorrata. Per i veicoli immatricolati prima del 01.10.1993 l attrezzo portato o semi portato può sporgere, al massimo, per una lunghezza pari a quella della trattrice non zavorrata. Il complesso, nel suo insieme, deve rispettare il limite massimo pari al doppio della lunghezza della trattrice non zavorrata. La circolazione su strada delle macchine agricole immatricolate o immesse in circolazione dopo il 01.10.1993 richiede il rispetto delle seguenti condizioni: segnalazione degli ingombri con pannelli a strisce gialle e rosse; bloccaggio degli attrezzi in tutte le direzioni per evitare l oscillazione degli stessi durante la marcia; utilizzo, durante la marcia, del dispositivo 11

a luce lampeggiante gialla; massa complessiva della trattrice e dell attrezzo (o degli attrezzi se montati congiuntamente) non superiore alla massa limite di categoria della trattrice; sbalzo anteriore (cioè la distanza tra l estremità dell attrezzo anteriore ed il centro dell asse anteriore della trattrice) non superiore al 60% della lunghezza della trattrice non zavorrata; sbalzo posteriore (cioè la distanza tra l estremità dell attrezzo posteriore ed il centro dell asse posteriore della trattrice) non superiore al 90% della lunghezza della trattrice non zavorrata; lunghezza complessiva del complesso (trattrice + attrezzo o trattrice + attrezzi se questi sono montati sia davanti sia dietro) non superiore al doppio della lunghezza della trattrice non zavorrata. In pratica tale lunghezza deriva dalla somma dello sbalzo anteriore + lo sbalzo posteriore + il passo della trattrice (distanza tra gli assi anteriore e posteriore); sporgenza laterale non superiore a m 1,60, calcolata dal piano mediale verticale longitudinale della trattrice e sempre contenuta in modo che la larghezza complessiva non superi i m 2,55. S = sbalzo anteriore, max 60% di L. L = lunghezza della trattrice non zavorrata. Ammettendo che L sia pari a 4 m, S non potrà superare i m 2,4. La lunghezza totale del complesso non potrà superare il doppio della lunghezza della trattrice non zavorrata. 12

S = sbalzo posteriore, max 90% di L. L = lunghezza della trattrice non zavorrata. Ammettendo che L sia pari a 4 m, S non potrà superare i m 3,6. La lunghezza totale del complesso non potrà superare il doppio della lunghezza della trattrice non zavorrata. Sp = sbalzo posteriore, max 90% di L. Sa = sblazo anteriore, max 60% di L. L = lunghezza della trattrice non zavorrata. La lunghezza totale del complesso non potrà superare il doppio della lunghezza della trattrice non zavorrata. 13

SL = sporgenza laterale, max m 1,60 dal piano mediano verticale longitudinale della trattrice. In ogni caso la larghezza totale del complesso non può eccedere i m 2,55 (art. 61). Le attrezzature del tipo forca per rotoballe o muletto non hanno l obbligo dell omologazione per poter circolare su strada perché non cambiano la destinazione e l uso agricolo della macchina e vengono considerate portate anche se staffate al telaio e non portate dal sollevatore idraulico. Diverso è il caso della lama sgombraneve: per lo specifico servizio svolto cambia la destinazione della macchina agricola per cui è necessario procedere all omologazione dell attacco (ma non della pala). Sui carrelloni portatrattrici è consentito il trasporto di rotoballe in quanto materiale agricolo, purchè vengano rispettate le prescrizioni relative alle massime sporgenze ammesse, ai sensi dell art. 164 del Codice. Per quanto attiene alla massa, occorre fare riferimento alla Circolare 30/03/2000 prot. n. 516/M3/B2 del Ministero dei Trasporti: 1. per le trattrici agricole omologate ed immatricolate fino al 6 maggio 1997, non sussiste l obbligo di aggiornamento della carta di circolazione se la massa dell attrezzatura portata o semiportata non supera il 30% della massa della trattrice priva di zavorra (L. 15 dicembre 1990, n. 399). Tale limite non è espressamente indicato su nessun documento, e non necessita il possesso di alcun nulla-osta. Il 14

carico può essere aumentato previo collaudo e aggiornamento della carta di circolazione; 2. per le trattrici agricole omologate e immatricolate a far data dal 7 maggio 1997, la circolazione con attrezzi di tipo portato o semiportato è disciplinata dalle norme contenute nell art. 104 del codice della strada, nel rispetto dei limiti delle masse massime tecnicamente ammissibili sugli assi riconosciute ai medesimi veicoli in sede di omologazione. Tali limiti sono indicati sulla carta di circolazione o negli allegati tecnici che la casa costruttrice deve fornire all utilizzatore; 3. per le trattrici agricole omologate fino al 6 maggio 1997 e immatricolate in data successiva, il costruttore, titolare della relativa omologazione, provvede a consegnare direttamente all utente interessato una copia conforme all originale del nulla-osta vidimato in cui sono indicati i carichi massimi ammissibili, perché sia da quest ultimo conservato in allegato alla carta di circolazione della trattrice agricola, per essere esibito, in caso di richiesta, agli organi preposti alla vigilanza della circolazione stradale. In ogni caso, il carico massimo indicato sul nulla-osta non può superare il 30% della massa della trattrice priva di zavorra. Il carico può essere aumentato previo collaudo e aggiornamento della carta di circolazione. Per le trattrici agricole di cui al punto 3) sprovviste della copia del suddetto nulla-osta, per circolare su strada vi è l obbligo di aggiornamento della carta di circolazione a seguito di visita e prova presso l Ufficio Provinciale del Dipartimento dei Trasporti Terrestri. Le macchine agricole che eccedono i limiti di sagoma e di massa prima indicati e le trattrici agricole equipaggiate con attrezzature di tipo portato o semi portato che non rientrano nei limiti prima indicati, sono considerate macchine agricole eccezionali e devono essere munite di autorizzazione valida per un anno. 15

IPOTESI SANZIONABILI Circolare su strada con una macchina agricola che, per esigenze funzionali, supera i limiti di sagoma e/o di massa previsti, sprovvista di autorizzazione: art. 104/8, 10 e 13, da 398,00 a 1.596,00 + sospensione della patente e sospensione della carta di circolazione. Il viaggio non può proseguire fino all esibizione della prescritta autorizzazione. Il veicolo viene condotto in un luogo idoneo, indicato dal proprietario dello stesso, al fine di ottemperare al fermo; Circolare su strada con una trattrice agricola equipaggiata con attrezzature di tipo portato o semi portato che non rientrano nei limiti di sbalzo e7o di massa previsti, sprovvista di autorizzazione: art. 104/8, 10 e 13, da 398,00 a 1.596,00 + sospensione della patente e sospensione della carta di circolazione. Il viaggio non può proseguire fino all esibizione della prescritta autorizzazione. Il veicolo viene condotto in un luogo idoneo, indicato dal proprietario dello stesso, al fine di ottemperare al fermo; Circolare su strada con una macchina agricola che, per effetto del carico trasportato costituito da merce divisibile, supera i limiti di sagoma e/o di massa previsti: vedere capitolo sulla sistemazione del carico. MACCHINE AGRICOLE ECCEZIONALI. Le macchine agricole che, per necessità funzionali, hanno sagome e masse che eccedono quelle previste negli articoli 61 e 104 (mietitrebbie, falciatrinciacondizionatrici, ecc.) sono macchine agricole eccezionali. 16

Corso di aggiornamento professionale A.N.V.U. Per circolare su strada devono essere in possesso della prescritta autorizzazione valida 2 anni rilasciata dagli Enti competenti. La formulazione usata dall art. 104 per la definizione di macchina agricola eccezionale è molto diversa da quella usata dall art. 10 per gli altri tipi di veicoli. L art. 104 fa riferimento esclusivamente alle necessità funzionali, non considerando affatto le condizioni di marcia. Significa che il superamento dei limiti di massa o di sagoma delle macchine agricole deve essere connesso non al tipo di carico che in quel momento (condizioni di marcia) viene trasportato, ma alla specifica attrezzatura di cui è dotata permanentemente la macchina o alle sue caratteristiche costruttive e di allestimento (necessità funzionali). La conseguenza pratica di questa distinzione è molto importante: significa che, diversamente per quanto accade con gli altri tipi di veicoli, con le macchine agricole con è possibile eseguire trasporti eccezionali. L unica eccezione è contemplata nel comma 7 dell art. 268 del Regolamento di esecuzione: è possibile effettuare il trasporto di macchine agricole eccezionali utilizzando rimorchi agricoli aventi almeno due assi, portata idonea e specifica attrezzatura, previo ottenimento della prescritta autorizzazione. 17

