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SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - Regione Veneto A.U.L.S.S. N.12 VENEZIANA C.F. e P.IVA n. 02798850273 CONTRATTO DI APPALTO dei lavori pubblici di Lavori di ristrutturazione per la nuova collocazione del Centro Prelievi alla ditta presso l Ospedale SS. Giovanni e Paolo di Venezia. CIG (Codice Identificativo Gara ).. TRA - il dott. Giuseppe Dal Ben, nato a Oderzo il 20/09/1956 il quale interviene in qualità di Direttore Generale, dell Azienda ULSS 12 Veneziana (di seguito, più brevemente, Stazione appaltante )che egli legalmente rappresenta come da Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 231 del 29/12/2012, domiciliato per la carica presso la sede dell Azienda ULSS 12 Veneziana Via Don Federico Tosatto, 147 30174 Venezia Mestre; E -.., nato.. il che interviene in qualità di Legale Rappresentante della ditta con sede legale in.., Codice Fiscale e Partita IVA che nel 1

contesto dell Atto verrà chiamata per brevità anche Appaltatore. PREMESSO - che a seguito indizione di gara tramite procedura negoziata per l affidamento di lavori di ristrutturazione per la nuova collocazione del Centro Prelievi ai sensi dell art. 122 comma 7 combinato disposto art. 57 comma 6 del D. L.gvo 163/2006, sono stati aggiudicati all Appaltatore i lavori di Ristrutturazione per la nuova collocazione del Centro Prelievi dell Ospedale SS. Giovanni e Paolo di Venezia. CIG (Codice Identificativo Gara) come da Deliberazione del Direttore Generale n... del, a seguito del verbale di gara in data. - che dagli atti del Responsabile Unico del Procedimento dei lavori di cui trattasi, depositati presso l u.o.s. Monitoraggio Concesisone Venezia, risulta scaduto in data. il termine dilatorio previsto dall art. 11, comma 10) del Decreto Legislativo 163/2006 e s.m.i.; - che l Appaltatore ha presentato in data. la dichiarazione relativa alla Composizione Societaria, come prevista dal D.P.C.M. 11 maggio 1991 n. 187; Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue: 2

ARTICOLO 1 (Premesse) 1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto. ARTICOLO 2 (Oggetto dell appalto) 1. La Stazione appaltante, affida all Appaltatore, che accetta, l appalto relativo ai lavori pubblici di : Ristrutturazione per la nuova collocazione del Centro Prelievi dell Ospedale SS. Giovanni e Paolo di Venezia. CIG (Codice Identificativo Gara) ARTICOLO 3 (Corrispettivo dell Appalto) 1. La Stazione appaltante pagherà all Appaltatore, per il pieno e perfetto adempimento del presente contratto, il corrispettivo di Euro.. (Euro..), comprensivo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di gara, oltre all IVA nella misura di legge, somma risultante dall offerta presentata dall Appaltatore in sede di gara. Detto elaborato sottoscritto dalle parti si allega al presente Atto per costituirne parte integrante. 2. La Stazione appaltante, dichiara che la spesa di cui al presente contratto, è stata impegnata sul bilancio dell Azienda ULSS 12 Veneziana per gli esercizi riferiti all anno 2014. Avverte inoltre l Appaltatore che le fatture relative al presente contratto devono essere completate con gli estremi del contratto medesimo e con il numero 3

dell impegno di spesa. 3. La Stazione appaltante precisa che il corrispettivo da pagare all Appaltatore è soggetto alla liquidazione finale effettuata dal Direttore dei lavori, o collaudatore, comprese le diminuzioni, le aggiunte o le modificazioni tutte eventualmente concordate ed apportate rispetto all originale progetto. 4. Il pagamento avverrà in acconto sulla base di stati di avanzamento dei lavori che dovranno essere richiesti al raggiungimento di 50.000,00 (diconsi euro cinquantamila), come previsto dall art. 31 del Capitolato Speciale d Appalto predisposto dalla Stazione Appaltante - 5. La rata di saldo è corrisposta, a norma di Legge, entro sessanta giorni dall emissione del certificato di regolare esecuzione. 6. Nel caso di ritardato pagamento, trovano applicazione le disposizioni dell art. 15 del Capitolato generale d appalto per i lavori di interesse regionale, nonché dell articolo 39 della L.R. 27/03. 7. La Stazione appaltante invia gli avvisi di emissione dei titoli di spesa, il C.I.G. (Codice Identificativo Gara) alla sede legale dell Appaltatore ubicata in. 8. La Stazione appaltante effettua i pagamenti all Appaltatore mediante mandati di pagamento con le 4