Ai sensi dell art. 268 del regolamento al codice della strada le macchine agricole eccezionali che superano la larghezza di m 3,20 hanno l obbligo della scorta tecnica, la cui prescrizione è sempre riportata sull autorizzazione. La scorta può essere effettuata con autoveicoli in disponibilità dell azienda agricola e il personale che effettua la scorta non è tenuto al possesso della prescritta abilitazione. Tali veicoli devono essere equipaggiati con dispositivi a luce lampeggiante gialla o arancione. Devono precedere la macchina agricola eccezionale a distanza non inferiore a 75 m e non superiore a 150 m. Il conducente deve segnalare con un drappo rosso la presenza e l ingombro della macchina agricola agli altri utenti della strada che stanno sopraggiungendo. IPOTESI SANZIONABILI Circolare su strada con una macchina agricola eccezionale sprovvista di autorizzazione: art. 104/8, 10 e 13, da 398,00 a 1.596,00 + sospensione della patente e sospensione della carta di circolazione. Il viaggio non può proseguire fino all esibizione 18

Corso di aggiornamento professionale A.N.V.U. della prescritta autorizzazione. Il veicolo viene condotto in un luogo idoneo, indicato dal proprietario dello stesso, al fine di ottemperare al fermo; Circolare su strada con una macchina agricola eccezionale in violazione delle norme sul bloccaggio degli attrezzi, sui pannelli e sui dispositivi di segnalazione visiva: art. 104/11 e 13, da 159,00 a 639,00 + sospensione della patente e sospensione della carta di circolazione. Il viaggio non può proseguire fino all esibizione della prescritta autorizzazione. Il veicolo viene condotto in un luogo idoneo, indicato dal proprietario dello stesso, al fine di ottemperare al fermo; Circolare su strada con una macchina agricola eccezionale in violazione delle prescrizioni contenute nell autorizzazione: art. 104/11 e 13, da 159,00 a 639,00 + sospensione della patente e sospensione della carta di circolazione. Il viaggio non può proseguire fino all esibizione della prescritta autorizzazione. Il veicolo viene condotto in un luogo idoneo, indicato dal proprietario dello stesso, al fine di ottemperare al fermo; Circolare su strada con una macchina agricola eccezionale senza avere al seguito l autorizzazione: art. 104/12, da 39,00 a 159,00. Il viaggio non può proseguire fino all esibizione dell autorizzazione mancante. Il veicolo viene condotto in un luogo idoneo, indicato dal proprietario dello stesso, fino all esibizione dell autorizzazione. Durante tale periodo di sosta il conducente rimane responsabile del veicolo e relativo carico. L eventuale ripresa del viaggio prima che sia esibita l autorizzazione comporta la sanzione di cui all art. 180, 8 comma. 19

DISPOSITIVI DI SEGNALAZIONE. Le macchine agricole semoventi eccezionali e le trattrici agricole che circolano su strada con attrezzature di tipo portato o semi portato devono essere dotate di pannelli e di dispositivi supplementari di segnalazione visiva, atti a segnalare gli ingombri. 1. Dispositivo supplementare di segnalazione visiva delle macchine agricole (lampeggiante). L art. 266 del regolamento stabilisce che le macchine agricole semoventi eccezionali che circolano su strada e le trattrici agricole che circolano su strada con attrezzature di tipo portato o semi portato devono essere equipaggiate con uno o più dispositivi supplementari a luce lampeggiante gialla o arancione. Il dispositivo: deve essere montato sulla macchina semovente oppure, nel caso di complessi, sulla macchina traente e su quella trainata in modo tale da garantirne sempre una buona visibilità, deve essere collocato, di norma, nel punto più alto del corpo della macchina, deve trovarsi a non meno di m 2,00 da terra e comunque ad una altezza mai inferiore a quella degli indicatori di direzione, può essere amovibile. Deve rimanere in funzione anche quando non è obbligatorio l uso dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione. 20

2. Pannelli retroriflettenti. L art. 265 comma 1 del regolamento stabilisce che le macchine agricole, che per necessità funzionali eccedono le dimensioni previste dall art. 104 del Codice, devono essere munite nella parte posteriore di un pannello amovibile delle dimensioni di cm 50 x cm 50 a strisce alternate bianche e rosse, di materiale retroriflettente. L art. 265 comma 2 del regolamento stabilisce che le macchine agricole equipaggiate con attrezzature portate e semiportate che eccedono la sagoma del veicolo devono essere segnalate con pannelli, anche amovibili, installati e approvati secondo le modalità stabilite con decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione (all epoca). Le caratteristiche colorimetriche e dimensionali nonché le relative modalità di installazione sono contenute nel D.M. 19.06.1992 n. 391 (G.U. n. 228 del 28.09.1992). I pannelli sono realizzati a strisce alternate gialle e rosse, e le prescrizioni relative alla loro installazione sono piuttosto complesse. Bisogna ricordare che: I pannelli vanno applicati su un piano verticale, perpendicolare all asse della trattrice, al limite esterno dell ingombro sia anteriore che posteriore e senza mai sporgere da questo; Quando lo sbalzo dell attrezzo supera il 40% della lunghezza della trattrice non zavorrata occorrono anche i pannelli laterali collocati su un piano parallelo all asse della trattrice; Il bordo superiore dei pannelli non deve mai trovarsi a oltre m 2,20 da terra; Se l ingombro del complesso ha una larghezza inferiore o uguale a m 1,20 è sufficiente il pannello quadrato, posto in posizione centrale, da non confondere con quello delle macchine eccezionali (questo, oltre al colore diverso, ha dimensioni di mm 423 x mm 423); 21

I pannelli devono essere installati in modo da risultare il più possibile simmetrici. I pannelli A 1b e A 2b sono utilizzati per delimitare l ingombro trasversale. Nel caso in cui ciò non sia possibile, ad esempio per insufficiente altezza dell operatrice, si possono applicare i pannelli di tipo A 1a e A 2a. Quando non è possibile nemmeno l applicazione di questi ultimi (come ad esempio negli aratri) è possibile l applicazione del solo pannello di tipo B. Per delimitare gli ingombri longitudinali eccedenti il 40% della lunghezza della trattrice non zavorrata vanno applicati i pannelli di tipo A 1a e A 2a. Data la complessità della materia si riporta di seguito uno schema sull installazione dei pannelli che può tornare utile nella pratica. In tutti i casi va tenuto presente che, pena l eccezionalità del complesso: Sp (sbalzo posteriore) < o = a 0,9 L Sa (sbalzo anteriore) < o = a 0,6 L M (larghezza attrezzatura postata posteriormente) < o = a 2,5 m P (larghezza attrezzatura portata anteriormente) < o = a 2,5 m 22

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Ecco due esempi di installazione dei pannelli: Da ricordare, infine, che il sollevatore idraulico a riposo non va segnalato da alcun pannello. 25

IPOTESI SANZIONABILI Circolare su strada con una macchina agricola equipaggiata con attrezzature portate o semi portate prive dei pannelli di segnalazione: art. 112/1 e 4, in relazione all art. 7/2 del DM 391/92, da 80,00 a 318,00 + sospensione della carta di circolazione (il DM 391/92, emesso prima dell'entrata in vigore del nuovo codice D.Lgs. 285/92 e pur rinviando all'art. 69-ter del vecchio codice della strada DPR 393/59, è ancora applicabile per effetto del disposto degli articoli 406 e 407 del vigente regolamento, che fanno salve le vecchie disposizioni purchè non in contrasto con le nuove). TRAINO DI RIMORCHI E MACCHINE AGRICOLE. I convogli formati da macchine agricole semoventi e macchine agricole trainate non possono superare la lunghezza di m. 16,50. Le trattrici agricole sono atte a trainare rimorchi agricoli, macchine operatrici agricole trainate e rimorchi appendice solo nei limiti di quanto indicato nella carta di circolazione (vedere allegato 1 e 2). Esistono infatti trattrici agricole che non possono assolutamente trainare rimorchi e tale prescrizione è chiaramente indicata sulla carta di circolazione (vedere allegato 3). I rimorchi agricoli, la cui massa complessiva a pieno carico non è superiore a 1,5 t, sono considerati parte integrante della trattrice quando le dimensioni di ingombro, compresi gli organi di agganciamento, non superano i 4,00 m di lunghezza e i 2,00 m di larghezza. 26

Nel rispetto della lunghezza di m 16,50, il convoglio risultante può essere formato da: Trattrice + rimorchio agricolo; Trattrice + 2 macchine operatrici agricole trainate, purchè queste siano munite di dispositivo di frenatura comandato dalla trattrice. Nel caso in cui il complesso sia privo di sistemi di frenatura comandato dalla trattrice, quest'ultima può trainare una sola macchina agricola operatrice. Alle trattrici agricole con attrezzi portati anteriormente a sbalzo è vietato trainare macchine agricole sprovviste di dispositivo di frenatura proprio, anche se considerate parte integrante del veicolo trainante, cioè appendici. Al contrario, è consentito il traino di macchine agricole operatrici o di rimorchi agricoli privi di sistema di frenatura propri quando la trattrice è equipaggiata con attrezzatura portata posteriormente a sbalzo. E assolutamente vietato trainare contemporaneamente: due rimorchi, anche se aventi massa complessiva fino a 1,5 t; una macchina agricola operatrice trainata + un rimorchio agricolo, anche se considerato appendice; 27

un rimorchio, anche se considerato appendice, + una macchina agricola operatrice trainata. Il traino deve essere effettuato sempre nel rispetto della massa massima rimorchiabile, che viene stabilita in sede di omologazione della macchina agricola semovente e, per i tipi non omologati, in sede di visita e prova di ciascun esemplare. In ogni caso la massa massima rimorchiabile è indicata sulla carta di circolazione. E' evidente che ai fini del rispetto delle norme in materia di massa rimorchiabile quel che conta non è la massa del rimorchio indicata sui documenti di circolazione, ma la sua massa effettiva in ordine di marcia al momento del controllo, che andrà verificata in concreto mediante una delle fonti di prova ammesse dall'art. 167 (pesatura, documenti di carico, ecc.). IPOTESI SANZIONABILI Circolare con un convoglio agricolo che superi la lunghezza massima di m 16,50: art. 105/1 e 4, da 159,00 a 639,00; Circolare con una trattrice agricola che traina a) più di un rimorchio, anche se aventi massa complessiva a pieno carico fino a 1,5 t; b) una macchina agricola operatrice trainata + un rimorchio agricolo, anche se considerato appendice; c) un rimorchio, anche se considerato appendice, + una macchina agricola operatrice trainata; d) più di due macchine agricole operatrici trainate, anche se dotate di sistema di frenatura comandato dalla trattrice: art. 105/2 e 4, da 159,00 a 639,00; Circolare con una trattrice equipaggiata anteriormente con attrezzatura di tipo portato a sbalzo che traina: a) non più di due macchine agricole operatrici trainate, ma prive di dispositivi di frenatura propri; 28

b) non più di due macchine agricole operatrici trainate, una sola delle quali è priva di dispositivo di frenatura proprio; c) un solo rimorchio agricolo, anche se appendice, privo di dispositivo di frenatura proprio; d) una sola macchina agricola operatrice trainata priva di dispositivo di frenatura proprio: art. 105/2 e 4, da 159,00 a 639,00; Circolare con un convoglio che non rispetta le prescrizioni sulla massa rimorchiabile: art. 110/7, da 80,00 a 318,00. Può concorrere con la violazione dell art. 167 (sovraccarico). NORME COSTRUTTIVE E DI EQUIPAGGIAMENTO. Tutte le macchine agricole indicate all'art. 57 devono essere costruite in modo che, ai fini della circolazione stradale, garantiscano sufficiente stabilità sia quando circolano isolate sia quando effettuano un traino sia quando sono equipaggiate con attrezzature di tipo portato o semi portato. Le macchine agricole semoventi, con l'eccezione della macchine agricole operatrici ad un asse, devono essere munite di: a) Dispositivi per la segnalazione visiva e per l'illuminazione: luci di posizione anteriore di colore bianco, luci di posizione posteriore di colore rosso, catadiottri posteriori a luce riflessa rossa, proiettori anteriori anabbaglianti a luce bianca o gialla, indicatori di direzione a luce lampeggiante arancione, luci di arresto posteriori di colore rosso, luci di ingombro anteriori bianche e posteriori rosse (solo per le macchine agricole eccezionali) luce di illuminazione della targa (per i veicoli che ne sono dotati); b) Dispositivi per la frenatura; c) Dispositivi di sterzo; d) Dispositivo silenziatore del rumore emesso dal motore; e) Dispositivo per la segnalazione acustica; 29

f) Dispositivo retrovisore: può essere sia esterno che interno. Se esterno, è sufficiente la presenza di quello di sinistra; g) Ruote o cingoli idonei per la marcia su strada; h) Dispositivi amovibili per la protezione delle parti pericolose; i) Dispositivi di agganciamento, anche amovibili, se predisposte per il traino; j) Superfici trasparenti di sicurezza e dispositivo tergivetro del parabrezza. Le macchine agricole semoventi operatrici ad un asse devono essere munite dei dispositivi di cui alle precedenti lettere: a) Che possono essere anche amovibili; b) Che ne possono essere sprovviste se la loro massa è inferiore a 0,3 t; c) d) g) h). Le macchine agricole trainate, operatrici e rimorchi, devono essere munite dei dispositivi di cui alle precedenti lettere: a) catadiottri a luce riflessa bianca anteriori e catadiottri a luce riflessa rossa posteriori, luci di posizione posteriori di colore rosso, indicatori di direzione a luce lampeggiante arancione, luci di arresto posteriori di colore rosso, luce di illuminazione della targa per i veicoli che ne sono provvisti, luci di ingombro posteriori di colore rosso per i rimorchi eccezionali. Tutti questi dispositivi devono essere fissi nei rimorchi, ma possono essere amovibili sulle altre macchine; b) possono essere prive di freni le macchine agricole operatrici trainate qualora di massa complessiva uguale o inferiore a quella rimorchiabile della trattrice; g) 30

h) i). Un cenno particolare meritano i dispositivi di frenatura dei rimorchi. I rimorchi appendice (fino a 1,5 t di massa complessiva a pieno carico, larghezza fino a 2 metri e lunghezza fino a 4 metri compresi gli organi di agganciamento) possono essere privi di sistema di frenatura. Ogni rimorchio agricolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 t e fino a 5 t deve essere dotato di un dispositivo di frenatura di servizio. Tale dispositivo, se di tipo meccanico, può essere con comando a leva montato sulla trattrice e deve agire sulle ruote di almeno un asse. Lo sforzo muscolare richiesto per azionarlo non può essere superiore a 30 dan. Ogni rimorchio agricolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 5 t e fino a 6 t deve essere dotato di un dispositivo di frenatura di servizio agente sulle ruote di almeno un asse. Tale dispositivo, se di tipo meccanico, deve essere comandato dall'inerzia del rimorchio e può agire anche sul solo asse anteriore. Ogni rimorchio agricolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 6 t deve essere dotato di un dispositivo di frenatura di servizio che utilizza una sorgente di energia diversa da quella muscolare del conducente o dall'energia cinetica del rimorchio. Tale dispositivo deve agire contemporaneamente su tutte le ruote. Ogni rimorchio di massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 t deve essere munito anche di un dispositivo di frenatura di stazionamento. Può essere comandato da una persona a terra, ma lo sforzo sulla leva di comando non può essere superiore a 60 dan. Le attrezzature agricole di tipo portato o semi portato, quando con la loro sagoma occultino i dispositivi di 31