modalità indicate al successivo art. 16); 9. L Appaltatore dichiara di essere a conoscenza che l eventuale atto di cessione del corrispettivo deve indicare le generalità del cessionario delle somme cedute e che i relativi pagamenti saranno soggetti alle disposizioni dell art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136; in difetto della suddetta dichiarazione nessuna responsabilità può attribuirsi alla Stazione Appaltante per pagamenti a persone non autorizzate a riscuotere. In ogni caso, la cessione del corrispettivo è soggetta anche alle disposizioni dell art. 117 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163, nonché dell art. 14 del Capitolato generale d appalto per i lavori pubblici di interesse regionale. ARTICOLO 4 (Variazione dell importo contrattuale) 1. L importo di cui all art. 1 resta fisso ed invariabile. E ammessa la revisione prezzi di cui ai commi 4 e 8 dell art. 133, del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.; 2. L Amministrazione ha facoltà di ridurre o incrementare l importo contrattuale nella misura di 1/5, in ragione dei lavori da effettuarsi, senza che l appaltatore abbia nulla a pretendere. ARTICOLO 5 (Obblighi dell Appaltatore) 1. L Appaltatore si obbliga ad eseguire l appalto alle condizioni, patti e modalità previsti dagli elaborati che 5

fanno parte del progetto, quali :? Capitolato Speciale d Appalto;? La lettera d invito ed allegati;? L offerta a misura? Il Piano di Sicurezza e Coordinamento? Gli elaborati grafici 2. Le Parti dichiarano di aver sottoscritto per integrale accettazione i documenti e gli elaborati elencati al precedente punto 1, che restano depositati agli atti della Stazione appaltante e qui si richiamano quali parti integranti del presente contratto. 3. Le Parti si obbligano in particolare a rispettare tutte le condizioni previste dalla documentazione citata al precedente punto 1. e dall offerta allegata al verbale di gara, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto. 4. L Appaltatore si impegna a rispettare le condizioni di cui al piano di sicurezza,redatto secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo del 9 aprile 2008 n. 81, dall arch. Aida Colombo, assistente tecnico dell u.o.s. Monitoraggio Concessione Venezia dell AULSS 12 Veneziana. Le Parti dichiarano di aver sottoscritto, per integrale accettazione, detto elaborato che è depositato agli atti della Stazione appaltante e che si richiama quale 6

parte integrante del presente contratto. 5. L Appaltatore si impegna a depositare prima della consegna dei lavori il POS (Piano Operativo di Sicurezza) di cui all articolo 131, comma 2, lettera c, del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i.; 6. Le Parti si impegnano, inoltre, a rispettare le disposizioni del Capitolato generale d appalto dei lavori pubblici di interesse regionale approvato con deliberazione della Giunta regionale del Veneto. ARTICOLO 6 (Termine di esecuzione e penali) 1. L Appaltatore deve ultimare i lavori entro 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna, con le modalità previste dall art.20 del Capitolato Speciale d Appalto della Stazione Appaltante. 2. Per il maggior tempo impiegato dall Appaltatore nell ultimazione dei lavori, qualora non giustificato da sospensioni ordinate dal Direttore dei lavori a norma dell art. 23 del Capitolato generale della Regione Veneto, ovvero di proroghe concesse a norma dell art. 25 dello stesso Capitolato generale, è applicata una penale. 3. L importo complessivo della penale è determinato ai sensi dell art. 39 del Capitolato generale della Regione Veneto, e con le modalità previste dall art. 25 del 7

Capitolato Speciale d Appalto predisposto della Stazione Appaltante. ARTICOLO 7 (Risoluzione e recesso) 1. Le Parti si danno reciproco atto che trova applicazione per la risoluzione ed il recesso del contratto le disposizioni di cui agli articoli 16, 17, 19, 20 e 21 del Capitolato generale della Regione Veneto e l art. 42 del Capitolato Speciale d Appalto già allegato al presente Atto. ARTICOLO 8 (Cauzione definitiva) 1. L Appaltatore, a garanzia degli impegni da assumere con il presente Atto, ha costituito, ai sensi dell art. 30, comma 2, legge regionale 7 novembre 2003, n. 27, cauzione definitiva, a mezzo polizza fidejussoria n. rilasciata in data., dalla società. di Euro. che copre (superiore) il 10%, dell importo del presente contratto, di Euro.. 2. La suddetta cauzione è progressivamente svincolata nei limiti e con le modalità previsti dall articolo 113, comma 3 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.; 3. Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell Appaltatore, la Stazione appaltante ha diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione. L Appaltatore deve reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli viene assegnato, se la Stazione 8