segnalazione visiva o di illuminazione delle macchine agricole semoventi alle quali sono collegate, devono essere equipaggiate con i dispositivi che occultano. Non devono comunque limitare la visibilità del conducente. Per le attrezzature dotate di parti a sbalzo che presentino superfici taglienti o appuntite esiste l'obbligo di proteggere tali superfici con cuffie atte ad attenuare la pericolosità, oltre all'obbligo di segnalarle con gli appositi pannelli già descritti in precedenza (DM 391/92). L'art. 271 del regolamento obbliga le sole trattrici agricole a ruote (escludendo, pertanto quelle a cingoli), indipendentemente dalla velocità sviluppata su strada dalle stesse, ad essere equipaggiate con il dispositivo di protezione del conducente in caso di ribaltamento del veicolo. In realtà, per tale dispositivo occorre fare riferimento alle norme comunitarie, in forza delle quali il dispositivo è diventato obbligatorio per tutti i tipi di trattori: in Italia, l obbligo del montaggio del dispositivo di protezione in caso di capovolgimento del trattore è stato reso obbligatorio in momenti diversi a seconda della tipologia di trattore. I primi interventi del legislatore che richiamano la necessità di proteggere il conducente del trattore attraverso l installazione di telai di protezione risalgono al 1973 allorquando furono emanate le circolari del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 201 del 26.01.73 e n. 209 del 29.09.73. Con tali circolari, il Ministero del Lavoro richiamava l obbligo di installazione dei telai di protezione ai trattori di nuova immissione sul mercato alla data dell 1 gennaio 1974 che presentavano le seguenti caratteristiche costruttive: trattori a due assi; montati su ruote; con carreggiata minima superiore a 1.000 millimetri (carreggiata minima misurata al centro dei pneumatici); peso superiore ad 800 chilogrammi in ordine di marcia. Erano pertanto esclusi dal campo di applicazione i trattori cingolati e i cosiddetti trattori a carreggiata stretta.. Le prescrizioni dettate dalle suddette circolari erano dirette a regolamentare, ai fini della prevenzione, i trattori in produzione ed immatricolati dopo il 1 gennaio 1974, mentre ne erano temporaneamente esclusi quelli immatricolati anteriormente a tale data per i quali, in considerazione della grande varietà di modelli in uso e delle gravi difficoltà di adeguamento tecnico immediato alle prescrizioni stesse, si faceva riserva di ulteriori istruzioni. Tali istruzioni furono fornite molto più tardi con la circolare del MLPS n. 49 del 19.05.81. Con la suddetta circolare furono fornite prescrizioni tecniche che si applicavano a tutti i trattori agricoli a ruote con esclusione di quelli rientranti nella disciplina prevista dalla legge dell'8 agosto 1977, n. 572, 32

concernente il recepimento nell'ordinamento nazionale delle direttive comunitarie in materia di omologazione di trattori agricoli o forestali. Pertanto anche i trattori a ruote immatricolati prima del 1 gennaio 1974 dovevano essere muniti di struttura di protezione in caso di ribaltamento. Negli anni che seguirono il legislatore italiano ha provveduto a recepire tutta una serie di direttive che andavano a completare il quadro legislativo di riferimento relativo alle prove da effettuarsi sui telai di protezione da installare anche su tipologie di trattori non contemplati nella precedente legislazione, quali i trattori a carreggiata stretta (vedi direttiva 86/298/CEE e 87/402/CEE) e trattori a cingoli (vedi codice 8 OCSE di cui alla Direttiva 2003/37/CE). Per quanto riguarda i trattori a cingoli, è da evidenziare che a partire della fine degli anni 80, ma con una decisiva spinta verso la metà degli anni 90, grazie all azione di alcuni Paesi europei che emanarono legislazioni di portata nazionale in tal senso, i principali costruttori decisero, più o meno di comune accordo, di incominciare a montare anche sui trattori cingolati delle strutture di sicurezza, dopo averle omologate secondo gli standard in vigore all epoca per mezzi simili (quelle per movimento terra). Per quanto riguarda invece i trattori a carreggiata stretta (carreggiata inferiore ai 1150 mm e massa superiore agli 800 kg) a partire dal 1986/87 i costruttori, facendo seguito alle direttive specifiche, cominciarono a immettere sul mercato trattori dotati dapprima di telai di protezione a due montanti posteriori e, successivamente, anche a due montanti anteriori. Le Direttive di interesse ai fini della omologazione dei dispositivi di protezione in caso di capovolgimento dei trattori sono le seguenti: direttiva 77/536/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative ai dispositivi di protezione in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote. Tale direttiva è stata recepita nell ordinamento italiano dal DPR n 212 del 10 febbraio 1981 supplemento n 24 alla G.U. n 133 del 16 maggio 1981. La direttiva 77/536/CEE è stata modificata dalle direttive 87/354/CEE e 89/680/CEE e adeguata al progresso tecnico con direttiva 1999/55/CE; direttiva 79/622/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative ai dispositivi di protezione in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote (prove statiche). Tale direttiva è stata recepita nell ordinamento italiano dal DPR n 296 del 18 marzo 1983 supplemento n 36 alla G.U. n 169 del 22 giugno 1983. La direttiva 79/622/CEE è stata modificata dalla direttiva 87/354/CEE e adeguata al progresso tecnico dalle direttive 82/953/CEE, 88/413/CEE e 1999/40/CE; direttiva 86/298/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative ai dispositivi di protezione, del tipo a due montanti posteriori, in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote a 33

carreggiata stretta. Tale direttiva è stata recepita nell ordinamento italiano dal D.M. del 18 maggio 1989 supplemento n 72 alla G.U. n 217 del 16 settembre 1989. La direttiva 86/298/CEE è stata modificata dalla Direttiva 89/682/CEE e adeguata al progresso tecnico dalla direttiva 2000/19/CE; direttiva 87/402/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative ai dispositivi di protezione in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote, a carreggiata stretta, montati anteriormente. Tale direttiva è stata recepita nell ordinamento italiano dal D.M. del 5 agosto 1991 supplemento n 8 alla G.U. n 12 del 16 gennaio 1992. La direttiva 87/402/CEE è stata modificata dalla Direttiva 89/681/CEE e adeguata al progresso tecnico dalla Direttiva 2000/22/CE; direttiva 2003/37/CE relativa all omologazione dei trattori agricoli o forestali, dei loro rimorchi e delle loro macchine intercambiabili trainate, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche di tali veicoli e abroga la direttiva 74/150/CEE. Tale direttiva è stata recepita nell ordinamento italiano dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 19 novembre 2004 supplemento ordinario della G.U. serie generale n 88 del 16 aprile 2005; direttiva 2009/57/CE relativa ai dispositivi di protezione in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote. Tale direttiva abroga la direttiva 77/536/CEE e, per espressa previsione contenuta nell art. 14, essa si applica agli Stati membri dal 1 gennaio 2010 (direttiva self exevuting). Per quanto riguarda il parco macchine usato, assume particolare rilevanza quanto previsto dal D. Lgs 359/99 con il quale sono dettate regole per quanto riguarda i trattori agricoli o forestali già messi a disposizione dei lavoratori alla data del 5 dicembre 1998. Il D.Lgs. n. 359/99 dà attuazione alla direttiva 95/63/CE che modifica la direttiva n. 89/655/CEE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e salute per l uso di attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori. Con tale decreto il legislatore modifica e integra il titolo III Uso delle attrezzature di lavoro del D.Lgs. n. 626/1994 apportando considerevoli cambiamenti agli artt. 35, 36 e 37. Il Decreto prevede che il datore di lavoro adegui ai requisiti di cui all allegato XV, entro il 30 giugno 2001, le attrezzature di lavoro indicate dal predetto allegato già messe a disposizione dei lavoratori alla data del 5 dicembre 1998 (tale termine, con Legge 1 marzo 2002, n. 39, art. 20, è stato differito al 5 dicembre 2002 limitatamente alle attrezzature individuate ai punti 1.3 e 1.4 dell allegato XV del D. Lgs. 359/99). Il punto 1.3 dell allegato XV del suddetto decreto relativo alle attrezzature di lavoro mobili con lavoratore o lavoratori a bordo richiama l esigenza di limitare i rischi derivanti da un ribaltamento dell attrezzatura di lavoro stessa, attraverso l integrazione di idonei dispositivi di protezione (cabina o telaio di protezione). Inoltre, se sussiste il pericolo che il lavoratore trasportato a bordo, in caso di ribaltamento, rimanga schiacciato tra parti dell attrezzatura di lavoro e il suolo, la norma prevede che debba essere installato un sistema di ritenzione del conducente ad esempio una cintura di sicurezza. Tale requisito è poi stato successivamente ripreso al punto 2.4 della parte II dell allegato V al D. Lgs. n. 81/08, che, così stabilendo, ha reso obbligatorio in Italia l'adeguamento dei trattori già in uso, attraverso il montaggio del dispositivo di protezione in caso di capovolgimento, sia per i 34

datori di lavoro come anche per i lavoratori autonomi. Con tale norma, inoltre, il legislatore ha di fatto esteso l obbligo di installazione dei telai di protezione anche a quelle tipologie di trattori già immessi sul mercato e non esplicitamente inclusi nella normativa previgente: i trattori a carreggiata stretta anteriori al 1986-87; i trattori a cingoli: immessi sul mercato prima che i costruttori stipulassero il citato gentlemen agreement che ha portato all applicazione delle strutture di sicurezza anche a tale categoria. A conferma di quanto sopra, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la Circolare n. 11/2005, così si esprime: Per quel che riguarda, specificamente, il parco dei trattori già in servizio, è parere di questo Ministero che i datori di lavoro esercenti dette attrezzature, in forza degli obblighi derivanti dal combinato disposto art. 4.5, lett. b), seconda frase, e art. 35.1 e 35.2 del d.lgs n. 626/94, debbano adeguarle mediante adatti apprestamenti strutturali da reperire presso il fabbricante stesso o suo rivenditore. Atteso che l'individuazione delle misure di adeguamento per i trattori già in servizio e di costruzione non recente può comportare delle difficoltà anche notevoli, è stato costituito presso l'ispesl un apposito gruppo di lavoro incaricato di elaborare una linea guida per agevolare i datori di lavoro in questo compito. n attesa del completamento dei lavori del citato gruppo, si attira l'attenzione dei datori di lavoro sulla necessità che l'uso di trattori non corredati dei dispositivi di sicurezza di che trattasi avvenga previa specifica valutazione dei rischi emergenti dalle lavorazioni da effettuarsi, con l'adozione di adatte cautele di carattere organizzativo (affidamento a lavoratori particolarmente esperti ed addestrati, ricognizione delle condizioni dei suoli, ecc.) atte a limitare la probabilità del verificarsi del ribaltamento. E infatti, al fine di fornire utili informazioni tecniche per l assolvimento degli obblighi previsti l ISPESL, su richiesta del coordinamento tecnico interregionale della prevenzione nei luoghi di lavoro, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero delle Attività Produttive, ha istituito uno specifico gruppo di lavoro al quale hanno partecipato, con propri rappresentanti, le istituzioni suddette, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, le associazioni di categoria ed esperti del mondo accademico e industriale. Questo gruppo di lavoro ha realizzato delle linee guida la cui validità è stata formalmente richiamata e riconosciuta da circolari del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, e in particolare dalla Circolare n. 3 del 28 febbraio 2007. Tali linee guida si compongono di due sezioni: l installazione dei sistemi di ritenzione del conducente e l installazione dei dispositivi di protezione in caso di ribaltamento. In particolare sono stati individuati i requisiti tecnici che devono essere posseduti dai dispositivi di protezione in caso di ribaltamento per tutte le tipologie di trattori già messi a disposizione dei lavoratori e non dotati di dispositivo di protezione in fase di prima immissione sul mercato. I risultati del Gruppo di Lavoro sono stati pubblicati nella linea guida nazionale per l installazione 35

dei dispositivi di protezione in caso di ribaltamento consultabile sul sito internet dell ISPESL alla pagina dedicata alle linee guida tecniche. Questo documento prende in considerazione le varie tipologie di macchine: trattori standard, trattori per vigneti e frutteti, trattori cingolati; suddividendoli per caratteristiche di massa, sono state predisposte 44 schede tecniche nelle quali sono riportate tute le misure per la realizzazione del telaio, sia nella soluzione con tubo piegato che con componenti saldati, telai a due montanti e/o a quattro montanti, lo spessore e le caratteristiche dei materiali da utilizzare. Per quel che riguarda l applicazione del dispositivo di protezione in caso di capovolgimento, il problema riguarda una parte rilevante del parco macchine attualmente in esercizio. Infatti, l obbligo di installare i telai di sicurezza oltre che previsto dalle norme che risalgono al 1955 ed esplicitamente richiamato dal Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale con la pubblicazione di una serie di circolari sull argomento risulta essere stato diffusamente disatteso. Per il fissaggio del telaio al trattore sono, poi, stati previsti diversi tipi di attacchi; anche per la realizzazione di questi componenti sono fornite le misure e le caratteristiche dei suoi elementi costituenti, compreso il tipo ed il numero delle viti per il loro fissaggio diretto al trattore. Per il rispetto delle norme previste dal Codice della Strada, si evidenzia quanto segue: - a seguito dell installazione della struttura di protezione contro il rischio di ribaltamento, non è richiesto l aggiornamento della carta di circolazione del trattore se, unitamente ad essa, l utente conserva un certificato di conformità, rilasciato dal costruttore della struttura di protezione, che ne attesti la rispondenza alle indicazioni tecniche riportate nella linea guida nazionale ISPESL L installazione dei dispositivi di protezione in caso di ribaltamento nei trattori agricoli o forestali e una dichiarazione di corretta installazione della struttura di protezione redatta dal soggetto che ha effettuato l intervento; - nel caso di trattori agricoli omologati dotati di struttura di protezione fin dall origine, ma allo stato attuale non più provvisti, è ammessa l installazione di una struttura di protezione rispondente ai requisiti stabiliti nella linea guida ISPESL L installazione dei dispositivi di protezione in caso di ribaltamento nei trattori agricoli o forestali, solo nel caso in cui la struttura di protezione originaria conforme a quella approvata in sede di omologazione del trattore, non sia più commercialmente disponibile. L indisponibilità commerciale deve essere espressamente dichiarata dal costruttore del trattore. La struttura di protezione deve comunque essere dello stesso tipo della struttura originaria riconosciuta in sede di omologazione del trattore. Anche in questo caso, ai fini degli adempimenti previsti per la circolazione stradale a seguito dell installazione della struttura di protezione, non è 36

richiesto l aggiornamento della carta di circolazione del trattore, ma si applicano le prescrizioni di cui al precedente punto. Per quel che riguarda il sistema di ritenzione dell operatore sul posto di guida (cinture di sicurezza), nel novembre del 2005 sono state pubblicate Linee Guida specifiche che, analogamente alle Linee Guida per la realizzazione del telaio di protezione, sono state realizzate dall Ispesl con la collaborazione del già citato Gruppo di Lavoro. In questo documento vengono specificate le cinture di sicurezza idonee per l applicazione sui trattori agricoli e forestali sia a ruote, del tipo standard che a carreggiata stretta, sia a cingoli. Per l applicazione di questo dispositivo di sicurezza bisogna, però, verificare se il sedile, fisso o mobile che sia, è predisposto con i punti di ancoraggio delle cinture di sicurezza. Se questi punti di ancoraggio sono presenti, si deve procedere con l applicazione di idonee cinture di sicurezza. Nel caso di sedile mobile sprovvisto di punti di ancoraggio delle cinture, si deve sostituire lo stesso con un altro ritenuto idoneo dal costruttore dei sedili ed applicare le cinture di sicurezza. Nel caso di sedile fisso non predisposto con i punti di ancoraggio, si deve verificare se è possibile fissare le cinture di sicurezza a parti fisse del trattore (escluso il telaio di protezione) oppure sostituire il sedile con altro idoneo come nel caso precedente. Per i trattori che sono stati adeguati alle norme di sicurezza con l applicazione del telaio di protezione, si deve procedere come indicato nei casi precedenti con l importante avvertenza: il sedile che si installa in sostituzione di quello non dotato di punti di ancoraggio deve presentare il piano del sedile, in corrispondenza della regolazione verticale più elevata, tale da garantire il rispetto del volume di sicurezza che si viene a realizzare con il telaio. Se il sedile installato non consente il rispetto di tale volume, è necessario sostituirlo con altro idoneo. Per il rispetto delle norme previste dal Codice della Strada, il datore di lavoro deve conservare nella carta di circolazione: - la dichiarazione rilasciata dal costruttore del sedile di rispondenza dello stesso per quel tipo di trattore; - la dichiarazione dell installatore che il sedile è stato installato correttamente. Si ricorda che i due dispositivi sopra indicati devono essere assolutamente installati ed usati contemporaneamente, non solo per il rispetto delle norme, ma soprattutto per poter svolgere la loro funzione di tutela della salute e sicurezza dell operatore. Da ricordare, infine, che la barra paraincastro posteriore non è obbligatoria per le macchine agricole e per i rimorchi agricoli, mentre è obbligatoria per i cosiddetti veicoli industriali (automezzi pesanti e rimorchi). IPOTESI SANZIONABILI Circolare su strada con una macchina agricola che presenta difformità rispetto alle caratteristiche indicate nella carta di circolazione o nel certificato di idoneità tecnica alla circolazione: art. 112/4, da 80,00 a 318,00 + ritiro della carta di circolazione o del certificato di idoneità alla circolazione; Circolare su strada con una macchina agricola che presenta dispositivi, prescritti a norma di legge, alterati, danneggiati o mancanti: 37