appaltante debba, durante l esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa. ARTICOLO 9 (Polizza assicurativa) 1. L Appaltatore ha prodotto, come previsto dall articolo 125 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n. 207, copia della polizza di assicurazione n.. stipulata con la società. in data, per danni a impianti e opere, e per danni agli impianti esistenti e preesistenti, per i massimali di seguito descritti: Euro. (R.C.T.) e Euro. per ogni sinistro, con il limite di Euro. per ogni prestatore di lavoro infortunato (R.C.O.). Tale polizza copre anche la responsabilità civile verso terzi. ARTICOLO 10 (Divieto di cessione del contratto) 1.Il presente contratto non può essere ceduto, pena la nullità dell atto di cessione, come stabilito dall articolo 118, comma 1,del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.; ARTICOLO 11 (Subappalto) 1. La Stazione appaltante può autorizzare l Appaltatore ad effettuare eventuali subappalti, nel rispetto di quanto previsto nell art. 18 del Capitolato Spciale d Appalto e 9

dall art. 118 del Decreto Legislativo 163/2006 nei limiti indicati dall Appaltatore stesso nell offerta presentata in sede di gara per l affidamento dei lavori di cui al presente contratto. 2. Ai sensi dell art. 38 della Legge Regionale l appaltatore deve trasmettere alla stazione appaltante entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento a suo favore copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti a sua volta corrisposti al subappaltatore e cottimista, con l indicazione delle ritenute a garanzia. Nel caso di mancata trasmissione delle fatture quietanzate, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore dell appaltatore. ARTICOLO 12 (Obblighi dell Appaltatore nei confronti dei propri lavoratori dipendenti) 1. L Appaltatore dichiara, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori metalmeccanici piccola media industria e edile industria e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti. 2. L Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, 10

assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto stabilito dall articolo 118 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. 3. L Appaltatore, altresì, ha: a) l obbligo di applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell esecuzione dell appalto, anche se assunti al di fuori della Regione del Veneto, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi di lavoro nazionali ed integrativi territoriali vigenti nel Veneto durante lo svolgimento di lavori, ivi compresa l iscrizione delle imprese e dei lavoratori stessi alle Casse Edili esistenti sul territorio regionale (ove previsto) agli organismi paritetici previsti dai contratti di appartenenza; b) l obbligo, anche nei confronti del subappaltatore, di rispondere dell osservanza delle condizioni economiche e normative dei lavoratori previste dai contratti collettivi nazionali ed integrativi regionali o provinciali vigenti, ciascuno in ragione delle disposizioni contenute nel contratto collettivo della categoria di appartenenza. 4. Il pagamento dei corrispettivi a titolo di acconto e di saldo da parte della Stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto è subordinato 11

all acquisizione del D.U.R.C. (documento unico di regolarità contributiva). La dichiarazione acquisita produce i suoi effetti ai fini dell acconto successivo. Qualora, su istanza degli Enti competenti o degli stessi lavoratori, eventualmente assistiti dalle organizzazioni sindacali, siano accertate irregolarità retributive e/o contributive da parte dell Appaltatore, la Stazione appaltante provvede al pagamento delle somme corrispondenti, utilizzando le ritenute di cui all art. 7, comma 2, del Capitolato generale d appalto per i lavori pubblici di interesse regionale, nonché gli importi dovuti all'impresa a titolo di pagamento dei lavori eseguiti e, ove occorra, anche incamerando la cauzione definitiva. 5. Ai sensi dell art. 9, comma 1, del Capitolato generale d appalto per i lavori pubblici di interesse regionale, la relativa disciplina trova applicazione anche nel caso di mancato pagamento delle retribuzioni dovute ai dipendenti dei subappaltatori autorizzati. ARTICOLO 13 (Domicilio dell appaltatore) 1. A tutti gli effetti del presente contratto, l Appaltatore elegge domicilio presso la sede della Stazione appaltante, ubicato ; ARTICOLO 14 (Spese contrattuali) 1. L Appaltatore assume a proprio carico, come previsto 12