art. 112/4, da 80,00 a 318,00 + ritiro della carta di circolazione o del certificato di idoneità alla circolazione. Circolare su strada con una macchina agricola equipaggiata con una attrezzatura portata o semi portata priva dei dispositivi di segnalazione visiva o di illuminazione (anche amovibili) occultati del veicolo trainante: art. 164/1 e 8, da 80,00 a 318,00. Circolare su strada con una macchina agricola equipaggiata con una attrezzatura portata o semi portata che limiti la visibilità del conducente: art. 164/1 e 8, da 80,00 a 318,00. Circolare su strada con una macchina agricola equipaggiata con attrezzature che presentano parti a sbalzo dotate di superfici taglienti o appuntite non protette da cuffie: art. 112/4 in relazione all art. 7/2 DM 391/92, da 80,00 a 318,00 (il DM 391/92, emesso prima dell'entrata in vigore del nuovo codice e pur rinviando all'art. 69-ter del vecchio codice della strada DPR 393/59, è ancora applicabile per effetto del disposto degli articoli 406 e 407 del vigente regolamento, che fanno salve le vecchie disposizioni purchè non in contrasto con le nuove). Datore di lavoro che non fornisce in necessari e idonei dispositivi di protezione individuale (mancanza del dispositivo di protezione in caso di ribaltamento o mancanza della cintura di sicurezza) o che non le sottopone a idonea manutenzione: artt. 55 e 87 del D.Lgs. 09.04.2008 n. 81, arresto o ammenda di entità variabile a seconda del tipo di violazione; Lavoratore dipendente che non utilizza in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a sua disposizione (mancato uso della cintura di sicurezza): art. 59 del D.Lgs. 09.04.2008 n. 81, arresto fino a 1 mese o ammenda da 200,00 a 600,00; Lavoratore autonomo che non si dota di dispositivi di protezione individuale e/o non li utilizza conformemente: 38

art. 60 del D.Lgs. 09.04.2008 n. 81, sanzione amministrativa pecuniaria da 300,00 a 2.000,00. DOCUMENTI DI CIRCOLAZIONE. I documenti di circolazione per le macchine agricole sono rappresentati dalla carta di circolazione e dal certificato di idoneità tecnica alla circolazione. Entrambi vengono rilasciati dal competente Ufficio Provinciale del DTT sulla base: Del certificato di origine della macchina agricola, qualora si tratti di un esemplare non prodotto in serie. E' rilasciato dalla fabbrica costruttrice; Del certificato di conformità della macchina agricola attestante la conformità al tipo omologato, qualora si tratti di un esemplare prodotto in serie. E' rilasciato dal costruttore. Per circolare su strada, sono soggette ad immatricolazione e al rilascio della carta di circolazione le seguenti macchine agricole: Le trattrici agricole; Le macchine agricole operatrici semoventi a due o più assi; I rimorchi agricoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 t. Per circolare su strada, sono soggette al rilascio del certificato di idoneità tecnica alla circolazione le seguenti macchine agricole: Le macchine agricole operatrici semoventi a un asse; 39

Le macchine agricole operatrici trainate; I rimorchi di massa complessiva a pieno carico fino a 1,5 t. Per circolare su strada, non sono soggette a nessun documento di circolazione: Le attrezzature semi portate (in quanto parte integrante della trattrice su cui sono montate); Gli aratri, gli erpici, le seminatrici (per espressa previsione dell'art. 107). La carta di circolazione deve contenere i seguenti elementi fondamentali: 1. Estremi della targa di immatricolazione; 2. Generalità del proprietario; 3. Numero di omologazione del tipo del veicolo (se ricorre); 4. Numero del telaio del veicolo; 5. Caratteristiche tecniche del veicolo. Il certificato di idoneità tecnica deve contenere i seguenti elementi fondamentali: 1. Numero di omologazione del tipo di veicolo (se ricorre); 2. Numero del telaio del veicolo; 3. Caratteristiche tecniche del veicolo. La situazione attuale è, in realtà, molto più complessa di quanto possa apparire. Infatti, il nuovo codice della strada ha introdotto l'obbligo di omologazione e di approvazione per alcuni tipi di macchie agricole che, sulla base delle norme del codice abrogato (DPR 393/59), non erano sottoposte a tale regime. Infatti il codice precedente imponeva l'immatricolazione solo per: trattrici agricole, motoagricole, carrelli portatrattrici semoventi, mietitrebbiatrici, rimorchi agricoli di massa superiore a 1,5 t. 40

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha pertanto stabilito che, fino all'entrata in vigore dei decreti ministeriali che disciplineranno l'omologazione e l'approvazione dei veicoli soggetti a queste nuove disposizioni, non è possibile rilasciare i documenti previsti. Quindi, con Circolare prot. n. 1099/4816 del 22.07.1994 ha sospeso il rilascio dei certificati di idoneità tecnica alla circolazione. Con l'entrata in vigore del D.M. 04.09.1996 n. 568, sono diventate operative, a far data dal 07.05.1997, tutte le disposizioni del nuovo codice della strada inerenti le macchine agricole. Il Ministero è pertanto intervenuto con una ulteriore Circolare, prot. n. 844/4801 del 17.06.1997, precisando che le macchine agricole già in circolazione alla data del 06.05.1997 sprovviste dei documenti di circolazione in quanto non previsti dal DPR 393/59 (cioè tutte quelle per le quali il nuovo codice prevede il rilascio del certificato di idoneità tecnica alla circolazione + le macchine agricole operatrici semoventi a due o più assi, escluse le mietitrebbie) dovranno essere munite di una dichiarazione, datata e firmata dai proprietari dei veicoli stessi, riportante la fabbrica, il tipo e il numero di telaio del mezzo e riportante l'attestazione che l'immissione in circolazione è avvenuta in vigenza del DPR 393/59 oppure entro la data del 06.05.1997, in quanto conforme alle norme al riguardo prescritte. Le macchine agricole immesse in circolazione a far data dal 07.05.1997 seguono, invece, la nuova normativa. L'immatricolazione delle macchine agricole può essere chiesta solo da: Colui che dichiari di essere titolare di impresa agricola o forestale; Colui che dichiari di essere titolare di impresa che effettua lavorazioni agro meccaniche; Colui che dichiari di essere titolare di impresa di locazione di macchine agricole; 41

Enti e consorzi pubblici. Per le macchine agricole soggette ad immatricolazione, il trasferimento di proprietà o di residenza o sede del titolare deve essere comunicato al DTT entro 30 giorni, che provvede all'aggiornamento della carta di circolazione. L'annotazione del trasferimento di proprietà è subordinata al possesso da parte del nuovo titolare dei requisiti richiesti. Alle macchine agricole soggette ad immatricolazione e al rilascio della carta di circolazione si applicano, in quanto possibile e per quanto non diversamente regolato, le disposizioni sui documenti di circolazione valide per tutti gli altri tipi di veicoli contenute negli articoli 93 (formalità e documenti necessari per la circolazione), 94 (formalità per i trasferimenti di proprietà o di residenza), 95 (carta provvisoria ed estratto della carta di circolazione), 98 (circolazione di prova), 99 (foglio di via), DPR 09.03.2000 n. 105 (nuovo procedimento per il rilascio del duplicato della carta di circolazione). IPOTESI SANZIONABILI Circolare su strada con una macchina agricola per la quale non è stata rilasciata la carta di circolazione o il certificato di idoneità tecnica: art. 110/6, da 159,00 a 639,00. Circolare su strada con una macchina agricola per la quale è stata omessa la comunicazione di trasferimento di proprietà, sede o residenza del titolare nel termine prescritto: art. 110/8, da 39,00 a 159,00 + ritiro della carta di circolazione o del certificato di idoneità tecnica. REVISIONE. Le macchine agricole soggette ad immatricolazione possono essere sottoposte a revisione, previa emissione 42

di appositi decreti, con periodicità non inferiore a cinque anni a partire dalla data di prima immatricolazione delle macchine agricole stesse. Tali decreti non sono mai stati emessi, per cui attualmente le macchine agricole non sono soggette a nessun tipo di revisione. E' facoltà della Direzione provinciale del DTT, qualora sorgano dubbi sulla persistenza dei requisiti minimi di idoneità per la sicurezza della circolazione, ordinare in qualsiasi momento la revisione di singole macchine agricole. Alle macchine agricole, inoltre, si applicano le disposizioni di cui all'art. 80 comma 7: in caso di incidente stradale nel quale i veicoli a motore o i rimorchi abbiano subito gravi danni in conseguenza dei quali possono sorgere dubbi sulle condizioni di sicurezza della circolazione, gli organi di polizia stradale sono tenuti a darne notizia al competente DTT per l'adozione del provvedimento di revisione singola. IPOTESI SANZIONABILI Circolare su strada con una macchina agricola che non sia stata presentata alla revisione. art. 111/6, da 80,00 a 318,00 + ritiro della carta di circolazione o del certificato di idoneità tecnica. TARGHE. Devono essere munite di una targa posteriore riproducente i dati di immatricolazione riportati sulla carta di circolazione: Le trattrici agricole; Le macchine agricole operatrici a due o più assi; 43

I rimorchi agricoli aventi una massa superiore a 1,5 t. Da ricordare che nei rimorchi messi in circolazione prima del 01.10.1993 la targa propria rettangolare è collocata (e rimane tutt ora) nella parte laterale del rimorchio, nei rimorchi messi in circolazione dopo il 01.10.1993 la targa propria rettangolare deve essere collocata in prossimità del margine destro posteriore del veicolo. Il sistema di targatura segue il nuovo metodo della targatura nazionale, pertanto la targa non cambia al cambiare della residenza del proprietario o della proprietà del veicolo. Le macchine agricole già in circolazione alla data di entrata in vigore del nuovo codice conservano fino alla demolizione la targa originaria. L'ultimo elemento del convoglio di macchine agricole deve essere individuato con la targa ripetitrice della macchina agricola traente solo quando sia occultata la visibilità di quest'ultima. Le attrezzature portate e semi portate sono un caso particolare. Anche queste non possono ovviamente occultare la targa del veicolo cui sono agganciate, ma, non essendo considerate macchine agricole trainate, non possono recare la targa ripetitrice. Pertanto, o si ammette comunque l'uso della targa ripetitrice o l'agganciamento di queste attrezzature è sempre sanzionabile. Per tutte le altre norme sulla targatura, alle macchine agricole si applicano le stesse disposizioni, in quanto applicabili e non in contrasto con quanto detto sopra, previste per gli altri tipi di veicoli agli articoli 99, 100, 101 e 102. IPOTESI SANZIONABILI Circolare su strada con una macchina agricola priva di targa: art. 113/1 e 5, da 80,00 a 318,00. Circolare su strada alla guida di un convoglio di macchine agricole senza la targa ripetitrice sull ultima macchina nonostante la targa della trattrice risulti occultata: art. 113/2 e 5, da 80,00 a 318,00. 44

Circolare su strada con rimorchio agricolo di massa > 1,5 t privo di targa: art. 113/3 e 5, da 80,00 a 318,00. Circolare su strada con una macchina agricola equipaggiata con una attrezzatura portata o semi portata che occulti la targa del veicolo trainante: art. 164/1 e 8, da 80,00 a 318,00+ ritiro patente e documento di circolazione fino al ripristino del carico. Si applicano le altre sanzioni sulle targhe in quanto compatibili: art. 100, 101 e 102, sanzioni amministrative pecuniarie + sanzioni accessorie ASSICURAZIONE. La circolazione su strada delle macchine agricole è soggetta all'obbligo della copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi ai sensi dell'art. 193 comma 1 del codice. Ai sensi dell'art. 237 del codice, diversamente da quanto previsto per gli altri tipi di veicoli, il contratto di assicurazione per le macchine agricole può essere stipulato, in relazione alla effettiva circolazione delle macchine sulla strada, anche per periodi infra annuali, comunque non inferiori ad un bimestre. Da una accurata lettura del 1 comma dell'art. 193 si rileva che l'obbligo della copertura assicurativa vige per i veicoli a motore e per i rimorchi. 45

Tenuto conto della classificazione dei veicoli di cui all'art. 47 del codice, si deduce che, nel campo delle macchine agricole, l'assicurazione è obbligatoria solo per: 1. Trattrici agricole; 2. Macchine agricole operatrici semoventi. In quanto non provvisti di motore e non classificati tra i rimorchi, non hanno l'obbligo della copertura assicurativa le macchine agricole trainate, cioè le macchine agricole operatrici trainate e i rimorchi agricoli. Quando questi tipi di macchine agricole sono agganciate ad una trattrice agricola, l'assicurazione di quest'ultima copre anche il veicolo trainato (la polizza dovrebbe avere, ovviamente, idonea estensione al traino, rilevabile, oltre che dal tagliando esposto, anche dal certificato assicurativo). I rimorchi agricoli con targa stradale propria, e pertanto di massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 t, hanno invece l'obbligo di avere la polizza assicurativa contro il cosiddetto "rischio statico", che li copre per danni a terzi derivanti dagli stessi veicoli quando sono lasciati in sosta staccati dalla motrice su area pubblica o di uso pubblico. Nella polizza deve essere riportata le seguente clausola: "la garanzia vale esclusivamente per i danni a terzi derivanti da manovre a mano, nonché, sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi occulti di costruzione o da difetti di manutenzione". Un rimorchio in sosta su area pubblica o di uso pubblico, staccato dalla trattrice, privo della copertura assicurativa contro il rischio statico, è sanzionabile per mancanza di copertura assicurativa. 46

Corso di aggiornamento professionale A.N.V.U. Le attrezzature di tipo portato e semi portato nonché i rimorchi agricoli di massa complessiva a pieno carico fino a 1,5 t, in quanto considerati parte integrante del veicolo trainante cui sono agganciati, sono sempre ricompresi nella copertura assicurativa del veicolo trainante, anche quando la polizza di quest'ultimo non prevede l'estensione al traino. IP O T E S I S A N Z IO N A B IL I art. 193, con le stesse modalità previste per gli altri tipi di veicoli. PATENTE DI GUIDA. Con l entrata in vigore del vecchio Codice della Strada, il D.P.R. 15.06.1959 n. 393 (oggi abrogato), vennero sostituite tutte le patenti rilasciate ai sensi del precedente R.D. 1740/1933 (anch esso abrogato), prevedendo come ultima data utile per la loro conversione senza necessità di esame il 30.06.1961. Prima di questa sostituzione esistevano i seguenti tipi di patente: 1. patente di primo grado (automobili di uso proprio); 2. patente di secondo grado (automobili in servizio privato per uso proprio e di terzi); 3. patente di terzo grado (per treni automobili con freno continuo, automobili in servizio pubblico, da piazza o da noleggio da rimessa, automobili sulle linee in servizio pubblico). Per effetto di questa conversione le patenti di cui sopra oggi non esistono più. Ma il D.P.R. 393/59 introdusse un nuovo tipo di patente: la patente agricola, modello MC 703, che in realtà non serviva solo per la guida delle macchine agricole. Infatti, tale patente poteva abilitare: 1. alla guida di macchine agricole (tipo A), 2. alla guida dei carrelli (tipo B), 3. alla guida delle macchine operatrici (tipo C). La Legge 14.02.1974 n. 62 intervenne consentendo la guida delle macchine agricole, dei carrelli e delle macchine operatrici con la normale 47