dall articolo 3 del Capitolato Generale d appalto per i lavori pubblici di interesse regionale, approvato con deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 2582 del 7 agosto 2007 tutte le spese del contratto (ove previste) e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l I.V.A., che rimane a carico della Stazione appaltante. ARTICOLO 15 (Registrazione) 1. Le Parti dichiarano, ai fini fiscali, che i lavori oggetto del presente contratto sono soggetti al pagamento dell I.V.A., per cui richiedono la registrazione solo in caso d uso in misura fissa. ARTICOLO 16 (Tracciabilità dei flussi finanziari). L appaltatore si impegna a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 come modificato a pena di nullità assoluta. A tal fine l appaltatore si impegna a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato ai sensi dell art. 3, comma 7, L. n. 136/2010. A tal fine l appaltatore ha indicato con nota in data 28/05/2013 i seguenti conti corrente:?..: Ai sensi del combinato disposto degli articoli 3, comma 9-13

bis, della legge 13 agosto 2010 n. 136, e 1456 del codice civile, il presente contratto dovrà considerarsi risolto di diritto in tutti i casi in cui l appaltatore esegua le transazioni relative al presente appalto con modalità diverse da quelle previste dall art. 3 della L. n. 136 del 13 agosto 2010 come modificata; In caso di appaltatore costituito in forma di associazione temporanea d imprese la risoluzione opera anche nel caso in cui l inadempienza riguardi una sola delle imprese riunite. L appaltatore si obbliga a inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti un apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136. L assenza della presente clausola comporta la nullità del subcontratto. A tal fine l appaltatore si impegna a trasmettere alla stazione appaltante copia dei contratti di cui al periodo precedente. ARTICOLO 17 (Informativa e Responsabile interno del trattamento dei dati personali) 1. L Appaltatore dà atto di aver preso visione dell informativa di cui all articolo 10, del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali. Ai sensi del D.Lgvo 196 del 30 giugno 2003, i 14

dati personali forniti saranno trattati esclusivamente per finalità di gestione del presente contratto. 2. La Stazione appaltante informa l Appaltatore che titolare del trattamento è l Azienda U.L.S.S. 12 Veneziana con sede a Mestre Venezia in Via Don Federico Tosatto, 147 e che, relativamente agli adempimenti inerenti al contratto, e l esecuzione della prestazione oggetto del presente contratto, Responsabile del suddetto trattamento è il geom. Valter Garbo nella qualifica suesposta e per ciò che riguarda i pagamenti, il Dirigente dell Area di supporto economico e finanziario (Contabilità e Bilancio). ARTICOLO 18 (Foro competente ) 1. Il Foro competente è quello di Venezia ARTICOLO 19 (Interpretazione del contratto) 1. Per l interpretazione del presente contratto trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli da 1362 a 1371 del codice civile. 2. Nel caso di contrasto tra le norme del presente contratto e quelle del Capitolato generale d appalto per i lavori pubblici di interesse regionale, prevalgono queste ultime ove non altrimenti disposto. 3. Nel caso di contrasto tra le norme del presente contratto e quelle del capitolato speciale d appalto della 15

Stazione Appaltante, prevalgono queste ultime ove non altrimenti disposto. 4. Nel caso di contrasto tra le norme del presente contratto e/o del capitolato speciale con gli elaborati tecnici di cui all articolo 5, prevalgono le prime. L APPALTATORE L Amministratore Unico LA STAZIONE APPALTANTE Azienda ULSS 12 Veneziana Il Direttore Generale Dott. Giuseppe Dal Ben Venezia, Venezia, Ai sensi e per gli effetti dell art. 1341 del codice civile, le parti dichiarano espressamente di approvare gli articoli del contratto di seguito richiamati: art. 3 (Corrispettivo dell Appalto), art. 5 (Obblighi dell Appaltatore), art. 6 (Termine di esecuzione e penali), art. 7, (Risoluzione e recesso), art. 8 (Cauzione definitiva), art. 10 (Divieto di cessione del contratto), art. 11 (Subappalto), art. 12 (Obblighi dell Appaltatore nei confronti dei propri lavoratori dipendenti), art. 16 (Tracciabilità dei flussi finanziari), art. 18 (Foro competente); Art. 19 (Interpretazione del contratto). Letto e sottoscritto. L APPALTATORE LA STAZIONE APPALTANTE 16

. L Amministratore Unico Azienda ULSS 12 Veneziana Il Direttore Generale Dott. Giuseppe Dal Ben Venezia, Venezia, 17