patente di cat. A o B rilasciata ai sensi del D.P.R. 393/59, ma si dimenticò di prevedere la formale abrogazione della precedente patente specifica, quella cosiddetta agricola di tipo A, B e C rilasciata per effetto dello stesso D.P.R. 393/59. Per questo motivo esistono e si trovano tuttora in corso di validità patenti agricole dei tre tipi indicati sopra. Sono patenti stampate su carta telata di colore verde, del tipo a foglietto a sei facciate ripiegato in tre parti. Vengono rinnovate ancora oggi e il rinnovo avviene con l applicazione del tagliando adesivo di colore rosa identico a quello degli altri tipi di patente dello stesso formato. Oltre alla patente agricola, oggi, dall intersecarsi della normativa europea con quella nazionale, si possono ricavare le seguenti possibilità. Sottocategoria A1: è stata introdotta dal D.M. 08.08.1994. Viene rilasciata a partire dal 03.09.1994 e si tratta di una tipologia non prevista dal Codice. Può essere conseguita a 16 anni e abilita alla guida delle macchine agricole che presentano i requisiti di cui all art. 115 del Codice. In particolare la macchina agricola: Non deve trasportare altre persone oltre al conducente; Non può superare la velocità di 40 Km/h; Non deve superare la massa di 1,55 t; Non deve superare i metri 2,00 di larghezza, i 4 di lunghezza e i 2,50 di altezza; Il mancato rispetto di anche una sola delle condizioni sopra elencate comporta: la necessità del possesso della patente di categoria A, nel caso si trasporti un passeggero senza modifica delle condizioni di massa, sagoma e velocità; oppure la necessità del possesso della patente di categoria B, nel caso in cui vengano superati i limiti delle altre condizioni. 48

Le patenti di sottocategoria A1 rilasciate fino al 30.09.1999 si trasformano automaticamente in cat. A limitata al compimento del 18 anno di età del loro titolare e nella cat. A senza limiti quando i loro titolari compiono il 20 anno di età. Le patenti di sottocategoria A1 rilasciate dal 01.10.1999 non potranno mai trasformarsi automaticamente nella cat. A (circolare 45/99 Prot. 3710/4630 MOT A018 del 13.09.1999). Pertanto, per i possessori di sola patente di sottocategoria A1 conseguita a far data dal 01.10.1999 non è mai consentito trasportare passeggeri se non conseguendo ex novo la patente di categoria A o B. Categoria A: può essere conseguita a 18 anni e abilita alla guida delle macchine agricole che presentano i requisiti di cui all art. 115 del Codice. In particolare la macchina agricola: Può trasportare altre persone oltre al conducente; Non può superare la velocità di 40 Km/h; Non deve superare la massa di 1,55 t; Non deve superare i metri 2,00 di larghezza, i 4 di lunghezza e i 2,50 di altezza; Il mancato rispetto di anche una sola delle condizioni sopra elencate comporta la necessità del possesso della patente di categoria B. Categoria B: può essere conseguita a 18 anni e abilità alla guida di tutte le macchine agricole, comprese quelle eccezionali. IPOTESI SANZIONABILI Circolare alla guida di una macchina agricola senza avere compiuto 16 anni di età: art. 115/1 lettera c) e 3, da 80,00 a 318,00 + fermo del veicolo per 30 gg., art. 115/5 (incauto affidamento), da 39,00 a 159,00 + fermo del veicolo per 30 gg., 49

art. 124/4 e 4 -bis, da 2.514,00 a 10.061,00 (pagamento in misura ridotta non consentito) + fermo del veicolo per 3 mesi, art. 116/12 (incauto affidamento), da 398,00 a 1.596,00; Conducente maggiore di anni 16 ma minore di anni 18 che circola alla guida di una macchina agricola senza avere mai conseguito la patente di guida: o Se la macchina agricola ha le caratteristiche di cui art. 115/1 lettera c): art. 124/4 e 4 -bis, da 2.514,00 a 10.061,00 (pagamento in misura ridotta non consentito) + fermo del veicolo per 3 mesi, art. 116/12 (incauto affidamento), da 398,00 a 1.596,00; o Se la macchina agricola non ha le caratteristiche di cui art. 115/1 lettera c): art. 115/1 lettera c) e 3, da 80,00 a 318,00 + fermo del veicolo per 30 gg., art. 115/5 (incauto affidamento), da 39,00 a 159,00 + fermo del veicolo per 30 gg., art. 124/4 e 4 -bis, da 2.514,00 a 10.061,00 (pagamento in misura ridotta non consentito) + fermo del veicolo per 3 mesi, art. 116/12 (incauto affidamento), da 398,00 a 1.596,00; Conducente minorenne munito di patente di cat. A1 che circola alla guida di una macchina agricola, che presenta le caratteristiche di cui all art. 115 comma 1 lett. c), trasportando un passeggero: art. 115/1 lettera c) e 3, da 80,00 a 318,00 + fermo del veicolo per 30 gg., art. 115/5 (incauto affidamento), da 39,00 a 159,00 + fermo del veicolo per 30 gg., art. 125/3, da 159,00 a 639,00 + sospensione della patente; Conducente munito di sola patente di cat. A che circola alla guida di una macchina agricola che supera i limiti di sagoma e/o peso previsti per i motoveicoli e/o di velocità previsti dall art. 115 comma 1 lettera c): 50

art. 125/3, da 159,00 a 639,00 + sospensione della patente; Conducente maggiorenne che circola alla guida di una macchina agricola senza avere mai conseguito la patente di guida: art. 124/4 e 4 -bis, da 2.514,00 a 10.061,00 (pagamento in misura ridotta non consentito) + fermo del veicolo per 3 mesi, art. 116/12 (incauto affidamento), da 398,00 a 1.596,00. IL PATRONO DEGLI AGRICOLTORI. Isidoro l Agricoltore, noto anche come Isidoro Agricola, nacque nei dintorni di Madrid nel 1070 (anche se diverse fonti indicano l anno 1080). Iniziò giovanissimo a lavorare la terra. Sposò Maria Toribia, beatificata nel 1697 come Maria de la Cabeza. Isidoro coltivava un terreno appartenente a un illustre Cavaliere di Madrid, Giovanni de Vargas, e come ricompensa del suo lavoro riceveva una parte dei prodotti. Ma il giovane aveva l'abitudine di pregare prima di recarsi sui campi, così iniziava tardi il suo lavoro. Il fatto non sfuggì ai vicini invidiosi, che lo accusarono come infingardo presso il padrone. Questi volle controllare di persona il modo di fare di Isidoro e un giorno si recò sul fondo, dove, con sua meraviglia, vide due angeli che guidavano i buoi intenti a lavorare il terreno, mentre Isidoro era assorto in preghiera. Commosso da quella visione, Giovanni de Vargas donò il fondo al Santo. A Isidoro vengono attribuiti numerosi miracoli. Si racconta che un giorno, durante una prolungata siccità che aveva fatto inaridire tutte le fonti tanto che i contadini dei dintorni non avevano più acqua neanche per dissetarsi, Isidoro affondasse la vanga nel terreno e da questo, miracolosamente, zampillasse una vivida fonte. Altro celebre miracolo attribuito a Isidoro è quello di essere riuscito, con la preghiera, a far salire le acque 51

Corso di aggiornamento professionale A.N.V.U. di un pozzo, salvando la vita a un bambino che vi era caduto dentro. Dopo la sua morte, la fama della sua santità si sparse ovunque, e ben presto le popolazioni rurali invocarono la sua intercessione ed eressero numerose chiese in suo onore. Nel 1619 Papa Paolo V lo proclamava beato e nel 1622 Papa Gregorio XV lo elevava agli onori degli altari proclamandolo santo. Successivamente veniva proclamato Patrono degli Agricoltori. La sua festa ricorre il 10 maggio, mentre il 15 maggio vengono festeggiati i Santi Isidoro e Maria Toribia, sposi. Patrizia Lazzari 52